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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6751 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1853/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte d'Appello di LI
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. OL Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile rimessa in appello a seguito di rinvio dalla Corte di
SA ex art. 392 cpc, iscritta al n. r.g. cont. 1853/2024
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
ES OL IA.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Dario Martella.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note conclusionali e comparse conclusionali depositate ai sensi dell'art. 352 cpc per l'udienza a trattazione scritta del
06.11.2025.
I.1. Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte in data
04.12.2009 la Controparte_1
conveniva in giudizio il esponendo di aver
[...] Controparte_3
intrattenuto con l'istituto bancario, sin dal 1990, diversi rapporti di conto corrente presso l'agenzia di LI Est (nn. 27/57, 27/2160, 8/18, 60/10, 27/1279,
80/115, compresi i relativi sottoconti). Tali rapporti, a loro dire, sarebbero stati regolati da condizioni contrattuali illegittime, in particolare con riguardo all'applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anche oltre la soglia antiusura), all'addebito di commissioni di massimo scoperto, oneri e spese mai espressamente pattuiti.
Pertanto, l'attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente con riferimento a dette clausole ritenute illegittime relative a interessi, spese, CMS ed anatocismo, con conseguente rideterminazione del saldo, eventualmente attraverso CTU contabile e condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.
I.2. Con rituale comparsa di costituzione e risposta, il si Controparte_3
costituiva in giudizio resistendo alle domande avanzate dall'attrice, deducendone la inammissibilità ed infondatezza, sollevando in particolare eccezione di intervenuta prescrizione del diritto della controparte alla ripetizione delle somme ritenute indebite.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale disponeva consulenza tecnica contabile, poi più volte integrata e rinnovata.
pagina 2 di 11 I.3. Con sentenza n. 10136/2013, pubblicata il 11.09.2013, il Tribunale di LI accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attrice e rilevata l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito per tutto il periodo antecedente il 04.12.2009 per mancanza di prova di una apertura di credito sino a tale data (salvo che per le somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo nei c/c 27/57, 27/2160, 8/18, 60/10), nonché la impossibilità di operare una compensazione legale ex art. 1853 cc tra i saldi attivi (concernenti due conti) ed i saldi passivi (concernenti i rimanenti quattro conti) di ciascuno dei sei conti in esame per la mancanza di eccezione sul punto della banca e per il divieto di rilievo di ufficio ex artt. 1241 e 1242 cc, condannava la CP_4
convenuta alla restituzione all'attrice di € 6.077,64 ( importo corrispondente alla somma dei saldi degli unici due conti in attivo - 27/2160 e 27/57 -), in base alle risultanze della seconda relazione di CTU fatte proprie dal Tribunale.
Condannava altresì la a corrispondere gli interessi legali calcolati su CP_4
ciascun addebito illegittimo fino al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali. Poneva infine le spese delle due prime CTU a carico di ciascuna delle parti per la metà, e quelle della terza e quarta relazione interamente a carico della parte attrice.
II.1. Con atto di citazione tempestivamente notificato a controparte, la società proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza di primo grado, dinanzi a questa Corte d'Appello.
L'appellante, per quel che rileva in questa sede, chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione riconosciuta parzialmente dal Tribunale, ritenendo che i conti oggetto di impugnativa fossero stati assistiti da una apertura di credito di fatto e che comunque la diversa natura solutoria delle rimesse avrebbe dovuto essere specificamente dedotta e provata dalla banca e non già indagata dal CTU. Sosteneva inoltre la indeterminatezza di detta eccezione e pagina 3 di 11 che la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta dalla raccomandata del
28.12.2000 da ritenersi riferibile a tutti i rapporti, per cui, tutt'al più al più, – il diritto alla ripetizione poteva considerarsi prescritto solo per il periodo anteriore al 2 gennaio 1991.
Muoveva inoltre una serie di contestazioni alle espletate CTU criticando in particolare la valutazione da esso espressa sulla natura solutoria delle rimesse ritenute prescritte, l'effettuazione da parte dell'ausiliario di compensazioni non richieste dalla banca e la ricostruzione contabile da questi operata con particolare riguardo alla detrazione dei saldi negativi relativi ai conti n. 8/115 ed n. 27/1279. Infine, deduceva la tempestività della produzione di ulteriori estratti conto e censurava la quantificazione e imputazione delle spese legali e di CTU.
Concludeva pertanto per l'integrale accoglimento delle domande già proposte in primo grado con la condanna della banca al pagamento delle maggiori somme indicate e la rifusione delle spese di consulenza tecnica e di lite.
II.2. Si costituiva in giudizio l'istituto bancario, il quale contestava le censure sollevate dall'appellante, richiamava le difese ed eccezioni svolte in primo grado, e pertanto, chiedeva il rigetto dell'atto di appello.
II.3. Con sentenza n. 2293/2019, pubblicata il 26.04.2019, la Corte d'Appello di
LI, accogliendo il relativo motivo di gravame, riteneva non contestata l'esistenza di un fido e comunque la sussistenza dello stesso rilevabile sulla base degli accertamenti peritali compiuti dal CTU, escludendo dunque il carattere solutorio e la prescrizione delle rimesse riconosciuta invece dal primo giudice.
Per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ed accogliendo per quanto di ragione il gravame, questa Corte faceva propri i criteri di calcolo e le risultanze della prima CTU del 13.06.2011 espletata innanzi al Tribunale, ed, andando di pagina 4 di 11 contrario avviso rispetto a quanto sul punto statuito dalla sentenza di primo grado, ritenendola legittima, applicava la compensazione ex art. 1853 cc tra le poste attive e passive dei saldi finali di ciascuno dei sei conti bancari oggetto di verifica peritale, pervenendo all'accertamento di un saldo attivo in favore della società correntista pari complessivamente ad € 12.711,34, somma alla cui restituzione veniva condannata la banca appellata, oltre interessi nella misura e secondo la decorrenza riconosciuta dal primo giudice.
In nulla modificava la statuizione del Tribunale sulle spese processuali del primo grado, mentre, diversamente da quanto sul punto deciso dal Tribunale, disponeva che le spese delle CTU espletate innanzi al Tribunale fossero poste per due terzi a carico della banca e per il rimanente terzo a carico della società appellante. Condannava infine la appellata alla refusione delle spese del CP_4
giudizio di appello.
III.1. Controparte_1
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolato essenzialmente su tre motivi di gravame. Con il primo motivo la società eccepiva la violazione dell'art. 2909 cc per avere il giudice di appello operato la compensazione ex art. 1853 cc tra i saldi attivi e quelli passivi di ciascun conto bancario, nonostante sul punto si fosse formato il giudicato interno, costituito dalla espressa statuizione di segno opposto del Tribunale, non fatta oggetto di appello, che aveva negato la possibilità di effettuare di ufficio detta compensazione in mancanza di specifica domanda o eccezione sul punto.
Col secondo motivo, formulato in via subordinata rispetto al primo, si deduceva in ogni caso l'errore di diritto del giudice di appello nell'aver illegittimamente eseguito di ufficio detta compensazione pur in mancanza di specifica domanda/eccezione sul punto, in violazione degli artt. 1241 e 1242 in tema di compensazione legale di crediti contrapposti.
pagina 5 di 11 Con il terzo motivo di gravame, infine, la società denunciava la illegittima liquidazione dei compensi professionali da parte del giudice di secondo grado in violazione dei parametri ministeriali e la illegittima imposizione delle spese CTU parzialmente a carico della ricorrente benchè risultasse vittoriosa nel giudizio.
Ancora eccepiva l'errore della Corte laddove aveva omesso di liquidare le spese del primo grado nonostante il parziale accoglimento dell'appello.
III.2. Si costituiva depositando controricorso e Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, ritenuta inammissibile e comunque infondata nel merito.
III.3. Con Ordinanza n. 5368/2024, pubblicata il 29.02.2024, la Corte di
SA, ha pienamente accolto il primo motivo di ricorso innanzi esposto condividendo le ragioni della società ricorrente e, dichiarando assorbiti gli altri due, ha quindi cassato la sentenza di appello nei limiti del motivo accolto (e dunque per la parte da esso interessata) e rinviato la causa alla Corte d'Appello di LI, in diversa composizione, per la nuova pronuncia di merito demandando alla stessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
IV.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la
[...]
ha Controparte_1
riassunto il presente giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di LI, chiedendo che essa si pronunciasse nuovamente nel merito alla luce di quanto disposto dalla Corte di SA con detta ordinanza n. 5368/2024 e, dunque, in applicazione del principio di diritto affermato in tale ordinanza secondo cui la statuizione del Tribunale, che aveva negato l'applicabilità della compensazione ex art. 1853 cc tra i saldi attivi e passivi di ciascun conto bancario nella pagina 6 di 11 convinzione che essa non era rilevabile di ufficio e non era stata eccepita dalla banca, era passata in giudicato non avendo formato oggetto di appello incidentale da parte dell'istituto di credito e non poteva dunque essere riesaminata e modificata dalla Corte di Appello come invece avvenuto nel caso di specie nonostante la relativa preclusione di cui all'art. 2909 cc.
Chiedeva pertanto accogliersi la domanda di restituzione dell'indebito come da essa formulata in primo grado e ribadita in appello e, per l'effetto, esclusa detta compensazione, condannarsi la banca convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di restituzione dell'indebito, della somma complessiva di € 125.451,44 pari alla somma dei soli saldi attivi accertati nella prima CTU escludente la prescrizione delle rimesse solutorie, i cui criteri, metodologie di calcolo, conteggi e conseguenti conclusioni sono stati ritenuti validi e fatti propri dalla medesima Corte nella sentenza di primo grado (saldo attivo c/c 08/2018 € 3.847,96 + saldo attivo c/c n. 60/10 €
90.482,67 + saldo attivo c/c n. 27/57 € 31.120,81). Chiedeva inoltre condannarsi la banca al pagamento dell'ulteriore importo di € 81.566,99 relativo al conto
27/1279 il cui saldo negativo sarebbe stato il frutto di un evidente errore del
CTU per le ragioni esposte in detto atto di riassunzione cui si rinvia in questa sede.
Chiedeva inoltre che tutte le spese processuali dei vari gradi di giudizio, comprese quelle delle CTU espletate in primo grado, fossero poste a carico della banca in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate secondo legge dal giudice del rinvio, con distrazione in favore del difensore della società attrice avv. ES OL IA e con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
IV.2. Si costituiva richiamando integralmente le difese Controparte_2
già svolte nei precedenti gradi di giudizio e chiedendo, alla luce degli errori pagina 7 di 11 metodologici e di calcolo asseritamente compiuti dal CTU secondo le motivazioni esposte in comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice
[...]
, ed in via gradata la Controparte_1
rinnovazione della CTU nei limiti e per gli effetti indicati dalla banca medesima in detta comparsa di costituzione, con vittoria delle spese di lite.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ritiene questa Corte d'Appello di evidenziare, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci e di chiarire i termini e l'ambito di detto giudizio rescissorio di rinvio, che con il ricorso per SA innanzi illustrato (vedi capo III.1) la società attrice ha limitato la sua impugnativa soltanto ad alcuni specifici punti della sentenza di appello ovvero: A) all'applicazione, ritenuta illegittima, da parte del giudice di secondo grado della compensazione ex art. 1853 cc tra i saldi attivi e quelli passivi di ciascun conto bancario ai fini della liquidazione della somma totale dovuta dalla banca (vedi 1° e 2° motivo di ricorso per
SA); B) alla liquidazione, anch'essa ritenuta errata ed illegittima, dei compensi professionali di lite e delle spese di CTU operata dal giudice di secondo grado, con omessa liquidazione delle spese del secondo grado.
La banca convenuta, dal canto suo, con il proprio controricorso si limitava a chiedere il rigetto dei motivi di ricorso per SA proposti dalla società attrice, senza formulare in via incidentale alcuna domanda di riforma della sentenza d'appello.
Pertanto, per quanto innanzi esposto, deve ritenersi passata in giudicato per mancanza di impugnazione la sentenza di appello per la parte in cui, escludendo la prescrizione delle rimesse solutorie e recependo e facendo propri i criteri di calcolo ed i conteggi seguiti ed elaborati dal CTU nella sua prima relazione peritale, ha sostanzialmente accertato, in conformità delle risultanze e pagina 8 di 11 conclusioni di detta CTU, i saldi attivi e passivi di ciascun conto oggetto di esame (vedi in particolare pagg. 15 e 16 della sentenza della Corte di Appello).
Conseguentemente la Corte di SA, in coerenza con quanto innanzi evidenziato, con la ordinanza in oggetto n. 5368/2024 già sopra illustrata, accogliendo il primo motivo di ricorso per SA, e ritenendo logicamente assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza di appello solo per la limitata parte di essa investita da detto primo motivo di gravame, ovvero laddove essa nell'effettuare la liquidazione complessiva e finale ha erroneamente applicato di ufficio ex art. 1853 cc la compensazione tra i saldi attivi e passivi di ciascun conto bancario, senza considerare che su tale questione la espressa statuizione del giudice di primo grado, che aveva invece negato in concreto la applicabilità di detta compensazione per l'assenza di una specifica eccezione sul punto da parte della banca, era passata in giudicato ex art. 2909 cc per mancanza di impugnazione.
In applicazione, dunque, di detto principio di diritto espresso dalla Corte di
SA, questo Collegio, nel pronunciarsi nuovamente sulla domanda di restituzione dell'indebito avanzata dalla società attrice, ed in assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale della banca, non deve fare altro che rideterminare il saldo finale complessivo senza operare alcuna compensazione ai sensi dell'art. 1853 cc tra i saldi attivi e quelli passivi di ciascun conto oggetto di esame, e dunque procedendo alla sommatoria degli importi dei soli saldi dei conti risultanti attivi, così come accertati sulla base dei conteggi eseguiti dal
CTU nella prima relazione peritale, le cui conclusioni sono state recepite e fatte proprie dal giudice di appello con pronuncia di accertamento non impugnata in
SA e dunque, come già innanzi chiarito, passata anch'essa in giudicato.
Poiché all'esito di tale accertamento di cui alla prima CTU i saldi attivi risultano i seguenti € 3.847,96 per il c/c 08/2018, € 90.482,67 per il c/c n. 60/10, €
pagina 9 di 11 31.120,81 per il c/c n. 27/57, la somma totale che la banca deve restituire a titolo di indebito alla società attrice risulta pari ad € 125.451,44, ed al pagamento di detta somma va dunque condannata detta banca, oltre interessi legali codicistici dalla data della domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione di primo grado del 04.12.2009) sino al soddisfo.
Per le ragioni innanzi illustrate sono inammissibili, in quanto coperte dal giudicato ex art. 2909 cc, le istanze e domande articolate da entrambe le parti nel giudizio di rinvio volte ad un ricalcolo ex novo dei singoli saldi di ciascun conto bancario oggetto di causa ai fini della quantificazione della domanda di restituzione di indebito formulata dalla società attrice.
Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio della società attrice, comprese quelle delle espletate CTU, devono seguire la soccombenza della convenuta e vanno poste a carico di quest'ultima secondo il principio Controparte_2
generale di cui all'art. 91 comma 1 cpc.
Esse vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa determinato in base all'ammontare della condanna (scaglione da €. 52.000,01 ad € 260.000,00), applicato per ciascuna fase effettivamente svolta in ogni grado di giudizio l'importo tabellare medio previsto dal detto D.M. Giustizia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI – settima sezione civile - definitivamente pronunciando così provvede:
1)In accoglimento della relativa domanda di restituzione dell'indebito, condanna al pagamento, in favore di CP_2 CP_2 [...]
, della Controparte_1
somma di € 125.451,44, oltre interessi legali codicistici dal 04.12.2009 sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
n Controparte_1 pagina 10 di 11 liquidazione, e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario avv.
ES OL IA, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida come segue: per il primo grado in € 14.103,00 per compensi ed €
368,00 per spese vive;
per il giudizio di appello in € 9.991,00 per compensi ed €
690,00 per spese vive;
per il giudizio in SA in € 7.655,00 per compensi;
per il presente giudizio di rinvio in € 9.991,00 per compensi ed €
1.128,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15 % su tutti i compensi innanzi liquidati, oltre iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di le spese delle Controparte_2
CTU espletate in primo grado.
Così deciso in LI il 27.11.2025
Il Consigliere estensore dott. OL Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte d'Appello di LI
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. OL Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile rimessa in appello a seguito di rinvio dalla Corte di
SA ex art. 392 cpc, iscritta al n. r.g. cont. 1853/2024
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
ES OL IA.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Dario Martella.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note conclusionali e comparse conclusionali depositate ai sensi dell'art. 352 cpc per l'udienza a trattazione scritta del
06.11.2025.
I.1. Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte in data
04.12.2009 la Controparte_1
conveniva in giudizio il esponendo di aver
[...] Controparte_3
intrattenuto con l'istituto bancario, sin dal 1990, diversi rapporti di conto corrente presso l'agenzia di LI Est (nn. 27/57, 27/2160, 8/18, 60/10, 27/1279,
80/115, compresi i relativi sottoconti). Tali rapporti, a loro dire, sarebbero stati regolati da condizioni contrattuali illegittime, in particolare con riguardo all'applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anche oltre la soglia antiusura), all'addebito di commissioni di massimo scoperto, oneri e spese mai espressamente pattuiti.
Pertanto, l'attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente con riferimento a dette clausole ritenute illegittime relative a interessi, spese, CMS ed anatocismo, con conseguente rideterminazione del saldo, eventualmente attraverso CTU contabile e condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.
I.2. Con rituale comparsa di costituzione e risposta, il si Controparte_3
costituiva in giudizio resistendo alle domande avanzate dall'attrice, deducendone la inammissibilità ed infondatezza, sollevando in particolare eccezione di intervenuta prescrizione del diritto della controparte alla ripetizione delle somme ritenute indebite.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale disponeva consulenza tecnica contabile, poi più volte integrata e rinnovata.
pagina 2 di 11 I.3. Con sentenza n. 10136/2013, pubblicata il 11.09.2013, il Tribunale di LI accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attrice e rilevata l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito per tutto il periodo antecedente il 04.12.2009 per mancanza di prova di una apertura di credito sino a tale data (salvo che per le somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo nei c/c 27/57, 27/2160, 8/18, 60/10), nonché la impossibilità di operare una compensazione legale ex art. 1853 cc tra i saldi attivi (concernenti due conti) ed i saldi passivi (concernenti i rimanenti quattro conti) di ciascuno dei sei conti in esame per la mancanza di eccezione sul punto della banca e per il divieto di rilievo di ufficio ex artt. 1241 e 1242 cc, condannava la CP_4
convenuta alla restituzione all'attrice di € 6.077,64 ( importo corrispondente alla somma dei saldi degli unici due conti in attivo - 27/2160 e 27/57 -), in base alle risultanze della seconda relazione di CTU fatte proprie dal Tribunale.
Condannava altresì la a corrispondere gli interessi legali calcolati su CP_4
ciascun addebito illegittimo fino al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali. Poneva infine le spese delle due prime CTU a carico di ciascuna delle parti per la metà, e quelle della terza e quarta relazione interamente a carico della parte attrice.
II.1. Con atto di citazione tempestivamente notificato a controparte, la società proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza di primo grado, dinanzi a questa Corte d'Appello.
L'appellante, per quel che rileva in questa sede, chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione riconosciuta parzialmente dal Tribunale, ritenendo che i conti oggetto di impugnativa fossero stati assistiti da una apertura di credito di fatto e che comunque la diversa natura solutoria delle rimesse avrebbe dovuto essere specificamente dedotta e provata dalla banca e non già indagata dal CTU. Sosteneva inoltre la indeterminatezza di detta eccezione e pagina 3 di 11 che la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta dalla raccomandata del
28.12.2000 da ritenersi riferibile a tutti i rapporti, per cui, tutt'al più al più, – il diritto alla ripetizione poteva considerarsi prescritto solo per il periodo anteriore al 2 gennaio 1991.
Muoveva inoltre una serie di contestazioni alle espletate CTU criticando in particolare la valutazione da esso espressa sulla natura solutoria delle rimesse ritenute prescritte, l'effettuazione da parte dell'ausiliario di compensazioni non richieste dalla banca e la ricostruzione contabile da questi operata con particolare riguardo alla detrazione dei saldi negativi relativi ai conti n. 8/115 ed n. 27/1279. Infine, deduceva la tempestività della produzione di ulteriori estratti conto e censurava la quantificazione e imputazione delle spese legali e di CTU.
Concludeva pertanto per l'integrale accoglimento delle domande già proposte in primo grado con la condanna della banca al pagamento delle maggiori somme indicate e la rifusione delle spese di consulenza tecnica e di lite.
II.2. Si costituiva in giudizio l'istituto bancario, il quale contestava le censure sollevate dall'appellante, richiamava le difese ed eccezioni svolte in primo grado, e pertanto, chiedeva il rigetto dell'atto di appello.
II.3. Con sentenza n. 2293/2019, pubblicata il 26.04.2019, la Corte d'Appello di
LI, accogliendo il relativo motivo di gravame, riteneva non contestata l'esistenza di un fido e comunque la sussistenza dello stesso rilevabile sulla base degli accertamenti peritali compiuti dal CTU, escludendo dunque il carattere solutorio e la prescrizione delle rimesse riconosciuta invece dal primo giudice.
Per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ed accogliendo per quanto di ragione il gravame, questa Corte faceva propri i criteri di calcolo e le risultanze della prima CTU del 13.06.2011 espletata innanzi al Tribunale, ed, andando di pagina 4 di 11 contrario avviso rispetto a quanto sul punto statuito dalla sentenza di primo grado, ritenendola legittima, applicava la compensazione ex art. 1853 cc tra le poste attive e passive dei saldi finali di ciascuno dei sei conti bancari oggetto di verifica peritale, pervenendo all'accertamento di un saldo attivo in favore della società correntista pari complessivamente ad € 12.711,34, somma alla cui restituzione veniva condannata la banca appellata, oltre interessi nella misura e secondo la decorrenza riconosciuta dal primo giudice.
In nulla modificava la statuizione del Tribunale sulle spese processuali del primo grado, mentre, diversamente da quanto sul punto deciso dal Tribunale, disponeva che le spese delle CTU espletate innanzi al Tribunale fossero poste per due terzi a carico della banca e per il rimanente terzo a carico della società appellante. Condannava infine la appellata alla refusione delle spese del CP_4
giudizio di appello.
III.1. Controparte_1
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolato essenzialmente su tre motivi di gravame. Con il primo motivo la società eccepiva la violazione dell'art. 2909 cc per avere il giudice di appello operato la compensazione ex art. 1853 cc tra i saldi attivi e quelli passivi di ciascun conto bancario, nonostante sul punto si fosse formato il giudicato interno, costituito dalla espressa statuizione di segno opposto del Tribunale, non fatta oggetto di appello, che aveva negato la possibilità di effettuare di ufficio detta compensazione in mancanza di specifica domanda o eccezione sul punto.
Col secondo motivo, formulato in via subordinata rispetto al primo, si deduceva in ogni caso l'errore di diritto del giudice di appello nell'aver illegittimamente eseguito di ufficio detta compensazione pur in mancanza di specifica domanda/eccezione sul punto, in violazione degli artt. 1241 e 1242 in tema di compensazione legale di crediti contrapposti.
pagina 5 di 11 Con il terzo motivo di gravame, infine, la società denunciava la illegittima liquidazione dei compensi professionali da parte del giudice di secondo grado in violazione dei parametri ministeriali e la illegittima imposizione delle spese CTU parzialmente a carico della ricorrente benchè risultasse vittoriosa nel giudizio.
Ancora eccepiva l'errore della Corte laddove aveva omesso di liquidare le spese del primo grado nonostante il parziale accoglimento dell'appello.
III.2. Si costituiva depositando controricorso e Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, ritenuta inammissibile e comunque infondata nel merito.
III.3. Con Ordinanza n. 5368/2024, pubblicata il 29.02.2024, la Corte di
SA, ha pienamente accolto il primo motivo di ricorso innanzi esposto condividendo le ragioni della società ricorrente e, dichiarando assorbiti gli altri due, ha quindi cassato la sentenza di appello nei limiti del motivo accolto (e dunque per la parte da esso interessata) e rinviato la causa alla Corte d'Appello di LI, in diversa composizione, per la nuova pronuncia di merito demandando alla stessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
IV.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la
[...]
ha Controparte_1
riassunto il presente giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di LI, chiedendo che essa si pronunciasse nuovamente nel merito alla luce di quanto disposto dalla Corte di SA con detta ordinanza n. 5368/2024 e, dunque, in applicazione del principio di diritto affermato in tale ordinanza secondo cui la statuizione del Tribunale, che aveva negato l'applicabilità della compensazione ex art. 1853 cc tra i saldi attivi e passivi di ciascun conto bancario nella pagina 6 di 11 convinzione che essa non era rilevabile di ufficio e non era stata eccepita dalla banca, era passata in giudicato non avendo formato oggetto di appello incidentale da parte dell'istituto di credito e non poteva dunque essere riesaminata e modificata dalla Corte di Appello come invece avvenuto nel caso di specie nonostante la relativa preclusione di cui all'art. 2909 cc.
Chiedeva pertanto accogliersi la domanda di restituzione dell'indebito come da essa formulata in primo grado e ribadita in appello e, per l'effetto, esclusa detta compensazione, condannarsi la banca convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di restituzione dell'indebito, della somma complessiva di € 125.451,44 pari alla somma dei soli saldi attivi accertati nella prima CTU escludente la prescrizione delle rimesse solutorie, i cui criteri, metodologie di calcolo, conteggi e conseguenti conclusioni sono stati ritenuti validi e fatti propri dalla medesima Corte nella sentenza di primo grado (saldo attivo c/c 08/2018 € 3.847,96 + saldo attivo c/c n. 60/10 €
90.482,67 + saldo attivo c/c n. 27/57 € 31.120,81). Chiedeva inoltre condannarsi la banca al pagamento dell'ulteriore importo di € 81.566,99 relativo al conto
27/1279 il cui saldo negativo sarebbe stato il frutto di un evidente errore del
CTU per le ragioni esposte in detto atto di riassunzione cui si rinvia in questa sede.
Chiedeva inoltre che tutte le spese processuali dei vari gradi di giudizio, comprese quelle delle CTU espletate in primo grado, fossero poste a carico della banca in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate secondo legge dal giudice del rinvio, con distrazione in favore del difensore della società attrice avv. ES OL IA e con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
IV.2. Si costituiva richiamando integralmente le difese Controparte_2
già svolte nei precedenti gradi di giudizio e chiedendo, alla luce degli errori pagina 7 di 11 metodologici e di calcolo asseritamente compiuti dal CTU secondo le motivazioni esposte in comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice
[...]
, ed in via gradata la Controparte_1
rinnovazione della CTU nei limiti e per gli effetti indicati dalla banca medesima in detta comparsa di costituzione, con vittoria delle spese di lite.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ritiene questa Corte d'Appello di evidenziare, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci e di chiarire i termini e l'ambito di detto giudizio rescissorio di rinvio, che con il ricorso per SA innanzi illustrato (vedi capo III.1) la società attrice ha limitato la sua impugnativa soltanto ad alcuni specifici punti della sentenza di appello ovvero: A) all'applicazione, ritenuta illegittima, da parte del giudice di secondo grado della compensazione ex art. 1853 cc tra i saldi attivi e quelli passivi di ciascun conto bancario ai fini della liquidazione della somma totale dovuta dalla banca (vedi 1° e 2° motivo di ricorso per
SA); B) alla liquidazione, anch'essa ritenuta errata ed illegittima, dei compensi professionali di lite e delle spese di CTU operata dal giudice di secondo grado, con omessa liquidazione delle spese del secondo grado.
La banca convenuta, dal canto suo, con il proprio controricorso si limitava a chiedere il rigetto dei motivi di ricorso per SA proposti dalla società attrice, senza formulare in via incidentale alcuna domanda di riforma della sentenza d'appello.
Pertanto, per quanto innanzi esposto, deve ritenersi passata in giudicato per mancanza di impugnazione la sentenza di appello per la parte in cui, escludendo la prescrizione delle rimesse solutorie e recependo e facendo propri i criteri di calcolo ed i conteggi seguiti ed elaborati dal CTU nella sua prima relazione peritale, ha sostanzialmente accertato, in conformità delle risultanze e pagina 8 di 11 conclusioni di detta CTU, i saldi attivi e passivi di ciascun conto oggetto di esame (vedi in particolare pagg. 15 e 16 della sentenza della Corte di Appello).
Conseguentemente la Corte di SA, in coerenza con quanto innanzi evidenziato, con la ordinanza in oggetto n. 5368/2024 già sopra illustrata, accogliendo il primo motivo di ricorso per SA, e ritenendo logicamente assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza di appello solo per la limitata parte di essa investita da detto primo motivo di gravame, ovvero laddove essa nell'effettuare la liquidazione complessiva e finale ha erroneamente applicato di ufficio ex art. 1853 cc la compensazione tra i saldi attivi e passivi di ciascun conto bancario, senza considerare che su tale questione la espressa statuizione del giudice di primo grado, che aveva invece negato in concreto la applicabilità di detta compensazione per l'assenza di una specifica eccezione sul punto da parte della banca, era passata in giudicato ex art. 2909 cc per mancanza di impugnazione.
In applicazione, dunque, di detto principio di diritto espresso dalla Corte di
SA, questo Collegio, nel pronunciarsi nuovamente sulla domanda di restituzione dell'indebito avanzata dalla società attrice, ed in assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale della banca, non deve fare altro che rideterminare il saldo finale complessivo senza operare alcuna compensazione ai sensi dell'art. 1853 cc tra i saldi attivi e quelli passivi di ciascun conto oggetto di esame, e dunque procedendo alla sommatoria degli importi dei soli saldi dei conti risultanti attivi, così come accertati sulla base dei conteggi eseguiti dal
CTU nella prima relazione peritale, le cui conclusioni sono state recepite e fatte proprie dal giudice di appello con pronuncia di accertamento non impugnata in
SA e dunque, come già innanzi chiarito, passata anch'essa in giudicato.
Poiché all'esito di tale accertamento di cui alla prima CTU i saldi attivi risultano i seguenti € 3.847,96 per il c/c 08/2018, € 90.482,67 per il c/c n. 60/10, €
pagina 9 di 11 31.120,81 per il c/c n. 27/57, la somma totale che la banca deve restituire a titolo di indebito alla società attrice risulta pari ad € 125.451,44, ed al pagamento di detta somma va dunque condannata detta banca, oltre interessi legali codicistici dalla data della domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione di primo grado del 04.12.2009) sino al soddisfo.
Per le ragioni innanzi illustrate sono inammissibili, in quanto coperte dal giudicato ex art. 2909 cc, le istanze e domande articolate da entrambe le parti nel giudizio di rinvio volte ad un ricalcolo ex novo dei singoli saldi di ciascun conto bancario oggetto di causa ai fini della quantificazione della domanda di restituzione di indebito formulata dalla società attrice.
Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio della società attrice, comprese quelle delle espletate CTU, devono seguire la soccombenza della convenuta e vanno poste a carico di quest'ultima secondo il principio Controparte_2
generale di cui all'art. 91 comma 1 cpc.
Esse vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa determinato in base all'ammontare della condanna (scaglione da €. 52.000,01 ad € 260.000,00), applicato per ciascuna fase effettivamente svolta in ogni grado di giudizio l'importo tabellare medio previsto dal detto D.M. Giustizia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI – settima sezione civile - definitivamente pronunciando così provvede:
1)In accoglimento della relativa domanda di restituzione dell'indebito, condanna al pagamento, in favore di CP_2 CP_2 [...]
, della Controparte_1
somma di € 125.451,44, oltre interessi legali codicistici dal 04.12.2009 sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
n Controparte_1 pagina 10 di 11 liquidazione, e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario avv.
ES OL IA, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida come segue: per il primo grado in € 14.103,00 per compensi ed €
368,00 per spese vive;
per il giudizio di appello in € 9.991,00 per compensi ed €
690,00 per spese vive;
per il giudizio in SA in € 7.655,00 per compensi;
per il presente giudizio di rinvio in € 9.991,00 per compensi ed €
1.128,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15 % su tutti i compensi innanzi liquidati, oltre iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di le spese delle Controparte_2
CTU espletate in primo grado.
Così deciso in LI il 27.11.2025
Il Consigliere estensore dott. OL Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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