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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.4752 del 2022 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] e residente Parte_1 in Via Traversa Andolfi, n. 17, Pompei (Na) [ elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Via San Felice, n.5, Gragnano (Na), presso l'avv. Sebastiano Nastro del Foro di Torre Annunziata ( ), dal quale è rappresentata e difesa, come da C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.9.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva: che, con avviso pervenuto a mezzo lettera raccomandata a/r n. 689816331746 consegnata in data 19/04/2022, tra l'altro non recante alcuna firma del responsabile del procedimento, l' comunicava l'esistenza di un indebito per aver l'istante così si legge CP_1 testualmente “ricevuto, per il periodo 01/02/2013 30/04/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. TT 00331790 per un importo complessivo di euro 38.442,07 per i seguenti motivi: sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla l. 335/95”. Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per difetto di motivazione, per prescrizione e per violazione dell'art.13 legge 412 del 1991, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace l' . CP_1
All' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***** Preliminarmente, va rilevato che oggetto del presente giudizio- che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione- è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. del 29 aprile 2009, n. 9986).
1 Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la sussistenza o CP_2 meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale Ne discende, pertanto, la infondatezza della censura relativa ad un presunto difetto di motivazione del provvedimento di indebito, che, in ogni caso, contiene il riferimento alla prestazione, al periodo di fruizione del beneficio e alle ragioni della indebita erogazione
(superamento reddito). Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, atteso che nella specie si applica il termine decennale, non decorso, considerato che il recupero è stato azionato con notifica del 19.4.2022 e si riferisce al periodo 01/02/2013- 30/04/2021.
Ciò posto, va rilevato che, "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/010 n 18046)
Invero, "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali
(e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore
l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, cioè, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece, ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare”(Cass. 2006/4612) Ebbene, l'indebito è stato generato dal possesso di reddito superiore al limite di legge.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, è opportuno richiamare la cornice normativa di riferimento, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (in particolare, Cass. n. 3802 dell'8.2.2019). L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è, dunque, quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, non deve CP_1 derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Pertanto, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la
2 comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c ( v. Cass. n. 10337/2023). Alla norma citata si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n.
1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Ciò posto, così circoscritti i termini della vicenda, va rilevato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del possesso di un reddito nei limiti di legge, né ha allegato la natura dei redditi dalla stessa posseduti, né, infine, ha dedotto di aver assolto all'onere di comunicazione dei redditi al fisco, così da poterne ritenere la conoscibilità da parte dell'ente previdenziale. La mancata allegazione della natura dei redditi e la mancata allegazione dell' avvenuta presentazione delle prescritte comunicazioni reddituali rendono inoperativa la decadenza invocata, tenuto conto dei principi di cui alle sentenze innanzi citate. Le descritte carenze di allegazione e di prova, tenuto conto che l'onere probatorio incombeva sulla parte ricorrente, portano al rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Torre Annunziata, 12 giugno 2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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