TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NN IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3588/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:18 sono presenti l'avv. MALTESE EL per parte ricorrente nonché l'avv. INZERILLO LUCA BENEDETTO in sostituzione dell'avv.
ER EP per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. NN
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3588 /2025 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALTESE Parte_1
EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Indirizzo Telematico, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. ER EP, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento da febbraio 2025;
-compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 10/03/2025 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal febbraio 2025.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite, in ragione della decorrenza della prestazione successiva al deposito del ricorso per A.T.P..
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 27/11/2025
Il Giudice Onorario
NN IN
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NN IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3588/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:18 sono presenti l'avv. MALTESE EL per parte ricorrente nonché l'avv. INZERILLO LUCA BENEDETTO in sostituzione dell'avv.
ER EP per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. NN
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3588 /2025 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALTESE Parte_1
EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Indirizzo Telematico, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. ER EP, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Parte_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento da febbraio 2025;
-compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 10/03/2025 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal febbraio 2025.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite, in ragione della decorrenza della prestazione successiva al deposito del ricorso per A.T.P..
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 27/11/2025
Il Giudice Onorario
NN IN
3