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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1243/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
DAMIANO MOTTA, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. del Gruppo IVA Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore della già P.IVA_3 [...]
seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria Controparte_3
pagina 1 di 13 del e C.F. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_4 CP_5 C.F._2
avv.ti GAETANO MIRMINA e VINCENZO MIRMINA, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO Parte_3 C.F._3
LEONE, giusta procura in atti;
(P.IVA. , rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_4 dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Parte_1
committente in virtù di un contratto di appalto stipulato in data 12 febbraio 2010, ha Parte_2
agito in giudizio innanzi al Tribunale di CU per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'imperfetta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ampliamento degli immobili siti in CU, via Eucleida n. 7 e via Pitagora da Reggio n. 8/12, ove è ubicato l'Hotel
Riviera, da parte della ditta appaltatrice , unitamente, quali Controparte_7
coobbligati solidali, all'arch. e all'ing. , rispettivamente direttore dei lavori CP_8 Parte_3
per le opere strutturali e direttore dei lavori per le opere architettoniche. L'attrice evidenziava che dall'ATP precedente al giudizio era emersa conferma dei vizi rilevati dalla CTP, sebbene i conteggi dei lavori atti a porre rimedio agli stessi fossero stati effettuati in maniera arbitraria e senza riferimento ai prezziari regionali.
Nella costituzione con distinte difese di tutti i convenuti, nonché delle rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile, terze chiamate in giudizio - la
[...]
, con cui erano assicurati sia la ditta esecutrice, sia l'arch. Controparte_9 CP_8
, nonché la presso cui era assicurato l'ing. – l'adito
[...] Controparte_10 Pt_3
Tribunale, istruita la causa mediante prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) e c.t.u., con sentenza definitiva n. 1448/2023, pubblicata il 24 luglio 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
242/2012 R.G.), dopo aver rilevato che, con sentenza parziale del 5.06.14 non impugnata, aveva declinato la propria competenza limitatamente alla controversia insorta fra
[...]
e aveva altresì dichiarato improcedibili le domande trasversali formulate da Controparte_11
nei confronti degli altri convenuti, sicché il processo era proseguito con riguardo alle sole CP_7
pagina 2 di 13 domande proposte da nei confronti dei sig.ri e , nonché delle Parte_1 CP_8 Parte_3
rispettive compagnie assicuratrici, perveniva alla conclusione che dovesse essere esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di ogni profilo di negligenza, imprudenza o imperizia nell'operato dei suddetti tecnici, rigettando, per l'effetto, la domanda risarcitoria di parte attrice. Condannava, quindi, la medesima parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle altre parti e poneva definitivamente a carico della stessa le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata in atti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 29 settembre 2023, ha proposto appello la società sulla base di tre motivi. Ha chiesto, in particolare, che, in accoglimento Parte_1
dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le seguenti conclusioni: “in via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui alla presente causa
e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento nei confronti della “ della somma di Parte_1
euro 85.726,08 (ottantacinquemilasettecentoventisei virgola zero otto) o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, quale risarcimento per il danno subito;
in via subordinata: - Accertare e dichiarare, comunque, l'esistenza del diritto al risarcimento dei danni materiali, in capo alla “ , per l'ammontare complessivo di euro 85.726,08 Parte_1
(ottantacinquemilasettecentoventisei virgola zero otto), o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto, condannare i convenuti singolarmente e personalmente, quale conseguenza diretta o indiretta della loro condotta, al pagamento della somma che sarà, determinata anche in via equitativa, e che sarà ritenuta ascrivibile al loro grado di responsabilità nella genesi dei danni materiali subiti dall'attrice”. Vinte e distratte le spese.
Si sono costituiti congiuntamente la società (subentrata alla Controparte_1 Controparte_3
e l'arch. , nonché, con distinte comparse, anche l'ing.
[...] CP_8 Parte_3
e la i quali resistono al gravame chiedendone il rigetto con la Controparte_10
conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, in ipotesi di riconoscimento di responsabilità e/o di danni imputabili al loro operato, l'arch e l'ing. CP_8
hanno inoltre riproposto la domanda di manleva nei confronti delle rispettive società Parte_3
assicuratrici.
All'udienza del 10 febbraio 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla
[...]
nella comparsa di risposta in quanto carente del requisito della Controparte_10
specificità.
Secondo la predetta appellata, l'atto di appello si sarebbe limitato a riproporre argomentazioni già rigettate in primo grado, senza formulare specifiche censure avverso la sentenza impugnata.
Tuttavia, il Collegio osserva che, anche tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 149/2022 (applicabile alla fattispecie ratione temporis - vertendosi su appello proposto con ricorso depositato successivamente al 28.2.2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 149/2022), rimane valido il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 17709/2023).
Nel caso concreto, l'atto di appello contiene diverse censure di merito, volte ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dal Tribunale nella sentenza impugnata. A tal fine, esso contiene, per ciascuna di tali censure - sebbene non articolate in motivi di gravame puntualmente numerati - una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione di primo grado, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni adottate dal primo giudice, in conformità a quanto pagina 4 di 13 richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dalla stessa società nella propria comparsa di risposta (cfr. Cass. S.U. n. 36481/2022).
2. - Con un primo motivo di gravame, la società appellante contesta gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendoli carenti, oltre che contraddittori.
La parte appellante denuncia che il C.T.U., pur avendo riconosciuto la presenza delle gravi difformità lamentate tra quanto previsto nel progetto e quanto effettivamente realizzato, abbia tuttavia escluso la negligenza della Direzione Lavori, derivante invece non solo dall'errata consegna degli esecutivi, ma anche dall'omessa vigilanza.
Lamenta, poi, che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di determinare l'ammontare del danno, evidenziando come la prestazione resa si rivelasse a riguardo lacunosa e inconcludente.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.1.2. - Deve premettersi che i beni oggetto della controversia in esame, siti a CU in via Pitagora da Reggio 8/12, sono locali contigui, destinati a servizio della struttura denominata “Hotel Riviera”, da adibire a ristorante, indicati nel progetto come “Corpo C”. Come accertato dal C.T.U. nominato in primo grado, ing. e non controverso, l'intero “Corpo C” risulta attualmente allo stato Persona_1
rustico. Esso, inoltre, si suddivide in due porzioni: una in muratura, denominata “Ristorante”, e l'altra, realizzata con struttura lignea, denominata “Veranda”. Entrambe le parti si sviluppano su un livello fuori terra e un livello interrato (v. relazione tecnica del 21.11.2019 in atti pag. 4).
Parimenti accertata, e non contestata, è la presenza delle difformità lamentate tra quanto indicato nel progetto e quanto effettivamente realizzato.
Ciò premesso, l'appellante contesta che il C.T.U. abbia escluso, senza fornire alcuna motivazione, profili di colpa della Direzione Lavori ritenendo “comunque sanabili i detti vizi” mediante varianti.
2.1.3. - Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno, poiché non considera che il consulente tecnico d'ufficio avendo correttamente qualificato le incongruenze riscontrate rispetto al progetto non come
“vizi” delle opere, bensì come semplici “difformità”, ha coerentemente ritenuto che le stesse “non sono imputabili a negligenza, imprudenza od imperizia dei tecnici ma, piuttosto, riconducibili a scelte discrezionali della fase esecutiva che implicano si delle varianti da presentare agli uffici competenti, ma di varianti si tratta”.
pagina 5 di 13 La censura in esame non supera tale articolata argomentazione, che non risulta oggetto di adeguata e specifica confutazione, né viene contestata la qualificazione delle incongruenze rilevate rispetto al progetto come semplici “difformità”, e non vizi.
2.1.4. – Il rigetto del motivo – riguardante la sussistenza della responsabilità per colpa della Direzione
Lavori - comporta l'assorbimento del profilo di doglianza relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
3. - Con un altro motivo di gravame, la parte appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, l'inattendibilità di alcuni dei testi escussi, nonché l'omesso esame delle dichiarazioni rese da altri testimoni.
3.1. – Dal punto di vista sostanziale, si tratta del punto decisivo dell'intera controversia, in quanto il motivo in esame mira a contestare la valutazione positiva compiuta dal primo giudice circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e – dichiarazioni poste a Tes_1 Tes_2 Tes_3
fondamento della decisione impugnata – in merito alle modifiche al progetto che sarebbero state richieste, in corso d'opera, da legale rappresentante della società committente dei Parte_2
lavori oggetto del giudizio.
Il suddetto motivo, articolato in più censure, risulta interamente infondato.
Innanzi tutto, l'appellante lamenta che il teste è un operaio della ditta appaltatrice e, Testimone_4
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della sua scarsa attendibilità. Analogamente, anche il teste avrebbe dovuto essere considerato inattendibile, in quanto è il responsabile Testimone_5
tecnico della ditta appaltatrice, e quindi soggetto interessato e comunque non indifferente all'esito della causa.
Entrambe queste censure non possono essere accolte.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in
pagina 6 di 13 relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. n. 7623/2016; Cass. n. 7763/2010).
Peraltro, “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. n. 19215/2015).
Nel caso di specie, in assenza di un'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (che non si ravvisa nelle difese dell'appellante, né in primo né in secondo grado), le censure in esame – riguardanti piuttosto il diverso piano dell'attendibilità dei testimoni escussi – devono essere esaminate alla luce di tali principi e devono, quindi, essere ritenute infondate. Infatti, va evidenziato che l'attendibilità dei testimoni e , riconosciuta nella sentenza, non può essere esclusa - Testimone_6 Testimone_5 come assume invece l'appellante - in base al solo rapporto da essi intrattenuto con la ditta CP_7
peraltro ormai estranea al giudizio, essendone stati rispettivamente capo cantiere e responsabile tecnico.
Tale elemento di natura soggettiva vale, anzi, a corroborarne la credibilità, trattandosi di soggetti che, per le funzioni rivestite, hanno avuto cognizione diretta dei fatti riferiti, attesa la loro costante presenza nel cantiere esistente presso gli immobili dell'Hotel Riviera di CU.
Conduce nello stesso senso anche la considerazione di elementi di carattere oggettivo, quali la verosimiglianza del narrato dei testimoni e e il puntuale riscontro che le circostanze da Tes_4 Tes_3
questi ultimi dichiarate ha trovato nelle deposizioni degli altri testimoni escussi, nonché nell'esito della c.t.u. già richiamato in precedenza.
Infatti, come risulta dal verbale dell'udienza del 23.06.2015, il interrogato sugli articolati nn. 1 e Tes_4
9 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del convenuto (1. “Vero che il CP_8 Parte_2
interveniva continuamente durante le lavorazioni ed in fase di esecuzione delle opere e spesso
[...] si sostituiva alla D.L. nei rapporti con l'impresa, cui dava ordini e disposizioni senza alcuna autorizzazione della stessa D.L. ovvero anche in contrasto con gli ordini e le direttive impartite dall'arch. , come avvenuto, per esempio, in occasione dell'apertura di una finestra posta CP_8 sulla muratura del lato mare, poi chiusa su ordine del D.L.”; 9. “Vero che il , quindi, Parte_2
espressamente chiedeva alla D.L. di modificare la struttura della veranda del Corpo C, anche per ottenere una migliore vista panoramica”), ha risposto positivamente su entrambi, precisando, relativamente alla circostanza oggetto del capitolo 9, quanto segue: “è vero, mi disse di togliere anzi di non montare un pilastro, perché occludeva la vista del mare”.
