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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1349 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GIROLAMO Parte_1
PATRIZIA.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RE RA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 05/04/2024 la parte ricorrente, premesso di avere presentato in data 16.06.2023 domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D. Lgs. 503/1992 ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta insussistenza del requisito sanitario (rigetto del CP_ 08.08.2023), conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Latina l'accertamento dello status di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al D. Lgs. 503/1992, con condanna dell' CP_2 all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 CP_ L' si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale al fine di accertare l'esistenza e il grado di invalidità della stessa;
quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
4. Il ricorso non è fondato e la domanda non può essere accolta.
5. Con decreto legislativo n. 503 del 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta la elevazione dei Parte limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell' gestita dall' , CP_1 da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti “invalidi in misura non inferiore all'80%”, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne e 60 se uomini.
7. Rilevato che la sussistenza dei requisiti anagrafico e contributivo alla data di presentazione della domanda amministrativa non è oggetto di contestazione, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha tuttavia accertato la insussistenza del requisito sanitario.
8. Invero, il consulente nominato dr. ha nelle conclusioni rappresentato che: Persona_1
“1) la sig.ra è attualmente affetta da: - ipotiroidismo - Parte_1 spondiloartrosi lombare - sindrome ansioso-depressiva - ipertensione arteriosa 2) tali affezioni non determinano un grado di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento per cui si concorda con il parere a suo tempo espresso dall . CP_1
In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che:
“La ricorrente è affetta da circa sei anni da ipotiroidismo di tipo autoimmune per cui è in trattamento farmacologico con la levotiroxina al dosaggio giornaliero di 75 milligrammi compensatorio della diminuita increzione ormonale. Un esame strumentale ecografico eseguito il 22.06.21, presente agli atti, confermava tale orientamento diagnostico;
non sono stati esibiti controlli analitici ematici ormonali inerenti la tiroide. Non essendo presenti né riferiti segni di scompenso si ritiene che il dosaggio attuale farmacologico assunto sia ottimale.
L'esame clinico obiettivo ha mostrato un interessamento artrosico a carico del tratto lombare della colonna vertebrale come anche evidenziato dai referti strumentali presenti agli atti che evidenziano la presenza di protrusioni multiple in tale sede.
2 Tale discopatia determina un modesto impegno funzionale con limitazione nei gradi estremi del movimento di flesso-estensione della colonna vertebrale e assenza di deficit deambulatorio o dei passaggi posturali. La ricorrente è affetta da alcuni anni da una sindrome ansioso-depressiva attualmente in trattamento farmacologico con gocce di vortioxetina (Brintelix) appartenente alla classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina con conseguente aumento della sua permanenza in circolo con azione antidepressiva ed un ansiolitico,il prazepam appartenente alla classe delle benzodizepine con azione anche modulante il primo farmaco. L'esame clinico obiettivo ha confermato tale patologia che potrebbe giovarsi ulteriormente con un trattamento di psicoterapia. Infine la ricorrente, pur non essendo presente agli atti alcun referto cardiologico, è affetta da ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con zofenopril, appartenente alla classe degli ace-inibitori ed il bisoprololo alla classe dei beta bloccanti, entrambi i farmaci costituiscono il primo gradino terapeutico della patologia. I valori pressori rilevati alla visita peritale e l'assenza di segni di scompenso sono indicativi di un ottimale controllo della patologia con la terapia assunta. Tra le le affezioni sopra descritte, certamente la più importante è la sindrome ansiosodepressiva poiché la spondiloartrosi determina un modesto impegno funzionale e l'ipotiroidismo e l'ipertensione arteriosa risultano essere compensate in modo ottimale con la terapia farmacologica. Le infermità sopra descritte non determinano, a parere dello scrivente, un grado di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento per cui si concorda con il parere a suo tempo espresso dall . CP_1
8. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni espresse dal CTU, risultando fondate su una corretta elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo immuni da errori di metodo e vizi logici. Pertanto, non può essere accolta la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia.
9. Spese di lite irripetibili, stante in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Pone le spese della consulenza tecnica - liquidate con separato decreto - definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1349/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
3 - pone le spese della consulenza tecnica - liquidate con separato decreto – definitivamente CP_ a carico dell'
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1349 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GIROLAMO Parte_1
PATRIZIA.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RE RA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 05/04/2024 la parte ricorrente, premesso di avere presentato in data 16.06.2023 domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D. Lgs. 503/1992 ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta insussistenza del requisito sanitario (rigetto del CP_ 08.08.2023), conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Latina l'accertamento dello status di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al D. Lgs. 503/1992, con condanna dell' CP_2 all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 CP_ L' si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale al fine di accertare l'esistenza e il grado di invalidità della stessa;
quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
4. Il ricorso non è fondato e la domanda non può essere accolta.
5. Con decreto legislativo n. 503 del 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta la elevazione dei Parte limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell' gestita dall' , CP_1 da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti “invalidi in misura non inferiore all'80%”, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne e 60 se uomini.
7. Rilevato che la sussistenza dei requisiti anagrafico e contributivo alla data di presentazione della domanda amministrativa non è oggetto di contestazione, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha tuttavia accertato la insussistenza del requisito sanitario.
8. Invero, il consulente nominato dr. ha nelle conclusioni rappresentato che: Persona_1
“1) la sig.ra è attualmente affetta da: - ipotiroidismo - Parte_1 spondiloartrosi lombare - sindrome ansioso-depressiva - ipertensione arteriosa 2) tali affezioni non determinano un grado di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento per cui si concorda con il parere a suo tempo espresso dall . CP_1
In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che:
“La ricorrente è affetta da circa sei anni da ipotiroidismo di tipo autoimmune per cui è in trattamento farmacologico con la levotiroxina al dosaggio giornaliero di 75 milligrammi compensatorio della diminuita increzione ormonale. Un esame strumentale ecografico eseguito il 22.06.21, presente agli atti, confermava tale orientamento diagnostico;
non sono stati esibiti controlli analitici ematici ormonali inerenti la tiroide. Non essendo presenti né riferiti segni di scompenso si ritiene che il dosaggio attuale farmacologico assunto sia ottimale.
L'esame clinico obiettivo ha mostrato un interessamento artrosico a carico del tratto lombare della colonna vertebrale come anche evidenziato dai referti strumentali presenti agli atti che evidenziano la presenza di protrusioni multiple in tale sede.
2 Tale discopatia determina un modesto impegno funzionale con limitazione nei gradi estremi del movimento di flesso-estensione della colonna vertebrale e assenza di deficit deambulatorio o dei passaggi posturali. La ricorrente è affetta da alcuni anni da una sindrome ansioso-depressiva attualmente in trattamento farmacologico con gocce di vortioxetina (Brintelix) appartenente alla classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina con conseguente aumento della sua permanenza in circolo con azione antidepressiva ed un ansiolitico,il prazepam appartenente alla classe delle benzodizepine con azione anche modulante il primo farmaco. L'esame clinico obiettivo ha confermato tale patologia che potrebbe giovarsi ulteriormente con un trattamento di psicoterapia. Infine la ricorrente, pur non essendo presente agli atti alcun referto cardiologico, è affetta da ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con zofenopril, appartenente alla classe degli ace-inibitori ed il bisoprololo alla classe dei beta bloccanti, entrambi i farmaci costituiscono il primo gradino terapeutico della patologia. I valori pressori rilevati alla visita peritale e l'assenza di segni di scompenso sono indicativi di un ottimale controllo della patologia con la terapia assunta. Tra le le affezioni sopra descritte, certamente la più importante è la sindrome ansiosodepressiva poiché la spondiloartrosi determina un modesto impegno funzionale e l'ipotiroidismo e l'ipertensione arteriosa risultano essere compensate in modo ottimale con la terapia farmacologica. Le infermità sopra descritte non determinano, a parere dello scrivente, un grado di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento per cui si concorda con il parere a suo tempo espresso dall . CP_1
8. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni espresse dal CTU, risultando fondate su una corretta elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo immuni da errori di metodo e vizi logici. Pertanto, non può essere accolta la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia.
9. Spese di lite irripetibili, stante in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Pone le spese della consulenza tecnica - liquidate con separato decreto - definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1349/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
3 - pone le spese della consulenza tecnica - liquidate con separato decreto – definitivamente CP_ a carico dell'
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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