Art. 8.
L'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.
L'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.