pagina 7 di 13 Lo stesso con riferimento alla realizzazione del telaio con struttura in legno relativo al locale Tes_4
veranda e alla realizzazione dei setti murari dell'edificio, ha inoltre confermato anche la circostanza dedotta ad oggetto del capitolo 2 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del convenuto
, volta a dimostrare che il “in fase di realizzazione dell'opera, rappresentò l'esigenza Pt_3 Pt_2 di apportare modifiche all'originario progetto architettonico ed in particolare: a) quanto al locale veranda, attesa la palesata esigenza della committente di ottenere una più ampia superfice finestrata in un'unica campata ed un conseguente maggior personale apprezzamento estetico dell'opera attraverso la eliminazione delle piastre di fissaggio e di irrigidimento dei nodi chiodati della struttura in legno, proposte di eliminare il telaio in legno n. 2 (ne erano previsti 5) di cui all'originario progetto architettonico e strutturale;
b) quanto agli spessori murari della struttura del “corpo ristorante”, al fine di ritrarre maggiore risparmio e maggiore rapidità esecutiva nella fase della realizzazione dell'opera, proposte di apportare modifiche alla realizzazione dei setti murari relativi alle pareti nord
e est (fig. 6 pag. 17 c.t.p. arch. , attraverso la realizzazione di setti in spessore di 30 cm, Per_2 piuttosto che 50 cm originariamente previsti”. Nel confermare interamente il capitolo, il teste ha Tes_4
soggiunto: “è vero; preciso che i setti murari furono realizzati da 30 cm, anziché 50 cm, per avere maggiore spazio di volumetria;
tali lavori sono ancora in corso”, mostrando così di avere piena consapevolezza dei fatti in discussione.
3.1.3. - Del tutto irrilevante è, poi, l'errore relativo al cognome del testimone (erroneamente indicato nella sentenza come , anziché che aveva confermato il capitolo 7 della già menzionata Tes_2 Tes_4
memoria istruttoria del convenuto , avente ad oggetto la conferma della circostanza “che lo stesso CP_8
durante l'esecuzione delle opere relative al corpo C, avanzava diverse richieste di Parte_2
modifiche tecniche rispetto al progetto, in quanto secondo lo stesso necessarie a rendere le opere più aderenti alle proprie esigenze, ovvero esteticamente più gradevoli”. Tale fatto, sebbene confermato non dal teste , bensì dal teste unico – tra i due – ad essere stato interrogato sul capitolo 7, Tes_2 Tes_4
rispondendovi affermativamente, ha trovato ulteriore riscontro nella dichiarazione conforme resa da altro teste, , sentito all'udienza del 23.06.2015, particolarmente attendibile avendo Testimone_7
avuto cognizione diretta dei fatti, in qualità di collaboratore di studio del D.L. arch. . La sua CP_8
testimonianza ha quindi fornito un riscontro preciso e obiettivo alla dichiarazione speculare resa da
, rendendo privo di rilevanza concreta il denunciato errore materiale nell'indicazione del Testimone_4
cognome del teste nella sentenza.
pagina 8 di 13 3.1.4. – Tali circostanze emerse dall'istruttoria sono dotate di intrinseca coerenza e verosimiglianza e non risultano contraddette dalle altre risultanze processuali, e, anzi, trovano ulteriore riscontro nella testimonianza resa dal teste . Quest'ultimo, dopo aver confermato che Testimone_5 Parte_2
aveva richiesto l'eliminazione del telaio n. 2 (dei cinque previsti in progetto) e delle piastre di
[...] fissaggio ed irrigidimento, ha precisato così: “… lo so in quanto essendo responsabile del cantiere ho ricevuto tale ordine e quindi lo ho eseguito, o lo ho fatto eseguire dagli operai dell'impresa di cui ero responsabile tecnico”. Ancora, lo stesso teste, dopo aver risposto affermativamente sulla circostanza che il D.L. delle opere strutturali, ing. , per venire incontro alle richieste del Parte_3 Pt_2
aveva prospettato, in alternativa, di utilizzare delle travi secondarie della sezione di cm 16 x 16
(anziché travi della sezione di cm 12 x 12, come in progetto), nonché la provvisoria eliminazione delle piastre di fissaggio e di irrigidimento dei “nodi trave pilastro”, eseguendo il raddoppio dei chiodi previsti in progetto (da 2 a 4), ha altresì riferito che “… l'ing. ha provveduto in tal senso su Pt_3 richiesta del ” e che “…il ha concordato le varianti con l'architetto e con Pt_2 Pt_2 CP_8
l'ing. , che era il calcolista, e questi hanno impartito a noi le relative istruzioni”. Infine, Pt_3
interrogato sul capitolo 13 della memoria istruttoria del convenuto , il medesimo CP_8 Testimone_5
ha dichiarato che “…il era soddisfatto della circostanza che la modifica avrebbe determinato Pt_2 un rialzo di 20 cm, perché gli ampliava lo spazio e la visuale” (v. verbale dell'udienza del 9.02.2016).
Le circostanze riferite dal teste , lungi dall'essere in contrasto con le dichiarazioni rese Testimone_5
- come sopra riportato - dal teste risultano perfettamente coerenti sia con tali dichiarazioni, sia Tes_4 con l'intero impianto difensivo delineato dai convenuti, odierni appellati, e . Pt_3 CP_8
Né, diversamente da quanto sostiene l'appellante, può giustificare una valutazione di inattendibilità dei testi comprovata da elementi oggettivi l'assunto in base al quale il committente (nella qualità) Pt_2
aveva interamente pagato le opere come da progetto, in particolare aveva provveduto al pagamento di setti murari da 50 e 60 cm, aventi un costo notevolmente superiore al costo di setti murari da 30 cm.
Rileva l'appellante che non si spiegherebbe, quindi, quale beneficio avrebbe avuto nel richiedere l'apposizione di muratura qualitativamente più scarsa a un prezzo più alto.
Infatti, il Collegio osserva come siano proprio le prove testimoniali a dimostrare che, per la committente, rivestivano primaria importanza il risultato finale e i canoni estetici dell'opera, aspetti che hanno orientato tutte le scelte compiute in corso d'opera dal legale rappresentante e amministratore pagina 9 di 13 della società committente. Ciò rende scarsamente significativo l'assunto basato sul costo più alto sostenuto.
3.2. – In definitiva, è avviso del Collegio che gli elementi esaminati conducono, nel solco della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice nella sentenza impugnata, a ritenere, in conformità con il quadro probatorio univocamente emerso, che, quanto “alle difformità dell'opera dal progetto (in particolare maggiore ampiezza della parete panoramica sul mare, con modifica della struttura della veranda e maggiore volumetria degli ambienti per riduzione della sezione muraria)”, gli esiti dell'istruttoria risultano idonei a dimostrare la fondatezza della prospettazione difensiva delle parti convenute, riconducendo tali difformità “a precise richieste in variante effettuate dalla committenza”, ed escludendo, pertanto, qualsivoglia responsabilità per colpa in capo ai Direttori dei Lavori.
3.3. – D'altra parte, non risulta vero che il teste abbia dichiarato circostanze dalle quali Testimone_8
possa desumersi la responsabilità per colpa dell'arch. . È vero, piuttosto, che la circostanza CP_8
confermata dal medesimo teste - cui fa riferimento l'appellante - ovvero che gli esecutivi relativi alle opere di scavo furono impartiti dall'arch. , risulta in realtà neutra, non potendosene CP_8
desumere automaticamente alcun profilo di negligenza nell'operato dello stesso. Si tratta, infatti, di una semplice descrizione del tipo di attività svolta.
3.4. - Nessun aspetto rilevante, ai fini di un diverso esito del giudizio, emerge, poi, dalla testimonianza di (progettista energetico nei lavori oggetto di causa), non a caso non richiamata nella Testimone_9
sentenza del Tribunale. Come riportato dallo stesso appellante, il teste si sofferma sull'incidenza delle difformità dal progetto sui parametri per la redazione dell'attestato di certificazione energetica, circostanza peraltro già considerata dal C.T.U., le cui conclusioni sono state integralmente recepite dalla decisione di primo grado, quale conseguenza dovuta alle varianti richieste dalla stessa committenza, e non come indice di una responsabilità in capo agli appellati (v. relazione tecnica del
21.11.2019, pagg. 12-13).
Parimenti priva di valenza contraria alla ricostruzione contenuta nella sentenza è la testimonianza resa dal teste anch'egli operaio presso il cantiere edile della il quale ha Testimone_10 CP_7
dichiarato che, “nei casi in cui il direttore dei lavori invitava gli operai a non seguire le direttive del sig. si generava della confusione fra gli operai, i quali non sapevano cosa fare. Anche Pt_2
quando il sig. insisteva nella realizzazione di qualche opera o lavoro, noi non lo Pt_2 realizzavamo se prima non avevamo il consenso finale del direttore dei lavori.”. Tale circostanza pagina 10 di 13 tuttavia non esclude, ma, anzi, rafforza la ricostruzione contenuta nella sentenza, in quanto conferma che le modifiche al progetto erano espressamente volute dalla committenza, cui gli altri soggetti coinvolti – Direzione Lavori e operai, secondo i ruoli - si adeguavano.
3.5. - Alla stregua di tali considerazioni, tutte le censure articolate nel motivo in esame sono infondate e ne impongono l'integrale rigetto.
4. - Con un ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale, conformandosi in maniera acritica alle risultanze della c.t.u. (evidentemente contraddittorie perché da un lato vi è riscontro dei vizi, dall'altro lato si esclude la responsabilità della D.L.) e non prendendo in alcuna considerazione i rilievi della c.t.p., abbia escluso la responsabilità dei convenuti e . L'appellante denuncia CP_8 Pt_3
inoltre l'inutilizzabilità della c.t.u., perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure per l'accertamento dei denunciati vizi dell'opera, aveva omesso di rispondere ai quesiti posti e non aveva inviato, in occasione della rinnovazione, alle parti la bozza di relazione. In particolare, si evidenzia che il rispetto delle norme violate (artt. 62, 194 e 195 c.p.c.) avrebbe condotto a un diverso esito del processo.
4.1. - Le considerazioni già svolte in ordine al rigetto del precedente motivo di appello conducono al rigetto anche del motivo in esame, prima parte, stante la parziale ripetitività delle argomentazioni svolte nell'uno e nell'altro motivo.
Mette conto soltanto di soggiungere che non sussiste in concreto una errata interpretazione dell'art. 1662 c.c., come invece sostiene l'appellante, atteso che il quadro probatorio emerso ha dimostrato che il nella qualità, non solo era sempre presente in cantiere, circostanza compatibile con Pt_2
l'esercizio del diritto riconosciuto al committente di controllare lo svolgimento dei lavori, ma ha altresì espressamente voluto le modifiche al progetto implicanti la necessità di varianti, come già esposto.
4.2. - Anche nella seconda parte il motivo risulta infondato.
L'appellante lamenta che all'udienza del 24 settembre 2019 il primo giudice invitava il C.T.U. a trasmettere una bozza di relazione a tutte le parti costituite prima di rassegnare la relazione definitiva.
In spregio a tale ordine, l'ing. depositava, invece, la relazione definitiva in data 21 novembre Per_1
2019, con evidente pregiudizio di tutte le parti in causa, tra cui anche dell'odierna appellante.
La censura è infondata, atteso che dalla relazione depositata in data 21 novembre 2019 risulta che il
C.T.U. ing. ha puntualmente risposto alle osservazioni critiche mossele dal C.T.P. Persona_1
pagina 11 di 13 (ing. ) dell'odierno appellante, rilevandone punto per punto l'inidoneità a contrastare Persona_3
le conclusioni già rassegnate sulla base delle evidenze documentali e delle risultanze del sopralluogo effettuato (v. relazione tecnica, pagg. 17-19).
4.3. - Ne consegue che anche il suddetto motivo va rigettato in quanto infondato.
5. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, l'appello proposto da Parte_1
deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico della e in favore di ciascuna delle parti appellate. Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in base allo scaglione di riferimento nella specie, tenuto conto del valore della controversia (€ 52.000,01/€ 260.000,00), osservati i valori minimi, avuto riguardo all'attività effettivamente espletata.
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da nei confronti di , , nonché delle Parte_1 CP_8 Parte_3 società e avverso la Controparte_1 Controparte_6
sentenza n. 1448/2023 del 24 luglio 2023 del Tribunale di CU (resa nel procedimento iscritto al n.
