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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2016/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia via A. Spinelli snc presso lo studio dell'avv. Massara Iconio (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc con l'avv. Triolo Ettore e Grandizio Valeria (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto n. 439 2019 00007151 66 00, formato il 24 settembre 2019, per il periodo 10.2014-12.2018, e notificato a mezzo PEC in data 02.10.2019 con il quale veniva richiesto e intimato il pagamento della somma complessiva di € 36.565,10 a titolo di contributi accertati e dovuti per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, nel merito:
1. Voglia dichiarare, previo accertamento della sua illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, dell'avviso di addebito, per tutti i motivi espressi, e conseguentemente, dichiarare la insussistenza della pretesa vantata in giudizio, nonché per tutte le altre ragioni in atti espresse. In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge. In via di estremo subordine:
3. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
4. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse _1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova, a tal fine, rammentare come l'art. 30, co. 14, del D.L. 78/2010: “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto costitutivo dall'avviso di addebito contenente _1
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”, e altresì, l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, comma 3, secondo cui: < …se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>. L'avviso di addebito come desumibile dal citato articolo, assume quindi la funzione di _1 formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito, di fatto sostituendo “l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”. Per orientamento di legittimità consolidato: < …in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere- dovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso;
>> (Ordinanza della Cassazione, n. 30002 del 13 dicembre 2017). Del medesimo avviso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (sentenza n. 8379 del 09.04.2014) nell'affermare il principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l CP_2
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l
[...] _1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
2 3. Dall'esame documentale è emerso che: a) l'avviso di addebito avversato, è scaturito da verbale unico di accertamento e notificazione n. 20188003078/DDL del 23.5.2019 (all. 6, fasc. ric); b) il verbale anzidetto è stato dalla ricorrente impugnato con ricorso, iscritto l'1.8.2019, al n. 1513/2019 R.G. (all. 3, fasc. ric.), e c) il 2.8.2019, a mezzo PEC, la ricorrente provvedeva a comunicare all'Istituto di previdenza la pendenza del detto giudizio (all. 4 fasc. ric.).
4. Ne discende l'accoglimento della domanda di annullamento dell'avviso di addebito emesso mentre già pendeva giudizi di opposizione avverso il verbale unico di accertamento posto a fondamento dello stesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara, la nullità dall'avviso di addebito n. 439 2019 00007151 66 000;
- condanna, l' , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, da liquidarsi in complessivi €
[...]
2.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Vibo Valentia, 05/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia via A. Spinelli snc presso lo studio dell'avv. Massara Iconio (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc con l'avv. Triolo Ettore e Grandizio Valeria (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto n. 439 2019 00007151 66 00, formato il 24 settembre 2019, per il periodo 10.2014-12.2018, e notificato a mezzo PEC in data 02.10.2019 con il quale veniva richiesto e intimato il pagamento della somma complessiva di € 36.565,10 a titolo di contributi accertati e dovuti per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, nel merito:
1. Voglia dichiarare, previo accertamento della sua illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, dell'avviso di addebito, per tutti i motivi espressi, e conseguentemente, dichiarare la insussistenza della pretesa vantata in giudizio, nonché per tutte le altre ragioni in atti espresse. In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge. In via di estremo subordine:
3. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
4. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse _1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova, a tal fine, rammentare come l'art. 30, co. 14, del D.L. 78/2010: “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto costitutivo dall'avviso di addebito contenente _1
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”, e altresì, l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, comma 3, secondo cui: < …se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>. L'avviso di addebito come desumibile dal citato articolo, assume quindi la funzione di _1 formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito, di fatto sostituendo “l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”. Per orientamento di legittimità consolidato: < …in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere- dovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso;
>> (Ordinanza della Cassazione, n. 30002 del 13 dicembre 2017). Del medesimo avviso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (sentenza n. 8379 del 09.04.2014) nell'affermare il principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l CP_2
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l
[...] _1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
2 3. Dall'esame documentale è emerso che: a) l'avviso di addebito avversato, è scaturito da verbale unico di accertamento e notificazione n. 20188003078/DDL del 23.5.2019 (all. 6, fasc. ric); b) il verbale anzidetto è stato dalla ricorrente impugnato con ricorso, iscritto l'1.8.2019, al n. 1513/2019 R.G. (all. 3, fasc. ric.), e c) il 2.8.2019, a mezzo PEC, la ricorrente provvedeva a comunicare all'Istituto di previdenza la pendenza del detto giudizio (all. 4 fasc. ric.).
4. Ne discende l'accoglimento della domanda di annullamento dell'avviso di addebito emesso mentre già pendeva giudizi di opposizione avverso il verbale unico di accertamento posto a fondamento dello stesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara, la nullità dall'avviso di addebito n. 439 2019 00007151 66 000;
- condanna, l' , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, da liquidarsi in complessivi €
[...]
2.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Vibo Valentia, 05/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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