Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
2978/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2978/2020 r.g.a.c. avente ad oggetto appello avverso sentenza Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9362/2019 depositata in data 24.02.2020, in materia di opposizione a verbale violazione codice della strada, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 119 presso il proprio studio, procuratore di sé stesso
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale al Viale Generale Dalla Chiesa, Edificio
“La Salle”, rappresentato e difeso dall'avv. Nappo Francesco in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2018, adiva il Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del verbale di accertamento n.
914056/P/18, elevato il 28.09.2018 alle ore 18:34 in Torre del Greco alla via Maresca, all'altezza del n. 15, dall'accertatore ausiliario matricola n. 914, appartenente alla Polizia Municipale di Torre del
Greco, “per aver sostato in zona parcheggio a pagamento senza aver esposto il titolo di pagamento”, in violazione dell'art. 7, comma 1 e 14 del Codice della Strada.
1
In via istruttoria, chiedeva di sentire il verbalizzante e di escutere la teste . Testimone_1
Il restava contumace, sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
Con sentenza n. 9362, depositata in data 24.02.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava l'opposizione, rilevando la legittimità della redazione del verbale sotto il profilo della qualifica dell'accertatore e l'infondatezza delle difese spiegate dal ricorrente, il quale non aveva fornito la prova di non aver potuto adempiere al pagamento della sosta con monete, e compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 12.06.2020, impugnava la suddetta sentenza Parte_1
denunciandone, con un primo motivo, la nullità per vizio di motivazione (motivazione apparente), con un secondo motivo l'erronea interpretazione dei fatti di causa e la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, idonei a provare la domanda proposta. L'appellante concludeva per l'accertamento e la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, previa dichiarazione di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
Si costituiva il , che impugnava l'atto di appello eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'irritualità del rito prescelto per l'introduzione del giudizio;
nel merito, l'infondatezza dell'appello per la legittimità dell'operato dell'ente comunale, la mancata prova circa l'impossibilità di pagare in monete, nonché la redazione chiara e precisa del verbale di accertamento.
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, accertarsi l'erroneità del rito prescelto e, nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato con vittoria dei compensi di lite e spese del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed escussa la teste di parte appellante, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 24.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 In via preliminare, quanto al rito prescelto, si osserva che risulta essersi consolidato il rito erroneamente adottato dall'appellante, in difetto di un provvedimento di mutamento del rito assunto alla prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. 150/2011.
Ciò premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica della citazione (12.06.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (24.02.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (22.06.2020).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile ex art. 342 c.p.c. Infatti, il gravame risulta rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017). Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello,
è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Nel merito, i motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, avendo il Giudice di Pace, con le precisazioni che seguono, fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova.
Dalla lettura del verbale impugnato si evince che l'infrazione contestata all'odierno appellante consiste nell'aver lasciato in sosta il veicolo non esponendo il titolo di pagamento;
a tale riguardo,
l'istante ha allegato che la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 901, sancisce che i dispositivi di controllo di durata della sosta, installati nelle aree di parcheggio, (individuati dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), devono accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, vale a dire carta di debito o credito o prepagata. Pertanto, non avendo il comune di Torre del Greco provveduto ad abilitare i dispositivi ai pagamenti elettronici e non disponendo l'istante di monete, il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere l'appellante responsabile della violazione contestata.
È opportuno evidenziare che la mancata abilitazione dei suddetti dispositivi a ricevere pagamenti con strumenti elettronici non esonera il trasgressore da responsabilità, se questi non fornisce la prova
3 dell'oggettiva impossibilità di adempiere. Infatti, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi – in tal caso – presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore (cfr. sul punto, ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 10508 del 06/10/1995, Rv. 494184 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
26306 del 07/11/2017, non massimata). L'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell'agente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16320 del
12/07/2010, Rv. 614381; conf. Cass. Sez. 62, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323)” (da ultimo vedasi Cass. civ. Ord. n. 277 del
07/01/2022).
Ebbene, nel caso di specie, all'esito della valutazione complessiva del materiale istruttorio, si ritiene che detto onere non sia stato assolto. Infatti, pur avendo provveduto all'espletamento della prova testimoniale - richiesta in primo grado dall'odierno appellante e non ammessa dal giudice di pace - la circostanza riferita dalla testimone, escussa all'udienza del 21.02.2024, di aver cercato infruttuosamente, unitamente all'appellante, un esercizio commerciale nelle vicinanze per cambiare le banconote, non è cero elemento sufficiente.
In primo luogo, è poco plausibile che nelle circostanze di tempo in cui veniva commessa la violazione
(ore 18:34, come risulta dal verbale in atti) non vi fosse alcun esercizio commerciale aperto nelle vicinanze, in grado di cambiare le banconote con delle monete.
In secondo luogo, il trasgressore ben conosceva i luoghi ove l'auto veniva lasciata in sosta in quanto, come si evince proprio dalle dichiarazioni del testimone, l'appellante, di professione avvocato, è titolare di uno studio professionale sito al Corso Vittorio Emanuele n. 119 in Torre del Greco, proprio nei pressi della “vicina” via Maresca all'altezza del civico n. 15. Ebbene, detta circostanza implica che si recasse ivi quotidianamente, se non comunque spesso, e che di conseguenza fosse pienamente a conoscenza della presenza di dispositivi non abilitati all'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.
Infine, non assume rilievo favorevole all'appellante la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 14578/2018 già depositata in primo grado, avente ad oggetto l'impugnazione di analoga sanzione amministrativa irrogata al medesimo per aver sostato, in data Parte_1
07.12.2018, a Torre del Greco in zona parcheggio a pagamento con il titolo scaduto. La circostanza che il giudice di pace abbia, in detta occasione, accolto le doglianze sollevate dal trasgressore - fondate sempre sull'inidoneità dei dispositivi di controllo della sosta a ricevere pagamenti con strumenti elettronici - e annullato il verbale, più che dimostrare la fondatezza della tesi dell'istante,
4 dimostra la piena consapevolezza in capo al trasgressore dell'impossibilità di adempiere agli obblighi di pagamento mediante dispositivi elettronici e che, nonostante ciò, dopo aver commesso una prima violazione in data 28.09.2018 (oggetto del presente giudizio), a distanza di pochi mesi (in data
07.12.2018) incorreva in un'analoga violazione.
In definitiva, non vi è prova che il trasgressore si sia trovato nell'impossibilità oggettiva - connessa alla indisponibilità di monete e all'impossibilità di procurarsele - di adempiere all'obbligo di pagamento;
al contrario, è emerso che all'appellante era ben nota la condizione dei dispositivi di sosta, specie in considerazione dell'abituale frequentazione dei luoghi in cui è stata commessa la violazione.
Ne consegue, dunque, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza del Giudice di Pace.
Le spese di lite di presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in virtù del DM 147/2022, in base al valore della controversia e applicando i parametri minimi tenuto conto della natura della causa e della semplicità delle questioni affrontate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Torre Annunziata, n.
9362/2019 depositata in data 24.02.2020;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del , in persona del Sindaco p.t., che si liquidano in euro 332,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Coletti
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