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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4042/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...] c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesco Silluzio
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.04.2025, ha impugnato il provvedimento di recupero di CP_ somme con il quale l' ha chiesto la restituzione della somma di €.2808,23, indebitamente erogata,
a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 12/07/2017 al 30/09/2017, in quanto non dovuta. Ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione trattandosi di somme erogate nel 2017. Ha, altresì, eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L. n. 88 del 1986 e 13 della L. n. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell'art. 52, stante che le somme dovute sono state erogate dall' per errore non imputabile a dolo del beneficiario. Sempre, ai fini CP_1 dell'irripetibilità delle somme, ha, altresì richiamato i principi espressi dalla Suprema corte in materia di indebito assistenziale, ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, o di dolo comprovato. Ritiene pertanto che le prestazioni erogate non sono ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo dolo in capo allo stesso. Ha concluso chiedendo: Sospendere la richiesta di restituzione delle somme richieste;
Riconoscere come non dovute le somme richieste per disoccupazione NASPI, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi esposti in ricorso e pertanto, condannare l' CP_1 all'annullamento di tali provvedimenti;
Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime, e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente. Con provvisoria esecutività dell'emananda Sentenza.
Si è costituita, con memorie depositate il 02.10.2025, l' il quale, preliminarmente, ha precisato CP_1 che l'indebito oggetto del contenzioso è scaturito dal fatto che il ricorrente ha ricevuto per l'anno
2017 un pagamento non dovuto sulla prestazione disoccupazione PI, parzialmente non spettane a causa di rioccupazione. Ha evidenziato che nella specie trova applicazione l'art.2033 c.c. Ha, inoltre eccepito che è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire le somme richieste dall' , provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione CP_1 contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Pertanto, incombe sul ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del diritto. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, trovando applicazione in materia di indebito la prescrizione decennale, che nella specie non risulta perfezionata. Ha, infine eccepito l'infondatezza dell'eccezione di irripetibilità dell'indebito deducendo che nella specie non trova applicazione la normativa richiamata dal ricorrente non vertendosi in materia di prestazioni pensionistico, ma di prestazioni temporanee, del tutto ripetibili. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integralmente dell'indebito contestato.
Con ordinanza del 13.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Parte ricorrente ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto dell'Ente alla restituzione delle somme indebitamente versate. Va precisato che, trattandosi di somme versate in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento, la pretesa di ottenersi la restituzione di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione PI ritenute non dovute configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Nella specie le somme sono state corrisposte nell'anno 2017. La richiesta di restituzione è avvenuta nel 2025 ed il ricorso depositato il 26.04.2025. Da quanto sopra consegue che il diritto dell'Ente non era prescritto alla data di richiesta di restituzione delle somme indebitamente.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 13 l. 412/1991. Occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 13 della legge 412/1991 norma di interpretazione autentica dall'art. 52 L. 88/89 Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass.
6610/2005; Cass. 1446/2008). Alla luce di tali principi, non trattandosi nella specie di indebito previdenziale pensionistico non può trovare applicazione la disciplina richiamata. Né può trovare applicazione la disciplina dell'indebito assistenziale, non trattandosi di indebito assistenziale.
Nella specie vertendosi in materia di indebito previdenziale non pensionistico e non potendo trovare applicazione l'art. 52, I. n. 88/1989, norma, come detto, eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.
Ciò posto, come correttamente rilevato dall' , grava sul ricorrente l'onere di dimostrare gli CP_1 elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione. In materia di onere della prova nelle cause relative all'accertamento negativo dell'indebito l'onere della prova grava sull'attore. Nella specie nulla ha documentato parte ricorrente in merito ai requisiti richiesti dalla normativa per godere del beneficio né ha contestato le ragioni dell'indebito limitandosi ad eccepire la prescrizione e la non ripetibilità delle somme in assenza di dolo, richiamando normative non pertinenti alla fattispecie in esame. L' resistente non si è limitato a contestare la mancanza dei requisiti richiesti per godere del CP_1 beneficio ma ha allegato e documentato, la rioccupazione del ricorrente nell'anno 2017 che ha CP_ comportato l'indebita percezione della PI (si veda estratto conto fasc. .
A fronte della suddetta documentazione nulla ha prodotto parte ricorrente al fine di provare, come era suo preciso onere, i requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione.
Deve quindi ritersi che la prestazione è stata indebitamente fruita dal ricorrente e pertanto è legittima la richiesta di restituzione avanza dall' . CP_1
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di verifica dei conteggi delle somme richieste, tramite C.T.U. stante il carattere meramente esplorativo della stessa.
