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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4813/2023 RG avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. SCOLAMIERO MICHELE, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in PIAZZA NAZIONALE 94/D, NAPOLI
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. Controparte_1 e dif. dall' Avv. SICILIANO ROSA MARIA, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MARCONI n. 66, TORRE DEL GRECO RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 07/09/2023 la ricorrente, infermiera presso la , premesso di Parte_2 avere contratto nell'espletamento delle sue mansioni il virus dell'epatite C in seguito alla puntura con un ago avvenuta in data 10/08/2008, di avere proposto domanda amministrativa al fine di ottenere i benefici indennitari di cui alla Legge del 25 febbraio 1992, n. 210, che la competente C.M.O di Caserta con verbale del 14/09/2010 aveva riconosciuto il nesso tra l'evento del 2008 ed il contagio da HCV, riconoscendo l'ascrivibilità della malattia alla ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834/82, di avere dovuto adire questo Tribunale con giudizio recante RG. 2605/2013 per ottenere la condanna della al Parte_2 risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito in conseguenza dell'intervenuto contagio con il virus dell'epatite C mentre era in servizio, deduceva che tale giudizio si era Parte concluso con sentenza passata in giudicato n. 494/2018 di condanna della convenuta al risarcimento del (solo) danno biologico differenziale subito per avere riportato postumi invalidanti permanenti in misura del 17%, come da perizia del dott. Per_1
Tanto premesso, la ricorrente esponeva anche che, non avendo l'odierna resistente corrisposto alcuna somma in spregio della sentenza di questo Tribunale, la stessa si vedeva costretta ad adire il GA con ricorso ex art. 114 c.p.a. (RG 270/2021), giudizio conclusosi con pronuncia di inammissibilità (cfr. sentenza n. 2294/2022: “tale sentenza reca una condanna con rilevanti elementi di genericità non essendo liquidata una somma precisa né essendo possibile evincerla mediante semplici calcoli matematici”). In data 20/05/2022, pertanto, la proponeva istanza ex art. 287 c.p.c. di correzione Pt_1 dell'errore materiale della sentenza n. 494/18, rigettata dal giudice di prime cure (cfr. ordinanza del 12/07/2022 “[..] nel caso di specie, la presunta omissione non ricorre nei termini denunciati atteso che dalla lettura del ricorso si evince che la domanda aveva ad oggetto l'accertamento dell'eziologia professionale dell'infortunio occorso in data 10.8.2008, la responsabilità del datore di lavoro in merito allo stesso ed infine la condanna dello stesso, in forma generica, al risarcimento”). All'esito, stante la natura infruttuosa dei precedenti tentativi ed il perdurante inadempimento Parte della la parte instaurava il presente giudizio per sentire accertare il proprio diritto nei postulati termini e per l'effetto condannare la , in persona del legale rapp.te Parte_2 p.t., al pagamento di €. 44.753,53, importo calcolato in virtù dell'applicazione delle Tabelle del tribunale di Milano. Si costituiva la contestando la quantificazione effettuata da parte ricorrente del CP_2 danno biologico differenziale riconosciuto nella misura del 17% dalla sentenza n. 498/18 del Tribunale di Nola, avendo la stessa applicato le tabelle di Milano anno 2018 anziché quelle 2024, anno in cui veniva notificato il presente ricorso per la quantificazione e la liquidazione del danno. Evidenziava la resistente che, invero, applicando le tabelle di Milano 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato (35 anni) e della percentuale di invalidità riconosciuta (17%), il danno non patrimoniale risarcibile ammonterebbe ad € 48.693,00 che, al netto del danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria riconosciuta pari ad € 10.226,47, ammonterebbe a complessivi € 38.466,53. In conclusione, chiedeva rigettarsi il ricorso o in subordine accoglierlo parzialmente, con spese compensate. In sede di note di trattazione scritta parte ricorrente alla luce dell'entrata in vigore del T.U.N. riformulava la domanda chiedendo, in via subordinata, “accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del danno secondo la Tabella Unica Nazionale e per l'effetto condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di €. Parte_2 40.479,64 come da quivi allegati conteggi, oltre interessi compensativi in favore della sig.ra
” ed in via ulteriormente gradata “disporre l'applicazione delle Tabelle di Parte_1 Milano 2024 e condannare la resistente al pagamento della somma di €. 38.486,53 oltre interessi compensativi”. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Va in limine qualificata la domanda in questa sede proposta con cui la parte ha chiesto la liquidazione dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti – e già accertati nell'an con sentenza di questo Tribunale n. 498/2018- in € 44.753,53 e per l'effetto la condanna della Parte_3 al pagamento di tale importo. Tale domanda segue la sentenza n. 498/18 passata in giudicato nella quale si dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale in ragione di una lesione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 17% e si condannava la Pt_3
, quale datore di lavoro, al pagamento di quanto dovuto per tale causale, senza tuttavia
[...] precisarne in termini monetari l'ammontare (ammontare peraltro non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, come d'altraparte veniva rilevato anche in sede di ottemperanza nella sentenza n. 2294/2022). Tale sentenza, necessitando l'ulteriore intervento di un giudice diverso per la quantificazione del risarcimento dovuto, va definita come di condanna generica e non costituisce valido titolo esecutivo (cfr. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019, che fa salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo); ciò posto, non vi è dubbio che il presente giudizio si atteggi rispetto alla stessa quale giudizio di quantificazione. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Quanto alla domanda proposta in via principale tesa ad ottenere la liquidazione del danno in base alle tabelle del tribunale di Milano in vigore nel 2018, va rilevato come in linea generale la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito", ma è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. In applicazione dei tali principi autorevolmente espressi dalla Corte di cassazione (cfr. Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 e n. 7892 del 22/03/2024), che questo Giudice condivide e da cui non intende discostarsi, deriva che è senz'altro infondata la pretesa attorea di calcolare il risarcimento del danno accertato con sentenza n. 498/2018, applicando le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2018, piuttosto che quelle vigenti al momento della liquidazione, né potendosi sottacere che lo iato esistente tra l'epoca dell'accertamento del danno (e della condanna generica) e quello della liquidazione del relativo risarcimento è frutto di una libera scelta difensiva della parte, che ben avrebbe potuto, già nel 2018, proporre una domanda di condanna in forma specifica. Venendo alla domanda subordinata che la parte ha proposto in sede di note invocando l'applicazione della Tabella Unica Nazionale approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, la stessa deve essere disattesa. Parte ricorrente richiama a tal proposito la sentenza della Cassazione n. 11319/2025 che in un obiter di fatto ammette l'applicazione delle nuove tabelle anche a danni non derivanti da sinistri stradali, oltre che in caso di sinistri anteriori al 5-3-2025, il ché senz'altro trova riscontro nella lettura di tale pronuncia. Tuttavia, come si dà atto anche nella richiamata pronuncia in casi siffatti (danni da sinistri anteriori all'entrata in vigore del decreto e comunque danni non derivanti da sinistri stradali) non vi è spazio per una applicazione diretta delle nuove tabelle, ma solo di un'applicazione parametrica delle stesse. Ciò posto va allora rilevato come la parte in sede di note si è limitata, a modifica/integrazione dell'originaria domanda, ad invocare l'applicazione delle nuove tabelle in luogo di quelle del tribunale di Milano, senza minimamente allegare, come era suo onere, per quali ragioni le stesse costituirebbero un parametro di riferimento maggiormente affidabile nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, quale declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.. Ne deriva che, ad avviso di Tribunale, non essendovi ragioni per discostarsi dall'applicazione delle tabelle del tribunale di Milano -peraltro tralaticiamente richiamate nella sentenza n. 494/2018 e delle quali la stessa parte ricorrente chiedeva l'applicazione già in sede di istanza di correzione dell'errore materiale- la domanda va accolta nei limiti del conteggio operato dalla Parte
rispetto al quale la parte non ha mosso alcuna specifica censura di tipo contabile. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile ( Cass. sent. n. 4051/11)”. Parte In conclusione, la resistente va condannata al pagamento di € 38.466,53 (già al netto del danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria riconosciuta pari ad € 10.226,47), oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di € 29.074,83 (somma devalutata all'epoca dell'insorgenza della patologia quindi al settembre 2009, data in cui veniva documentata per la prima volta la positività ad HCV come da perizia versata nel giudizio RG 2605/13) di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT FOI, a far data dal fatto sino alla data di pubblicazione della sentenza. Le spese di lite sono compensate per metà alla luce dell'accoglimento parziale, oltre che del comportamento processale delle parti atteso che la resistente nel costituirsi in giudizio si rendeva da subito disponibile al pagamento dell'importo per il quale viene emessa condanna e che di contro parte ricorrente insisteva nelle proprie istanze anche a seguito di invito a dedurre da parte del giudice;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della Parte_2 parte ricorrente di € 38.466,53, oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di € 29.074,83 di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT FOI, a far data dal settembre 2009 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- Compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente alla refusione della restante parte che si liquida in euro 1.500,00 oltre spese generali IVA e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 14/10/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4813/2023 RG avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. SCOLAMIERO MICHELE, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in PIAZZA NAZIONALE 94/D, NAPOLI
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. Controparte_1 e dif. dall' Avv. SICILIANO ROSA MARIA, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MARCONI n. 66, TORRE DEL GRECO RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 07/09/2023 la ricorrente, infermiera presso la , premesso di Parte_2 avere contratto nell'espletamento delle sue mansioni il virus dell'epatite C in seguito alla puntura con un ago avvenuta in data 10/08/2008, di avere proposto domanda amministrativa al fine di ottenere i benefici indennitari di cui alla Legge del 25 febbraio 1992, n. 210, che la competente C.M.O di Caserta con verbale del 14/09/2010 aveva riconosciuto il nesso tra l'evento del 2008 ed il contagio da HCV, riconoscendo l'ascrivibilità della malattia alla ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834/82, di avere dovuto adire questo Tribunale con giudizio recante RG. 2605/2013 per ottenere la condanna della al Parte_2 risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito in conseguenza dell'intervenuto contagio con il virus dell'epatite C mentre era in servizio, deduceva che tale giudizio si era Parte concluso con sentenza passata in giudicato n. 494/2018 di condanna della convenuta al risarcimento del (solo) danno biologico differenziale subito per avere riportato postumi invalidanti permanenti in misura del 17%, come da perizia del dott. Per_1
Tanto premesso, la ricorrente esponeva anche che, non avendo l'odierna resistente corrisposto alcuna somma in spregio della sentenza di questo Tribunale, la stessa si vedeva costretta ad adire il GA con ricorso ex art. 114 c.p.a. (RG 270/2021), giudizio conclusosi con pronuncia di inammissibilità (cfr. sentenza n. 2294/2022: “tale sentenza reca una condanna con rilevanti elementi di genericità non essendo liquidata una somma precisa né essendo possibile evincerla mediante semplici calcoli matematici”). In data 20/05/2022, pertanto, la proponeva istanza ex art. 287 c.p.c. di correzione Pt_1 dell'errore materiale della sentenza n. 494/18, rigettata dal giudice di prime cure (cfr. ordinanza del 12/07/2022 “[..] nel caso di specie, la presunta omissione non ricorre nei termini denunciati atteso che dalla lettura del ricorso si evince che la domanda aveva ad oggetto l'accertamento dell'eziologia professionale dell'infortunio occorso in data 10.8.2008, la responsabilità del datore di lavoro in merito allo stesso ed infine la condanna dello stesso, in forma generica, al risarcimento”). All'esito, stante la natura infruttuosa dei precedenti tentativi ed il perdurante inadempimento Parte della la parte instaurava il presente giudizio per sentire accertare il proprio diritto nei postulati termini e per l'effetto condannare la , in persona del legale rapp.te Parte_2 p.t., al pagamento di €. 44.753,53, importo calcolato in virtù dell'applicazione delle Tabelle del tribunale di Milano. Si costituiva la contestando la quantificazione effettuata da parte ricorrente del CP_2 danno biologico differenziale riconosciuto nella misura del 17% dalla sentenza n. 498/18 del Tribunale di Nola, avendo la stessa applicato le tabelle di Milano anno 2018 anziché quelle 2024, anno in cui veniva notificato il presente ricorso per la quantificazione e la liquidazione del danno. Evidenziava la resistente che, invero, applicando le tabelle di Milano 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato (35 anni) e della percentuale di invalidità riconosciuta (17%), il danno non patrimoniale risarcibile ammonterebbe ad € 48.693,00 che, al netto del danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria riconosciuta pari ad € 10.226,47, ammonterebbe a complessivi € 38.466,53. In conclusione, chiedeva rigettarsi il ricorso o in subordine accoglierlo parzialmente, con spese compensate. In sede di note di trattazione scritta parte ricorrente alla luce dell'entrata in vigore del T.U.N. riformulava la domanda chiedendo, in via subordinata, “accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del danno secondo la Tabella Unica Nazionale e per l'effetto condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di €. Parte_2 40.479,64 come da quivi allegati conteggi, oltre interessi compensativi in favore della sig.ra
” ed in via ulteriormente gradata “disporre l'applicazione delle Tabelle di Parte_1 Milano 2024 e condannare la resistente al pagamento della somma di €. 38.486,53 oltre interessi compensativi”. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Va in limine qualificata la domanda in questa sede proposta con cui la parte ha chiesto la liquidazione dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti – e già accertati nell'an con sentenza di questo Tribunale n. 498/2018- in € 44.753,53 e per l'effetto la condanna della Parte_3 al pagamento di tale importo. Tale domanda segue la sentenza n. 498/18 passata in giudicato nella quale si dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale in ragione di una lesione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 17% e si condannava la Pt_3
, quale datore di lavoro, al pagamento di quanto dovuto per tale causale, senza tuttavia
[...] precisarne in termini monetari l'ammontare (ammontare peraltro non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, come d'altraparte veniva rilevato anche in sede di ottemperanza nella sentenza n. 2294/2022). Tale sentenza, necessitando l'ulteriore intervento di un giudice diverso per la quantificazione del risarcimento dovuto, va definita come di condanna generica e non costituisce valido titolo esecutivo (cfr. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019, che fa salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo); ciò posto, non vi è dubbio che il presente giudizio si atteggi rispetto alla stessa quale giudizio di quantificazione. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Quanto alla domanda proposta in via principale tesa ad ottenere la liquidazione del danno in base alle tabelle del tribunale di Milano in vigore nel 2018, va rilevato come in linea generale la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito", ma è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. In applicazione dei tali principi autorevolmente espressi dalla Corte di cassazione (cfr. Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 e n. 7892 del 22/03/2024), che questo Giudice condivide e da cui non intende discostarsi, deriva che è senz'altro infondata la pretesa attorea di calcolare il risarcimento del danno accertato con sentenza n. 498/2018, applicando le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2018, piuttosto che quelle vigenti al momento della liquidazione, né potendosi sottacere che lo iato esistente tra l'epoca dell'accertamento del danno (e della condanna generica) e quello della liquidazione del relativo risarcimento è frutto di una libera scelta difensiva della parte, che ben avrebbe potuto, già nel 2018, proporre una domanda di condanna in forma specifica. Venendo alla domanda subordinata che la parte ha proposto in sede di note invocando l'applicazione della Tabella Unica Nazionale approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, la stessa deve essere disattesa. Parte ricorrente richiama a tal proposito la sentenza della Cassazione n. 11319/2025 che in un obiter di fatto ammette l'applicazione delle nuove tabelle anche a danni non derivanti da sinistri stradali, oltre che in caso di sinistri anteriori al 5-3-2025, il ché senz'altro trova riscontro nella lettura di tale pronuncia. Tuttavia, come si dà atto anche nella richiamata pronuncia in casi siffatti (danni da sinistri anteriori all'entrata in vigore del decreto e comunque danni non derivanti da sinistri stradali) non vi è spazio per una applicazione diretta delle nuove tabelle, ma solo di un'applicazione parametrica delle stesse. Ciò posto va allora rilevato come la parte in sede di note si è limitata, a modifica/integrazione dell'originaria domanda, ad invocare l'applicazione delle nuove tabelle in luogo di quelle del tribunale di Milano, senza minimamente allegare, come era suo onere, per quali ragioni le stesse costituirebbero un parametro di riferimento maggiormente affidabile nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, quale declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.. Ne deriva che, ad avviso di Tribunale, non essendovi ragioni per discostarsi dall'applicazione delle tabelle del tribunale di Milano -peraltro tralaticiamente richiamate nella sentenza n. 494/2018 e delle quali la stessa parte ricorrente chiedeva l'applicazione già in sede di istanza di correzione dell'errore materiale- la domanda va accolta nei limiti del conteggio operato dalla Parte
rispetto al quale la parte non ha mosso alcuna specifica censura di tipo contabile. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile ( Cass. sent. n. 4051/11)”. Parte In conclusione, la resistente va condannata al pagamento di € 38.466,53 (già al netto del danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria riconosciuta pari ad € 10.226,47), oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di € 29.074,83 (somma devalutata all'epoca dell'insorgenza della patologia quindi al settembre 2009, data in cui veniva documentata per la prima volta la positività ad HCV come da perizia versata nel giudizio RG 2605/13) di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT FOI, a far data dal fatto sino alla data di pubblicazione della sentenza. Le spese di lite sono compensate per metà alla luce dell'accoglimento parziale, oltre che del comportamento processale delle parti atteso che la resistente nel costituirsi in giudizio si rendeva da subito disponibile al pagamento dell'importo per il quale viene emessa condanna e che di contro parte ricorrente insisteva nelle proprie istanze anche a seguito di invito a dedurre da parte del giudice;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della Parte_2 parte ricorrente di € 38.466,53, oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di € 29.074,83 di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT FOI, a far data dal settembre 2009 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- Compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente alla refusione della restante parte che si liquida in euro 1.500,00 oltre spese generali IVA e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 14/10/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci