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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 562/2023 R.G.
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Gaetano C.F._2
ricorrenti
e
C. Colombo 215 - Via F. Russo 3, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t. (C.F. , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Corrado Cosentino resistente Il Giudice scaduto il termine dell'11 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 562/2023 R.G.
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Gaetano C.F._2
ricorrenti
e
Condominio in Crotone, Via C. Colombo 215 - Via F. Russo 3, in persona dell'amministratore p.t. (C.F. , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Corrado Cosentino resistente
OGGETTO
Infiltrazioni condominiali – cessata materia del contendere
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento
2 dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
3 Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo ) prescrive, come regola generale, che il giudice CP_2 possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c., depositato il
7.4.2023, i ricorrenti, quali comproprietari dell'immobile commerciale al piano seminterrato dell'edificio sito in Via CP_1
C. Colombo 215 - Via F. Russo 3, meglio specificato in atti, hanno adito il Tribunale per ottenere la condanna del resistente CP_1 all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti asseritamente subìti dall'immobile nonché al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal mancato utilizzo del medesimo ed al pagamento delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico ex art. 696-bis c.p.c. precedentemente esperito dagli stessi dinanzi all'intestato Tribunale.
Con comparsa si è costituito il il quale ha chiesto a CP_1 vario titolo il rigetto della domanda.
Assegnata la causa allo scrivente, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (cfr. ord. 13.9.2024), che i procuratori delle parti, muniti tra l'altro di procura a conciliare, hanno dichiarato di accettare con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, nelle quali hanno chiesto, altresì, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata, dunque, spedita a sentenza ex artt. 281-sexies e
127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di
4 ragioni di conflitto fra le parti - e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa e, dall'altro, che siano state formulate conclusioni conformi (arg. Cass. 2063/2014).
Entrambe le condizioni sussistono nel caso in esame, avendo le parti,
a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato la proposta conciliativa formulata dallo scrivente ai sensi dell'art. 185-bis
c.p.c. con ordinanza del 13.9.2024 e chiesto congiuntamente la declaratoria di cessata materia del contendere;
la controversia deve, pertanto, reputarsi definita con rinuncia di parte ricorrente alla domanda azionata.
4. In attuazione dell'accordo raggiunto, devono altresì essere compensate integralmente le spese.
P.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Così deciso in Crotone, l'11 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
5
SEZIONE CIVILE
Causa n. 562/2023 R.G.
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Gaetano C.F._2
ricorrenti
e
C. Colombo 215 - Via F. Russo 3, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t. (C.F. , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Corrado Cosentino resistente Il Giudice scaduto il termine dell'11 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 562/2023 R.G.
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Gaetano C.F._2
ricorrenti
e
Condominio in Crotone, Via C. Colombo 215 - Via F. Russo 3, in persona dell'amministratore p.t. (C.F. , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Corrado Cosentino resistente
OGGETTO
Infiltrazioni condominiali – cessata materia del contendere
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento
2 dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
3 Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo ) prescrive, come regola generale, che il giudice CP_2 possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c., depositato il
7.4.2023, i ricorrenti, quali comproprietari dell'immobile commerciale al piano seminterrato dell'edificio sito in Via CP_1
C. Colombo 215 - Via F. Russo 3, meglio specificato in atti, hanno adito il Tribunale per ottenere la condanna del resistente CP_1 all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti asseritamente subìti dall'immobile nonché al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal mancato utilizzo del medesimo ed al pagamento delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico ex art. 696-bis c.p.c. precedentemente esperito dagli stessi dinanzi all'intestato Tribunale.
Con comparsa si è costituito il il quale ha chiesto a CP_1 vario titolo il rigetto della domanda.
Assegnata la causa allo scrivente, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (cfr. ord. 13.9.2024), che i procuratori delle parti, muniti tra l'altro di procura a conciliare, hanno dichiarato di accettare con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, nelle quali hanno chiesto, altresì, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata, dunque, spedita a sentenza ex artt. 281-sexies e
127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di
4 ragioni di conflitto fra le parti - e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa e, dall'altro, che siano state formulate conclusioni conformi (arg. Cass. 2063/2014).
Entrambe le condizioni sussistono nel caso in esame, avendo le parti,
a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato la proposta conciliativa formulata dallo scrivente ai sensi dell'art. 185-bis
c.p.c. con ordinanza del 13.9.2024 e chiesto congiuntamente la declaratoria di cessata materia del contendere;
la controversia deve, pertanto, reputarsi definita con rinuncia di parte ricorrente alla domanda azionata.
4. In attuazione dell'accordo raggiunto, devono altresì essere compensate integralmente le spese.
P.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Così deciso in Crotone, l'11 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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