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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. RA RU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1645 dell'anno 2023 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patroci- Parte_1 C.F._1
nio dell'avv. LEVITO CARMELO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. VASSALLO ANTONINA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte per l'udienza del
30 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 24 aprile 2017.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esi-
- 2 -
genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla oppor- tuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte
- 3 -
dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- vento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Con specifico riferimento ai figli maggiorenni la Cassazione ha di recente affermato: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne pri- vo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fon- dano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggio- renne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. 20 settembre 2023 n. 26875).
- 4 -
Nel caso di specie, è pacifico che il figlio , ormai trentenne, CP_2
non abbia conseguito il diploma di grado superiore e sia già padre di un minore.
Invero, con riferimento al suddetto figlio, non vi è prova che lo stes- so si sia adoperato per rendersi autonomo economicamente, impe- gnandosi attivamente per trovare un'occupazione.
La resistente, in particolare, non ha fornito elementi di prova suffi- cienti a dimostrare che il figlio abbia curato, con ogni possibile im- pegno, la propria preparazione, professionale o tecnica e si sia atti- vato nella ricerca di un lavoro.
Del resto, raggiunta già da tempo la maggiore età, in assenza della prova di un percorso di studi intrapreso, si presume l'idoneità al reddito.
Per tale ragione, anche tenuto conto dell'età del medesimo (30 anni), non si reputano sussistenti i presupposti per mantenere a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore della un contributo CP_1
al mantenimento del figlio e ciò con decorrenza dal giorno CP_2
successivo alla pubblicazione della sentenza, ferme restando le sta- tuizioni antecedenti.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, invece, va evidenziato che la sussistenza di una spere- quazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per
- 5 -
l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del
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profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destina- taria di una contributo al mantenimento in sede di separazione con- sensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa, non essendo la titolare di redditi propri ed CP_1
essendosi dedicata alla cura della famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2017, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad € 50,00 mensili.
Nel suddetto accordo viene specificato che gli accordi economici venivano raggiunti tenendo conto del reciproco stato di disoccupa- zione dei coniugi e delle condizioni di non autosufficienza economi- ca dei figli.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato la revoca del suddetto contributo, evidenziando l'assenza di una signi- ficativa sperequazione reddituale tra le parti.
Lo stesso, in particolare, in sede di udienza presidenziale, ha riferi- to: “Svolgo l'attività di rilevamento prezzi in Piemonte e guadagno circa €
- 7 -
4.000,00 annui. Sono aiutato economicamente dalla mia compagna” (vedi udienza del 16 giugno 2023).
Il medesimo ricorrente ha poi prodotto dichiarazioni dei redditi dal- le quali risulta, da ultimo, un reddito lordo pari ad € 9.855, 88 [vedi dichiarazioni dei redditi e Cud allegati alla memoria istruttoria del
28 marzo 2024 e alle note scritte del 30 giugno 2025].
La LO, invece, non risulta titolare di redditi ed ha svolto so- lo a partire dal 2011, per poche ore, attività di collaboratrice familia- re (vedi certificazione Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025).
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio (celebrato nel 1993), dell'età della re- sistente (59 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di asse- gno divorzile.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma-
- 8 -
trimonio concordatario contratto il giorno 30 luglio 1993 in
Monreale da (C.F. Parte_1 [...]
) e da (C.F. C.F._3 CP_1 [...]
), trascritto nei registri dello stato civile del C.F._4
predetto comune al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 1993;
• revoca dell'obbligo del ricorrente di versare mensilmente alla re- sistente un contributo per il mantenimento del figlio , con CP_2
decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti provvisori fino ad oggi vigenti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
RA RU
- 9 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. RA RU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1645 dell'anno 2023 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patroci- Parte_1 C.F._1
nio dell'avv. LEVITO CARMELO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. VASSALLO ANTONINA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte per l'udienza del
30 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 24 aprile 2017.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esi-
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genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla oppor- tuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte
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dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- vento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Con specifico riferimento ai figli maggiorenni la Cassazione ha di recente affermato: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne pri- vo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fon- dano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggio- renne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. 20 settembre 2023 n. 26875).
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Nel caso di specie, è pacifico che il figlio , ormai trentenne, CP_2
non abbia conseguito il diploma di grado superiore e sia già padre di un minore.
Invero, con riferimento al suddetto figlio, non vi è prova che lo stes- so si sia adoperato per rendersi autonomo economicamente, impe- gnandosi attivamente per trovare un'occupazione.
La resistente, in particolare, non ha fornito elementi di prova suffi- cienti a dimostrare che il figlio abbia curato, con ogni possibile im- pegno, la propria preparazione, professionale o tecnica e si sia atti- vato nella ricerca di un lavoro.
Del resto, raggiunta già da tempo la maggiore età, in assenza della prova di un percorso di studi intrapreso, si presume l'idoneità al reddito.
Per tale ragione, anche tenuto conto dell'età del medesimo (30 anni), non si reputano sussistenti i presupposti per mantenere a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore della un contributo CP_1
al mantenimento del figlio e ciò con decorrenza dal giorno CP_2
successivo alla pubblicazione della sentenza, ferme restando le sta- tuizioni antecedenti.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, invece, va evidenziato che la sussistenza di una spere- quazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per
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l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre- liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del
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profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destina- taria di una contributo al mantenimento in sede di separazione con- sensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa, non essendo la titolare di redditi propri ed CP_1
essendosi dedicata alla cura della famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2017, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad € 50,00 mensili.
Nel suddetto accordo viene specificato che gli accordi economici venivano raggiunti tenendo conto del reciproco stato di disoccupa- zione dei coniugi e delle condizioni di non autosufficienza economi- ca dei figli.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato la revoca del suddetto contributo, evidenziando l'assenza di una signi- ficativa sperequazione reddituale tra le parti.
Lo stesso, in particolare, in sede di udienza presidenziale, ha riferi- to: “Svolgo l'attività di rilevamento prezzi in Piemonte e guadagno circa €
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4.000,00 annui. Sono aiutato economicamente dalla mia compagna” (vedi udienza del 16 giugno 2023).
Il medesimo ricorrente ha poi prodotto dichiarazioni dei redditi dal- le quali risulta, da ultimo, un reddito lordo pari ad € 9.855, 88 [vedi dichiarazioni dei redditi e Cud allegati alla memoria istruttoria del
28 marzo 2024 e alle note scritte del 30 giugno 2025].
La LO, invece, non risulta titolare di redditi ed ha svolto so- lo a partire dal 2011, per poche ore, attività di collaboratrice familia- re (vedi certificazione Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025).
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio (celebrato nel 1993), dell'età della re- sistente (59 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di asse- gno divorzile.
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In considerazione dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma-
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trimonio concordatario contratto il giorno 30 luglio 1993 in
Monreale da (C.F. Parte_1 [...]
) e da (C.F. C.F._3 CP_1 [...]
), trascritto nei registri dello stato civile del C.F._4
predetto comune al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 1993;
• revoca dell'obbligo del ricorrente di versare mensilmente alla re- sistente un contributo per il mantenimento del figlio , con CP_2
decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti provvisori fino ad oggi vigenti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
RA RU
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