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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92/2025
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana Brusacà, nella causa iscritta al n. 92/2025 R.G promossa da
Avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente CONTRO
Controparte_1
resistente ha pronunziato la seguente SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 14.04.25 richiamandosi al ricorso;
- parte resistente ha precisato le conclusioni all'udienza del 14.04.25 richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta;
L'avv. nel procedimento penale n. 166/2024 RGNR e 1557/24 RGIP a carico di Parte_1 depositava in qualità di difensore di fiducia istanza di ammissione al patrocinio a Persona_1 spese dello Stato con Pec del giorno 3.12.02024 ad ore 6.40.
Lo stesso giorno, alle ore 10,14, veniva tenuta l'udienza preliminare che si concludeva con il rinvio a giudizio dell'imputato e in cui le parti interloquivano per la formazione del fascicolo del dibattimento.
L'imputato veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 4.12.2024.
A seguito della richiesta di liquidazione per l'attività svolta in udienza preliminare, il GUP in data 3.1.2025 liquidava solo la parte decisionale rigettando la fase di esame (perché l'istanza di ammissione era dello stesso giorno dell'udienza) e introduttiva (in quanto non sarebbe stata svolta la relativa attività).
Il difensore si oppone al presente decreto lamentando l'omessa liquidazione per tali fasi. Nello specifico rileva che la fase di studio sarebbe dovuta in quanto la richiesta di ammissione (momento rispetto al quale retroagiscono gli effetti della domanda) è precedente all'udienza e la fase introduttiva sarebbe dovuta in quanto nel corso dell'udienza preliminare il difensore interloquiva in merito alla formazione del fascicolo del dibattimento.
Il ha chiesto il rigetto delle domande rilevando che, per quanto concerne la fase di studio, CP_1 questa non dovesse essere riconosciuta atteso che l'attività in essa ricompresa non fosse stata svolta nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e lo svolgimento dell'udienza e, per quanto concerne la fase introduttiva, analogamente la relativa richiesta fosse da rigettare in quanto le relative attività introducono un procedimento mentre l'attività di interlocuzione sulla formazione del fascicolo in udienza preliminare è un'attività finale e di appendice.
All'esito della precisazione delle conclusioni all'udienza odierna, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Correttamente il Giudice di prime cure non ha riconosciuto la fase di studio in quanto, se anche la richiesta di ammissione al patrocinio era precedente all'udienza, il tempo intercorso (poco più di tre ore in prima mattinata) faceva ritenere che le attività connesse alla fase di studio non fossero state espletate in quel lasso temporale (i colloqui con l'assistito verosimilmente sono stati tenuti prima della presentazione della richiesta anche al fine di presentare la domanda di ammissione).
Per fase di studio, ai sensi dell'art. 12 comma 3 DM 55/2014, si ricomprendono le ispezioni luoghi, la iniziale ricerca documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscono l'attività e che sono resi in un momento antecedente alla fase introduttiva.
Una recente giurisprudenza di legittimità riconosce la fase di studio anche nell'ipotesi in cui la richiesta di ammissione venga presentata la mattina stessa dell'udienza ma solo se viene fornita prova dell'esercizio delle connesse all'attività di studio, tipo una richiesta di copia atti, che nello specifico non è stata fornita (Cass. ordinanza 19.09.2024 n. 25152).
La relativa richiesta va pertanto rigettata.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per la fase introduttiva.
La formazione del fascicolo del dibattimento e relative attività processuali interlocutorie si inseriscono nella fase finale dell'udienza preliminare e vanno ricomprese nella fase decisionale.
L'ordinanza citata dal ricorrente (Cass. N. 580720024) si riferisce chiaramente alle questioni sulla formazione del fascicolo dibattimentale preliminari all'inizio del dibattimento e sono ricomprese in tutte le questioni svolte in quella sede. L'opposizione va pertanto rigettata.
Alla soccombenza (su tutti i punti) segue la condanna delle spese quantificabili complessivamente in
€ 1100.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
➢ rigetta l'opposizione;
➢ condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore del Parte_1
che liquida in 1100 euro per onorari, oltre accessori di legge. Controparte_1
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. La Spezia, 09.05.2025
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà