Art. 9.
Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, puo' indicare le informazioni per le quali richiede il segreto nei confronti di altre persone che non siano quelle appartenenti all'amministrazione dello Stato indicate nell'art. 10 del presente decreto o alla commissione delle Comunita' europee o alle corrispondenti amministrazioni degli Stati membri della Comunita'. In tal caso dovranno essere fornite le relative giustificazioni.
Non possono comportare il segreto industriale e commerciale:
la denominazione commerciale della sostanza;
i dati fisico-chimici della sostanza in rapporto all'allegato I del presente decreto, punto 3;
i possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
l'interpretazione delle prove tossicologiche ed eco-tossicologiche nonche' il nome dell'organismo responsabile di tali prove;
i metodi e le precauzioni raccomandate di cui all'allegato I del presente decreto, punto 2.3 e le misure di emergenza di cui allo stesso allegato, punti 2.4 e 2.5.
Se in un momento successivo il notificante stesso rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate, egli deve informarne il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' che ha ricevuto la notifica, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, decide quali informazioni comportino il segreto industriale e commerciale conformemente al secondo comma del presente articolo.
Il nome di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze notificate istituito presso la commissione delle Comunita' europee puo' essere iscritto in codice, ove richiesto, nel caso in cui la pubblicazione della denominazione della sostanza ponga problemi di riservatezza, a condizione che la sostanza non sia classificata come pericolosa. La menzione in codice della sostanza in tal caso non puo' superare il termine di tre anni.
Le informazioni giudicate riservate non possono essere comunicate se non alla commissione delle Comunita' europee ed alle autorita' competenti degli Stati membri delle Comunita' europee nonche', in caso di procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni e che siano avviate al fine di controllare le sostanze chimiche immesse sul mercato, alle persone direttamente interessate in tali procedure.
Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, puo' indicare le informazioni per le quali richiede il segreto nei confronti di altre persone che non siano quelle appartenenti all'amministrazione dello Stato indicate nell'art. 10 del presente decreto o alla commissione delle Comunita' europee o alle corrispondenti amministrazioni degli Stati membri della Comunita'. In tal caso dovranno essere fornite le relative giustificazioni.
Non possono comportare il segreto industriale e commerciale:
la denominazione commerciale della sostanza;
i dati fisico-chimici della sostanza in rapporto all'allegato I del presente decreto, punto 3;
i possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
l'interpretazione delle prove tossicologiche ed eco-tossicologiche nonche' il nome dell'organismo responsabile di tali prove;
i metodi e le precauzioni raccomandate di cui all'allegato I del presente decreto, punto 2.3 e le misure di emergenza di cui allo stesso allegato, punti 2.4 e 2.5.
Se in un momento successivo il notificante stesso rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate, egli deve informarne il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' che ha ricevuto la notifica, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, decide quali informazioni comportino il segreto industriale e commerciale conformemente al secondo comma del presente articolo.
Il nome di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze notificate istituito presso la commissione delle Comunita' europee puo' essere iscritto in codice, ove richiesto, nel caso in cui la pubblicazione della denominazione della sostanza ponga problemi di riservatezza, a condizione che la sostanza non sia classificata come pericolosa. La menzione in codice della sostanza in tal caso non puo' superare il termine di tre anni.
Le informazioni giudicate riservate non possono essere comunicate se non alla commissione delle Comunita' europee ed alle autorita' competenti degli Stati membri delle Comunita' europee nonche', in caso di procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni e che siano avviate al fine di controllare le sostanze chimiche immesse sul mercato, alle persone direttamente interessate in tali procedure.