242/2012 R.G.), che conferma;
condanna alla refusione, in favore della e di , Parte_1 Controparte_1 CP_8
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per compenso unico, in essi compresi euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
pagina 12 di 13 condanna alla refusione, in favore di , delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_3
giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per compenso unico, in essi compresi euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro
2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_6
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per
[...]
compenso unico, in essi compresi euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1243/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
DAMIANO MOTTA, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. del Gruppo IVA Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore della già P.IVA_3 [...]
seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria Controparte_3
pagina 1 di 13 del e C.F. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_4 CP_5 C.F._2
avv.ti GAETANO MIRMINA e VINCENZO MIRMINA, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO Parte_3 C.F._3
LEONE, giusta procura in atti;
(P.IVA. , rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_4 dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Parte_1
committente in virtù di un contratto di appalto stipulato in data 12 febbraio 2010, ha Parte_2
agito in giudizio innanzi al Tribunale di CU per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'imperfetta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ampliamento degli immobili siti in CU, via Eucleida n. 7 e via Pitagora da Reggio n. 8/12, ove è ubicato l'Hotel
Riviera, da parte della ditta appaltatrice , unitamente, quali Controparte_7
coobbligati solidali, all'arch. e all'ing. , rispettivamente direttore dei lavori CP_8 Parte_3
per le opere strutturali e direttore dei lavori per le opere architettoniche. L'attrice evidenziava che dall'ATP precedente al giudizio era emersa conferma dei vizi rilevati dalla CTP, sebbene i conteggi dei lavori atti a porre rimedio agli stessi fossero stati effettuati in maniera arbitraria e senza riferimento ai prezziari regionali.
Nella costituzione con distinte difese di tutti i convenuti, nonché delle rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile, terze chiamate in giudizio - la
[...]
, con cui erano assicurati sia la ditta esecutrice, sia l'arch. Controparte_9 CP_8
, nonché la presso cui era assicurato l'ing. – l'adito
[...] Controparte_10 Pt_3
Tribunale, istruita la causa mediante prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) e c.t.u., con sentenza definitiva n. 1448/2023, pubblicata il 24 luglio 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
242/2012 R.G.), dopo aver rilevato che, con sentenza parziale del 5.06.14 non impugnata, aveva declinato la propria competenza limitatamente alla controversia insorta fra
[...]
e aveva altresì dichiarato improcedibili le domande trasversali formulate da Controparte_11
nei confronti degli altri convenuti, sicché il processo era proseguito con riguardo alle sole CP_7
pagina 2 di 13 domande proposte da nei confronti dei sig.ri e , nonché delle Parte_1 CP_8 Parte_3
rispettive compagnie assicuratrici, perveniva alla conclusione che dovesse essere esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di ogni profilo di negligenza, imprudenza o imperizia nell'operato dei suddetti tecnici, rigettando, per l'effetto, la domanda risarcitoria di parte attrice. Condannava, quindi, la medesima parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle altre parti e poneva definitivamente a carico della stessa le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata in atti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 29 settembre 2023, ha proposto appello la società sulla base di tre motivi. Ha chiesto, in particolare, che, in accoglimento Parte_1
dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le seguenti conclusioni: “in via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui alla presente causa
e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento nei confronti della “ della somma di Parte_1
euro 85.726,08 (ottantacinquemilasettecentoventisei virgola zero otto) o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, quale risarcimento per il danno subito;
in via subordinata: - Accertare e dichiarare, comunque, l'esistenza del diritto al risarcimento dei danni materiali, in capo alla “ , per l'ammontare complessivo di euro 85.726,08 Parte_1
(ottantacinquemilasettecentoventisei virgola zero otto), o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto, condannare i convenuti singolarmente e personalmente, quale conseguenza diretta o indiretta della loro condotta, al pagamento della somma che sarà, determinata anche in via equitativa, e che sarà ritenuta ascrivibile al loro grado di responsabilità nella genesi dei danni materiali subiti dall'attrice”. Vinte e distratte le spese.
Si sono costituiti congiuntamente la società (subentrata alla Controparte_1 Controparte_3
e l'arch. , nonché, con distinte comparse, anche l'ing.
[...] CP_8 Parte_3
e la i quali resistono al gravame chiedendone il rigetto con la Controparte_10
conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, in ipotesi di riconoscimento di responsabilità e/o di danni imputabili al loro operato, l'arch e l'ing. CP_8
hanno inoltre riproposto la domanda di manleva nei confronti delle rispettive società Parte_3
assicuratrici.
All'udienza del 10 febbraio 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla
[...]
nella comparsa di risposta in quanto carente del requisito della Controparte_10
specificità.
Secondo la predetta appellata, l'atto di appello si sarebbe limitato a riproporre argomentazioni già rigettate in primo grado, senza formulare specifiche censure avverso la sentenza impugnata.
Tuttavia, il Collegio osserva che, anche tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 149/2022 (applicabile alla fattispecie ratione temporis - vertendosi su appello proposto con ricorso depositato successivamente al 28.2.2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 149/2022), rimane valido il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 17709/2023).
Nel caso concreto, l'atto di appello contiene diverse censure di merito, volte ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dal Tribunale nella sentenza impugnata. A tal fine, esso contiene, per ciascuna di tali censure - sebbene non articolate in motivi di gravame puntualmente numerati - una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione di primo grado, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni adottate dal primo giudice, in conformità a quanto pagina 4 di 13 richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dalla stessa società nella propria comparsa di risposta (cfr. Cass. S.U. n. 36481/2022).
2. - Con un primo motivo di gravame, la società appellante contesta gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendoli carenti, oltre che contraddittori.
La parte appellante denuncia che il C.T.U., pur avendo riconosciuto la presenza delle gravi difformità lamentate tra quanto previsto nel progetto e quanto effettivamente realizzato, abbia tuttavia escluso la negligenza della Direzione Lavori, derivante invece non solo dall'errata consegna degli esecutivi, ma anche dall'omessa vigilanza.
Lamenta, poi, che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di determinare l'ammontare del danno, evidenziando come la prestazione resa si rivelasse a riguardo lacunosa e inconcludente.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.1.2. - Deve premettersi che i beni oggetto della controversia in esame, siti a CU in via Pitagora da Reggio 8/12, sono locali contigui, destinati a servizio della struttura denominata “Hotel Riviera”, da adibire a ristorante, indicati nel progetto come “Corpo C”. Come accertato dal C.T.U. nominato in primo grado, ing. e non controverso, l'intero “Corpo C” risulta attualmente allo stato Persona_1
rustico. Esso, inoltre, si suddivide in due porzioni: una in muratura, denominata “Ristorante”, e l'altra, realizzata con struttura lignea, denominata “Veranda”. Entrambe le parti si sviluppano su un livello fuori terra e un livello interrato (v. relazione tecnica del 21.11.2019 in atti pag. 4).
Parimenti accertata, e non contestata, è la presenza delle difformità lamentate tra quanto indicato nel progetto e quanto effettivamente realizzato.
Ciò premesso, l'appellante contesta che il C.T.U. abbia escluso, senza fornire alcuna motivazione, profili di colpa della Direzione Lavori ritenendo “comunque sanabili i detti vizi” mediante varianti.
2.1.3. - Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno, poiché non considera che il consulente tecnico d'ufficio avendo correttamente qualificato le incongruenze riscontrate rispetto al progetto non come
“vizi” delle opere, bensì come semplici “difformità”, ha coerentemente ritenuto che le stesse “non sono imputabili a negligenza, imprudenza od imperizia dei tecnici ma, piuttosto, riconducibili a scelte discrezionali della fase esecutiva che implicano si delle varianti da presentare agli uffici competenti, ma di varianti si tratta”.
pagina 5 di 13 La censura in esame non supera tale articolata argomentazione, che non risulta oggetto di adeguata e specifica confutazione, né viene contestata la qualificazione delle incongruenze rilevate rispetto al progetto come semplici “difformità”, e non vizi.
2.1.4. – Il rigetto del motivo – riguardante la sussistenza della responsabilità per colpa della Direzione
Lavori - comporta l'assorbimento del profilo di doglianza relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
3. - Con un altro motivo di gravame, la parte appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, l'inattendibilità di alcuni dei testi escussi, nonché l'omesso esame delle dichiarazioni rese da altri testimoni.
3.1. – Dal punto di vista sostanziale, si tratta del punto decisivo dell'intera controversia, in quanto il motivo in esame mira a contestare la valutazione positiva compiuta dal primo giudice circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e – dichiarazioni poste a Tes_1 Tes_2 Tes_3
fondamento della decisione impugnata – in merito alle modifiche al progetto che sarebbero state richieste, in corso d'opera, da legale rappresentante della società committente dei Parte_2
lavori oggetto del giudizio.
Il suddetto motivo, articolato in più censure, risulta interamente infondato.
Innanzi tutto, l'appellante lamenta che il teste è un operaio della ditta appaltatrice e, Testimone_4
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della sua scarsa attendibilità. Analogamente, anche il teste avrebbe dovuto essere considerato inattendibile, in quanto è il responsabile Testimone_5
tecnico della ditta appaltatrice, e quindi soggetto interessato e comunque non indifferente all'esito della causa.
Entrambe queste censure non possono essere accolte.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in
pagina 6 di 13 relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. n. 7623/2016; Cass. n. 7763/2010).
Peraltro, “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. n. 19215/2015).
Nel caso di specie, in assenza di un'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (che non si ravvisa nelle difese dell'appellante, né in primo né in secondo grado), le censure in esame – riguardanti piuttosto il diverso piano dell'attendibilità dei testimoni escussi – devono essere esaminate alla luce di tali principi e devono, quindi, essere ritenute infondate. Infatti, va evidenziato che l'attendibilità dei testimoni e , riconosciuta nella sentenza, non può essere esclusa - Testimone_6 Testimone_5 come assume invece l'appellante - in base al solo rapporto da essi intrattenuto con la ditta CP_7
peraltro ormai estranea al giudizio, essendone stati rispettivamente capo cantiere e responsabile tecnico.
Tale elemento di natura soggettiva vale, anzi, a corroborarne la credibilità, trattandosi di soggetti che, per le funzioni rivestite, hanno avuto cognizione diretta dei fatti riferiti, attesa la loro costante presenza nel cantiere esistente presso gli immobili dell'Hotel Riviera di CU.
Conduce nello stesso senso anche la considerazione di elementi di carattere oggettivo, quali la verosimiglianza del narrato dei testimoni e e il puntuale riscontro che le circostanze da Tes_4 Tes_3
questi ultimi dichiarate ha trovato nelle deposizioni degli altri testimoni escussi, nonché nell'esito della c.t.u. già richiamato in precedenza.
Infatti, come risulta dal verbale dell'udienza del 23.06.2015, il interrogato sugli articolati nn. 1 e Tes_4
9 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del convenuto (1. “Vero che il CP_8 Parte_2
interveniva continuamente durante le lavorazioni ed in fase di esecuzione delle opere e spesso
[...] si sostituiva alla D.L. nei rapporti con l'impresa, cui dava ordini e disposizioni senza alcuna autorizzazione della stessa D.L. ovvero anche in contrasto con gli ordini e le direttive impartite dall'arch. , come avvenuto, per esempio, in occasione dell'apertura di una finestra posta CP_8 sulla muratura del lato mare, poi chiusa su ordine del D.L.”; 9. “Vero che il , quindi, Parte_2
espressamente chiedeva alla D.L. di modificare la struttura della veranda del Corpo C, anche per ottenere una migliore vista panoramica”), ha risposto positivamente su entrambi, precisando, relativamente alla circostanza oggetto del capitolo 9, quanto segue: “è vero, mi disse di togliere anzi di non montare un pilastro, perché occludeva la vista del mare”.