Per quanto sopra il ricorso non merita accoglimento
3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità e complessità della vicenda in fatto e alla natura delle parti, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4042/2025 promossa da;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania, 24 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4042/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...] c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesco Silluzio
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.04.2025, ha impugnato il provvedimento di recupero di CP_ somme con il quale l' ha chiesto la restituzione della somma di €.2808,23, indebitamente erogata,
a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 12/07/2017 al 30/09/2017, in quanto non dovuta. Ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione trattandosi di somme erogate nel 2017. Ha, altresì, eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L. n. 88 del 1986 e 13 della L. n. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell'art. 52, stante che le somme dovute sono state erogate dall' per errore non imputabile a dolo del beneficiario. Sempre, ai fini CP_1 dell'irripetibilità delle somme, ha, altresì richiamato i principi espressi dalla Suprema corte in materia di indebito assistenziale, ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, o di dolo comprovato. Ritiene pertanto che le prestazioni erogate non sono ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo dolo in capo allo stesso. Ha concluso chiedendo: Sospendere la richiesta di restituzione delle somme richieste;
Riconoscere come non dovute le somme richieste per disoccupazione NASPI, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi esposti in ricorso e pertanto, condannare l' CP_1 all'annullamento di tali provvedimenti;
Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime, e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente. Con provvisoria esecutività dell'emananda Sentenza.
Si è costituita, con memorie depositate il 02.10.2025, l' il quale, preliminarmente, ha precisato CP_1 che l'indebito oggetto del contenzioso è scaturito dal fatto che il ricorrente ha ricevuto per l'anno
2017 un pagamento non dovuto sulla prestazione disoccupazione PI, parzialmente non spettane a causa di rioccupazione. Ha evidenziato che nella specie trova applicazione l'art.2033 c.c. Ha, inoltre eccepito che è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire le somme richieste dall' , provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione CP_1 contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Pertanto, incombe sul ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del diritto. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, trovando applicazione in materia di indebito la prescrizione decennale, che nella specie non risulta perfezionata. Ha, infine eccepito l'infondatezza dell'eccezione di irripetibilità dell'indebito deducendo che nella specie non trova applicazione la normativa richiamata dal ricorrente non vertendosi in materia di prestazioni pensionistico, ma di prestazioni temporanee, del tutto ripetibili. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integralmente dell'indebito contestato.
Con ordinanza del 13.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Parte ricorrente ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto dell'Ente alla restituzione delle somme indebitamente versate. Va precisato che, trattandosi di somme versate in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento, la pretesa di ottenersi la restituzione di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione PI ritenute non dovute configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Nella specie le somme sono state corrisposte nell'anno 2017. La richiesta di restituzione è avvenuta nel 2025 ed il ricorso depositato il 26.04.2025. Da quanto sopra consegue che il diritto dell'Ente non era prescritto alla data di richiesta di restituzione delle somme indebitamente.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 13 l. 412/1991. Occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 13 della legge 412/1991 norma di interpretazione autentica dall'art. 52 L. 88/89 Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass.
6610/2005; Cass. 1446/2008). Alla luce di tali principi, non trattandosi nella specie di indebito previdenziale pensionistico non può trovare applicazione la disciplina richiamata. Né può trovare applicazione la disciplina dell'indebito assistenziale, non trattandosi di indebito assistenziale.
Nella specie vertendosi in materia di indebito previdenziale non pensionistico e non potendo trovare applicazione l'art. 52, I. n. 88/1989, norma, come detto, eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.
Ciò posto, come correttamente rilevato dall' , grava sul ricorrente l'onere di dimostrare gli CP_1 elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione. In materia di onere della prova nelle cause relative all'accertamento negativo dell'indebito l'onere della prova grava sull'attore. Nella specie nulla ha documentato parte ricorrente in merito ai requisiti richiesti dalla normativa per godere del beneficio né ha contestato le ragioni dell'indebito limitandosi ad eccepire la prescrizione e la non ripetibilità delle somme in assenza di dolo, richiamando normative non pertinenti alla fattispecie in esame. L' resistente non si è limitato a contestare la mancanza dei requisiti richiesti per godere del CP_1 beneficio ma ha allegato e documentato, la rioccupazione del ricorrente nell'anno 2017 che ha CP_ comportato l'indebita percezione della PI (si veda estratto conto fasc. .
A fronte della suddetta documentazione nulla ha prodotto parte ricorrente al fine di provare, come era suo preciso onere, i requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione.
Deve quindi ritersi che la prestazione è stata indebitamente fruita dal ricorrente e pertanto è legittima la richiesta di restituzione avanza dall' . CP_1
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di verifica dei conteggi delle somme richieste, tramite C.T.U. stante il carattere meramente esplorativo della stessa.
Per quanto sopra il ricorso non merita accoglimento
3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità e complessità della vicenda in fatto e alla natura delle parti, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4042/2025 promossa da;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania, 24 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi