Sentenza 19 maggio 1988
Massime • 1
In tema di elezioni amministrative comunali, il ricorso per Cassazione, proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello avverso le pronunce rese in secondo grado dalla Corte stessa, è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del rito civile (art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come integrato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ove non sia stato notificato alle parti in causa.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1988, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1988 |
Testo completo
In tema di elezioni amministrative comunali, il ricorso per Cassazione, proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello avverso le pronunce rese in secondo grado dalla Corte stessa, è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del rito civile (art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come integrato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ove non sia stato notificato alle parti in causa.*