Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al numero 3) dell' articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.".