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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000062000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002484072000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 24.04.2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate IO
AN nonché nei confronti della Regione Calabria, in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo) n. 03080 2024 00000062000, notificata in data 25.03.2024, in relazione alla sottesa cartella di pagamento n.030 2022 00024840 72/000, notificata in data 8.6.2022, portante un carico tributario di 468,94, in materia di tassa automobilistica, annualità 2017.
Deduce:
1. Perdita di possesso dell'autovettura su cui grava la tassa automobilistica ed esistenza di un giudicato;
2. Illegittimità del fermo amministrativo a seguito di invalidità totale del ricorrente;
3. Nullità dell'avviso di fermo impugnato poiché comunicato e non notificato;
4. Violazione del principio di proporzionalità tra l'ammontare del credito e il valore del bene oggetto del fermo.
Chiede l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'impugnato preavviso di fermo e della sottostante cartella di pagamento. Con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Resistono gli intimati Agenzia delle Entrate IO, con deduzioni depositate il 29.05.2024 e Regione
Calabria, con memoria depositata il 20.08.2024.
Parte ricorrente ha depositato, in data 8 gennaio 2026, memorie illustrative.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di doglianza è inammissibile. Non è in questa sede deducibile un profilo di censura teso a contestare nel merito il credito azionato. Invero, antecedentemente all'atto opposto, il contribuente, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, annualità 2017, ha ricevuto rituale notifica dei seguenti atti:
-avviso di accertamento n. 3565826, emesso dall'ufficio tributi della Regione Calabria, per l'omesso pagamento della tessa automobilistica, anno 2017, con deposito dell'atto in data 13.02.2021, ritirato dal destinatario in data 19.02.2021;
-cartella di pagamento n. 030 2022 00024840 72/000, spedita con raccomandata n.69510995334-9 del
05.05.2022 con consegna personalmente al destinatario in data 08.06.2022 (v. all.2 Fasc. AdER);
-intimazione di pagamento n. 030 2024 90020461 24/000, spedita con raccomandata n.67398230764-6 del
28.03.2024 con consegna personalmente al destinatario in data 20.04.2024 (v. all.3 Fasc. AdER).
Nessuno dei su detti atti è stato impugnato. Pertanto, il credito azionato con la cartella di pagamento n. 030
2022 00024840 72/000, sottostante all'impugnato preavviso di fermo, si è cristallizzato e non più opponibile nell'an e nel quantum.
Il secondo motivo di doglianza è privo di pregio. La circostanza che il contribuente abbia avuto riconosciuta dalla Commissione Medica dell'Inps una invalidità totale al 100% non rende illegittimo il fermo amministrativo sulla propria autovettura.
Solo se il veicolo è utilizzato da o per una persona disabile la normativa prevede delle tutele. E', infatti possibile, richiedere all'Agenzia della riscossione l'annullamento in autotutela del fermo amministrativo. In siffatta ipotesi, tuttavia, é necessario documentare l'effettivo utilizzo del veicolo per una persona con disabilità
(ma non è questo il caso di specie)
Il rilievo è, comunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse avendo il contribuente, in sede di memoria illustrativa, dato atto di aver provveduto a saldare il debito con il Fisco, allegando documentazione dei versamenti eseguiti.
Pure infondato è il terzo rilievo.
Il preavviso di fermo amministrativo notizia il contribuente che ha trenta giorni di tempo per versare all'agente della riscossione il tributo richiesto, trascorsi i quali si procede all'iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul veicolo. Non è, dunque, previsto dalla normativa l'adozione di un provvedimento formale di fermo amministrativo da notificare al contribuente.
Da disattendere è, infine, l'ultimo motivo di doglianza. Sul punto la Suprema Corte ha da tempo ribadito che
“in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che t'art. 86 del D.P.R. a. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (cfr. Cass. civ. Sez.
