TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1518/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. FRANCHIN GAIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 15/04/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
1 rilevato che il P.M. è stato avvisato della pendenza del presente procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 27/08/1984 e nato a [...] Parte_2
(TV) il 17/07/1979, matrimonio contratto il 28/05/2011 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie
A, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
l. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Volpago del Montello (TV), via San Pio X n. 112 viene assegnata, con tutti gli arredi e i corredi, ai figli e fintanto che Persona_1 Persona_2
essi non saranno entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti. I coniugi si alterneranno a vivere nel predetto immobile nel calendario di seguito riportato e, con tali tempistiche, si occuperanno dei figli e trascorreranno il tempo con loro;
3. i minori e vengono affidati in maniera condivisa a entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni "ordinarie" saranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. i figli minori staranno con i genitori seguendo il seguente calendario:
2 5. durante le vacanze estive, e staranno con i genitori tre settimane, anche Per_1 Per_2
non consecutive;
i singoli periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro;
6. durante le vacanze di Natale, e trascorreranno il tempo equamente Per_1 Per_2
diviso tra i genitori e, segnatamente, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandoli annualmente;
7. durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore,
alternando il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
8. tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8
dicembre, ecc.) seguiranno il normale calendario;
9. il sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra € 850,00 Pt_2 Pt_1
mensili (€ 425,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , tali somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 Per_2
indici ISTAT;
10. inoltre, il sig. si accollerà le spese straordinarie dei figli al 100%, così come Pt_2
elencate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
11. L'Assegno Unico verrà percepito dal SI. nella misura di€ 207,00; Pt_2
12. i genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/ o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per i figli minori e;
Per_1 Per_2
13. per quanto riguarda l'utilizzo delle automobili, l'auto Nissan Qashqai targa GR343YT
di proprietà del SI. continuerà ad essere utiliz zata dalla SI.ra , la quale Pt_2 Pt_1
provvederà al pagamento delle rate e di tutte le somme residue relative al finanziamento in corso con la società RCI Banque S.A.; al contempo, l'auto Nissan IC targa
GF715SK di proprietà della SI.ra continuerà ad essere utiliz zata dal SI. Pt_1
Pt_2
Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e quale elemento indispensabile per la soluzione della crisi, il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito, la Parte_2
proprietà dell'auto Nissan Quashqai alla sig.ra , che si accollerà le spese del Parte_1
3 relativo passaggio di proprietà e allo stesso modo la sig.ra si impegna a Parte_1
trasferire a titolo gratuito la proprietà dell'auto Nissan IC al sig. che si Parte_2
accollerà le spese del relativo passaggio di proprietà.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1518/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. FRANCHIN GAIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 15/04/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
1 rilevato che il P.M. è stato avvisato della pendenza del presente procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 27/08/1984 e nato a [...] Parte_2
(TV) il 17/07/1979, matrimonio contratto il 28/05/2011 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie
A, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
l. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Volpago del Montello (TV), via San Pio X n. 112 viene assegnata, con tutti gli arredi e i corredi, ai figli e fintanto che Persona_1 Persona_2
essi non saranno entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti. I coniugi si alterneranno a vivere nel predetto immobile nel calendario di seguito riportato e, con tali tempistiche, si occuperanno dei figli e trascorreranno il tempo con loro;
3. i minori e vengono affidati in maniera condivisa a entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni "ordinarie" saranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. i figli minori staranno con i genitori seguendo il seguente calendario:
2 5. durante le vacanze estive, e staranno con i genitori tre settimane, anche Per_1 Per_2
non consecutive;
i singoli periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro;
6. durante le vacanze di Natale, e trascorreranno il tempo equamente Per_1 Per_2
diviso tra i genitori e, segnatamente, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandoli annualmente;
7. durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore,
alternando il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
8. tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8
dicembre, ecc.) seguiranno il normale calendario;
9. il sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra € 850,00 Pt_2 Pt_1
mensili (€ 425,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , tali somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 Per_2
indici ISTAT;
10. inoltre, il sig. si accollerà le spese straordinarie dei figli al 100%, così come Pt_2
elencate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
11. L'Assegno Unico verrà percepito dal SI. nella misura di€ 207,00; Pt_2
12. i genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/ o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per i figli minori e;
Per_1 Per_2
13. per quanto riguarda l'utilizzo delle automobili, l'auto Nissan Qashqai targa GR343YT
di proprietà del SI. continuerà ad essere utiliz zata dalla SI.ra , la quale Pt_2 Pt_1
provvederà al pagamento delle rate e di tutte le somme residue relative al finanziamento in corso con la società RCI Banque S.A.; al contempo, l'auto Nissan IC targa
GF715SK di proprietà della SI.ra continuerà ad essere utiliz zata dal SI. Pt_1
Pt_2
Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e quale elemento indispensabile per la soluzione della crisi, il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito, la Parte_2
proprietà dell'auto Nissan Quashqai alla sig.ra , che si accollerà le spese del Parte_1
3 relativo passaggio di proprietà e allo stesso modo la sig.ra si impegna a Parte_1
trasferire a titolo gratuito la proprietà dell'auto Nissan IC al sig. che si Parte_2
accollerà le spese del relativo passaggio di proprietà.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4