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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1984 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1984/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA TOMASSI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Francesco Briganti n.
73, presso il difensore avv. MARIA CRISTINA TOMASSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VITTORIO LOMBARDO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n.
107, presso il difensore avv. VITTORIO LOMBARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7.9.1997, atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Perugia al n. 347 parte
II serie A tra i sig.ri e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
-revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Perugia, Strada Pian della Genna 19V, atteso che la sig.ra lascerà la stessa, libera da ogni suo effetto personale, entro la data Controparte_1 del 31.3.2025, allorché consegnerà le chiavi al sig. ordinare al Conservatore Parte_1 dei Registri Immobiliari la trascrizione della revoca, con esonero da ogni responsabilità; Al momento della consegna delle chiavi entro e non oltre il 31.3.2025 il sig. verserà alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo al trasferimento, la somma di € 60.000,00 (euro Controparte_1 sessantamila/00) a mezzo bonifico bancario. Ove la sig.ra decida di anticipare Controparte_1 la consegna dell'immobile, il sig. verserà la somma concordata a titolo di Parte_1 contributo al trasferimento anche in via anticipata al momento della consegna delle chiavi;
- confermare l'obbligo a carico del sig. a versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie maggiorenni a direttamente alle Persona_1 Persona_2 stesse, in virtù di accordo intervenuto tra genitori e figlie e che la sig.ra Controparte_1 conferma ed accetta, la somma mensile di € 400,00 per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat;
stabilire che le spese straordinarie sostenute per le figlie e debitamente documentate siano sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%; per la qualificazione delle spese si rimanda al protocollo in vigore presso il Tribunale di
Perugia.
- accertare l'avvenuta rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore domanda, pretesa / rivendicazione;
- dichiarare la totale compensazione delle spese di lite.”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 13.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 22.05.2024, il signor conveniva in giudizio Parte_1 la moglie, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio concordatario il 7.9.1997 e che dall'unione erano nate le figlie (in data 1.5.1998) e (in data 25.9.2021); che, con decreto del Per_1 Per_2
22.6.2010, il Tribunale di Perugia aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate e che la convivenza, interrottasi dalla data della separazione, non era mai ripresa.
Il ricorrente deduceva inoltre: che, a seguito di un accordo intervenuto con la moglie, provvedeva a versare il contributo al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni, direttamente alle stesse;
che la figlia , dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondaria, era andata a vivere da Per_1 sola, uscendo definitivamente dalla casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente e assegnata alla moglie in sede di separazione, mentre la figlia si era trasferita a Bologna per frequentare Per_2 la facoltà di Giurisprudenza;
di provvedere al pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni delle figlie;
di avere avuto un terzo figlio dalla relazione con l'attuale compagna.
Il sig. concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio (rectius, la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio) con revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, essendo venuti meno i presupposti, e ordine di liberazione e restituzione.
costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, riferendo come nelle more della notifica del ricorso essi coniugi avessero raggiunto un accordo in merito al mantenimento delle figlie e alla casa coniugale;
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In data 22.11.2024 parte ricorrente depositava scrittura privata contenente le condizioni concordate e chiedeva disporsi la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale;
Con nota congiunta del 12.12.2024 entrambe le parti, riportandosi all'accordo raggiunto, chiedevano disporsi la trattazione scritta dell'udienza del 18.12.2024.
Con decreto del 13.12.2024 il giudice istruttore – preso atto dell'intervenuto accordo e ritenuto per l'effetto di poter procedere nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. – mutava il rito e disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle rispettive note scritte del 13.12.2024 e del 17.12.2024 - con cui le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano l'integrale accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe - il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione. ****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale per almeno sei mesi (nel caso, ivi ricorrente, di separazione consensuale).
Osserva infine il Collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie risulti non solo conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico vigenti in materia di rapporti familiari, ma anche congruo e rispondente al prevalente interesse delle figlie e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PERUGIA il 7/09/1997 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di PERUGIA al n. 347, parte 2, serie A anno 1997;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub
“Conclusioni delle parti”.
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
4) Spese compensate.
Perugia, 18 gennaio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1984/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA TOMASSI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Francesco Briganti n.
73, presso il difensore avv. MARIA CRISTINA TOMASSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VITTORIO LOMBARDO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n.
107, presso il difensore avv. VITTORIO LOMBARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7.9.1997, atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Perugia al n. 347 parte
II serie A tra i sig.ri e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
-revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Perugia, Strada Pian della Genna 19V, atteso che la sig.ra lascerà la stessa, libera da ogni suo effetto personale, entro la data Controparte_1 del 31.3.2025, allorché consegnerà le chiavi al sig. ordinare al Conservatore Parte_1 dei Registri Immobiliari la trascrizione della revoca, con esonero da ogni responsabilità; Al momento della consegna delle chiavi entro e non oltre il 31.3.2025 il sig. verserà alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo al trasferimento, la somma di € 60.000,00 (euro Controparte_1 sessantamila/00) a mezzo bonifico bancario. Ove la sig.ra decida di anticipare Controparte_1 la consegna dell'immobile, il sig. verserà la somma concordata a titolo di Parte_1 contributo al trasferimento anche in via anticipata al momento della consegna delle chiavi;
- confermare l'obbligo a carico del sig. a versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie maggiorenni a direttamente alle Persona_1 Persona_2 stesse, in virtù di accordo intervenuto tra genitori e figlie e che la sig.ra Controparte_1 conferma ed accetta, la somma mensile di € 400,00 per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat;
stabilire che le spese straordinarie sostenute per le figlie e debitamente documentate siano sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50%; per la qualificazione delle spese si rimanda al protocollo in vigore presso il Tribunale di
Perugia.
- accertare l'avvenuta rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore domanda, pretesa / rivendicazione;
- dichiarare la totale compensazione delle spese di lite.”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 13.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 22.05.2024, il signor conveniva in giudizio Parte_1 la moglie, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio concordatario il 7.9.1997 e che dall'unione erano nate le figlie (in data 1.5.1998) e (in data 25.9.2021); che, con decreto del Per_1 Per_2
22.6.2010, il Tribunale di Perugia aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate e che la convivenza, interrottasi dalla data della separazione, non era mai ripresa.
Il ricorrente deduceva inoltre: che, a seguito di un accordo intervenuto con la moglie, provvedeva a versare il contributo al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni, direttamente alle stesse;
che la figlia , dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondaria, era andata a vivere da Per_1 sola, uscendo definitivamente dalla casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente e assegnata alla moglie in sede di separazione, mentre la figlia si era trasferita a Bologna per frequentare Per_2 la facoltà di Giurisprudenza;
di provvedere al pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni delle figlie;
di avere avuto un terzo figlio dalla relazione con l'attuale compagna.
Il sig. concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio (rectius, la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio) con revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, essendo venuti meno i presupposti, e ordine di liberazione e restituzione.
costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, riferendo come nelle more della notifica del ricorso essi coniugi avessero raggiunto un accordo in merito al mantenimento delle figlie e alla casa coniugale;
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In data 22.11.2024 parte ricorrente depositava scrittura privata contenente le condizioni concordate e chiedeva disporsi la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale;
Con nota congiunta del 12.12.2024 entrambe le parti, riportandosi all'accordo raggiunto, chiedevano disporsi la trattazione scritta dell'udienza del 18.12.2024.
Con decreto del 13.12.2024 il giudice istruttore – preso atto dell'intervenuto accordo e ritenuto per l'effetto di poter procedere nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. – mutava il rito e disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle rispettive note scritte del 13.12.2024 e del 17.12.2024 - con cui le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano l'integrale accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe - il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione. ****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale per almeno sei mesi (nel caso, ivi ricorrente, di separazione consensuale).
Osserva infine il Collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie risulti non solo conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico vigenti in materia di rapporti familiari, ma anche congruo e rispondente al prevalente interesse delle figlie e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PERUGIA il 7/09/1997 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di PERUGIA al n. 347, parte 2, serie A anno 1997;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub
“Conclusioni delle parti”.
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
4) Spese compensate.
Perugia, 18 gennaio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato