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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
c. f. in persone del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Patti, via Zuccarello n. 169, rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Tindaro Giusto, come da procura in atti, presso il cui studio, sito in Patti, via Trieste n. 16, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
c. f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede in Milazzo, via San Paolino, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Foti, presso il cui studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Domenico Scinà n. 9, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio la proponendo Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2021 emesso da questo Tribunale il 26.10.2021
e notificato in data 08.11.2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
20.915,09 -oltre interessi e spese legali- in favore della . Controparte_1
Premetteva che il suddetto decreto era stato emesso sul presupposto dell'esistenza di un credito vantato sulla base di venti fatture commerciali. Eccepiva la prescrizione del credito poiché trattandosi di crediti di natura commerciale (basati su fatture emesse nel 2015) andava applicato il termine quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., e dalla documentazione prodotta emergeva che il primo atto utile a interrompere il decorso della prescrizione, risalendo al 5 giugno 2021, andava oltre il predetto termine.
Sosteneva che l'ulteriore documentazione allegata non poteva ritenersi idonea a interrompere il termine a causa della mancata consegna della pec in un caso e dell'impossibilità della notifica negli altri casi.
Sosteneva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture non possono costituire prova a favore del creditore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'an sia il quantum della pretesa.
Deduceva di aver corrisposto all'opposto due assegni, uno dell'importo di € 1.000,00 in data
10.07.2015 e uno dell'importo di € 3.000,00 in data 31.07.2015, e lamentava il mancato conteggio dei suddetti importi ai fini della determinazione del credito.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la contestando interamente quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito dalla controparte.
Contestava l'eccezione di prescrizione sostenendo che le fatture in questione non si riferivano a somme da pagare periodicamente e, pertanto, non trattandosi di obbligazioni periodiche di durata il termine di prescrizione applicabile era quello decennale.
Deduceva che gli assegni richiamati da parte opponente non erano imputabili alle fatture portate in decreto ingiuntivo ma ad altre precedenti forniture.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza a seguito di concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c. p. c. applicabile ratione temporis.
2. Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi.
2.1. Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito avanzata da parte opponente secondo la quale i crediti per cui è causa sarebbero prescritti nel termine di cinque anni, ex 2948 art. n. 4 c. c., poiché sarebbero somme da pagarsi periodicamente.
Ai sensi dell'art. 2942 c. c. i diritti si estinguono per prescrizione decorso il termine di dieci anni salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.
La norma è posta, dunque, al fine di stabilire la cosiddetta prescrizione ordinaria decennale, applicabile in tutti i casi in cui la legge non disponga altrimenti.
L'art. 2948 c. c., invece, elenca ulteriori ipotesi in cui il termine prescrizionale risulta abbreviato, ossia quinquennale, e trova motivo nella periodicità delle prestazioni di dare indicate, le quali potendo svilupparsi anche nell'arco di parecchi anni, devono essere in grado di consentire la liberazione del debitore per le prestazioni di volta in volta scadute e che non siano state richieste dal creditore nel regolare termine.
Sul punto va richiamata una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, “è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale
o infrannuale e cioè nel caso in cui sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.” (cfr Cass. Civ. n. 802.1999).
Orbene, nella fattispecie concreta il credito vantato da parte opposta deriva dal mancato pagamento di fatture relative all'acquisto di merci, pur avvenuto più volte nel tempo ma sempre con atti unici e individuali e, pertanto, in applicazione dei già indicati principi pare allo scrivente non poter essere assimilato a quelli con cadenza periodica. Da quanto esposto ne deriva che il termine prescrizionale da applicare è quello ordinario e, pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente non può trovare accoglimento.
2.2. Con riferimento alla contestazione relativa al valore probatorio delle fatture commerciali nel giudizio di opposizione va osservato che la società opposta ha prodotto in giudizio le fatture commerciali le quali, se integrano prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, non sono di per sé sufficienti nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, nel caso in cui tali fatti costitutivi della pretesa creditoria siano stati contestati dal debitore ingiunto.
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.” (Cass. Civ. n. 299.2016).
La fattura commerciale, quindi, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria (se non indiziaria) circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne in altro modo la dimostrazione.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, l'opponente ha contestato genericamente la valenza probatoria di tali documenti ma non ha mosso alcuna contestazione sull'effettiva consegna della merce e dunque sull'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
In tale evenienza secondo la Suprema Corte nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (sostanziale convenuto) “ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” e ancora “La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr Cass. civ. n. 20597/2022). Ma vi è di più: la parte opponente, non soltanto non ha specificamente contestato l'an ed il quantum del credito azionato in via monitoria, ma ha di fatto preso posizione opposta a tale contestazione, laddove, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha testualmente affermato che,
“non essendo contestato il rapporto ma l'avvenuta maturazione della prescrizione, si ha dunque esclusivamente la mera prova delle prestazioni ma non del mancato pagamento delle stesse”, non considerando che non incombe sul creditore l'onere della prova nel mancato pagamento, spettando invece al debitore provare di aver adempiuto, o di non averlo potuto/dovuto fare per fatti modificativi, impeditivi od estintivi.
In altre parole, non avendo l'opponente contestato la fornitura della merce, questo giudicante non può che ritenere, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., provata tale circostanza e di conseguenza risulta fondato anche il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa creditoria della parte opposta.
2.3. Rimane da esaminare la doglianza relativa all'avvenuto pagamento, a mezzo di due assegni, in favore della della somma di € 4.000,00. Controparte_1
Parte opposta, per altro verso, sostiene l'imputabilità di tali assegni ad altre precedenti forniture.
A tal proposito occorre considerare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017, ha ricordato il principio già espresso in sede di legittimità secondo cui "soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso" è necessario, infatti, tenere conto che
"l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo" (cfr. n. 26275/2017).
Pertanto, se l'onere della prova in ordine alla diversa imputazione di pagamento sorge in capo al creditore soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, diversamente accade quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di cambiali o assegni, come nel caso in esame, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare e quindi l'astrattezza della causa.
Ancora, nel medesimo senso la Corte ha stabilito che “Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.” (cfr Cass. civ. n. 24693.2020)
In altre parole, in tali specifiche circostanze, viene nuovamente ribaltato l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, ove il fatto estintivo sia contestato dal creditore.
Nel caso in esame parte opponente si è limitata a produrre la copia dei due assegni (peraltro quasi totalmente illeggibile) e non ha prodotto né una quietanza relativa agli assegni in questione, né ulteriori elementi in grado di dimostrare che il pagamento fosse unicamente riferito alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Deve quindi ritenersi che parte opponente non sia riuscita a fornire prova idonea a sostegno della propria eccezione di intervenuto pagamento dell'obbligazione per cui tale eccezione deve essere rigettata.
2.5. Da ultimo, per completezza, va osservato che parte delle somme chieste in decreto ingiuntivo (€ 1.800,00) trovavano fondamento nelle spese legali affrontate dall'odierno opposto nella fase stragiudiziale;
tale somma, del tutto incontestata dall'opponente, tuttavia, non trova preciso riscontro nella documentazione in atti.
Sebbene l'attività stessa risulti provata dalla produzione dei due atti stragiudiziali di messa in mora del 13.03.2021 e del 5.06.2021; tuttavia l'importo richiesto non appare supportato da idonea allegazione documentale poiché risultano agli atti del fascicolo monitorio solamente due parcelle attribuibili ad attività svolte in via stragiudiziale, per un importo totale pari a 1.278,82.
Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, il decreto ingiuntivo n. 413/2021 emesso dal
Tribunale di Patti va revocato e parte opponente va condannata al pagamento in favore della della diversa e minor somma di € 20.393,91 oltre interessi come per Controparte_1 legge.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
3. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un quinto e i restanti quattro quinti vanno posti in capo alla parte opponente.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1829/2021 vertente tra Pt_1
(opponente) e opposta) disattesa e respinta ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 413/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 26.10.2021;
- Condanna al pagamento in favore di parte opposta della somma di € Parte_1
20.393,91 oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cpa e interessi fino al soddisfo come per legge;
- Compensa per un quinto le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria;
- Condanna la parte opponente, al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida in € 116,40 per spese vive e € 432,00 per onorari relativi alla fase monitoria ed euro 2.717,60 per onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute.
Così deciso in Patti, 30/05/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena