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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2768 /2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 da:
(C.F. ) con l'Avv. MUSTO SONIA presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'Avv. SABBATINI DONATELLA Parte_2 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/07/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 04/06/2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del Parte_2 mantenimento della figlia nata il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Persona_1 rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: Per_
“1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna di Legnano, via Pasubio n. 9.
2) Tutte le scelte più importanti riguardanti la minore ed in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita della figlia.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore Per_ presso il quale si trova.
3) In ordine al diritto di visita paterno, i genitori concordano di stabilire quanto segue. Per_ Per_
- Fino al compimento dei 6 anni di età di , il padre vedrà e terrà con sé :
o tutti i venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, allorquando riaccompagnerà la bambina a casa della madre;
o a weekend alternati, dal sabato mattine ore 8.00 fino alle 14.30 di domenica;
o uno/due giorni a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 19.00, da concordarsi con la madre tenendo conto della competenza del fine settimana e degli impegni dei genitori e della minore. Per_
- Al raggiungimento dei 6 anni di età di , il padre vedrà la figlia:
o a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, in cui accompagnerà la bambina dalla madre;
Per_
o nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre terrà la figlia un giorno
(da stabilirsi all'inizio dell'anno scolastico) dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente in cui la accompagnerà presso l'istituto frequentato e il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, in cui la accompagnerà dalla madre.
4) Durante le vacanze estive, da intendersi quale periodo compreso tra giugno - agosto, il sig. Pt_1
Per_ terrà con sé per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi con la sig.ra Parte_2 entro il 31 maggio di ogni anno.
Il genitore che non dovesse comunicare il piano ferie entro tale data, si dovrà adeguare all'organizzazione dell'altro.
2 Ciascun genitore dovrà comunicare, almeno una settimana prima della partenza, i recapiti della struttura presso la quale si recherà con la figlia, garantendo altresì una comunicazione telefonica giornaliera in orario confacente alle esigenze della minore. Per_ 5) In merito alle festività natalizie, i genitori concordano di stabilire che trascorrerà tutti gli anni il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre. Per il periodo successivo, dal 27 dicembre al 6 gennaio o comunque fino al giorno di ripresa delle lezioni, la bambina starà con ciascuno dei genitori per un pari numero di giorni che gli stessi dovranno concordare entro la prima decade del mese di dicembre, dividendosi equamente le festività presenti
(Capodanno/ Befana).
6) Durante le vacanze pasquali, da intendersi quale periodo di chiusura delle scuole (6 giorni), la minore trascorrerà - ad anni alterni - i primi 3 giorni con un genitore, i restanti 3 con l'altro. Le Per_ parti stabiliscono fin da ora che per il 2026 trascorrerà i primi tre giorni con il papà e i successivi con la mamma.
7) Analogamente tutte le altre festività e i ponti scolastici si dovessero presentare durante l'anno, verranno regolati secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori. Per_
8) Ciascun genitore - salvo diversi impegni lavorativi e/o accordi - festeggerà con il proprio compleanno e, rispettivamente, la festa della mamma e del papà. Per_
9) In occasione del compleanno di , ove non fosse possibile festeggiarlo alla presenza di entrambi, ciascun genitore festeggerà separatamente e in modo che la minore trascorra pari tempo con entrambi.
10) In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso accordo tra i genitori, avuto sempre riguardo al preminente interesse della minore e tenendo conto delle trasferte in cui potrebbe essere impegnato il
Sig. a causa, come già riferito, della propria professione. Pt_1
In tale caso il Sig. i impegna ad avvisare, non appena di sua conoscenza, la Sig.ra Pt_1 Parte_2 del periodo di missione.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che durante le eventuali trasferte del signor i nonni Pt_1
Per_ paterni si rendono disponibili a tenere con sé nei periodi concordati tra le parti;
12) Il sig. erserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile Pt_1 di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
13) Il sig. concorrerà altresì, in misura del 50%, al pagamento delle spese mediche, Pt_1 scolastiche ed extrascolastiche, così come individuate ed elencate dal “Protocollo” di Milano del 14 novembre 2017, anche in ordine alle modalità e ai tempi di rimborso, come di seguito indicate:
3 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In merito alla scelta dei centri estivi si precisa che - in caso di disaccordo tra i genitori - a parità di costo la minore verrà iscritta al centro estivo organizzato dall'istituto scolastico frequentato in quel momento dalla bambina, con equa suddivisione delle spese tra le parti.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
4 dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail/whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori dichiarano di aver già concordato di suddividere al 50% le rette relative alla scuola Per_ materna frequentata da e della scuola di inglese “kids and us”.
14) L'assegno unico familiare verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Parte_2
In questo senso il sig. i obbliga fin da ora a compilare, sottoscrivere e fornire ogni documento Pt_1 eventualmente all'uopo necessario anche per gli anni a venire.
15) I genitori si rilasciano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio delle carte d'identità e dei passaporti validi per l'espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore.
16) Spese di lite interamente compensate”. rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la Persona_1 madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/07/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2768 /2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 da:
(C.F. ) con l'Avv. MUSTO SONIA presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'Avv. SABBATINI DONATELLA Parte_2 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/07/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 04/06/2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del Parte_2 mantenimento della figlia nata il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Persona_1 rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni: Per_
“1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna di Legnano, via Pasubio n. 9.
2) Tutte le scelte più importanti riguardanti la minore ed in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita della figlia.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore Per_ presso il quale si trova.
3) In ordine al diritto di visita paterno, i genitori concordano di stabilire quanto segue. Per_ Per_
- Fino al compimento dei 6 anni di età di , il padre vedrà e terrà con sé :
o tutti i venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, allorquando riaccompagnerà la bambina a casa della madre;
o a weekend alternati, dal sabato mattine ore 8.00 fino alle 14.30 di domenica;
o uno/due giorni a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 19.00, da concordarsi con la madre tenendo conto della competenza del fine settimana e degli impegni dei genitori e della minore. Per_
- Al raggiungimento dei 6 anni di età di , il padre vedrà la figlia:
o a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, in cui accompagnerà la bambina dalla madre;
Per_
o nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre terrà la figlia un giorno
(da stabilirsi all'inizio dell'anno scolastico) dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente in cui la accompagnerà presso l'istituto frequentato e il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, in cui la accompagnerà dalla madre.
4) Durante le vacanze estive, da intendersi quale periodo compreso tra giugno - agosto, il sig. Pt_1
Per_ terrà con sé per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi con la sig.ra Parte_2 entro il 31 maggio di ogni anno.
Il genitore che non dovesse comunicare il piano ferie entro tale data, si dovrà adeguare all'organizzazione dell'altro.
2 Ciascun genitore dovrà comunicare, almeno una settimana prima della partenza, i recapiti della struttura presso la quale si recherà con la figlia, garantendo altresì una comunicazione telefonica giornaliera in orario confacente alle esigenze della minore. Per_ 5) In merito alle festività natalizie, i genitori concordano di stabilire che trascorrerà tutti gli anni il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre. Per il periodo successivo, dal 27 dicembre al 6 gennaio o comunque fino al giorno di ripresa delle lezioni, la bambina starà con ciascuno dei genitori per un pari numero di giorni che gli stessi dovranno concordare entro la prima decade del mese di dicembre, dividendosi equamente le festività presenti
(Capodanno/ Befana).
6) Durante le vacanze pasquali, da intendersi quale periodo di chiusura delle scuole (6 giorni), la minore trascorrerà - ad anni alterni - i primi 3 giorni con un genitore, i restanti 3 con l'altro. Le Per_ parti stabiliscono fin da ora che per il 2026 trascorrerà i primi tre giorni con il papà e i successivi con la mamma.
7) Analogamente tutte le altre festività e i ponti scolastici si dovessero presentare durante l'anno, verranno regolati secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori. Per_
8) Ciascun genitore - salvo diversi impegni lavorativi e/o accordi - festeggerà con il proprio compleanno e, rispettivamente, la festa della mamma e del papà. Per_
9) In occasione del compleanno di , ove non fosse possibile festeggiarlo alla presenza di entrambi, ciascun genitore festeggerà separatamente e in modo che la minore trascorra pari tempo con entrambi.
10) In ogni caso, è fatto salvo qualsiasi diverso accordo tra i genitori, avuto sempre riguardo al preminente interesse della minore e tenendo conto delle trasferte in cui potrebbe essere impegnato il
Sig. a causa, come già riferito, della propria professione. Pt_1
In tale caso il Sig. i impegna ad avvisare, non appena di sua conoscenza, la Sig.ra Pt_1 Parte_2 del periodo di missione.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che durante le eventuali trasferte del signor i nonni Pt_1
Per_ paterni si rendono disponibili a tenere con sé nei periodi concordati tra le parti;
12) Il sig. erserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile Pt_1 di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
13) Il sig. concorrerà altresì, in misura del 50%, al pagamento delle spese mediche, Pt_1 scolastiche ed extrascolastiche, così come individuate ed elencate dal “Protocollo” di Milano del 14 novembre 2017, anche in ordine alle modalità e ai tempi di rimborso, come di seguito indicate:
3 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In merito alla scelta dei centri estivi si precisa che - in caso di disaccordo tra i genitori - a parità di costo la minore verrà iscritta al centro estivo organizzato dall'istituto scolastico frequentato in quel momento dalla bambina, con equa suddivisione delle spese tra le parti.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
4 dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail/whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori dichiarano di aver già concordato di suddividere al 50% le rette relative alla scuola Per_ materna frequentata da e della scuola di inglese “kids and us”.
14) L'assegno unico familiare verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Parte_2
In questo senso il sig. i obbliga fin da ora a compilare, sottoscrivere e fornire ogni documento Pt_1 eventualmente all'uopo necessario anche per gli anni a venire.
15) I genitori si rilasciano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio delle carte d'identità e dei passaporti validi per l'espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore.
16) Spese di lite interamente compensate”. rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la Persona_1 madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/07/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
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