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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott. Vincenzo Calvagno D'Achille, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cpc, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4436/2022 Org_1
) del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, Controparte_1
a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza odierna, del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attorea proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.
4860/21, depositata in data 10.11.2021 – con cui veniva dichiarata l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei crediti portati dalla cartella esattoriale n. -33000, previo annullamento della medesima cartella esattoriale –, eccependo in particolare difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo.
Non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace, parte appellata.
Le eccezioni formulate da parte appellante, segnatamente in punto di difetto di giurisdizione, appaiono meritevoli di accoglimento. E invero, occorre osservare che, con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace di Salerno, l'odierna parte appellata,
, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. -33000, Controparte_2 emessa in relazione al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale riferita all'anno 2010. Alcun dubbio sussiste, pertanto, in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, della giurisdizione del giudice tributario, trattandosi, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/92 e in linea con l'evoluzione giurisprudenziale (si vedano in particolare le ordinanze delle Sezioni Unite n. 8822/18 e 25515/16 nonché la sentenza n. 11157/13), di esazione esattoriale in materia di 'tributi', per i quali sussiste, prima dell'avvio dell'azione esecutiva, la giurisdizione della Commissione tributaria provinciale.
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione proposta avverso cartella esattoriale, occorre richiamare il dictum espresso dalla Corte di Cassazione S.U. n. 7822/20, secondo il quale < con cui si reagisca di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute […]>>. Devesi, pertanto, nel declinare la propria giurisdizione, dichiararsi, ai sensi dell'art. 2
d.lgs. n. 546/92, la giurisdizione del giudice tributario.
1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di :
[...] Controparte_2
- in accoglimento della domanda attorea, nel declinare la propria giurisdizione, dichiara la giurisdizione della provinciale di Salerno. Organizzazione_2
Fissa, in relazione alle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione, il termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento presso la Organizzazione_3 di Salerno.
Pone le spese di lite del procedimento di primo grado – attesane l'errata instaurazione presso il Giudice di pace in primo grado – nonché le spese di lite del presente procedimento di appello interamente a carico di parte opponente, quantificandole rispettivamente in euro 173,00 (oltre oneri accessori come per legge) per il primo grado di giudizio e in euro 332,00 (oltre oneri accessori come per legge) per il secondo grado di giudizio.
In Salerno lì, 7.2.2024 Il Giudice
(Dott. Vincenzo Calvagno D'Achille)
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