Articolo 4 della Legge 11 marzo 1988, n. 66
Articolo 3Articolo 5
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13 marzo 1988
Art. 4. 1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 marzo 1988