VI-3, Ord. 21.09.2017, n.22018 ed ancora Comm. trib. prov. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., 24/05/2022,
n. 5671).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli minimi cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 200,00 per ognuna, oltre rimborso forfettario del 15% spese generali, IVA,
CPA e accessori di legge. AN, 28 gennaio 2026 il Giudice monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000062000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002484072000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 24.04.2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate IO
AN nonché nei confronti della Regione Calabria, in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo) n. 03080 2024 00000062000, notificata in data 25.03.2024, in relazione alla sottesa cartella di pagamento n.030 2022 00024840 72/000, notificata in data 8.6.2022, portante un carico tributario di 468,94, in materia di tassa automobilistica, annualità 2017.
Deduce:
1. Perdita di possesso dell'autovettura su cui grava la tassa automobilistica ed esistenza di un giudicato;
2. Illegittimità del fermo amministrativo a seguito di invalidità totale del ricorrente;
3. Nullità dell'avviso di fermo impugnato poiché comunicato e non notificato;
4. Violazione del principio di proporzionalità tra l'ammontare del credito e il valore del bene oggetto del fermo.
Chiede l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'impugnato preavviso di fermo e della sottostante cartella di pagamento. Con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Resistono gli intimati Agenzia delle Entrate IO, con deduzioni depositate il 29.05.2024 e Regione
Calabria, con memoria depositata il 20.08.2024.
Parte ricorrente ha depositato, in data 8 gennaio 2026, memorie illustrative.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di doglianza è inammissibile. Non è in questa sede deducibile un profilo di censura teso a contestare nel merito il credito azionato. Invero, antecedentemente all'atto opposto, il contribuente, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, annualità 2017, ha ricevuto rituale notifica dei seguenti atti:
-avviso di accertamento n. 3565826, emesso dall'ufficio tributi della Regione Calabria, per l'omesso pagamento della tessa automobilistica, anno 2017, con deposito dell'atto in data 13.02.2021, ritirato dal destinatario in data 19.02.2021;
-cartella di pagamento n. 030 2022 00024840 72/000, spedita con raccomandata n.69510995334-9 del
05.05.2022 con consegna personalmente al destinatario in data 08.06.2022 (v. all.2 Fasc. AdER);
-intimazione di pagamento n. 030 2024 90020461 24/000, spedita con raccomandata n.67398230764-6 del
28.03.2024 con consegna personalmente al destinatario in data 20.04.2024 (v. all.3 Fasc. AdER).
Nessuno dei su detti atti è stato impugnato. Pertanto, il credito azionato con la cartella di pagamento n. 030
2022 00024840 72/000, sottostante all'impugnato preavviso di fermo, si è cristallizzato e non più opponibile nell'an e nel quantum.
Il secondo motivo di doglianza è privo di pregio. La circostanza che il contribuente abbia avuto riconosciuta dalla Commissione Medica dell'Inps una invalidità totale al 100% non rende illegittimo il fermo amministrativo sulla propria autovettura.
Solo se il veicolo è utilizzato da o per una persona disabile la normativa prevede delle tutele. E', infatti possibile, richiedere all'Agenzia della riscossione l'annullamento in autotutela del fermo amministrativo. In siffatta ipotesi, tuttavia, é necessario documentare l'effettivo utilizzo del veicolo per una persona con disabilità
(ma non è questo il caso di specie)
Il rilievo è, comunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse avendo il contribuente, in sede di memoria illustrativa, dato atto di aver provveduto a saldare il debito con il Fisco, allegando documentazione dei versamenti eseguiti.
Pure infondato è il terzo rilievo.
Il preavviso di fermo amministrativo notizia il contribuente che ha trenta giorni di tempo per versare all'agente della riscossione il tributo richiesto, trascorsi i quali si procede all'iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul veicolo. Non è, dunque, previsto dalla normativa l'adozione di un provvedimento formale di fermo amministrativo da notificare al contribuente.
Da disattendere è, infine, l'ultimo motivo di doglianza. Sul punto la Suprema Corte ha da tempo ribadito che
“in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che t'art. 86 del D.P.R. a. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (cfr. Cass. civ. Sez.
VI-3, Ord. 21.09.2017, n.22018 ed ancora Comm. trib. prov. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., 24/05/2022,
n. 5671).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli minimi cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 200,00 per ognuna, oltre rimborso forfettario del 15% spese generali, IVA,
CPA e accessori di legge. AN, 28 gennaio 2026 il Giudice monocratico