pagina 7 di 13 Lo stesso con riferimento alla realizzazione del telaio con struttura in legno relativo al locale Tes_4
veranda e alla realizzazione dei setti murari dell'edificio, ha inoltre confermato anche la circostanza dedotta ad oggetto del capitolo 2 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del convenuto
, volta a dimostrare che il “in fase di realizzazione dell'opera, rappresentò l'esigenza Pt_3 Pt_2 di apportare modifiche all'originario progetto architettonico ed in particolare: a) quanto al locale veranda, attesa la palesata esigenza della committente di ottenere una più ampia superfice finestrata in un'unica campata ed un conseguente maggior personale apprezzamento estetico dell'opera attraverso la eliminazione delle piastre di fissaggio e di irrigidimento dei nodi chiodati della struttura in legno, proposte di eliminare il telaio in legno n. 2 (ne erano previsti 5) di cui all'originario progetto architettonico e strutturale;
b) quanto agli spessori murari della struttura del “corpo ristorante”, al fine di ritrarre maggiore risparmio e maggiore rapidità esecutiva nella fase della realizzazione dell'opera, proposte di apportare modifiche alla realizzazione dei setti murari relativi alle pareti nord
e est (fig. 6 pag. 17 c.t.p. arch. , attraverso la realizzazione di setti in spessore di 30 cm, Per_2 piuttosto che 50 cm originariamente previsti”. Nel confermare interamente il capitolo, il teste ha Tes_4
soggiunto: “è vero; preciso che i setti murari furono realizzati da 30 cm, anziché 50 cm, per avere maggiore spazio di volumetria;
tali lavori sono ancora in corso”, mostrando così di avere piena consapevolezza dei fatti in discussione.
3.1.3. - Del tutto irrilevante è, poi, l'errore relativo al cognome del testimone (erroneamente indicato nella sentenza come , anziché che aveva confermato il capitolo 7 della già menzionata Tes_2 Tes_4
memoria istruttoria del convenuto , avente ad oggetto la conferma della circostanza “che lo stesso CP_8
durante l'esecuzione delle opere relative al corpo C, avanzava diverse richieste di Parte_2
modifiche tecniche rispetto al progetto, in quanto secondo lo stesso necessarie a rendere le opere più aderenti alle proprie esigenze, ovvero esteticamente più gradevoli”. Tale fatto, sebbene confermato non dal teste , bensì dal teste unico – tra i due – ad essere stato interrogato sul capitolo 7, Tes_2 Tes_4
rispondendovi affermativamente, ha trovato ulteriore riscontro nella dichiarazione conforme resa da altro teste, , sentito all'udienza del 23.06.2015, particolarmente attendibile avendo Testimone_7
avuto cognizione diretta dei fatti, in qualità di collaboratore di studio del D.L. arch. . La sua CP_8
testimonianza ha quindi fornito un riscontro preciso e obiettivo alla dichiarazione speculare resa da
, rendendo privo di rilevanza concreta il denunciato errore materiale nell'indicazione del Testimone_4
cognome del teste nella sentenza.
pagina 8 di 13 3.1.4. – Tali circostanze emerse dall'istruttoria sono dotate di intrinseca coerenza e verosimiglianza e non risultano contraddette dalle altre risultanze processuali, e, anzi, trovano ulteriore riscontro nella testimonianza resa dal teste . Quest'ultimo, dopo aver confermato che Testimone_5 Parte_2
aveva richiesto l'eliminazione del telaio n. 2 (dei cinque previsti in progetto) e delle piastre di
[...] fissaggio ed irrigidimento, ha precisato così: “… lo so in quanto essendo responsabile del cantiere ho ricevuto tale ordine e quindi lo ho eseguito, o lo ho fatto eseguire dagli operai dell'impresa di cui ero responsabile tecnico”. Ancora, lo stesso teste, dopo aver risposto affermativamente sulla circostanza che il D.L. delle opere strutturali, ing. , per venire incontro alle richieste del Parte_3 Pt_2
aveva prospettato, in alternativa, di utilizzare delle travi secondarie della sezione di cm 16 x 16
(anziché travi della sezione di cm 12 x 12, come in progetto), nonché la provvisoria eliminazione delle piastre di fissaggio e di irrigidimento dei “nodi trave pilastro”, eseguendo il raddoppio dei chiodi previsti in progetto (da 2 a 4), ha altresì riferito che “… l'ing. ha provveduto in tal senso su Pt_3 richiesta del ” e che “…il ha concordato le varianti con l'architetto e con Pt_2 Pt_2 CP_8
l'ing. , che era il calcolista, e questi hanno impartito a noi le relative istruzioni”. Infine, Pt_3
interrogato sul capitolo 13 della memoria istruttoria del convenuto , il medesimo CP_8 Testimone_5
ha dichiarato che “…il era soddisfatto della circostanza che la modifica avrebbe determinato Pt_2 un rialzo di 20 cm, perché gli ampliava lo spazio e la visuale” (v. verbale dell'udienza del 9.02.2016).
Le circostanze riferite dal teste , lungi dall'essere in contrasto con le dichiarazioni rese Testimone_5
- come sopra riportato - dal teste risultano perfettamente coerenti sia con tali dichiarazioni, sia Tes_4 con l'intero impianto difensivo delineato dai convenuti, odierni appellati, e . Pt_3 CP_8
Né, diversamente da quanto sostiene l'appellante, può giustificare una valutazione di inattendibilità dei testi comprovata da elementi oggettivi l'assunto in base al quale il committente (nella qualità) Pt_2
aveva interamente pagato le opere come da progetto, in particolare aveva provveduto al pagamento di setti murari da 50 e 60 cm, aventi un costo notevolmente superiore al costo di setti murari da 30 cm.
Rileva l'appellante che non si spiegherebbe, quindi, quale beneficio avrebbe avuto nel richiedere l'apposizione di muratura qualitativamente più scarsa a un prezzo più alto.
Infatti, il Collegio osserva come siano proprio le prove testimoniali a dimostrare che, per la committente, rivestivano primaria importanza il risultato finale e i canoni estetici dell'opera, aspetti che hanno orientato tutte le scelte compiute in corso d'opera dal legale rappresentante e amministratore pagina 9 di 13 della società committente. Ciò rende scarsamente significativo l'assunto basato sul costo più alto sostenuto.
3.2. – In definitiva, è avviso del Collegio che gli elementi esaminati conducono, nel solco della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice nella sentenza impugnata, a ritenere, in conformità con il quadro probatorio univocamente emerso, che, quanto “alle difformità dell'opera dal progetto (in particolare maggiore ampiezza della parete panoramica sul mare, con modifica della struttura della veranda e maggiore volumetria degli ambienti per riduzione della sezione muraria)”, gli esiti dell'istruttoria risultano idonei a dimostrare la fondatezza della prospettazione difensiva delle parti convenute, riconducendo tali difformità “a precise richieste in variante effettuate dalla committenza”, ed escludendo, pertanto, qualsivoglia responsabilità per colpa in capo ai Direttori dei Lavori.
3.3. – D'altra parte, non risulta vero che il teste abbia dichiarato circostanze dalle quali Testimone_8
possa desumersi la responsabilità per colpa dell'arch. . È vero, piuttosto, che la circostanza CP_8
confermata dal medesimo teste - cui fa riferimento l'appellante - ovvero che gli esecutivi relativi alle opere di scavo furono impartiti dall'arch. , risulta in realtà neutra, non potendosene CP_8
desumere automaticamente alcun profilo di negligenza nell'operato dello stesso. Si tratta, infatti, di una semplice descrizione del tipo di attività svolta.
3.4. - Nessun aspetto rilevante, ai fini di un diverso esito del giudizio, emerge, poi, dalla testimonianza di (progettista energetico nei lavori oggetto di causa), non a caso non richiamata nella Testimone_9
sentenza del Tribunale. Come riportato dallo stesso appellante, il teste si sofferma sull'incidenza delle difformità dal progetto sui parametri per la redazione dell'attestato di certificazione energetica, circostanza peraltro già considerata dal C.T.U., le cui conclusioni sono state integralmente recepite dalla decisione di primo grado, quale conseguenza dovuta alle varianti richieste dalla stessa committenza, e non come indice di una responsabilità in capo agli appellati (v. relazione tecnica del
21.11.2019, pagg. 12-13).
Parimenti priva di valenza contraria alla ricostruzione contenuta nella sentenza è la testimonianza resa dal teste anch'egli operaio presso il cantiere edile della il quale ha Testimone_10 CP_7
dichiarato che, “nei casi in cui il direttore dei lavori invitava gli operai a non seguire le direttive del sig. si generava della confusione fra gli operai, i quali non sapevano cosa fare. Anche Pt_2
quando il sig. insisteva nella realizzazione di qualche opera o lavoro, noi non lo Pt_2 realizzavamo se prima non avevamo il consenso finale del direttore dei lavori.”. Tale circostanza pagina 10 di 13 tuttavia non esclude, ma, anzi, rafforza la ricostruzione contenuta nella sentenza, in quanto conferma che le modifiche al progetto erano espressamente volute dalla committenza, cui gli altri soggetti coinvolti – Direzione Lavori e operai, secondo i ruoli - si adeguavano.
3.5. - Alla stregua di tali considerazioni, tutte le censure articolate nel motivo in esame sono infondate e ne impongono l'integrale rigetto.
4. - Con un ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale, conformandosi in maniera acritica alle risultanze della c.t.u. (evidentemente contraddittorie perché da un lato vi è riscontro dei vizi, dall'altro lato si esclude la responsabilità della D.L.) e non prendendo in alcuna considerazione i rilievi della c.t.p., abbia escluso la responsabilità dei convenuti e . L'appellante denuncia CP_8 Pt_3
inoltre l'inutilizzabilità della c.t.u., perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure per l'accertamento dei denunciati vizi dell'opera, aveva omesso di rispondere ai quesiti posti e non aveva inviato, in occasione della rinnovazione, alle parti la bozza di relazione. In particolare, si evidenzia che il rispetto delle norme violate (artt. 62, 194 e 195 c.p.c.) avrebbe condotto a un diverso esito del processo.
4.1. - Le considerazioni già svolte in ordine al rigetto del precedente motivo di appello conducono al rigetto anche del motivo in esame, prima parte, stante la parziale ripetitività delle argomentazioni svolte nell'uno e nell'altro motivo.
Mette conto soltanto di soggiungere che non sussiste in concreto una errata interpretazione dell'art. 1662 c.c., come invece sostiene l'appellante, atteso che il quadro probatorio emerso ha dimostrato che il nella qualità, non solo era sempre presente in cantiere, circostanza compatibile con Pt_2
l'esercizio del diritto riconosciuto al committente di controllare lo svolgimento dei lavori, ma ha altresì espressamente voluto le modifiche al progetto implicanti la necessità di varianti, come già esposto.
4.2. - Anche nella seconda parte il motivo risulta infondato.
L'appellante lamenta che all'udienza del 24 settembre 2019 il primo giudice invitava il C.T.U. a trasmettere una bozza di relazione a tutte le parti costituite prima di rassegnare la relazione definitiva.
In spregio a tale ordine, l'ing. depositava, invece, la relazione definitiva in data 21 novembre Per_1
2019, con evidente pregiudizio di tutte le parti in causa, tra cui anche dell'odierna appellante.
La censura è infondata, atteso che dalla relazione depositata in data 21 novembre 2019 risulta che il
C.T.U. ing. ha puntualmente risposto alle osservazioni critiche mossele dal C.T.P. Persona_1
pagina 11 di 13 (ing. ) dell'odierno appellante, rilevandone punto per punto l'inidoneità a contrastare Persona_3
le conclusioni già rassegnate sulla base delle evidenze documentali e delle risultanze del sopralluogo effettuato (v. relazione tecnica, pagg. 17-19).
4.3. - Ne consegue che anche il suddetto motivo va rigettato in quanto infondato.
5. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, l'appello proposto da Parte_1
deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico della e in favore di ciascuna delle parti appellate. Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in base allo scaglione di riferimento nella specie, tenuto conto del valore della controversia (€ 52.000,01/€ 260.000,00), osservati i valori minimi, avuto riguardo all'attività effettivamente espletata.
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da nei confronti di , , nonché delle Parte_1 CP_8 Parte_3 società e avverso la Controparte_1 Controparte_6
sentenza n. 1448/2023 del 24 luglio 2023 del Tribunale di CU (resa nel procedimento iscritto al n.
242/2012 R.G.), che conferma;
condanna alla refusione, in favore della e di , Parte_1 Controparte_1 CP_8
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per compenso unico, in essi compresi euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
pagina 12 di 13 condanna alla refusione, in favore di , delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_3
giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per compenso unico, in essi compresi euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro
2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_6
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per
[...]
compenso unico, in essi compresi euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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