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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero NC De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2404/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di socia accomandataria della Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Ciro Parte_2
PI e NC SI, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Nola (NA), al
Corso Tommaso Vitale n. 155;
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.05.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n. 795 del 2023 che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1056/2017, emessa dall' di con cui era stato intimato il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 14.324,25 per aver impiegato , Parte_3 Controparte_2
e senza consegnare agli stessi copia della comunicazione di assunzione o del Controparte_3 contratto di lavoro, per aver omesso la registrazione dei dati dei lavoratori e delle prestazioni sul libro unico, per non aver comunicato preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava: -che il primo giudice avesse dato esclusiva valenza probatoria al verbale ispettivo, ritenendo che i lavoratori avessero svolto effettivamente lavoro subordinato in favore dell'appellante, in periodi precedenti alle assunzioni, sulla base delle loro dichiarazioni rese al momento dell'ispezione, ignorando il restante materiale acquisito in corso di causa (prove testimoniali - che nel provvedimento impugnato non erano analizzate -, verbale di conciliazione sindacale della CP_2
e dichiarazione spontanea della;
Pt_3
-che, invece, esaminando tutti gli elementi offerti, sarebbe senz'altro emerso che i tre lavoratori, prima delle rispettive assunzioni, erano stati presenti presso i locali aziendali a scopo meramente formativo, liberi di organizzarsi sulla base delle loro personali esigenze, senza obbligo di presenza e di orario e, comunque, avevano frequentato i locali aziendali solo al mattino (dalle 10 alle 12);
-che con verbale di conciliazione sindacale, stipulato dinanzi alla DPL di in data 6.07.15, CP_1 la aveva dichiarato, con valore confessorio, di aver svolto attività lavorativa in favore CP_2 della società esclusivamente nel periodo compreso tra il 18.06.14 e il 13.04.15, con orario di lavoro dalle ore 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato;
-che anche la con dichiarazione spontanea del 6.07.15, aveva precisato di aver lavorato Pt_3 per la società esclusivamente nel periodo dal 23.12.14 al 13.04.15.
Non si costituiva in giudizio la parte appellata.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte, poi, in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta nella modalità sopra detta, è stata decisa.
I motivi di gravame non sono fondati, condividendosi le argomentazioni già espresse dal primo giudice.
Come anche schematizzato dalla parte appellante:
: in sede ispettiva dichiarava di aver iniziato la propria prestazione lavorativa in Parte_3 data 1.10.2014 (mentre risultava formalmente assunta in data 22.12.2014, data quest'ultima che confermava con un'autodichiarazione del 6.07.15) e di lavorare dalle 9.00 alle 20.00 (con un'ora di pausa pranzo) dal martedì al sabato (mentre l'orario da contratto era dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato);
in sede ispettiva dichiarava di aver iniziato la propria prestazione lavorativa Controparte_4 in data 27.05.2014 (mentre risultava formalmente assunta in data 17.06.2014, circostanza quest'ultima che confermava in sede di conciliazione sindacale in data 6.07.15) e di lavorare dalle
9.00 alle 20.00 (con un'ora di pausa pranzo) dal martedì al sabato (mentre l'orario da contratto era dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato); : in sede ispettiva dichiarava di aver iniziato la propria prestazione lavorativa Controparte_3 in data 1.10.2014 (mentre risultava formalmente assunto in data 13.10.14) e di lavorare dalle 9.00 alle 20.00 (con un'ora di pausa pranzo) dal martedì al sabato (mentre l'orario da contratto era dalle
10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato).
Nel corso dell'istruttoria testimoniale espletata:
dichiarava: “conosco il centro … poiché mi recavo lì per fare i capelli. Mi Testimone_1 recavo lì dal 2014 fin quando lo hanno chiuso. Confermo il capo a del ricorso (del seguente tenore:
“I lavoratori e prima delle rispettive assunzioni, hanno frequentato, Pt_3 CP_2 CP_3 con cadenza di circa una volta a settimana, i locali aziendali, ma al solo fine di assistere alle attività di parrucchiere e sciampista con scopo meramente formativo, n.d.r.) … e preciso di aver visto tali lavoratori per un mesetto circa guardare la titolare come mi faceva i capelli. Io andavo con le cadenze di circa 2 volte a settimana. Li vedevo solo di mattina, poiché sono andata di pomeriggio talvolta e non li ho trovati presenti. Preciso che su un mese potevo recarmi circa due volte a settimana e li ho visti circa 5 - 6 volte. Non posso precisare se quando li ho visti con tale cadenza era prima o dopo l'assunzione. I lavoratori in questione si chiamavano , e Pt_3 CP_2
Preciso che dopo circa un mese da quando li ho visti guardare come faceva i capelli la CP_3 titolare, gli stessi sono passati ad eseguire direttamente lo shampoo. Non posso precisare le date ma come anno sono sicura si trattasse del 2014. Confermo il capo l (del seguente tenore:
“lavoratori e assunti con contratti di lavoro part-time, hanno osservato, Pt_3 CP_2 CP_3 per il periodo compreso dalla assunzione al momento della irrogazione dell'impugnato verbale, il seguente orario di lavoro: dalle 10,00 alle 12,00 dal martedì al sabato”, n.d.r.) … e preciso che il lunedì il centro era chiuso”;
dichiarava: “Conoscevo il centro estetico … in quanto ero una cliente. Io mi Per_1 Tes_2 sono recata dal 2013 in poi fino alla chiusura. Ricordo di 3 ragazzi, che sono arrivati al centro in periodi diversi, che guardavano la titolare fare i capelli per imparare. Nessuno dei 3 mi ha mai fatto shampoo o il taglio poiché se ne occupava la sig.ra . Confermo il capo a) (del Parte_1 seguente tenore: “I lavoratori e prima delle rispettive assunzioni, Pt_3 CP_2 CP_3 hanno frequentato, con cadenza di circa una volta a settimana, i locali aziendali, ma al solo fine di assistere alle attività di parrucchiere e sciampista con scopo meramente formativo”, n.d.r.) … Io ho visto i tre signori in questione per circa 2 - 3 volte e poi non li ho mai più visti. Preciso che la loro presenza era occasionale, nelle circostanze in cui mi sono ivi recata … li ho visti circa 2 o 3 volte … sempre di mattina e mai di pomeriggio. Confermo il capo l) (del seguente tenore: “I lavoratori e assunti con contratti di lavoro part-time, hanno osservato, Pt_3 CP_2 CP_3 per il periodo compreso dalla assunzione al momento della irrogazione dell'impugnato verbale, il seguente orario di lavoro: dalle 10,00 alle 12,00 dal martedì al sabato”, n.d.r.) … e preciso che mi riferisco all'anno 2014 ma non posso precisare i periodi in cui sono avvenute le rispettive assunzioni. Il centro era chiuso di lunedì”;
dichiarava: “Io lavoravo al CFR di Nola e il Salone era collocato proprio di Testimone_3 fronte alla mia sede di lavoro. Quindi accadeva che approfittavo per andarci per la piega durante la pausa, generalmente di mattina. Questo mi pare fino … approssimativamente al 2014 - 2015.
Poi si sono trasferiti come sede e io non ci sono andata più … io mi trattenevo giusto il tempo di fare una piega, vedevo che c'erano delle ragazze ma non so dire a titolo fossero lì. Io venivo servita sempre dalla signora , che si occupava sia dello shampoo che della piega … Parte_1
Preciso che è capitato che qualche volta sono andata al salone di pomeriggio. In genere ero servita solo dalla signora e a volte c'era la mamma, la signora . Questo di Pt_1 Per_2 pomeriggio. La mattina vedevo altre ragazze, ma non saprei identificarle.”
Tali essendo le risultanze della prova espletata, la Corte ritiene che non siano emersi significativi elementi sia per sostenere la tesi dell'opponente, in base alla quale i lavoratori, prima della formalizzazione del contratto, si fossero recati al negozio con mere finalità di formazione e che lavorassero per il numero di ore indicate, sia per validamente contrastare quanto riferito dai diretti interessati in sede ispettiva, con riferimento alla decorrenza dei singoli rapporti di lavoro subordinato e alla quantità delle prestazioni erogate.
I testi, clienti del negozio, fornivano infatti informazioni generiche, correlate del resto alla precaria frequentazione dei luoghi di causa e per il tempo della prestazione da ricevere.
Con riferimento, poi, al contrasto tra quanto dichiarato agli agenti e quanto invece affermato dalla con l'autodichiarazione del 6.07.2015 e dalla in pari data in fase di conciliazione, Pt_3 CP_2 va senz'altro privilegiato quanto a sorpresa riferito da entrambe nella prima sede.
Si trattava, infatti, di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e come tali dotate di un grado di spontaneità e genuinità che non poteva essere trascurato, non avendo le stesse in quel momento alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero, rispetto a quanto successivamente affermato, solo dopo vari mesi, alla firma della quietanza a saldo, l'una, e della conciliazione sindacale,
l'altra, momento in cui le parti, al fine di addivenire ad un accordo, potevano ben farsi reciproche concessioni ed ammissioni.
Pertanto, correttamente il primo giudice valorizzava maggiormente quanto riferito dai diretti interessati agli agenti ispettivi, con dichiarazioni tra loro assolutamente coerenti e concordanti.
Del resto, seppure in materia di contributi , ma con identità di ratio, è stato evidenziato che CP_5
“i verbali redatti dai funzionari … fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(per tutte Cass. n. 9251/2010).
10. Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95) … E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017)” (Cfr. Cass. n. 10634 del 2025).
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso all'esito dell'udienza del 14.10.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero NC De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero NC De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2404/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di socia accomandataria della Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Ciro Parte_2
PI e NC SI, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Nola (NA), al
Corso Tommaso Vitale n. 155;
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.05.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n. 795 del 2023 che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1056/2017, emessa dall' di con cui era stato intimato il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 14.324,25 per aver impiegato , Parte_3 Controparte_2
e senza consegnare agli stessi copia della comunicazione di assunzione o del Controparte_3 contratto di lavoro, per aver omesso la registrazione dei dati dei lavoratori e delle prestazioni sul libro unico, per non aver comunicato preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava: -che il primo giudice avesse dato esclusiva valenza probatoria al verbale ispettivo, ritenendo che i lavoratori avessero svolto effettivamente lavoro subordinato in favore dell'appellante, in periodi precedenti alle assunzioni, sulla base delle loro dichiarazioni rese al momento dell'ispezione, ignorando il restante materiale acquisito in corso di causa (prove testimoniali - che nel provvedimento impugnato non erano analizzate -, verbale di conciliazione sindacale della CP_2
e dichiarazione spontanea della;
Pt_3
-che, invece, esaminando tutti gli elementi offerti, sarebbe senz'altro emerso che i tre lavoratori, prima delle rispettive assunzioni, erano stati presenti presso i locali aziendali a scopo meramente formativo, liberi di organizzarsi sulla base delle loro personali esigenze, senza obbligo di presenza e di orario e, comunque, avevano frequentato i locali aziendali solo al mattino (dalle 10 alle 12);
-che con verbale di conciliazione sindacale, stipulato dinanzi alla DPL di in data 6.07.15, CP_1 la aveva dichiarato, con valore confessorio, di aver svolto attività lavorativa in favore CP_2 della società esclusivamente nel periodo compreso tra il 18.06.14 e il 13.04.15, con orario di lavoro dalle ore 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato;
-che anche la con dichiarazione spontanea del 6.07.15, aveva precisato di aver lavorato Pt_3 per la società esclusivamente nel periodo dal 23.12.14 al 13.04.15.
Non si costituiva in giudizio la parte appellata.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte, poi, in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta nella modalità sopra detta, è stata decisa.
I motivi di gravame non sono fondati, condividendosi le argomentazioni già espresse dal primo giudice.
Come anche schematizzato dalla parte appellante:
: in sede ispettiva dichiarava di aver iniziato la propria prestazione lavorativa in Parte_3 data 1.10.2014 (mentre risultava formalmente assunta in data 22.12.2014, data quest'ultima che confermava con un'autodichiarazione del 6.07.15) e di lavorare dalle 9.00 alle 20.00 (con un'ora di pausa pranzo) dal martedì al sabato (mentre l'orario da contratto era dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato);
in sede ispettiva dichiarava di aver iniziato la propria prestazione lavorativa Controparte_4 in data 27.05.2014 (mentre risultava formalmente assunta in data 17.06.2014, circostanza quest'ultima che confermava in sede di conciliazione sindacale in data 6.07.15) e di lavorare dalle
9.00 alle 20.00 (con un'ora di pausa pranzo) dal martedì al sabato (mentre l'orario da contratto era dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato); : in sede ispettiva dichiarava di aver iniziato la propria prestazione lavorativa Controparte_3 in data 1.10.2014 (mentre risultava formalmente assunto in data 13.10.14) e di lavorare dalle 9.00 alle 20.00 (con un'ora di pausa pranzo) dal martedì al sabato (mentre l'orario da contratto era dalle
10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato).
Nel corso dell'istruttoria testimoniale espletata:
dichiarava: “conosco il centro … poiché mi recavo lì per fare i capelli. Mi Testimone_1 recavo lì dal 2014 fin quando lo hanno chiuso. Confermo il capo a del ricorso (del seguente tenore:
“I lavoratori e prima delle rispettive assunzioni, hanno frequentato, Pt_3 CP_2 CP_3 con cadenza di circa una volta a settimana, i locali aziendali, ma al solo fine di assistere alle attività di parrucchiere e sciampista con scopo meramente formativo, n.d.r.) … e preciso di aver visto tali lavoratori per un mesetto circa guardare la titolare come mi faceva i capelli. Io andavo con le cadenze di circa 2 volte a settimana. Li vedevo solo di mattina, poiché sono andata di pomeriggio talvolta e non li ho trovati presenti. Preciso che su un mese potevo recarmi circa due volte a settimana e li ho visti circa 5 - 6 volte. Non posso precisare se quando li ho visti con tale cadenza era prima o dopo l'assunzione. I lavoratori in questione si chiamavano , e Pt_3 CP_2
Preciso che dopo circa un mese da quando li ho visti guardare come faceva i capelli la CP_3 titolare, gli stessi sono passati ad eseguire direttamente lo shampoo. Non posso precisare le date ma come anno sono sicura si trattasse del 2014. Confermo il capo l (del seguente tenore:
“lavoratori e assunti con contratti di lavoro part-time, hanno osservato, Pt_3 CP_2 CP_3 per il periodo compreso dalla assunzione al momento della irrogazione dell'impugnato verbale, il seguente orario di lavoro: dalle 10,00 alle 12,00 dal martedì al sabato”, n.d.r.) … e preciso che il lunedì il centro era chiuso”;
dichiarava: “Conoscevo il centro estetico … in quanto ero una cliente. Io mi Per_1 Tes_2 sono recata dal 2013 in poi fino alla chiusura. Ricordo di 3 ragazzi, che sono arrivati al centro in periodi diversi, che guardavano la titolare fare i capelli per imparare. Nessuno dei 3 mi ha mai fatto shampoo o il taglio poiché se ne occupava la sig.ra . Confermo il capo a) (del Parte_1 seguente tenore: “I lavoratori e prima delle rispettive assunzioni, Pt_3 CP_2 CP_3 hanno frequentato, con cadenza di circa una volta a settimana, i locali aziendali, ma al solo fine di assistere alle attività di parrucchiere e sciampista con scopo meramente formativo”, n.d.r.) … Io ho visto i tre signori in questione per circa 2 - 3 volte e poi non li ho mai più visti. Preciso che la loro presenza era occasionale, nelle circostanze in cui mi sono ivi recata … li ho visti circa 2 o 3 volte … sempre di mattina e mai di pomeriggio. Confermo il capo l) (del seguente tenore: “I lavoratori e assunti con contratti di lavoro part-time, hanno osservato, Pt_3 CP_2 CP_3 per il periodo compreso dalla assunzione al momento della irrogazione dell'impugnato verbale, il seguente orario di lavoro: dalle 10,00 alle 12,00 dal martedì al sabato”, n.d.r.) … e preciso che mi riferisco all'anno 2014 ma non posso precisare i periodi in cui sono avvenute le rispettive assunzioni. Il centro era chiuso di lunedì”;
dichiarava: “Io lavoravo al CFR di Nola e il Salone era collocato proprio di Testimone_3 fronte alla mia sede di lavoro. Quindi accadeva che approfittavo per andarci per la piega durante la pausa, generalmente di mattina. Questo mi pare fino … approssimativamente al 2014 - 2015.
Poi si sono trasferiti come sede e io non ci sono andata più … io mi trattenevo giusto il tempo di fare una piega, vedevo che c'erano delle ragazze ma non so dire a titolo fossero lì. Io venivo servita sempre dalla signora , che si occupava sia dello shampoo che della piega … Parte_1
Preciso che è capitato che qualche volta sono andata al salone di pomeriggio. In genere ero servita solo dalla signora e a volte c'era la mamma, la signora . Questo di Pt_1 Per_2 pomeriggio. La mattina vedevo altre ragazze, ma non saprei identificarle.”
Tali essendo le risultanze della prova espletata, la Corte ritiene che non siano emersi significativi elementi sia per sostenere la tesi dell'opponente, in base alla quale i lavoratori, prima della formalizzazione del contratto, si fossero recati al negozio con mere finalità di formazione e che lavorassero per il numero di ore indicate, sia per validamente contrastare quanto riferito dai diretti interessati in sede ispettiva, con riferimento alla decorrenza dei singoli rapporti di lavoro subordinato e alla quantità delle prestazioni erogate.
I testi, clienti del negozio, fornivano infatti informazioni generiche, correlate del resto alla precaria frequentazione dei luoghi di causa e per il tempo della prestazione da ricevere.
Con riferimento, poi, al contrasto tra quanto dichiarato agli agenti e quanto invece affermato dalla con l'autodichiarazione del 6.07.2015 e dalla in pari data in fase di conciliazione, Pt_3 CP_2 va senz'altro privilegiato quanto a sorpresa riferito da entrambe nella prima sede.
Si trattava, infatti, di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e come tali dotate di un grado di spontaneità e genuinità che non poteva essere trascurato, non avendo le stesse in quel momento alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero, rispetto a quanto successivamente affermato, solo dopo vari mesi, alla firma della quietanza a saldo, l'una, e della conciliazione sindacale,
l'altra, momento in cui le parti, al fine di addivenire ad un accordo, potevano ben farsi reciproche concessioni ed ammissioni.
Pertanto, correttamente il primo giudice valorizzava maggiormente quanto riferito dai diretti interessati agli agenti ispettivi, con dichiarazioni tra loro assolutamente coerenti e concordanti.
Del resto, seppure in materia di contributi , ma con identità di ratio, è stato evidenziato che CP_5
“i verbali redatti dai funzionari … fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(per tutte Cass. n. 9251/2010).
10. Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95) … E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017)” (Cfr. Cass. n. 10634 del 2025).
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso all'esito dell'udienza del 14.10.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero NC De Pietro