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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1885/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1885/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...] ( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 ( ), parte rappresentata e difesa dagli Avv. CELATTI MARIA FE- C.F._5 DERICA ( ), RINALDI CHIARA ( ), come da C.F._6 C.F._7 procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolo- gna Via D'Azeglio 35 - parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 03.06.2025: “Accertarsi e dichiararsi ai sensi degli art. 2043, 2049, 2056, 2059 cc e 185 cp, la responsabilità solidale per i titoli meglio descritti in atti tra il conve- nuto , già condannato in via definitiva, e gli istituti religiosi Persona_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. dell' , e
[...] Controparte_2 Controparte_3
, in persona del l.r. titolare p.t., e per l'effetto - condannare i convenuti
[...] in solido al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art 1223, 1226, 2056, 2059 cc e 185 cp, patiti e patiendi dalle attrici in seguito ai fatti esposti in narrativa, ivi compreso il danno non patrimoniale pari € 941.529,83, così come indicato nella voce descrittiva del danno da perdita del rap- porto parentale ed integrato a seguito delle risultanze della CTU, oppure nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, il tutto oltre interessi di Legge e rivalutazione dal giorno dell'accaduto sino all'effettivo soddisfo. - condannare i convenuti in solido alle spese legali per la costituzione della parte civile delle attrici nella misura di € 8650 oltre spese generali, IVA e CAP, così come liquidate in Sentenza della
1 Corte d'Assise d'Appello di Firenze oltre agli interessi moratori dalla data della Sentenza all'effettivo sod- disfo”
- ( ) in persona Parte_6 P.IVA_1 del Vescovo p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGNAMIGLIO CLAU- DIO ( ), come da procura in calce a C.F._8 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in C.so V. E. II 326 ROMA - parte convenuta - CONCLUDE come da verbale udienza del 03.06.2025: “previa ogni opportuna declaratoria in punto di carenza di legittimazione passiva della , con conseguente Parte_6 estromissione dal processo, dichiarare inammissibile la domanda avversaria formulata nei confronti della convenuta o comunque rigettarla, infondata in ogni sua parte, con vittoria di spese” CP_1
- Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata
[...] e difesa dagli Avv. Françoise Marie Plantade, Lucilla Bacci e Cristiano Locci, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in , B.go S.Croce 42 - parte convenuta - Pt_6 CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc;
“1. In via preliminare a) accer- tare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
con sede in Roma, in quanto Ente. autonomo dotato di personalità giuridica e
[...] del tutto estraneo alla procedura di nomina di RE quale Sacerdote, stante, peraltro, l'apparte- Per_2 nenza di quest'ultimo alla Comunità Autonoma dei Canonici Premostratensi di Kinshasa, in Congo;
b) estro- mettere, per l'effetto, l' , con sede Controparte_4 in Roma, dal presente giudizio;
2. In limine litis a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2947 cc, l'inter- venuta prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento dei danni iure proprio fatto valere dalle odierne attrici;
b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed allo stato non provate;
3. In via principale a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle do- mande tutte formulate da parte attrice non sussistendo, ex art 2049 cc, qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni religiose esercitare dal Sig. ed il fatto illecito dello stesso Persona_1 ed il danno, in quanto la condotta illecita dal medesimo tenuta è stata del tutto avulsa dai compiti clericali allo stesso affidati dalla Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, che lo ha designato sacerdote presso la Parrocchia di Ca' FA;
b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte proposte dalle attrici nei confronti dell' ;
4. In via subordi- Controparte_5 nata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice dichiarare tenuti, in via esclusiva e/o solidale, la Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro in persona del Vescovo p.t. ed il Sig. , al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici, avendo la Diocesi Persona_1 disposto la designazione del sig. quale sacerdote presso la Comunità di Ca' Raf- Persona_1 faello nonché il suo successivo trasferimento.
6. In ordine alle spese di giudizio: a) con vittoria delle spese di lite come per legge”
E
- ) Persona_1 C.F._9
– parte convenuta contumace Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
* * * * *
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , e (n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3 sorelle di ), nonché ed (n.q. nipoti della Persona_3 Parte_7 Parte_5 medesima), convenivano in giudizio , la Persona_1 Controparte_6
e l' chiedendone la condanna, in
[...] Controparte_4 via solidale, al risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asserita- mente subiti a seguito dell'omicidio della loro congiunta, verificatosi in data 01.05.2014. La vicenda fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria concerne il tragico evento della scomparsa di , avvenuta in località Ca' FA (AR) nella suddetta Persona_3 data e il successivo accertamento, in sede penale, della sua morte per mano di
[...]
, conosciuto come ”. Quest'ultimo è stato ritenuto colpevole, Persona_4 CP_7 nei tre gradi di giudizio (Corte d'Assise di Arezzo, Corte d'Appello di Firenze e Corte di
Cassazione), dei reati di omicidio e soppressione di cadavere - non essendo mai stato rinve- nuto il corpo della vittima. Oltre alla responsabilità dell'autore materiale del fatto, le attrici invocavano la responsabilità indiretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sia della
[...]
, in quanto ente nel cui ambito territoriale RE Controparte_8 [...]
esercitava la funzione pastorale, sia dell' Per_5 Controparte_9
quale istituzione religiosa cui l' apparteneva, sostenendo che entrambi gli Enti
[...] Per_1 convenuti esercitassero su di lui poteri di direzione e controllo, e che sussistesse il nesso di occasionalità necessaria tra l'incarico pastorale rivestito e il fatto illecito commesso. Se- condo la prospettazione delle attrici, l'attività sacerdotale esercitata da RE Per_2 presso la parrocchia di Ca' FA avrebbe costituito il contesto che rese possibile o age- volò la commissione del delitto, determinando così la responsabilità solidale degli Enti con- venuti, quali preponenti, per il fatto illecito del preposto.
Nel costituirsi in giudizio l' Controparte_10
con sede in Roma – eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva, in quanto l non era mai stato membro della Casa Generalizia romana, bensì Per_1 apparteneva alla comunità autonoma dell'Ordine con sede a Kinshasa (Repubblica Demo- cratica del Congo). Sosteneva altresì che l'assegnazione del religioso alla parrocchia di Ca'
FA fosse avvenuta direttamente ad opera della Diocesi di Arezzo, d' intesa con la
3 comunità congolese, senza alcun coinvolgimento della romana. Negava pertanto l' CP_3 esistenza di un rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c., nonché la sus- sistenza del nesso di occasionalità necessaria, in quanto l'omicidio sarebbe stato determinato da motivazioni personali, del tutto estranee all'attività pastorale svolta dall'autore del reato.
In via subordinata, contestava l'entità del danno non patrimoniale richiesto, rilevando l'in- sussistenza di un pregiudizio risarcibile in re ipsa, nonché l'inammissibilità della richiesta di refusione delle spese legali sostenute in sede penale, da porre, eventualmente, esclusiva- mente a carico del condannato.
Si costituiva in giudizio, altresì, la , la quale Controparte_11 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Contestava l'esistenza di un rapporto di preposizione con l' membro di un Ordine religioso autonomo nei cui confronti non Per_1 esisteva alcuna convenzione formale. Il Vescovo, pertanto, non esercitava alcun potere di controllo diretto o continuativo sulle attività personali del religioso. Sottolineava, altresì, che i religiosi dell' Ordine erano stati temporaneamente assegnati alla parrocchia di Ca' Raf- faello “in prova” e che già nel gennaio-febbraio 2014 – dunque, mesi prima dell'evento delittuoso – il Vescovo ne aveva richiesto formalmente all'Ordine il ritiro, a seguito di se- gnalazioni ricevute in merito alla loro inadeguatezza pastorale e personale. In via subordi- nata, eccepiva l' indeterminatezza delle domande risarcitorie e, comunque, la manifesta sproporzione rispetto ai parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Il convenuto , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Persona_1 costituiva, risultando detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
4 * * *
SULLA VICENDA FATTUALE: LA ND DI
[...]
Parte_8
In via preliminare, occorre ripercorrere la vicenda fattuale che ha condotto all'instau- razione del presente giudizio.
Con Sentenza emessa in primo grado il 24.10.2016, la Corte di Assise di Arezzo ha affermato la responsabilità penale di in relazione ai reati di omicidio Persona_1
e soppressione di cadavere in danno di , fatti avvenuti in luogo impreci- Persona_3 sato, in un arco temporale compreso tra il 01/05/2014 e il 24/07/2014.
La responsabilità dell'imputato è stata confermata anche dalla Corte di Assise d'Ap- pello di Firenze, con sua Sentenza del 14.12.2017, e definitivamente dalla Corte di Cassa- zione con sua Sentenza n. 21731/2019 del 20.02.2019.
L'art. 651 del c.p.p. stabilisce che “la Sentenza penale irrevocabile di condanna pronun- ciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”
(Cass., pen., n. 2426/2024).
In adesione a un consolidato indirizzo interpretativo, e in applicazione del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, il Giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, è tenuto a un autonomo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle valutazioni né alle qualificazioni operate dal giudice penale (Cass., Ord. n. 12164/2021).
5 ***
SULLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI
[...]
Persona_4
Le odierne attrici, rispettivamente sorelle e nipoti ex latere sororis della vittima, agi- scono in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del ristoro del danno non patrimoniale, sub specie danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale.
Risultano provati, nonché non oggetto di contestazione, i rapporti di parentela alle- gati tra le attrici e la vittima.
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo a un danno non pa- trimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, qualora colpisca sog- getti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà familiare che connota la vita della fami- glia nucleare (Cass., n. 4253/2012).
Del resto, l'uccisione di una persona fa presumere di per sé, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una sofferenza in capo alle sorelle della vittima, a nulla rilevando l'eventuale assenza di convivenza tra la vittima e il superstite — circostanze, queste, che potranno al più essere considerate ai fini della determinazione del quantum debeatur. In tal caso, grava sul conve- nuto l'onere di provare che tra vittima e superstite vi fosse indifferenza o ostilità, e che per- tanto la morte della prima non abbia cagionato alcun pregiudizio di natura non patrimoniale al secondo (Cass., n. 22397/2022).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provato il danno da perdita del rapporto parentale in capo alle sorelle della vittima.
Per quanto concerne la posizione delle nipoti, giova ricordare che la “società natu- rale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non è limitata alla cosiddetta famiglia nucleare (Cass.,
n. 7743/2020). Con riguardo, dunque, al rapporto tra la vittima e le nipoti e Parte_5
deve evidenziarsi che è risultato provato uno stretto legame affettivo con la zia, al Pt_4 punto che la perdita della congiunta e l'impossibilità di offrire una degna sepoltura al suo corpo hanno causato in entrambe le attrici non solo un danno in termini di dolore morale, sofferenza psicologica e lutto, ma anche un vero e proprio danno biologico, sub specie di
6 danno psichico, accertato dalle perizie mediche espletate nel presente giudizio, sulle quali si tornerà nel prosieguo.
L'esistenza del rapporto parentale, unitamente agli elementi sopra indicati, impone di concludere per la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in favore di tutte le attrici, sia in termini di danno da perdita del rapporto parentale, sia sotto forma di danno biologico.
* * *
SULL'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA
DALL'ISTITUTO RELIGIOSO DEI CANONICI REGOLARI PREMOSTRATENSI E
DALLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO
Pertanto, alla luce del giudicato penale che ha accertato la responsabilità dell' Per_1 per la morte di , occorre procedere, in via del tutto preliminare, all'esame Persona_3 dell' eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dall'
[...] sia dalla . Controparte_3 Controparte_11
Il presupposto processuale (o presupposto dell'azione) della legittimazione (passiva) consiste nella semplice coincidenza - a livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del di- ritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posizioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio.
In altre parole, è necessario oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione da egli stesso offerta, titolare passivo (debitore inadempiente o danneggiante, secondo che del diritto che viene azionato e, quindi, dell' azione proposta.
Naturalmente non è sufficiente che tale coincidenza risulti ad un mero confronto for- male. Occorre infatti che tale corrispondenza risulti astrattamente sostenibile, sulla base della normativa applicabile al caso concreto per cui è causa;
7 In assenza della legittimazione passiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non ri- sulterebbe esercitata contro colui nei cui confronti si agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pronuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto processuale - ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o tito- larità (passiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fonda- tezza) della domanda. (Cass., 20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale le attrici hanno convenuto il soggetto che, secondo la prospettazione delle circostanze da essi offerta, avrebbero concorso a cagionare l'evento dannoso.
Da ciò il rigetto dell'eccezione.
***
Ciò premesso, preme tuttavia richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassa- zione S.U. 16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e la legittimazione ad agire. L'intervento delle S.U. era stato solleci- tato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affer- mato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” ed è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'arte 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla ca- tegoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il se- guente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
8 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
Pertanto, la legittimazione a stare in giudizio intesa come corrispondenza tra i sog- getti evocati in giudizio e quelli indicati dalla legge come titolari del potere di agire o di essere convenuti costituisce questione distinta e preliminare rispetto alla fondatezza della domanda, la quale attiene invece alla prova dell'effettiva titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere.
Mentre la carenza di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la titolarità del diritto rappresenta un elemento costitutivo della pretesa, e come tale grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 2697
c.c.. La difesa del convenuto può limitarsi a contestare detta titolarità, trattandosi di una mera difesa e non di un'eccezione in senso tecnico, sempre proponibile e scrutinabile d'ufficio
(Cass., S.U. n. 2951/2016: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiun- que faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento pro- cessuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”).
Nel caso di specie le attrici, sulla base della narrazione dei fatti offerta in giudizio, chiedono la condanna degli enti ecclesiastici convenuti, assumendone la responsabilità soli- dale, sia a titolo diretto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia a titolo indiretto, ex art. 2049 c.c.
Ebbene, deve ritenersi che i predetti Enti ecclesiastici, dotati di personalità giuridica in quanto riconosciuti nell'ordinamento civile in conformità alla L. n. 222/1985 (“Disposi- zioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”), siano legittimamente evocati in giudizio: ciò risulta, da un lato, dal doc n. 1 depo- sitato in atti dall' e, dall'altro, dalla G.U. n. 287 Controparte_4 dell'11.12.1986, nella quale si dà atto che la ha ot- Controparte_11 tenuto la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in forza del D.M.
20.11.1986 del Ministero dell'Interno.
9 Pertanto, entrambi gli enti convenuti sono stati correttamente individuati dalle attrici come legittimati passivi in relazione al titolo di responsabilità dedotto in giudizio.
***
SULLA RESPONSABILITÀ DELL' Controparte_12
LARI PREMOSTRATENSI E DELLA DIOCESI DI Controparte_13
[...]
Premessa la legittimazione passiva di entrambi gli Enti ecclesiastici, le domande pro- poste nei loro confronti non possono, tuttavia, essere accolte nel merito.
Deve preliminarmente escludersi la responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., invocata dalle attrici, non sussistendo un rapporto di immedesimazione organica tra il sacerdote e la
Diocesi, né, tantomeno, con l'Istituto religioso.
Difetta infatti, in capo al sacerdote, la qualifica di “organo” dell'Ente, intesa come la persona dotata del potere di compiere atti giuridici vincolanti per l'organizzazione. Poiché gli organi e le loro competenze sono individuati dalle norme organizzative interne dell'ente, non si rinvengono nel diritto canonico disposizioni che attribuiscano al parroco poteri e fun- zioni tali da poterne configurare la qualifica di organo dell'ente stesso.
***
Le attrici hanno inoltre invocato la responsabilità degli enti ecclesiastici ai sensi dell' art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità del committente per il fatto del preposto.
Tale forma speciale di responsabilità extracontrattuale ha natura oggettiva ed è fina- lizzata ad allocare il rischio dell'attività: impone al preponente di internalizzare il costo del danno come onere connesso all'organizzazione produttiva, incentivando l'adozione di cau- tele e strumenti assicurativi.
Si tratta, infatti, di una responsabilità che si fonda sulla funzione preventiva e redi- stributiva della responsabilità civile: il preponente risponde in modo automatico del fatto
10 illecito del preposto, a prescindere dalla propria colpa (culpa in eligendo o culpa in vigi- lando), e senza possibilità di prova liberatoria.
Tale impianto teorico è stato confermato dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il fondamento della norma nella teoria del rischio d'impresa, secondo il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Perché possa applicarsi l'art. 2049 c.c., devono ricorrere tre condizioni:
- il fatto illecito del preposto, rilevante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo
(Cass., n. 29448/2024). Può trattarsi anche di atto doloso o per fini personali, purché sussista un nesso funzionale con l'attività affidatagli (Cass., n. 2851/2025);
- un rapporto di preposizione (o institorio), anche di fatto e non subordinato, tra il committente e l' autore del fatto, se questi agisce nell'interesse e sotto la direzione del preponente (Cass., Ord. n. 1107/2021; Cass., n. 8531/1992; Cass., n. 8668/1991);
- un nesso di occasionalità necessaria, cioè un legame funzionale tra le mansioni attri- buite al preposto e la condotta illecita.
Con particolare riguardo a quest'ultimo elemento, è noto che la Giurisprudenza ha sviluppato il concetto di occasionalità necessaria soprattutto con riferimento al “preponente pubblico”, ossia lo Stato o altro Ente pubblico, affermando che la responsabilità sussiste anche quando il dipendente abbia agito per fini personali, purché la funzione pubblica eser- citata abbia agevolato, reso possibile o comunque determinato la condotta illecita (Cass.,
S.U., n. 13246/2019).
Per altra efficace definizione, può dirsi ricorrere nesso di occasionalità necessaria solo quando i c.d. domestici e commessi perseguano, con il comportamento illecito, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente;
mentre lo stesso nesso mansioni/danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del danno (Cass., n. 12939 del 2007;
Cass N. 22.343 del 2006; 12.939/07: “l'Art 2049 c.c., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente”).
Ne deriva che il danno deve essere arrecato dai domestici/commessi nell'esercizio delle
11 incombenze loro affidate, e che la nozione di preposizione si realizza e perfeziona nei suoi termini concreti, soltanto nei confini segnati dall'altra correlativa di esercizio delle incom- benze. Il preposto conserva, al di fuori delle proprie incombenze, piena libertà di agire e, come tale può incorrere in responsabilità per fatti dannosi del tutto estranei al vincolo.
Tuttavia, tale impostazione non può trovare applicazione nel caso di specie. Gli Enti ecclesiastici, pur dotati di personalità giuridica, non sono Enti pubblici, né l'organizzazione ecclesiastica è assimilabile a quella amministrativa dello Stato ai fini della responsabilità per fatto altrui. Non è configurabile, in capo a tali Enti, un rapporto di immedesimazione orga- nica, e comunque, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'ente, il fatto illecito di omicidio ascritto ad non può considerarsi in alcun modo come sviluppo anomalo o Per_1 degenerazione dell'esercizio delle sue funzioni pastorali.
Secondo il principio di causalità adeguata, devono ritenersi imputabili solo quegli eventi che costituiscono, secondo l'id quod plerumque accidit, lo sviluppo normale e preve- dibile di una data sequenza causale.
Nel caso in esame, nulla è emerso — né allegato né provato — circa un nesso causale tra la funzione di parroco svolta da e la commissione del delitto. La difesa delle attrici Per_1 non ha indicato in che modo l'attività ecclesiastica svolta dal convenuto abbia determinato, agevolato o reso possibile il delitto, né ha fornito elementi idonei a integrare una relazione di occasionalità necessaria tra l'attività pastorale e l'evento lesivo.
Anzi, quanto emerge dalla Sentenza di primo grado della Corte di Assise di Arezzo smentisce tale nesso (cfr. p. 126 e ss.) : “prima e dopo del maggio 2014, non erano arrivate, in
Diocesi, lamentele da parte della comunità locale su queste presenze (id est la comunità monastica dei monaci premostratensi giunti a Ca' FA) fatta eccezione per una missiva che
[...]
una donna abituata ad una fede tradizionale, aveva scritto al Vescovo e al Vicario, Persona_6 segnalando [e] dette anomalie nella pratica religiosa, e soprattutto riportando le dicerie del paese, che volevano innamorata di RE , con necessità di spostarlo quanto prima. Le Per_3 Per_2 cose cambiarono allorquando RE venne ad essere indagato per la scomparsa di Per_2 [...]
, con la necessità di convocarlo, ufficialmente, per il 13.09. […] Prima di questi col- Persona_7 loqui con RE e che nascono dalla necessità di sentirlo, dopo che costui era stato inda- Per_2 gato dalla Procura della Repubblica di Arezzo, erano stati avviati contatti con la Comunità madre
12 dei monaci in Congo per porre fine a questa esperienza, disponendo il trasferimento di tutti e tre i monaci della comunità a decorrere dal luglio 2014”.
È principio consolidato che il Giudice civile, nel valutare la sussistenza dei titoli di responsabilità invocati, può utilizzare anche materiale probatorio proveniente da un diverso procedimento penale, pur tra parti diverse, purché ne dia adeguata motivazione (Cass., n.
840/2015: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”).
Nel caso di specie, le attrici non hanno assolto all'onere probatorio sul presupposto centrale dell'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c., ossia l'esistenza di un nesso di occa- sionalità necessaria tra l'attività di parroco e l'omicidio.
Invocare la responsabilità degli Enti ecclesiastici solo in ragione del ruolo religioso del colpevole equivale a configurare una responsabilità per fatto altrui in senso assoluto, non sorretta da alcun fondamento normativo, in assenza di ogni elemento concreto che colleghi l' attività pastorale alla commissione del crimine.
Pur nell'ampia interpretazione offerta dalla giurisprudenza del concetto di “occasio- nalità necessaria”, si deve porre un limite al rischio di confonderla con la mera possibilità di verificazione del fatto, ciò che condurrebbe alla conclusione di accollare al prepotente rischi imprevedibili, anomali ed in alcun modo collegati alle mansioni affidategli.
Si deve poi riconoscere che nel caso che occupa non risulta allegato, né tantomeno provato, alcun elemento da cui possa desumersi l'indispensabile collegamento funzionale o strumentale tra le incombenze e l'evento dannoso, id est che il ruolo ecclesiastico rivestito da abbia agevolato il reato in qualsiasi modo, come invece accade in altre fattispecie Per_1
— ad esempio i noti casi di abusi su minori — in cui il contatto tra autore e vittima è reso possibile dal ruolo religioso (cfr. Trib. Co, n. 34/2016: “quanto, infine, al nesso di occasionalità necessaria fra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente, risulta evidente che il ruolo di parroco del convenuto abbia di sicuro agevolato il perpetramento del reato, ed CP_14 anzi si assurto a vera e propria condicio sine qua non del contatto stesso del canonico con il minore.
L'incontro con il minore ed il suo adescamento è stato senza dubbio agevolato, se non CP_14
13 addirittura reso possibile, dalle mansioni che egli svolgeva presso la Parrocchia. [Il minore] infatti frequentava la parrocchia assiduamente, ivi svolgeva le funzioni di chierichetto, seguiva le attività dell'oratorio e quelle del catechismo, organizzate e dirette personalmente da [dal Parroco]”; o, in senso analogo, Trib. Bz, n. 679/2013; Cass., 6033/08; 1516/07; 19167/05; 89/02; 6756, 14096/01;
2574/99; 12417/98; 7331/97; 6506/95).
Invero, nel caso in esame, l'omicidio non è stato né agevolato né reso possibile dalle funzioni pastorali: non ha agito sfruttando la propria posizione, né vi è prova che abbia Per_1 tratto vantaggio dalla propria funzione religiosa nell'attuazione del proposito criminoso.
Tale sfruttamento/approfittamento si sarebbe avuto nel caso in cui, ad es., il delitto fosse stato commesso a causa e quale conseguenza diretta dello svolgimento di incombenze o at- tività riservate al sacerdote si pensi, ad es., ad un reato commesso durante e in luogo deputato ad attività o funzione religiosa (es., confessionale).
In altre parole. La qualità di viceparroco e le attività svolte dall' presso la co- Per_1 munità Ca' FA hanno, al più, agevolato la conoscenza fra lo stesso e la povera Per_7
, hanno costituito occasione non necessaria per il compimento della condotta delittuosa,
[...] con finalità del tutto incoerenti con quelle proprie delle funzioni pastorali affidate al sacer- dote (Cass., n. 11816 del 2016), ma non hanno in alcun modo agevolato la commissione dell'il- lecito. Per contro, “in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli
- che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del pre- posto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse” (Cass, 05/02/2025 N. 2851).
Se è vero, come è vero, che ove l' non fosse entrato in contatto con la comunità Per_1 di Ca' FA, non avrebbe conosciuto non è possibile affermare che, ove lo Per_3 stesso avesse conosciuto la stessa in altra occasione e sotto altra veste si persi al fatto che lo stesso, in qualità di laico, fosse stato invitato quale ospite dai frati inviati presso la comunità per ciò stesso non si sarebbe invaghita di lui e non avrebbe intrattenuto con lui una Per_3 fitta corrispondenza e un rapporto personale assiduo, con le conseguenze nefaste che ne sono seguite.
14 Si può, d'altra parte affermare che sono state le attenzioni, complimenti e lusinghe dell' - non certo l'abito, il ministero, le incombenze o le sue funzioni religiose – ad Per_1 aver conquistato la fiducia e poi l'affetto della vittima, la quale è iniziato a provare per lui un sentimento certamente forte, ma del tutto umano e non riconducibile, sotto alcun aspetto, ad una devozione del tipo di quella che può instaurarsi tra un fedele ed un'autorità religiosa.
L' abito – inteso tale termine sia in senso reale che figurato – indossato dall' siccome Per_1 le attività pastorali svolte presso la parrocchia, non hanno in alcun modo consentito all'ag- gressore di vincere particolari cautele della vittima, né di sorprenderla. L'aggressione posta in essere, imprevedibile ed inevitabile, ha isolato dalle funzioni svolte dal sacerdote.
Per cui non corrisponde al vero il fatto che l' “si è approfittato del ruolo ricoperto Per_1 di vice-parroco per avvicinare , facendo leva sul figlio disabile , indu- Persona_3 Per_8 cendola ad appuntamenti regolari presso la canonica della parrocchia di Ca' FA”. Ben al contrario, e a smentita di un supposto disegno criminoso volto ad “attirare” la povera Per_7
, dal processo penale svolto è emerso che la stessa si sia avvicinata all' il quale per
[...] Per_1 un certo periodo ha svolto una normale attività pastorale – seppur connotata da pratiche non ortodosse, le quali ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità di Ca' FA – ciò che ha determinato la nascita di un rapporto affettivo nei suoi confronti (peraltro non corrisposto dall' se non forse dal punto di vista sessuale (e gli eventi che ne sono se- Per_1 guiti.
Infine, occorre non confondere il profilo della “occasionalità necessaria” (assente nella fattispecie, per tutto quanto detto supra) con il profilo della preposizione investitoria, evidentemente presente nel fatto che l' fosse preposto rispetto all'Ordine di apparte- Per_1 nenza e alla stessa la cui – dell' - attività era certamente strumentale rispetto CP_1 Per_1 all'utilizzazione (controllo) del prepotente – Ordine e Diocesi.
La correttezza dell'impostazione sopra riportata è confermata da quanto evidenziato nel giudizio penale, ossia “…l'assenza di una relazione precisa tra la posizione rivestita dall' sacerdote e l'evento dannoso, potendosi parlare al riguardo di una mera relazione Per_9 occasionale”. Su tale decisione, la Corte – di Assise, n.d.r. – sulla richiesta di citazione del re- sponsabile civile avanzata dalle parti civili nei confronti della Controparte_15
[...
in persona dell' e della , rilevato che Controparte_16 Controparte_17 dalla lettura del capo d'imputazione non emerge ne è stato prospettato dalle parti un rapporto di
15 occasionalità necessaria tra il fatto dannoso contestato all'imputato e le mansioni da questi eserci- tate, rilevato che quindi allo stato non è ammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile formulata dalle difese delle parti civili, rigetta la richiesta di citazione del responsabile civile fornita dalle difese delle parti civili e dispone procedersi oltre” (doc. 1, pp. 7, 8, Istituto).
Per tutti i motivi su esposti occorre ribadire quanto già statuito in sede di Ordinanza istruttoria in ordine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dalle parti attrici (cfr. mem. ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.: “per tale motivo ex art. 210 cpc: - si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordinare alle convenute la produzione relativa alla procedura giudiziaria e/o ammini- strativa afferente ai comportamenti posti in essere da , nell'esercizio Parte_9 delle proprie funzioni, poiché il semplice avvertimento e/o la comunicazione non ufficiale di trasfe- rimento in altra sede non appare un provvedimento conforme a quanto richiesto dalla norma sopra richiamata, né tantomeno dirimente rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dal sacerdote dal momento dell'insediamento sino alle prime segnalazioni. - si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordinare alle convenute la produzione del fascicolo personale relativo alla posizione di
[...]
nella sua versione integrale e quindi anche la parte segreta conservata presso gli Persona_1
Uffici della Curia Diocesana;
- si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordinare alle convenute la produzione della documentazione inerente allo stipendio corrisposto dall'Istituto Diocesano per Per_ il sostentamento del ad;
- si chiede l'acquisizione di atti e documenti Persona_1 contenuti nel fascicolo del procedimento penale a carico di ”). Parte_10
Requisito imprescindibile per l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è, infatti, la certezza o almeno la plausibilità concreta dell'esistenza del documento oggetto della richie- sta. Nel caso di specie, tale esistenza risulta solo tardivamente e genericamente ipotizzata da controparte, senza alcuna allegazione o indicazione puntuale che ne supporti l'attendibilità.
L' art. 210 c.p.c. consente al giudice di ordinare l'esibizione solo con riguardo a documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia almeno assertivamente indicato il contenuto, e che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia.
In difetto di tali presupposti – e in assenza di ogni seria allegazione circa la concreta esistenza e la rilevanza del documento richiesto – l'istanza delle parti attrici risulta del tutto inammissibile e deve essere conseguentemente rigettata anche in questa sede.
Il rigetto della domanda proposta nei confronti degli enti convenuti, per la mancanza del presupposto della “occasionalità necessaria” assorbe rende inutile l'esame del profilo sog- gettivo della colpa (sotto forma di negligenza e/o imprudenza rispetto ad eventuali doveri
16 di controllo e vigilanza) delle autorità ecclesiastiche convenute, per il principio della ragione più liquida.
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SUL QUANTUM DEBEATUR
Per quanto concerne la liquidazione del danno, occorre rammentare che, secondo l' orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio per punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, con adeguata moti- vazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass., n. 26300/2021).
Questo Giudice aderisce alla (ormai non più recente) impostazione dogmatica rece- pita sia dalla Cassazione che dalla Corte Cost.. In particolare la prima (4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patri- moniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale.
Non sorgono particolari difficoltà interpretative quanto al primo, ma si impone qualche chia- rimento in relazione al secondo, anche tenuto conto della recente decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sentenza sopra richiamata. La Corte Cost., n.
233/03 ha ritenuto che “…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due successive pronunce (n. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel quadro del so- pracitato sistema bipolare del danno – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il
17 danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vit- tima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzio- nalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dottrina e Giurisprudenza esi- stenziale) derivante da lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata esten- sione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella ru- brica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economic.”. Se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chia- rita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost. 356/91; 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi conseguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del Dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipenden- temente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte “…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.
32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa”(Cass., 15022/05; 23918/06). In precedenza, come è noto, la tu- tela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
18 b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale (come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patrimoniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurispru- denza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il tur- bamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati
(dall'attore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato definito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di
19 valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass. SU 26972/08).
Ne consegue che, a tale fine, costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (ed. 2024, attualmente le più aggiornate), che tengono conto degli indici ritenuti rilevanti dalla Suprema Corte.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si ritiene di poter procedere alla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale considerando i seguenti elementi:
- età della vittima primaria e della vittima secondaria;
- convivenza tra le stesse;
- sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare;
- qualità e intensità della relazione affettiva intercorrente.
Tali parametri, aventi natura oggettiva, non sono stati oggetto di contestazioni e, in ogni caso, emergono pacificamente dagli atti prodotti in seno al presente procedimento.
Inoltre, le attrici hanno dedotto, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, con- seguenze di tipo psichico integranti un danno biologico, per il quale è stata espletata CTU, che ha accertato l'esistenza di un danno biologico permanente. Su ciò si dirà diffusamente infra.
***
Per la liquidazione del danno biologico, si ritiene adeguato far ricorso, ai sensi dell' art. 1226 c.c., alle tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono parametro uniforme e consolidato per orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno alla sa- lute.
Il danno non patrimoniale, dunque, dovrà essere liquidato in base ai valori previsti dalle Tabelle milanesi, nella loro versione più aggiornata, le quali includono nel cd. “punto base” anche la componente morale del danno.
Come affermato dalla Giurisprudenza: “ai fini della liquidazione del danno non patrimo- niale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel
20 caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che con- templano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato” (cfr. Cass., n. 5119/2023).
Pertanto, non vi è margine per una personalizzazione del danno biologico, salvo ipo- tesi di eccezionale gravità.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il grado di invalidità permanente espresso dai barèmes medico-legali rappresenta una sintesi delle conseguenze ordinarie che la menoma- zione produce sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Tale valutazione può tenere conto anche delle conseguenze peculiari del caso con- creto, ma solo laddove queste siano specifiche, anomale ed eccezionali rispetto alla media dei casi dello stesso grado.
Come precisato dalla Giurisprudenza: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura 'standard' del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uni- forme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempe- stivamente allegate e provate dal danneggiato)” (Cass. , Ord. n. 5865/2021).
Ne consegue altresì che non può essere riconosciuta un'autonoma risarcibilità del danno esistenziale, atteso che la liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle mila- nesi è onnicomprensiva, e già considera nella valutazione sia gli aspetti biologici, sia quelli morali e dinamico-relazionali.
Come ribadito dalla Cassazione: “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in pre- senza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appar- tenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
21 costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(Cass., n. 23469/2018).
Inoltre, al fine di evitare duplicazioni tra le poste risarcitorie, dovrà essere detratta dal danno biologico la quota già computata nella liquidazione del danno da perdita del rap- porto parentale, trattandosi anch'esso di danno non patrimoniale relativo alla sfera emotiva e affettiva, e non potendo essere risarcito due volte sotto diciture differenti (es. una volta come danno da perdita del rapporto e un'altra come danno morale incluso nel danno biolo- gico).
Per ciascun soggetto danneggiato si procederà all'elaborazione di una tabella persona- lizzata, tenendo conto:
- dell'età anagrafica del congiunto e della vittima al momento dell'evento lesivo;
- del grado di parentela;
- della sussistenza di altri membri nel nucleo familiare primario;
- della qualità e intensità del legame affettivo.
Il calcolo verrà effettuato assumendo come punto base il valore di € 1.698,00, quan- tificando il numero di punti in relazione all'età della vittima e del congiunto superstite e all' intensità della relazione affettiva, secondo il valore medio previsto dalle Tabelle milanesi.
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SUI NN IT DA Parte_2
Per quanto concerne il rapporto tra e la sorella minore , Parte_2 Per_3 dalla CTU emerge in modo chiaro la presenza di un legame affettivo molto solido, quoti- diano e caratterizzato da reciproco sostegno. trascorreva quasi tutti i fine settimana Per_3
– e periodi più lunghi, come la convalescenza post-operatoria nel 2014 – presso la “grande casa comune” di Novafeltria, ove abitava insieme agli altri fratelli. Le due sorelle Parte_2 condividevano abitualmente i pasti, le feste, le domeniche, e mantenevano contatti quotidiani telefonici durante i periodi in cui si trovava a Ca' FA. Per_3
22 , che descrive la propria famiglia come un autentico “culto”, attribuiva alla Parte_2 presenza della sorella un ruolo fondamentale nel proprio equilibrio affettivo, costruito sin dall'infanzia e mantenuto in età adulta. La CTU evidenzia la “significatività della qualità e dell'intensità della relazione” e individua, in conseguenza della perdita, un vero e proprio danno esistenziale.
In sintesi, i CTU tecnici descrivono un rapporto sororale intenso, basato su una con- vivenza ricorrente, aiuto materiale costante e prossimità emotiva profonda. La morte violenta di ha troncato una relazione che, per , costituiva parte integrante della Per_3 Parte_2 propria identità e della propria sicurezza affettiva, con rilevanti ricadute sul piano esisten- ziale.
In sede peritale è stato inoltre accertato un danno biologico di natura psichica perma- nente in capo a . La stessa convive con un lutto complicato mai risolto, Parte_2 manifestando sintomi clinicamente rilevanti: stato d'ansia costante, pensieri ossessivi riferiti all' omicidio della sorella, umore cronicamente depresso, somatizzazione del dolore in di- sturbi fisici ricorrenti. Per proteggersi emotivamente, tende ad evitare luoghi e Parte_2 situazioni che rievocano il trauma, oppure ad attuare meccanismi di “distacco emotivo” quando le emozioni diventano troppo intense.
Tali sintomi, ormai stabilizzati, incidono in maniera permanente sull'integrità psico- fisica, che la CTU ha valutato compromessa nella misura del 10%. Come osservato in peri- zia, si tratta di un danno che va oltre la sofferenza normalmente riconducibile alla perdita di un rapporto parentale, poiché “supera il livello della sofferenza e del disagio legati alla scomparsa dell'oggetto di un forte legame affettivo, divenendo un danno ontologico, un danno alla struttura del sé”.
La perizia descrive, infine, un quadro compatibile con una patologizzazione del do- lore, riconducibile al disturbo da Lutto Persistente Complicato, con sintomatologia ansiosa, pensieri depressivi e rimuginazioni, la cui percentualizzazione, come detto, è stata stimata al 10%.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
23 Il congiunto aveva 52 anni al momento del decesso della vittima primaria;
è sorella della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve es- Parte_2 sere quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione dispo- nibile (anno 2024), in corrispondenza del grado di invalidità permanente del 10% accertato in sede peritale, per un importo pari ad € 18.809,00.
La somma complessiva dovuta, risultante dalla integrazione tra il danno da perdita del rapporto parentale (€ 69.618,00) e il danno biologico permanente (€ 18.809,00), am- monta pertanto ad € 88.427,00.
***
SUI NN IT DA Parte_1
Il rapporto tra e , seconda sorella della vittima, era con- Per_3 Parte_1 traddistinto da prossimità quotidiana, cura reciproca e centralità affettiva. rappre- Per_3 sentava per il perno emotivo dell'intera esistenza: le due sorelle si frequentavano e Pt_1
24 si sentivano quotidianamente, condividevano festività e lunghi soggiorni nella casa familiare di Novafeltria, e aveva prestato assistenza a durante la convalescenza post- Pt_1 Per_3 operatoria del 2014, occupandosi anche del figlio disabile, . Per_8
Per persona introversa e profondamente legata alla famiglia d'origine, quel Pt_1 rapporto costituiva l'unico spazio autentico di scambio emotivo e di senso relazionale. La tragica e violenta scomparsa di ha determinato in lei un profondo vuoto identitario, Per_3 che si è manifestato con sintomi di ansia cronica, insonnia e stati depressivi persistenti.
È opportuno sottolineare che, già prima del fatto lesivo, non godeva Parte_1 di pieno benessere psichico. La CTU ha attribuito alla stessa una invalidità permanente pari al 60%, non riconducibile a patologie organiche, bensì a un funzionamento psichico grave- mente compromesso, già da tempo.
Dopo la morte dei genitori, aveva rinunciato all'attività lavorativa presso una Pt_1 lavanderia per accudire il fratello disabile, rinunciando contestualmente a interessi, relazioni sociali e prospettive personali. La personalità della danneggiata è stata definita in perizia come “evitante e ipersemplificativa”, tesa a eludere ogni esperienza emotivamente com- plessa. Tale assetto psicologico aveva generato una vita relazionale quasi assente, una forte dipendenza dall'ambiente familiare e una ridotta capacità di adattamento. A ciò si somma- vano disturbi cronici preesistenti – insonnia, ipervigilanza, somatizzazioni – aggravati dall' esito psicologico di un pregresso tumore al seno, che aveva ulteriormente consolidato la sua tendenza all'isolamento.
In sintesi, ben prima della scomparsa di , presentava un quadro cli- Per_3 Pt_1 nico caratterizzato da gravi limitazioni sul piano affettivo, sociale e lavorativo, da cui deriva la valutazione del 60% di invalidità permanente preesistente.
La CTU ha tuttavia accertato che l'evento traumatico costituito dalla perdita violenta della sorella ha comportato un aggravamento ulteriore del quadro clinico, quantificabile in un incremento del 5% dell'invalidità permanente, da ricondursi direttamente al fatto lesivo.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
25 Il congiunto ha 51 anni, al momento del decesso della vittima primaria;
è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Per quanto concerne l'invalidità permanente, il Collegio peritale nominato ha quan- tificato in 60% il grado di invalidità preesistente in capo a , riconducibile Parte_1 alla grave compromissione delle sue funzioni sociali, affettive e lavorative.
A seguito dell'uccisione e della successiva soppressione del cadavere della sorella
, il collegio peritale ha accertato un incremento dei postumi invalidanti permanenti Per_3 nella misura di 5 punti percentuali, determinando un'invalidità complessiva pari al 65% (dal
60° al 65° punto compreso;
sul punto si rinvia anche a quanto osservato infra).
Sussistono, pertanto, i presupposti del danno differenziale, non potendosi attribuire alla condotta del convenuto – pur gravemente illecita – il danno preesistente del quale Per_1
era già portatrice a prescindere dall'evento lesivo. Parte_1
Con riferimento ai criteri di liquidazione di tale danno differenziale, si richiama quanto affermato dalla Cass., n. 28986/2019, secondo cui: “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e
26 complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, sottraendo l'una dall'altra entità, la Suprema Corte nella Sentenza su richiamata ha precisato che "una volta stabilito il grado di invalidità perma- nente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liqui- dazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando
(erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò ri- sarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incre- mento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.
Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le sud- dette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'in- validità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c.”.
Applicando tali principi al caso di specie, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile determinando:
- il valore economico dell'invalidità permanente effettiva del 65%, che, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024) per un soggetto di 51 anni all'epoca del fatto, risulta pari a € 426.213,00;
- il valore economico dell'invalidità preesistente del 60%, che, sulla base dei medesimi criteri, ammonta a € 377.361,00.
Ne deriva un danno differenziale pari a € 48.852,00 (€ 426.213,00 – € 377.361,00), da imputarsi causalmente alla condotta illecita del convenuto Per_1
A tale importo, determinato a titolo di risarcimento del danno biologico permanente differenziale, va sommata la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, come sopra già quantificata in € 69.618,00, per un totale complessivo di € 118.470,00.
27 ***
SUI NN IT DA Parte_3
Dalla CTU è emersa la presenza di un forte legame affettivo tra e Persona_3 la sorella maggiore fondata su prossimità quotidiana, coabitazione periodica e Pt_3 sostegno reciproco.
Le due sorelle condividevano la “casa-famiglia” di Novafeltria, dove fa- Per_3 ceva ritorno con regolarità per trascorrere intere settimane – e in alcuni casi mesi – con i propri familiari. Si incontravano quasi ogni fine settimana, consumavano abitualmente i pa- sti insieme e celebravano ricorrenze significative come Natale e Pasqua fianco a fianco.
prestava supporto, insieme alle altre sorelle, nella cura del figlio disabile Pt_3 di , l'aveva ospitata durante la lunga convalescenza post-operatoria del 2014 e man- Per_3 teneva con lei contatti quotidiani anche quando si trovava a Ca' FA, tramite Per_3 telefonate o messaggi.
In sintesi, si trattava di un rapporto profondo, affettuoso e solidale, basato su una consuetudine di condivisione e servizio reciproco, che rappresentava per entrambe una vera e propria struttura affettiva e organizzativa di vita.
Secondo i CTU, la scomparsa violenta di ha prodotto un effetto destabiliz- Per_3 zante permanente sull'equilibrio psichico, già precario, di , trasformando Parte_3 il lutto in una vera e propria condizione psicopatologica.
La perizia descrive un quadro clinico caratterizzato da stato depressivo profondo, con vissuti di autosvalutazione e di assenza di prospettive, associati a pensieri di morte che si manifestano nei momenti di acuta angoscia. Il ricordo della sorella riaffiora con insistenza sotto forma di immagini intrusive, sogni ricorrenti e flashback improvvisi, che costringono ad evitare luoghi, conversazioni o contesti associabili al trauma. Pt_3
L'ansia generalizzata è pervasiva, si manifesta in forma di ipervigilanza e insonnia,
e si somatizza attraverso dolori fisici e malesseri ricorrenti di natura non organica.
28 Nel complesso, la CTU ha quantificato un'invalidità permanente pari al 40%, di cui una quota significativa – pari a 10 punti percentuali – è stata direttamente ricondotta alla patologizzazione del lutto, ossia alla trasformazione della normale sofferenza legata alla per- dita in un disturbo depressivo-traumatico cronico, con impatto strutturale sulla quotidianità
e sulla qualità della vita.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 57 anni al momento del decesso della vittima primaria;
è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Quanto all'invalidità permanente, il Collegio peritale nominato ha quantificato in
40% il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica riscontrato in capo a
(cfr. p. 51: “risulta infine presente anche un danno biologico da patologiciz- Parte_3 zazione del dolore che va ad innestarsi, aggravandone le manifestazioni, su quella particolare spe- cifica struttura personologica già di per sé foriera di un nocumento al bene “salute”; in particolare, il danno biologico posttraumatico si concretizza nell'aver esacerbato il quadro depressivo legato alla struttura personologica di base”).
29 L'uccisione e la successiva soppressione del cadavere della sorella ha de- Per_3 terminato un incremento dei postumi invalidanti permanenti nella misura di 10 punti percen- tuali, portando il grado di invalidità da 30% (preesistente) a 40% (complessivo).
Sussistono, pertanto, anche nel caso di , i presupposti del cd. Parte_3 danno differenziale, dovendosi escludere, dalla sfera di responsabilità del convenuto Per_1 le conseguenze lesive non causalmente riconducibili alla sua condotta.
In applicazione dei parametri risarcitori forniti dalle Tabelle del Tribunale di Milano
(ed. 2024), la liquidazione deve avvenire tenendo conto del valore monetario corrispondente alla percentuale complessiva di invalidità effettiva (40%), e sottraendo da esso il valore re- lativo all'invalidità preesistente (30%), non imputabile causalmente al fatto illecito.
Nel caso specifico:
- il valore economico di un'invalidità permanente pari al 40% per un soggetto di 57 anni all'epoca dell'illecito è pari a € 178.688,00;
- il valore economico di un'invalidità permanente pari al 30%, per soggetto della me- desima età, è pari a € 108.153,00.
Ne deriva un danno differenziale pari a € 70.535,00 (€ 178.688,00 – € 108.153,00), da imputarsi causalmente alla condotta dolosa del convenuto.
A tale somma, determinata a titolo di risarcimento del danno biologico permanente ascrivibile al fatto illecito, deve aggiungersi il danno da perdita del rapporto parentale, già determinato in € 69.618,00.
Il totale complessivo spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_3 non patrimoniale è pertanto pari ad € 140.153,00 (€ 70.535,00 + € 69.618,00).
30 ***
SUI NN IT DA Parte_5
Con riferimento alla posizione di figlia di e ni- Parte_5 Parte_3 pote della vittima dalla CTU emerge l'esistenza di un rapporto affettivo intenso, Per_3 stabile e profondamente significativo, assimilabile a quello madre-figlia.
ha rappresentato, fin dall'infanzia di , una figura di riferimento quoti- Per_3 Pt_5 diano: l'ha accudita mentre la madre era impegnata nel lavoro, si occupava dei suoi pasti e l' ha seguita nella gestione della quotidianità. In età adulta, il legame non si è affievolito: le due si vedevano e si sentivano con regolarità, sia nei periodi in cui soggiornava Per_3 nella casa di famiglia a Novafeltria (per circa una settimana al mese), sia durante la sua permanenza a Ca' FA, quando i contatti telefonici erano pressoché quotidiani.
Nel biennio 2013-2014, ha assistito durante la convalescenza post- Pt_5 Per_3 operatoria e l'ha aiutata nella gestione del figlio disabile, , insieme alle altre zie. Il Per_8 loro rapporto era improntato a cura reciproca, affetto profondo e presenza costante, al punto che definiva la zia come “una seconda madre”. Pt_5
Sotto il profilo psicologico, pur non presentando disturbi psicotici o di perso- Pt_5 nalità grave, la tragica perdita della zia – associata alla scomparsa del corpo – ha innescato un lutto complicato, caratterizzato da ansia persistente, stati depressivi intermittenti e ricordi intrusivi. La danneggiata ha progressivamente ridotto le relazioni sociali, tende a evitare situazioni che possano riattivare il trauma e riferisce un costante senso di vuoto identitario.
Tale disagio psichico si manifesta anche a livello somatico, con sintomi ricorrenti di ten- sione, affaticamento e somatizzazioni.
Nel complesso, la consulenza tecnica ha accertato la presenza di un danno biologico permanente pari al 10%, in relazione alla compromissione della salute psichica e alla conse- guente incidenza negativa, stabile e strutturale sulla qualità della vita.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
31 Il congiunto ha 37 anni, è nipote ex latere sororis della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00
Il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve essere Parte_5 quantificato in base ai parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, nella loro versione più recente (anno 2024), in corrispondenza del 10% di invalidità permanente accer- tato in sede di consulenza tecnica, per un importo pari a € 21.422,00.
La somma complessiva dovuta, risultante dalla integrazione tra il danno da perdita del rapporto parentale (€ 76.410,00) e il danno biologico (€ 21.422,00), ammonta a €
97.832,00.
***
SUI NN IT DA Parte_7
Infine, con riferimento alla posizione di emerge dalla CTU l'esi- Parte_7 stenza di un rapporto affettivo strutturato, stabile e intensissimo con la zia Per_3
32 , da lei vissuta fin dall'infanzia non come una “semplice” parente, ma come una Parte_3 vera e propria figura materna.
Le due hanno condiviso per lungo tempo lo stesso tetto nella casa di famiglia di
[...]
, dove si è occupata di e della sorella durante l'assenza dei genitori Pt_11 Per_3 Pt_4 per motivi di lavoro, accudendole nei momenti di malattia e partecipando attivamente alla loro quotidianità con la naturalezza e la costanza tipiche di un genitore. Anche dopo il tra- sferimento a Ca' FA, tornava regolarmente a Novafeltria – anche per lunghi Per_3 periodi – mantenendo viva quella consuetudine familiare fondata su convivenza, condivi- sione e supporto.
Il legame si estendeva anche a una relazione di cura reciproca: e le zie presta- Pt_4 vano aiuto a nella gestione del figlio disabile , ricevendo da lei, a loro Per_3 Per_8 volta, affetto, protezione e consigli. I contatti telefonici erano frequenti e quasi quotidiani anche nei periodi di lontananza.
Secondo i periti, costituiva per un pilastro affettivo ed esistenziale: Per_3 Pt_4 era la figura adulta di riferimento, la persona cui confidarsi nei momenti di difficoltà, una seconda madre sotto ogni profilo.
La perdita improvvisa e violenta della zia, aggravata dalla impossibilità di darle se- poltura, ha interrotto bruscamente tale relazione, generando in un vuoto identitario Pt_4 profondo, un cosiddetto “danno al Sé”, che la consulenza descrive come un lutto non elabo- rato, caratterizzato da dolore intenso, rabbia e vissuti di rovina interiore.
È stato inoltre accertato un danno biologico permanente, inquadrabile in un disturbo depressivo con aspetti post-traumatici, manifestatosi con esperienze intrusive ricorrenti, comportamenti di evitamento, senso costante di danneggiamento e di fallimento interiore.
La CTU ha riconosciuto un nesso causale diretto tra tali manifestazioni e l'evento traumatico costituito dall'omicidio della zia e dalla successiva soppressione del cadavere, quantificando il danno biologico permanente in misura pari al 20%.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
33 Il congiunto ha 31 anni, è la nipote ex latere sororis della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00
Il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve essere Parte_7 quantificato sulla base dei parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, nella loro versione più aggiornata (anno 2024), in corrispondenza della percentuale di invalidità perma- nente del 20% accertata in sede di consulenza tecnica. Il relativo importo è pari a €
64.766,00.
Alla suddetta somma va aggiunto il danno da perdita del rapporto parentale, già de- terminato in € 76.410,00, per un importo complessivo di € 141.176,00 (€ 64.766,00 + €
76.410,00).
***
Tutti gli importi di cui sopra devono ritenersi già rivalutati all'attualità, in quanto calcolati sulla base di parametri aggiornati (Tabelle Milano 2024), i quali riflettono il valore monetario attuale del danno.
34 Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti alle attrici gli interessi compensa- tivi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, dal fatto illecito fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
***
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, pur sussistendo una sostanziale soccombenza delle attrici in relazione alle domande proposte nei confronti delle parti convenute costituite –
[...]
e – si Controparte_18 Controparte_11 ritiene che, tenuto conto della natura della controversia, della delicatezza delle questioni giu- ridiche trattate e della peculiarità delle posizioni processuali delle parti, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell' art. 92, c. II, del c.p.c., come chiarito dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
In particolare, la Consulta ha precisato che: “in tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giuri- sprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistano altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni”.
Quanto invece alla posizione del convenuto deve applicarsi il principio gene- Per_1 rale secondo cui le spese seguono la soccombenza, in quanto, come stabilito anche dalla
Giurisprudenza di legittimità, “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass., Ord. n. 5813/2023).
Pertanto, le spese processuali delle attrici devono essere poste a carico del convenuto
, e, in mancanza di notula, si provvede alla loro liquidazione sulla Persona_1 base dei parametri medi previsti per le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria-trattazione, fase decisionale), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, corrispondente all'importo complessivamente liquidato (c.d. decisum). Le medesime spese vengono quindi determinate
35 in complessivi € 29.193,00, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A tale importo non possono aggiungersi le spese legali per la costituzione di parte civile di Parte attrice, in quanto esse sono state già liquidate nelle rispettive Sentenze di I, II grado e Cassazione, e stante l'efficacia esecutiva della Sentenza penale di condanna alle spese di lite. Ex Art 541 c.p.p., “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 9.334,00, come da decreto del G.I. del Per_1
30.04.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna a pagare a € 118.470,00, Persona_1 Parte_1 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 88.427,00, Persona_1 Parte_2 oltre interessi, come da motivazione;
36 - Condanna a pagare a € 140.153,00, Persona_1 Parte_3 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 141.176,00, Persona_1 Parte_7 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 97.832,00, oltre Persona_1 Parte_5 interessi, come da motivazione;
- Rigetta la domanda proposte da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , nei confronti di
[...] Parte_7 Parte_5 [...]
, in persona del suo Vescovo pro-tempore, Controparte_19 [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore;
- Condanna alle spese di giudizio di , Persona_1 Parte_1
, , , , per € Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_5
29.193,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Compensa le spese di Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro-tempore;
- Condanna alle spese di C.T.U. per € 9.334,00, oltre ac- Persona_1 cessori, come da motivazione;
Arezzo, 15/10/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
37
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1885/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...] ( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 ( ), parte rappresentata e difesa dagli Avv. CELATTI MARIA FE- C.F._5 DERICA ( ), RINALDI CHIARA ( ), come da C.F._6 C.F._7 procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolo- gna Via D'Azeglio 35 - parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 03.06.2025: “Accertarsi e dichiararsi ai sensi degli art. 2043, 2049, 2056, 2059 cc e 185 cp, la responsabilità solidale per i titoli meglio descritti in atti tra il conve- nuto , già condannato in via definitiva, e gli istituti religiosi Persona_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. dell' , e
[...] Controparte_2 Controparte_3
, in persona del l.r. titolare p.t., e per l'effetto - condannare i convenuti
[...] in solido al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art 1223, 1226, 2056, 2059 cc e 185 cp, patiti e patiendi dalle attrici in seguito ai fatti esposti in narrativa, ivi compreso il danno non patrimoniale pari € 941.529,83, così come indicato nella voce descrittiva del danno da perdita del rap- porto parentale ed integrato a seguito delle risultanze della CTU, oppure nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, il tutto oltre interessi di Legge e rivalutazione dal giorno dell'accaduto sino all'effettivo soddisfo. - condannare i convenuti in solido alle spese legali per la costituzione della parte civile delle attrici nella misura di € 8650 oltre spese generali, IVA e CAP, così come liquidate in Sentenza della
1 Corte d'Assise d'Appello di Firenze oltre agli interessi moratori dalla data della Sentenza all'effettivo sod- disfo”
- ( ) in persona Parte_6 P.IVA_1 del Vescovo p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGNAMIGLIO CLAU- DIO ( ), come da procura in calce a C.F._8 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in C.so V. E. II 326 ROMA - parte convenuta - CONCLUDE come da verbale udienza del 03.06.2025: “previa ogni opportuna declaratoria in punto di carenza di legittimazione passiva della , con conseguente Parte_6 estromissione dal processo, dichiarare inammissibile la domanda avversaria formulata nei confronti della convenuta o comunque rigettarla, infondata in ogni sua parte, con vittoria di spese” CP_1
- Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata
[...] e difesa dagli Avv. Françoise Marie Plantade, Lucilla Bacci e Cristiano Locci, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in , B.go S.Croce 42 - parte convenuta - Pt_6 CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc;
“1. In via preliminare a) accer- tare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
con sede in Roma, in quanto Ente. autonomo dotato di personalità giuridica e
[...] del tutto estraneo alla procedura di nomina di RE quale Sacerdote, stante, peraltro, l'apparte- Per_2 nenza di quest'ultimo alla Comunità Autonoma dei Canonici Premostratensi di Kinshasa, in Congo;
b) estro- mettere, per l'effetto, l' , con sede Controparte_4 in Roma, dal presente giudizio;
2. In limine litis a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2947 cc, l'inter- venuta prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento dei danni iure proprio fatto valere dalle odierne attrici;
b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed allo stato non provate;
3. In via principale a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle do- mande tutte formulate da parte attrice non sussistendo, ex art 2049 cc, qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni religiose esercitare dal Sig. ed il fatto illecito dello stesso Persona_1 ed il danno, in quanto la condotta illecita dal medesimo tenuta è stata del tutto avulsa dai compiti clericali allo stesso affidati dalla Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, che lo ha designato sacerdote presso la Parrocchia di Ca' FA;
b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte proposte dalle attrici nei confronti dell' ;
4. In via subordi- Controparte_5 nata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice dichiarare tenuti, in via esclusiva e/o solidale, la Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro in persona del Vescovo p.t. ed il Sig. , al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici, avendo la Diocesi Persona_1 disposto la designazione del sig. quale sacerdote presso la Comunità di Ca' Raf- Persona_1 faello nonché il suo successivo trasferimento.
6. In ordine alle spese di giudizio: a) con vittoria delle spese di lite come per legge”
E
- ) Persona_1 C.F._9
– parte convenuta contumace Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
* * * * *
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , e (n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3 sorelle di ), nonché ed (n.q. nipoti della Persona_3 Parte_7 Parte_5 medesima), convenivano in giudizio , la Persona_1 Controparte_6
e l' chiedendone la condanna, in
[...] Controparte_4 via solidale, al risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asserita- mente subiti a seguito dell'omicidio della loro congiunta, verificatosi in data 01.05.2014. La vicenda fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria concerne il tragico evento della scomparsa di , avvenuta in località Ca' FA (AR) nella suddetta Persona_3 data e il successivo accertamento, in sede penale, della sua morte per mano di
[...]
, conosciuto come ”. Quest'ultimo è stato ritenuto colpevole, Persona_4 CP_7 nei tre gradi di giudizio (Corte d'Assise di Arezzo, Corte d'Appello di Firenze e Corte di
Cassazione), dei reati di omicidio e soppressione di cadavere - non essendo mai stato rinve- nuto il corpo della vittima. Oltre alla responsabilità dell'autore materiale del fatto, le attrici invocavano la responsabilità indiretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sia della
[...]
, in quanto ente nel cui ambito territoriale RE Controparte_8 [...]
esercitava la funzione pastorale, sia dell' Per_5 Controparte_9
quale istituzione religiosa cui l' apparteneva, sostenendo che entrambi gli Enti
[...] Per_1 convenuti esercitassero su di lui poteri di direzione e controllo, e che sussistesse il nesso di occasionalità necessaria tra l'incarico pastorale rivestito e il fatto illecito commesso. Se- condo la prospettazione delle attrici, l'attività sacerdotale esercitata da RE Per_2 presso la parrocchia di Ca' FA avrebbe costituito il contesto che rese possibile o age- volò la commissione del delitto, determinando così la responsabilità solidale degli Enti con- venuti, quali preponenti, per il fatto illecito del preposto.
Nel costituirsi in giudizio l' Controparte_10
con sede in Roma – eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva, in quanto l non era mai stato membro della Casa Generalizia romana, bensì Per_1 apparteneva alla comunità autonoma dell'Ordine con sede a Kinshasa (Repubblica Demo- cratica del Congo). Sosteneva altresì che l'assegnazione del religioso alla parrocchia di Ca'
FA fosse avvenuta direttamente ad opera della Diocesi di Arezzo, d' intesa con la
3 comunità congolese, senza alcun coinvolgimento della romana. Negava pertanto l' CP_3 esistenza di un rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c., nonché la sus- sistenza del nesso di occasionalità necessaria, in quanto l'omicidio sarebbe stato determinato da motivazioni personali, del tutto estranee all'attività pastorale svolta dall'autore del reato.
In via subordinata, contestava l'entità del danno non patrimoniale richiesto, rilevando l'in- sussistenza di un pregiudizio risarcibile in re ipsa, nonché l'inammissibilità della richiesta di refusione delle spese legali sostenute in sede penale, da porre, eventualmente, esclusiva- mente a carico del condannato.
Si costituiva in giudizio, altresì, la , la quale Controparte_11 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Contestava l'esistenza di un rapporto di preposizione con l' membro di un Ordine religioso autonomo nei cui confronti non Per_1 esisteva alcuna convenzione formale. Il Vescovo, pertanto, non esercitava alcun potere di controllo diretto o continuativo sulle attività personali del religioso. Sottolineava, altresì, che i religiosi dell' Ordine erano stati temporaneamente assegnati alla parrocchia di Ca' Raf- faello “in prova” e che già nel gennaio-febbraio 2014 – dunque, mesi prima dell'evento delittuoso – il Vescovo ne aveva richiesto formalmente all'Ordine il ritiro, a seguito di se- gnalazioni ricevute in merito alla loro inadeguatezza pastorale e personale. In via subordi- nata, eccepiva l' indeterminatezza delle domande risarcitorie e, comunque, la manifesta sproporzione rispetto ai parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Il convenuto , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Persona_1 costituiva, risultando detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
4 * * *
SULLA VICENDA FATTUALE: LA ND DI
[...]
Parte_8
In via preliminare, occorre ripercorrere la vicenda fattuale che ha condotto all'instau- razione del presente giudizio.
Con Sentenza emessa in primo grado il 24.10.2016, la Corte di Assise di Arezzo ha affermato la responsabilità penale di in relazione ai reati di omicidio Persona_1
e soppressione di cadavere in danno di , fatti avvenuti in luogo impreci- Persona_3 sato, in un arco temporale compreso tra il 01/05/2014 e il 24/07/2014.
La responsabilità dell'imputato è stata confermata anche dalla Corte di Assise d'Ap- pello di Firenze, con sua Sentenza del 14.12.2017, e definitivamente dalla Corte di Cassa- zione con sua Sentenza n. 21731/2019 del 20.02.2019.
L'art. 651 del c.p.p. stabilisce che “la Sentenza penale irrevocabile di condanna pronun- ciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”
(Cass., pen., n. 2426/2024).
In adesione a un consolidato indirizzo interpretativo, e in applicazione del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, il Giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, è tenuto a un autonomo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle valutazioni né alle qualificazioni operate dal giudice penale (Cass., Ord. n. 12164/2021).
5 ***
SULLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI
[...]
Persona_4
Le odierne attrici, rispettivamente sorelle e nipoti ex latere sororis della vittima, agi- scono in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del ristoro del danno non patrimoniale, sub specie danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale.
Risultano provati, nonché non oggetto di contestazione, i rapporti di parentela alle- gati tra le attrici e la vittima.
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo a un danno non pa- trimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, qualora colpisca sog- getti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà familiare che connota la vita della fami- glia nucleare (Cass., n. 4253/2012).
Del resto, l'uccisione di una persona fa presumere di per sé, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una sofferenza in capo alle sorelle della vittima, a nulla rilevando l'eventuale assenza di convivenza tra la vittima e il superstite — circostanze, queste, che potranno al più essere considerate ai fini della determinazione del quantum debeatur. In tal caso, grava sul conve- nuto l'onere di provare che tra vittima e superstite vi fosse indifferenza o ostilità, e che per- tanto la morte della prima non abbia cagionato alcun pregiudizio di natura non patrimoniale al secondo (Cass., n. 22397/2022).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provato il danno da perdita del rapporto parentale in capo alle sorelle della vittima.
Per quanto concerne la posizione delle nipoti, giova ricordare che la “società natu- rale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non è limitata alla cosiddetta famiglia nucleare (Cass.,
n. 7743/2020). Con riguardo, dunque, al rapporto tra la vittima e le nipoti e Parte_5
deve evidenziarsi che è risultato provato uno stretto legame affettivo con la zia, al Pt_4 punto che la perdita della congiunta e l'impossibilità di offrire una degna sepoltura al suo corpo hanno causato in entrambe le attrici non solo un danno in termini di dolore morale, sofferenza psicologica e lutto, ma anche un vero e proprio danno biologico, sub specie di
6 danno psichico, accertato dalle perizie mediche espletate nel presente giudizio, sulle quali si tornerà nel prosieguo.
L'esistenza del rapporto parentale, unitamente agli elementi sopra indicati, impone di concludere per la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in favore di tutte le attrici, sia in termini di danno da perdita del rapporto parentale, sia sotto forma di danno biologico.
* * *
SULL'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA
DALL'ISTITUTO RELIGIOSO DEI CANONICI REGOLARI PREMOSTRATENSI E
DALLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO
Pertanto, alla luce del giudicato penale che ha accertato la responsabilità dell' Per_1 per la morte di , occorre procedere, in via del tutto preliminare, all'esame Persona_3 dell' eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dall'
[...] sia dalla . Controparte_3 Controparte_11
Il presupposto processuale (o presupposto dell'azione) della legittimazione (passiva) consiste nella semplice coincidenza - a livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del di- ritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posizioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio.
In altre parole, è necessario oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione da egli stesso offerta, titolare passivo (debitore inadempiente o danneggiante, secondo che del diritto che viene azionato e, quindi, dell' azione proposta.
Naturalmente non è sufficiente che tale coincidenza risulti ad un mero confronto for- male. Occorre infatti che tale corrispondenza risulti astrattamente sostenibile, sulla base della normativa applicabile al caso concreto per cui è causa;
7 In assenza della legittimazione passiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non ri- sulterebbe esercitata contro colui nei cui confronti si agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pronuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto processuale - ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o tito- larità (passiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fonda- tezza) della domanda. (Cass., 20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale le attrici hanno convenuto il soggetto che, secondo la prospettazione delle circostanze da essi offerta, avrebbero concorso a cagionare l'evento dannoso.
Da ciò il rigetto dell'eccezione.
***
Ciò premesso, preme tuttavia richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassa- zione S.U. 16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e la legittimazione ad agire. L'intervento delle S.U. era stato solleci- tato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affer- mato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” ed è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'arte 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla ca- tegoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il se- guente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
8 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
Pertanto, la legittimazione a stare in giudizio intesa come corrispondenza tra i sog- getti evocati in giudizio e quelli indicati dalla legge come titolari del potere di agire o di essere convenuti costituisce questione distinta e preliminare rispetto alla fondatezza della domanda, la quale attiene invece alla prova dell'effettiva titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere.
Mentre la carenza di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la titolarità del diritto rappresenta un elemento costitutivo della pretesa, e come tale grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 2697
c.c.. La difesa del convenuto può limitarsi a contestare detta titolarità, trattandosi di una mera difesa e non di un'eccezione in senso tecnico, sempre proponibile e scrutinabile d'ufficio
(Cass., S.U. n. 2951/2016: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiun- que faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento pro- cessuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”).
Nel caso di specie le attrici, sulla base della narrazione dei fatti offerta in giudizio, chiedono la condanna degli enti ecclesiastici convenuti, assumendone la responsabilità soli- dale, sia a titolo diretto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia a titolo indiretto, ex art. 2049 c.c.
Ebbene, deve ritenersi che i predetti Enti ecclesiastici, dotati di personalità giuridica in quanto riconosciuti nell'ordinamento civile in conformità alla L. n. 222/1985 (“Disposi- zioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”), siano legittimamente evocati in giudizio: ciò risulta, da un lato, dal doc n. 1 depo- sitato in atti dall' e, dall'altro, dalla G.U. n. 287 Controparte_4 dell'11.12.1986, nella quale si dà atto che la ha ot- Controparte_11 tenuto la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in forza del D.M.
20.11.1986 del Ministero dell'Interno.
9 Pertanto, entrambi gli enti convenuti sono stati correttamente individuati dalle attrici come legittimati passivi in relazione al titolo di responsabilità dedotto in giudizio.
***
SULLA RESPONSABILITÀ DELL' Controparte_12
LARI PREMOSTRATENSI E DELLA DIOCESI DI Controparte_13
[...]
Premessa la legittimazione passiva di entrambi gli Enti ecclesiastici, le domande pro- poste nei loro confronti non possono, tuttavia, essere accolte nel merito.
Deve preliminarmente escludersi la responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., invocata dalle attrici, non sussistendo un rapporto di immedesimazione organica tra il sacerdote e la
Diocesi, né, tantomeno, con l'Istituto religioso.
Difetta infatti, in capo al sacerdote, la qualifica di “organo” dell'Ente, intesa come la persona dotata del potere di compiere atti giuridici vincolanti per l'organizzazione. Poiché gli organi e le loro competenze sono individuati dalle norme organizzative interne dell'ente, non si rinvengono nel diritto canonico disposizioni che attribuiscano al parroco poteri e fun- zioni tali da poterne configurare la qualifica di organo dell'ente stesso.
***
Le attrici hanno inoltre invocato la responsabilità degli enti ecclesiastici ai sensi dell' art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità del committente per il fatto del preposto.
Tale forma speciale di responsabilità extracontrattuale ha natura oggettiva ed è fina- lizzata ad allocare il rischio dell'attività: impone al preponente di internalizzare il costo del danno come onere connesso all'organizzazione produttiva, incentivando l'adozione di cau- tele e strumenti assicurativi.
Si tratta, infatti, di una responsabilità che si fonda sulla funzione preventiva e redi- stributiva della responsabilità civile: il preponente risponde in modo automatico del fatto
10 illecito del preposto, a prescindere dalla propria colpa (culpa in eligendo o culpa in vigi- lando), e senza possibilità di prova liberatoria.
Tale impianto teorico è stato confermato dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il fondamento della norma nella teoria del rischio d'impresa, secondo il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Perché possa applicarsi l'art. 2049 c.c., devono ricorrere tre condizioni:
- il fatto illecito del preposto, rilevante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo
(Cass., n. 29448/2024). Può trattarsi anche di atto doloso o per fini personali, purché sussista un nesso funzionale con l'attività affidatagli (Cass., n. 2851/2025);
- un rapporto di preposizione (o institorio), anche di fatto e non subordinato, tra il committente e l' autore del fatto, se questi agisce nell'interesse e sotto la direzione del preponente (Cass., Ord. n. 1107/2021; Cass., n. 8531/1992; Cass., n. 8668/1991);
- un nesso di occasionalità necessaria, cioè un legame funzionale tra le mansioni attri- buite al preposto e la condotta illecita.
Con particolare riguardo a quest'ultimo elemento, è noto che la Giurisprudenza ha sviluppato il concetto di occasionalità necessaria soprattutto con riferimento al “preponente pubblico”, ossia lo Stato o altro Ente pubblico, affermando che la responsabilità sussiste anche quando il dipendente abbia agito per fini personali, purché la funzione pubblica eser- citata abbia agevolato, reso possibile o comunque determinato la condotta illecita (Cass.,
S.U., n. 13246/2019).
Per altra efficace definizione, può dirsi ricorrere nesso di occasionalità necessaria solo quando i c.d. domestici e commessi perseguano, con il comportamento illecito, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente;
mentre lo stesso nesso mansioni/danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del danno (Cass., n. 12939 del 2007;
Cass N. 22.343 del 2006; 12.939/07: “l'Art 2049 c.c., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente”).
Ne deriva che il danno deve essere arrecato dai domestici/commessi nell'esercizio delle
11 incombenze loro affidate, e che la nozione di preposizione si realizza e perfeziona nei suoi termini concreti, soltanto nei confini segnati dall'altra correlativa di esercizio delle incom- benze. Il preposto conserva, al di fuori delle proprie incombenze, piena libertà di agire e, come tale può incorrere in responsabilità per fatti dannosi del tutto estranei al vincolo.
Tuttavia, tale impostazione non può trovare applicazione nel caso di specie. Gli Enti ecclesiastici, pur dotati di personalità giuridica, non sono Enti pubblici, né l'organizzazione ecclesiastica è assimilabile a quella amministrativa dello Stato ai fini della responsabilità per fatto altrui. Non è configurabile, in capo a tali Enti, un rapporto di immedesimazione orga- nica, e comunque, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'ente, il fatto illecito di omicidio ascritto ad non può considerarsi in alcun modo come sviluppo anomalo o Per_1 degenerazione dell'esercizio delle sue funzioni pastorali.
Secondo il principio di causalità adeguata, devono ritenersi imputabili solo quegli eventi che costituiscono, secondo l'id quod plerumque accidit, lo sviluppo normale e preve- dibile di una data sequenza causale.
Nel caso in esame, nulla è emerso — né allegato né provato — circa un nesso causale tra la funzione di parroco svolta da e la commissione del delitto. La difesa delle attrici Per_1 non ha indicato in che modo l'attività ecclesiastica svolta dal convenuto abbia determinato, agevolato o reso possibile il delitto, né ha fornito elementi idonei a integrare una relazione di occasionalità necessaria tra l'attività pastorale e l'evento lesivo.
Anzi, quanto emerge dalla Sentenza di primo grado della Corte di Assise di Arezzo smentisce tale nesso (cfr. p. 126 e ss.) : “prima e dopo del maggio 2014, non erano arrivate, in
Diocesi, lamentele da parte della comunità locale su queste presenze (id est la comunità monastica dei monaci premostratensi giunti a Ca' FA) fatta eccezione per una missiva che
[...]
una donna abituata ad una fede tradizionale, aveva scritto al Vescovo e al Vicario, Persona_6 segnalando [e] dette anomalie nella pratica religiosa, e soprattutto riportando le dicerie del paese, che volevano innamorata di RE , con necessità di spostarlo quanto prima. Le Per_3 Per_2 cose cambiarono allorquando RE venne ad essere indagato per la scomparsa di Per_2 [...]
, con la necessità di convocarlo, ufficialmente, per il 13.09. […] Prima di questi col- Persona_7 loqui con RE e che nascono dalla necessità di sentirlo, dopo che costui era stato inda- Per_2 gato dalla Procura della Repubblica di Arezzo, erano stati avviati contatti con la Comunità madre
12 dei monaci in Congo per porre fine a questa esperienza, disponendo il trasferimento di tutti e tre i monaci della comunità a decorrere dal luglio 2014”.
È principio consolidato che il Giudice civile, nel valutare la sussistenza dei titoli di responsabilità invocati, può utilizzare anche materiale probatorio proveniente da un diverso procedimento penale, pur tra parti diverse, purché ne dia adeguata motivazione (Cass., n.
840/2015: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”).
Nel caso di specie, le attrici non hanno assolto all'onere probatorio sul presupposto centrale dell'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c., ossia l'esistenza di un nesso di occa- sionalità necessaria tra l'attività di parroco e l'omicidio.
Invocare la responsabilità degli Enti ecclesiastici solo in ragione del ruolo religioso del colpevole equivale a configurare una responsabilità per fatto altrui in senso assoluto, non sorretta da alcun fondamento normativo, in assenza di ogni elemento concreto che colleghi l' attività pastorale alla commissione del crimine.
Pur nell'ampia interpretazione offerta dalla giurisprudenza del concetto di “occasio- nalità necessaria”, si deve porre un limite al rischio di confonderla con la mera possibilità di verificazione del fatto, ciò che condurrebbe alla conclusione di accollare al prepotente rischi imprevedibili, anomali ed in alcun modo collegati alle mansioni affidategli.
Si deve poi riconoscere che nel caso che occupa non risulta allegato, né tantomeno provato, alcun elemento da cui possa desumersi l'indispensabile collegamento funzionale o strumentale tra le incombenze e l'evento dannoso, id est che il ruolo ecclesiastico rivestito da abbia agevolato il reato in qualsiasi modo, come invece accade in altre fattispecie Per_1
— ad esempio i noti casi di abusi su minori — in cui il contatto tra autore e vittima è reso possibile dal ruolo religioso (cfr. Trib. Co, n. 34/2016: “quanto, infine, al nesso di occasionalità necessaria fra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente, risulta evidente che il ruolo di parroco del convenuto abbia di sicuro agevolato il perpetramento del reato, ed CP_14 anzi si assurto a vera e propria condicio sine qua non del contatto stesso del canonico con il minore.
L'incontro con il minore ed il suo adescamento è stato senza dubbio agevolato, se non CP_14
13 addirittura reso possibile, dalle mansioni che egli svolgeva presso la Parrocchia. [Il minore] infatti frequentava la parrocchia assiduamente, ivi svolgeva le funzioni di chierichetto, seguiva le attività dell'oratorio e quelle del catechismo, organizzate e dirette personalmente da [dal Parroco]”; o, in senso analogo, Trib. Bz, n. 679/2013; Cass., 6033/08; 1516/07; 19167/05; 89/02; 6756, 14096/01;
2574/99; 12417/98; 7331/97; 6506/95).
Invero, nel caso in esame, l'omicidio non è stato né agevolato né reso possibile dalle funzioni pastorali: non ha agito sfruttando la propria posizione, né vi è prova che abbia Per_1 tratto vantaggio dalla propria funzione religiosa nell'attuazione del proposito criminoso.
Tale sfruttamento/approfittamento si sarebbe avuto nel caso in cui, ad es., il delitto fosse stato commesso a causa e quale conseguenza diretta dello svolgimento di incombenze o at- tività riservate al sacerdote si pensi, ad es., ad un reato commesso durante e in luogo deputato ad attività o funzione religiosa (es., confessionale).
In altre parole. La qualità di viceparroco e le attività svolte dall' presso la co- Per_1 munità Ca' FA hanno, al più, agevolato la conoscenza fra lo stesso e la povera Per_7
, hanno costituito occasione non necessaria per il compimento della condotta delittuosa,
[...] con finalità del tutto incoerenti con quelle proprie delle funzioni pastorali affidate al sacer- dote (Cass., n. 11816 del 2016), ma non hanno in alcun modo agevolato la commissione dell'il- lecito. Per contro, “in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli
- che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del pre- posto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse” (Cass, 05/02/2025 N. 2851).
Se è vero, come è vero, che ove l' non fosse entrato in contatto con la comunità Per_1 di Ca' FA, non avrebbe conosciuto non è possibile affermare che, ove lo Per_3 stesso avesse conosciuto la stessa in altra occasione e sotto altra veste si persi al fatto che lo stesso, in qualità di laico, fosse stato invitato quale ospite dai frati inviati presso la comunità per ciò stesso non si sarebbe invaghita di lui e non avrebbe intrattenuto con lui una Per_3 fitta corrispondenza e un rapporto personale assiduo, con le conseguenze nefaste che ne sono seguite.
14 Si può, d'altra parte affermare che sono state le attenzioni, complimenti e lusinghe dell' - non certo l'abito, il ministero, le incombenze o le sue funzioni religiose – ad Per_1 aver conquistato la fiducia e poi l'affetto della vittima, la quale è iniziato a provare per lui un sentimento certamente forte, ma del tutto umano e non riconducibile, sotto alcun aspetto, ad una devozione del tipo di quella che può instaurarsi tra un fedele ed un'autorità religiosa.
L' abito – inteso tale termine sia in senso reale che figurato – indossato dall' siccome Per_1 le attività pastorali svolte presso la parrocchia, non hanno in alcun modo consentito all'ag- gressore di vincere particolari cautele della vittima, né di sorprenderla. L'aggressione posta in essere, imprevedibile ed inevitabile, ha isolato dalle funzioni svolte dal sacerdote.
Per cui non corrisponde al vero il fatto che l' “si è approfittato del ruolo ricoperto Per_1 di vice-parroco per avvicinare , facendo leva sul figlio disabile , indu- Persona_3 Per_8 cendola ad appuntamenti regolari presso la canonica della parrocchia di Ca' FA”. Ben al contrario, e a smentita di un supposto disegno criminoso volto ad “attirare” la povera Per_7
, dal processo penale svolto è emerso che la stessa si sia avvicinata all' il quale per
[...] Per_1 un certo periodo ha svolto una normale attività pastorale – seppur connotata da pratiche non ortodosse, le quali ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità di Ca' FA – ciò che ha determinato la nascita di un rapporto affettivo nei suoi confronti (peraltro non corrisposto dall' se non forse dal punto di vista sessuale (e gli eventi che ne sono se- Per_1 guiti.
Infine, occorre non confondere il profilo della “occasionalità necessaria” (assente nella fattispecie, per tutto quanto detto supra) con il profilo della preposizione investitoria, evidentemente presente nel fatto che l' fosse preposto rispetto all'Ordine di apparte- Per_1 nenza e alla stessa la cui – dell' - attività era certamente strumentale rispetto CP_1 Per_1 all'utilizzazione (controllo) del prepotente – Ordine e Diocesi.
La correttezza dell'impostazione sopra riportata è confermata da quanto evidenziato nel giudizio penale, ossia “…l'assenza di una relazione precisa tra la posizione rivestita dall' sacerdote e l'evento dannoso, potendosi parlare al riguardo di una mera relazione Per_9 occasionale”. Su tale decisione, la Corte – di Assise, n.d.r. – sulla richiesta di citazione del re- sponsabile civile avanzata dalle parti civili nei confronti della Controparte_15
[...
in persona dell' e della , rilevato che Controparte_16 Controparte_17 dalla lettura del capo d'imputazione non emerge ne è stato prospettato dalle parti un rapporto di
15 occasionalità necessaria tra il fatto dannoso contestato all'imputato e le mansioni da questi eserci- tate, rilevato che quindi allo stato non è ammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile formulata dalle difese delle parti civili, rigetta la richiesta di citazione del responsabile civile fornita dalle difese delle parti civili e dispone procedersi oltre” (doc. 1, pp. 7, 8, Istituto).
Per tutti i motivi su esposti occorre ribadire quanto già statuito in sede di Ordinanza istruttoria in ordine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dalle parti attrici (cfr. mem. ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.: “per tale motivo ex art. 210 cpc: - si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordinare alle convenute la produzione relativa alla procedura giudiziaria e/o ammini- strativa afferente ai comportamenti posti in essere da , nell'esercizio Parte_9 delle proprie funzioni, poiché il semplice avvertimento e/o la comunicazione non ufficiale di trasfe- rimento in altra sede non appare un provvedimento conforme a quanto richiesto dalla norma sopra richiamata, né tantomeno dirimente rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dal sacerdote dal momento dell'insediamento sino alle prime segnalazioni. - si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordinare alle convenute la produzione del fascicolo personale relativo alla posizione di
[...]
nella sua versione integrale e quindi anche la parte segreta conservata presso gli Persona_1
Uffici della Curia Diocesana;
- si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordinare alle convenute la produzione della documentazione inerente allo stipendio corrisposto dall'Istituto Diocesano per Per_ il sostentamento del ad;
- si chiede l'acquisizione di atti e documenti Persona_1 contenuti nel fascicolo del procedimento penale a carico di ”). Parte_10
Requisito imprescindibile per l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è, infatti, la certezza o almeno la plausibilità concreta dell'esistenza del documento oggetto della richie- sta. Nel caso di specie, tale esistenza risulta solo tardivamente e genericamente ipotizzata da controparte, senza alcuna allegazione o indicazione puntuale che ne supporti l'attendibilità.
L' art. 210 c.p.c. consente al giudice di ordinare l'esibizione solo con riguardo a documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia almeno assertivamente indicato il contenuto, e che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia.
In difetto di tali presupposti – e in assenza di ogni seria allegazione circa la concreta esistenza e la rilevanza del documento richiesto – l'istanza delle parti attrici risulta del tutto inammissibile e deve essere conseguentemente rigettata anche in questa sede.
Il rigetto della domanda proposta nei confronti degli enti convenuti, per la mancanza del presupposto della “occasionalità necessaria” assorbe rende inutile l'esame del profilo sog- gettivo della colpa (sotto forma di negligenza e/o imprudenza rispetto ad eventuali doveri
16 di controllo e vigilanza) delle autorità ecclesiastiche convenute, per il principio della ragione più liquida.
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SUL QUANTUM DEBEATUR
Per quanto concerne la liquidazione del danno, occorre rammentare che, secondo l' orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio per punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, con adeguata moti- vazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass., n. 26300/2021).
Questo Giudice aderisce alla (ormai non più recente) impostazione dogmatica rece- pita sia dalla Cassazione che dalla Corte Cost.. In particolare la prima (4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patri- moniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale.
Non sorgono particolari difficoltà interpretative quanto al primo, ma si impone qualche chia- rimento in relazione al secondo, anche tenuto conto della recente decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sentenza sopra richiamata. La Corte Cost., n.
233/03 ha ritenuto che “…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due successive pronunce (n. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel quadro del so- pracitato sistema bipolare del danno – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il
17 danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vit- tima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzio- nalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dottrina e Giurisprudenza esi- stenziale) derivante da lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata esten- sione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella ru- brica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economic.”. Se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chia- rita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost. 356/91; 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi conseguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del Dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipenden- temente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte “…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.
32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa”(Cass., 15022/05; 23918/06). In precedenza, come è noto, la tu- tela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
18 b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale (come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patrimoniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurispru- denza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il tur- bamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati
(dall'attore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato definito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di
19 valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass. SU 26972/08).
Ne consegue che, a tale fine, costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (ed. 2024, attualmente le più aggiornate), che tengono conto degli indici ritenuti rilevanti dalla Suprema Corte.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si ritiene di poter procedere alla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale considerando i seguenti elementi:
- età della vittima primaria e della vittima secondaria;
- convivenza tra le stesse;
- sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare;
- qualità e intensità della relazione affettiva intercorrente.
Tali parametri, aventi natura oggettiva, non sono stati oggetto di contestazioni e, in ogni caso, emergono pacificamente dagli atti prodotti in seno al presente procedimento.
Inoltre, le attrici hanno dedotto, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, con- seguenze di tipo psichico integranti un danno biologico, per il quale è stata espletata CTU, che ha accertato l'esistenza di un danno biologico permanente. Su ciò si dirà diffusamente infra.
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Per la liquidazione del danno biologico, si ritiene adeguato far ricorso, ai sensi dell' art. 1226 c.c., alle tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono parametro uniforme e consolidato per orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno alla sa- lute.
Il danno non patrimoniale, dunque, dovrà essere liquidato in base ai valori previsti dalle Tabelle milanesi, nella loro versione più aggiornata, le quali includono nel cd. “punto base” anche la componente morale del danno.
Come affermato dalla Giurisprudenza: “ai fini della liquidazione del danno non patrimo- niale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel
20 caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che con- templano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato” (cfr. Cass., n. 5119/2023).
Pertanto, non vi è margine per una personalizzazione del danno biologico, salvo ipo- tesi di eccezionale gravità.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il grado di invalidità permanente espresso dai barèmes medico-legali rappresenta una sintesi delle conseguenze ordinarie che la menoma- zione produce sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Tale valutazione può tenere conto anche delle conseguenze peculiari del caso con- creto, ma solo laddove queste siano specifiche, anomale ed eccezionali rispetto alla media dei casi dello stesso grado.
Come precisato dalla Giurisprudenza: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura 'standard' del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uni- forme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempe- stivamente allegate e provate dal danneggiato)” (Cass. , Ord. n. 5865/2021).
Ne consegue altresì che non può essere riconosciuta un'autonoma risarcibilità del danno esistenziale, atteso che la liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle mila- nesi è onnicomprensiva, e già considera nella valutazione sia gli aspetti biologici, sia quelli morali e dinamico-relazionali.
Come ribadito dalla Cassazione: “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in pre- senza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appar- tenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
21 costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(Cass., n. 23469/2018).
Inoltre, al fine di evitare duplicazioni tra le poste risarcitorie, dovrà essere detratta dal danno biologico la quota già computata nella liquidazione del danno da perdita del rap- porto parentale, trattandosi anch'esso di danno non patrimoniale relativo alla sfera emotiva e affettiva, e non potendo essere risarcito due volte sotto diciture differenti (es. una volta come danno da perdita del rapporto e un'altra come danno morale incluso nel danno biolo- gico).
Per ciascun soggetto danneggiato si procederà all'elaborazione di una tabella persona- lizzata, tenendo conto:
- dell'età anagrafica del congiunto e della vittima al momento dell'evento lesivo;
- del grado di parentela;
- della sussistenza di altri membri nel nucleo familiare primario;
- della qualità e intensità del legame affettivo.
Il calcolo verrà effettuato assumendo come punto base il valore di € 1.698,00, quan- tificando il numero di punti in relazione all'età della vittima e del congiunto superstite e all' intensità della relazione affettiva, secondo il valore medio previsto dalle Tabelle milanesi.
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SUI NN IT DA Parte_2
Per quanto concerne il rapporto tra e la sorella minore , Parte_2 Per_3 dalla CTU emerge in modo chiaro la presenza di un legame affettivo molto solido, quoti- diano e caratterizzato da reciproco sostegno. trascorreva quasi tutti i fine settimana Per_3
– e periodi più lunghi, come la convalescenza post-operatoria nel 2014 – presso la “grande casa comune” di Novafeltria, ove abitava insieme agli altri fratelli. Le due sorelle Parte_2 condividevano abitualmente i pasti, le feste, le domeniche, e mantenevano contatti quotidiani telefonici durante i periodi in cui si trovava a Ca' FA. Per_3
22 , che descrive la propria famiglia come un autentico “culto”, attribuiva alla Parte_2 presenza della sorella un ruolo fondamentale nel proprio equilibrio affettivo, costruito sin dall'infanzia e mantenuto in età adulta. La CTU evidenzia la “significatività della qualità e dell'intensità della relazione” e individua, in conseguenza della perdita, un vero e proprio danno esistenziale.
In sintesi, i CTU tecnici descrivono un rapporto sororale intenso, basato su una con- vivenza ricorrente, aiuto materiale costante e prossimità emotiva profonda. La morte violenta di ha troncato una relazione che, per , costituiva parte integrante della Per_3 Parte_2 propria identità e della propria sicurezza affettiva, con rilevanti ricadute sul piano esisten- ziale.
In sede peritale è stato inoltre accertato un danno biologico di natura psichica perma- nente in capo a . La stessa convive con un lutto complicato mai risolto, Parte_2 manifestando sintomi clinicamente rilevanti: stato d'ansia costante, pensieri ossessivi riferiti all' omicidio della sorella, umore cronicamente depresso, somatizzazione del dolore in di- sturbi fisici ricorrenti. Per proteggersi emotivamente, tende ad evitare luoghi e Parte_2 situazioni che rievocano il trauma, oppure ad attuare meccanismi di “distacco emotivo” quando le emozioni diventano troppo intense.
Tali sintomi, ormai stabilizzati, incidono in maniera permanente sull'integrità psico- fisica, che la CTU ha valutato compromessa nella misura del 10%. Come osservato in peri- zia, si tratta di un danno che va oltre la sofferenza normalmente riconducibile alla perdita di un rapporto parentale, poiché “supera il livello della sofferenza e del disagio legati alla scomparsa dell'oggetto di un forte legame affettivo, divenendo un danno ontologico, un danno alla struttura del sé”.
La perizia descrive, infine, un quadro compatibile con una patologizzazione del do- lore, riconducibile al disturbo da Lutto Persistente Complicato, con sintomatologia ansiosa, pensieri depressivi e rimuginazioni, la cui percentualizzazione, come detto, è stata stimata al 10%.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
23 Il congiunto aveva 52 anni al momento del decesso della vittima primaria;
è sorella della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve es- Parte_2 sere quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione dispo- nibile (anno 2024), in corrispondenza del grado di invalidità permanente del 10% accertato in sede peritale, per un importo pari ad € 18.809,00.
La somma complessiva dovuta, risultante dalla integrazione tra il danno da perdita del rapporto parentale (€ 69.618,00) e il danno biologico permanente (€ 18.809,00), am- monta pertanto ad € 88.427,00.
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SUI NN IT DA Parte_1
Il rapporto tra e , seconda sorella della vittima, era con- Per_3 Parte_1 traddistinto da prossimità quotidiana, cura reciproca e centralità affettiva. rappre- Per_3 sentava per il perno emotivo dell'intera esistenza: le due sorelle si frequentavano e Pt_1
24 si sentivano quotidianamente, condividevano festività e lunghi soggiorni nella casa familiare di Novafeltria, e aveva prestato assistenza a durante la convalescenza post- Pt_1 Per_3 operatoria del 2014, occupandosi anche del figlio disabile, . Per_8
Per persona introversa e profondamente legata alla famiglia d'origine, quel Pt_1 rapporto costituiva l'unico spazio autentico di scambio emotivo e di senso relazionale. La tragica e violenta scomparsa di ha determinato in lei un profondo vuoto identitario, Per_3 che si è manifestato con sintomi di ansia cronica, insonnia e stati depressivi persistenti.
È opportuno sottolineare che, già prima del fatto lesivo, non godeva Parte_1 di pieno benessere psichico. La CTU ha attribuito alla stessa una invalidità permanente pari al 60%, non riconducibile a patologie organiche, bensì a un funzionamento psichico grave- mente compromesso, già da tempo.
Dopo la morte dei genitori, aveva rinunciato all'attività lavorativa presso una Pt_1 lavanderia per accudire il fratello disabile, rinunciando contestualmente a interessi, relazioni sociali e prospettive personali. La personalità della danneggiata è stata definita in perizia come “evitante e ipersemplificativa”, tesa a eludere ogni esperienza emotivamente com- plessa. Tale assetto psicologico aveva generato una vita relazionale quasi assente, una forte dipendenza dall'ambiente familiare e una ridotta capacità di adattamento. A ciò si somma- vano disturbi cronici preesistenti – insonnia, ipervigilanza, somatizzazioni – aggravati dall' esito psicologico di un pregresso tumore al seno, che aveva ulteriormente consolidato la sua tendenza all'isolamento.
In sintesi, ben prima della scomparsa di , presentava un quadro cli- Per_3 Pt_1 nico caratterizzato da gravi limitazioni sul piano affettivo, sociale e lavorativo, da cui deriva la valutazione del 60% di invalidità permanente preesistente.
La CTU ha tuttavia accertato che l'evento traumatico costituito dalla perdita violenta della sorella ha comportato un aggravamento ulteriore del quadro clinico, quantificabile in un incremento del 5% dell'invalidità permanente, da ricondursi direttamente al fatto lesivo.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
25 Il congiunto ha 51 anni, al momento del decesso della vittima primaria;
è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Per quanto concerne l'invalidità permanente, il Collegio peritale nominato ha quan- tificato in 60% il grado di invalidità preesistente in capo a , riconducibile Parte_1 alla grave compromissione delle sue funzioni sociali, affettive e lavorative.
A seguito dell'uccisione e della successiva soppressione del cadavere della sorella
, il collegio peritale ha accertato un incremento dei postumi invalidanti permanenti Per_3 nella misura di 5 punti percentuali, determinando un'invalidità complessiva pari al 65% (dal
60° al 65° punto compreso;
sul punto si rinvia anche a quanto osservato infra).
Sussistono, pertanto, i presupposti del danno differenziale, non potendosi attribuire alla condotta del convenuto – pur gravemente illecita – il danno preesistente del quale Per_1
era già portatrice a prescindere dall'evento lesivo. Parte_1
Con riferimento ai criteri di liquidazione di tale danno differenziale, si richiama quanto affermato dalla Cass., n. 28986/2019, secondo cui: “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e
26 complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, sottraendo l'una dall'altra entità, la Suprema Corte nella Sentenza su richiamata ha precisato che "una volta stabilito il grado di invalidità perma- nente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liqui- dazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando
(erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò ri- sarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incre- mento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.
Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le sud- dette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'in- validità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c.”.
Applicando tali principi al caso di specie, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile determinando:
- il valore economico dell'invalidità permanente effettiva del 65%, che, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024) per un soggetto di 51 anni all'epoca del fatto, risulta pari a € 426.213,00;
- il valore economico dell'invalidità preesistente del 60%, che, sulla base dei medesimi criteri, ammonta a € 377.361,00.
Ne deriva un danno differenziale pari a € 48.852,00 (€ 426.213,00 – € 377.361,00), da imputarsi causalmente alla condotta illecita del convenuto Per_1
A tale importo, determinato a titolo di risarcimento del danno biologico permanente differenziale, va sommata la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, come sopra già quantificata in € 69.618,00, per un totale complessivo di € 118.470,00.
27 ***
SUI NN IT DA Parte_3
Dalla CTU è emersa la presenza di un forte legame affettivo tra e Persona_3 la sorella maggiore fondata su prossimità quotidiana, coabitazione periodica e Pt_3 sostegno reciproco.
Le due sorelle condividevano la “casa-famiglia” di Novafeltria, dove fa- Per_3 ceva ritorno con regolarità per trascorrere intere settimane – e in alcuni casi mesi – con i propri familiari. Si incontravano quasi ogni fine settimana, consumavano abitualmente i pa- sti insieme e celebravano ricorrenze significative come Natale e Pasqua fianco a fianco.
prestava supporto, insieme alle altre sorelle, nella cura del figlio disabile Pt_3 di , l'aveva ospitata durante la lunga convalescenza post-operatoria del 2014 e man- Per_3 teneva con lei contatti quotidiani anche quando si trovava a Ca' FA, tramite Per_3 telefonate o messaggi.
In sintesi, si trattava di un rapporto profondo, affettuoso e solidale, basato su una consuetudine di condivisione e servizio reciproco, che rappresentava per entrambe una vera e propria struttura affettiva e organizzativa di vita.
Secondo i CTU, la scomparsa violenta di ha prodotto un effetto destabiliz- Per_3 zante permanente sull'equilibrio psichico, già precario, di , trasformando Parte_3 il lutto in una vera e propria condizione psicopatologica.
La perizia descrive un quadro clinico caratterizzato da stato depressivo profondo, con vissuti di autosvalutazione e di assenza di prospettive, associati a pensieri di morte che si manifestano nei momenti di acuta angoscia. Il ricordo della sorella riaffiora con insistenza sotto forma di immagini intrusive, sogni ricorrenti e flashback improvvisi, che costringono ad evitare luoghi, conversazioni o contesti associabili al trauma. Pt_3
L'ansia generalizzata è pervasiva, si manifesta in forma di ipervigilanza e insonnia,
e si somatizza attraverso dolori fisici e malesseri ricorrenti di natura non organica.
28 Nel complesso, la CTU ha quantificato un'invalidità permanente pari al 40%, di cui una quota significativa – pari a 10 punti percentuali – è stata direttamente ricondotta alla patologizzazione del lutto, ossia alla trasformazione della normale sofferenza legata alla per- dita in un disturbo depressivo-traumatico cronico, con impatto strutturale sulla quotidianità
e sulla qualità della vita.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 57 anni al momento del decesso della vittima primaria;
è sorella della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Quanto all'invalidità permanente, il Collegio peritale nominato ha quantificato in
40% il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica riscontrato in capo a
(cfr. p. 51: “risulta infine presente anche un danno biologico da patologiciz- Parte_3 zazione del dolore che va ad innestarsi, aggravandone le manifestazioni, su quella particolare spe- cifica struttura personologica già di per sé foriera di un nocumento al bene “salute”; in particolare, il danno biologico posttraumatico si concretizza nell'aver esacerbato il quadro depressivo legato alla struttura personologica di base”).
29 L'uccisione e la successiva soppressione del cadavere della sorella ha de- Per_3 terminato un incremento dei postumi invalidanti permanenti nella misura di 10 punti percen- tuali, portando il grado di invalidità da 30% (preesistente) a 40% (complessivo).
Sussistono, pertanto, anche nel caso di , i presupposti del cd. Parte_3 danno differenziale, dovendosi escludere, dalla sfera di responsabilità del convenuto Per_1 le conseguenze lesive non causalmente riconducibili alla sua condotta.
In applicazione dei parametri risarcitori forniti dalle Tabelle del Tribunale di Milano
(ed. 2024), la liquidazione deve avvenire tenendo conto del valore monetario corrispondente alla percentuale complessiva di invalidità effettiva (40%), e sottraendo da esso il valore re- lativo all'invalidità preesistente (30%), non imputabile causalmente al fatto illecito.
Nel caso specifico:
- il valore economico di un'invalidità permanente pari al 40% per un soggetto di 57 anni all'epoca dell'illecito è pari a € 178.688,00;
- il valore economico di un'invalidità permanente pari al 30%, per soggetto della me- desima età, è pari a € 108.153,00.
Ne deriva un danno differenziale pari a € 70.535,00 (€ 178.688,00 – € 108.153,00), da imputarsi causalmente alla condotta dolosa del convenuto.
A tale somma, determinata a titolo di risarcimento del danno biologico permanente ascrivibile al fatto illecito, deve aggiungersi il danno da perdita del rapporto parentale, già determinato in € 69.618,00.
Il totale complessivo spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_3 non patrimoniale è pertanto pari ad € 140.153,00 (€ 70.535,00 + € 69.618,00).
30 ***
SUI NN IT DA Parte_5
Con riferimento alla posizione di figlia di e ni- Parte_5 Parte_3 pote della vittima dalla CTU emerge l'esistenza di un rapporto affettivo intenso, Per_3 stabile e profondamente significativo, assimilabile a quello madre-figlia.
ha rappresentato, fin dall'infanzia di , una figura di riferimento quoti- Per_3 Pt_5 diano: l'ha accudita mentre la madre era impegnata nel lavoro, si occupava dei suoi pasti e l' ha seguita nella gestione della quotidianità. In età adulta, il legame non si è affievolito: le due si vedevano e si sentivano con regolarità, sia nei periodi in cui soggiornava Per_3 nella casa di famiglia a Novafeltria (per circa una settimana al mese), sia durante la sua permanenza a Ca' FA, quando i contatti telefonici erano pressoché quotidiani.
Nel biennio 2013-2014, ha assistito durante la convalescenza post- Pt_5 Per_3 operatoria e l'ha aiutata nella gestione del figlio disabile, , insieme alle altre zie. Il Per_8 loro rapporto era improntato a cura reciproca, affetto profondo e presenza costante, al punto che definiva la zia come “una seconda madre”. Pt_5
Sotto il profilo psicologico, pur non presentando disturbi psicotici o di perso- Pt_5 nalità grave, la tragica perdita della zia – associata alla scomparsa del corpo – ha innescato un lutto complicato, caratterizzato da ansia persistente, stati depressivi intermittenti e ricordi intrusivi. La danneggiata ha progressivamente ridotto le relazioni sociali, tende a evitare situazioni che possano riattivare il trauma e riferisce un costante senso di vuoto identitario.
Tale disagio psichico si manifesta anche a livello somatico, con sintomi ricorrenti di ten- sione, affaticamento e somatizzazioni.
Nel complesso, la consulenza tecnica ha accertato la presenza di un danno biologico permanente pari al 10%, in relazione alla compromissione della salute psichica e alla conse- guente incidenza negativa, stabile e strutturale sulla qualità della vita.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
31 Il congiunto ha 37 anni, è nipote ex latere sororis della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00
Il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve essere Parte_5 quantificato in base ai parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, nella loro versione più recente (anno 2024), in corrispondenza del 10% di invalidità permanente accer- tato in sede di consulenza tecnica, per un importo pari a € 21.422,00.
La somma complessiva dovuta, risultante dalla integrazione tra il danno da perdita del rapporto parentale (€ 76.410,00) e il danno biologico (€ 21.422,00), ammonta a €
97.832,00.
***
SUI NN IT DA Parte_7
Infine, con riferimento alla posizione di emerge dalla CTU l'esi- Parte_7 stenza di un rapporto affettivo strutturato, stabile e intensissimo con la zia Per_3
32 , da lei vissuta fin dall'infanzia non come una “semplice” parente, ma come una Parte_3 vera e propria figura materna.
Le due hanno condiviso per lungo tempo lo stesso tetto nella casa di famiglia di
[...]
, dove si è occupata di e della sorella durante l'assenza dei genitori Pt_11 Per_3 Pt_4 per motivi di lavoro, accudendole nei momenti di malattia e partecipando attivamente alla loro quotidianità con la naturalezza e la costanza tipiche di un genitore. Anche dopo il tra- sferimento a Ca' FA, tornava regolarmente a Novafeltria – anche per lunghi Per_3 periodi – mantenendo viva quella consuetudine familiare fondata su convivenza, condivi- sione e supporto.
Il legame si estendeva anche a una relazione di cura reciproca: e le zie presta- Pt_4 vano aiuto a nella gestione del figlio disabile , ricevendo da lei, a loro Per_3 Per_8 volta, affetto, protezione e consigli. I contatti telefonici erano frequenti e quasi quotidiani anche nei periodi di lontananza.
Secondo i periti, costituiva per un pilastro affettivo ed esistenziale: Per_3 Pt_4 era la figura adulta di riferimento, la persona cui confidarsi nei momenti di difficoltà, una seconda madre sotto ogni profilo.
La perdita improvvisa e violenta della zia, aggravata dalla impossibilità di darle se- poltura, ha interrotto bruscamente tale relazione, generando in un vuoto identitario Pt_4 profondo, un cosiddetto “danno al Sé”, che la consulenza descrive come un lutto non elabo- rato, caratterizzato da dolore intenso, rabbia e vissuti di rovina interiore.
È stato inoltre accertato un danno biologico permanente, inquadrabile in un disturbo depressivo con aspetti post-traumatici, manifestatosi con esperienze intrusive ricorrenti, comportamenti di evitamento, senso costante di danneggiamento e di fallimento interiore.
La CTU ha riconosciuto un nesso causale diretto tra tali manifestazioni e l'evento traumatico costituito dall'omicidio della zia e dalla successiva soppressione del cadavere, quantificando il danno biologico permanente in misura pari al 20%.
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
33 Il congiunto ha 31 anni, è la nipote ex latere sororis della vittima e non era convivente
La vittima aveva 50 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00
Il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve essere Parte_7 quantificato sulla base dei parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, nella loro versione più aggiornata (anno 2024), in corrispondenza della percentuale di invalidità perma- nente del 20% accertata in sede di consulenza tecnica. Il relativo importo è pari a €
64.766,00.
Alla suddetta somma va aggiunto il danno da perdita del rapporto parentale, già de- terminato in € 76.410,00, per un importo complessivo di € 141.176,00 (€ 64.766,00 + €
76.410,00).
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Tutti gli importi di cui sopra devono ritenersi già rivalutati all'attualità, in quanto calcolati sulla base di parametri aggiornati (Tabelle Milano 2024), i quali riflettono il valore monetario attuale del danno.
34 Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti alle attrici gli interessi compensa- tivi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, dal fatto illecito fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
***
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, pur sussistendo una sostanziale soccombenza delle attrici in relazione alle domande proposte nei confronti delle parti convenute costituite –
[...]
e – si Controparte_18 Controparte_11 ritiene che, tenuto conto della natura della controversia, della delicatezza delle questioni giu- ridiche trattate e della peculiarità delle posizioni processuali delle parti, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell' art. 92, c. II, del c.p.c., come chiarito dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
In particolare, la Consulta ha precisato che: “in tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giuri- sprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistano altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni”.
Quanto invece alla posizione del convenuto deve applicarsi il principio gene- Per_1 rale secondo cui le spese seguono la soccombenza, in quanto, come stabilito anche dalla
Giurisprudenza di legittimità, “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass., Ord. n. 5813/2023).
Pertanto, le spese processuali delle attrici devono essere poste a carico del convenuto
, e, in mancanza di notula, si provvede alla loro liquidazione sulla Persona_1 base dei parametri medi previsti per le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria-trattazione, fase decisionale), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, corrispondente all'importo complessivamente liquidato (c.d. decisum). Le medesime spese vengono quindi determinate
35 in complessivi € 29.193,00, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A tale importo non possono aggiungersi le spese legali per la costituzione di parte civile di Parte attrice, in quanto esse sono state già liquidate nelle rispettive Sentenze di I, II grado e Cassazione, e stante l'efficacia esecutiva della Sentenza penale di condanna alle spese di lite. Ex Art 541 c.p.p., “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 9.334,00, come da decreto del G.I. del Per_1
30.04.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna a pagare a € 118.470,00, Persona_1 Parte_1 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 88.427,00, Persona_1 Parte_2 oltre interessi, come da motivazione;
36 - Condanna a pagare a € 140.153,00, Persona_1 Parte_3 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 141.176,00, Persona_1 Parte_7 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 97.832,00, oltre Persona_1 Parte_5 interessi, come da motivazione;
- Rigetta la domanda proposte da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , nei confronti di
[...] Parte_7 Parte_5 [...]
, in persona del suo Vescovo pro-tempore, Controparte_19 [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore;
- Condanna alle spese di giudizio di , Persona_1 Parte_1
, , , , per € Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_5
29.193,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Compensa le spese di Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro-tempore;
- Condanna alle spese di C.T.U. per € 9.334,00, oltre ac- Persona_1 cessori, come da motivazione;
Arezzo, 15/10/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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