Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25013/2024 R.G. promosso da
( (avv. LAZZARONI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) (avv.ti VERZELLETTI EMANUELA e BERTONI ENRICO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 24/3/2025 e 28/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo al reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in EN AN (BS), via Giovanni Paolo II n.52, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, verrà assegnata alla signora che vi abiterà con la prole sino al raggiungimento della Parte_1 loro autosufficienza economica. Su detta abitazione insiste ipoteca a garanzia di mutuo fondiario contratto da entrambi i coniugi con l'Istituto Bancario Unicredit Spa n. . P.IVA_1
3) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute. I minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, assegnataria della casa familiare, ove manterranno la residenza. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
4) Il padre ha già reperito idonea abitazione in Brescia, via Mazzucchelli n.16 ove ha già trasferito la propria residenza in seguito al deposito del ricorso.
1
Qualora la madre sia libera da impegni lavorativi si impegna, nella giornata del venerdì pomeriggio a portare dal padre alle 16,30. I genitori concordano che all'inizio di ogni anno scolastico si accorderanno per Per_1 un'eventuale modifica del giorno previsto per la custodia paterna dei figli, in funzione dei rispettivi orari lavorativi. Durante il tempo di frequentazione che spetta a ciascun genitore, il genitore presso cui al momento si trovano i figli si occuperà di accompagnarli alle/dalle rispettive attività scolastiche, ludico/sportive o visite mediche. Durante il periodo estivo viene accordato il diritto di entrambi a tenerli per un periodo anche non continuativo di due settimane, indipendentemente dal fatto che sia possibile trascorrere un periodo di vacanza in località di villeggiatura, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove trascorreranno le vacanze con i figli ed a consentire contatti telefonici tra gli stessi e l'altro genitore. Durante le festività natalizie i coniugi si accordano affinché i ragazzi possano essere custoditi da entrambi i genitori per metà del periodo, ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30.12 alle ore 12 e dal 30.12 ore 12 al 6.01 entro le ore 22, alternando la vigilia al giorno di
Natale e S. Stefano e l'ultimo dell'anno, così come per le vacanze di Pasqua in cui i ragazzi staranno con i genitori in via alternata per metà del tempo, sempre secondo il principio della rotazione. La signora ed il Pt_1
Sig. precisano che il regime di visite sopra indicato è il regime minimo di frequentazione padre/figli e si Pt_2 impegnano ad organizzarsi affinché lo stesso possa vedere e tenere con sé i minori anche in altri periodi, da stabilirsi, senza formalità, ed in comune accordo, avendo riguardo oltre che alle esigenze dei figli, anche ai reciproci impegni dei coniugi.
6) La signora svolge la professione di insegnante presso la scuola dell'infanzia di EN AN (BS). Pt_1
La medesima è titolare di un reddito pari a circa € 1.400,00 mensili per tredici mensilità. Il sig. svolge Pt_2 la professione di insegnante di religione presso una scuola superiore e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.600,00 per tredici mensilità.
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 250,00 per ciascun figlio a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della prole entro il giorno 10 di ogni mese con accredito a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla medesima. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico erogato nell'interesse dei minori verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50%.
9) Le spese c.d. straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, specificando che tali sono le seguenti: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti
2 sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, CP_ ortodontiche e oculistiche non erogate dal;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono CP_2 il preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
In caso di mancato accordo le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole rimarranno interamente a carico del genitore che le ha anticipate. Entro il giorno 30 di ogni mese il genitore che le ha anticipate comunicherà le somme da rimborsare con documentazione allegata. Il rimborso avverrà entro 15 giorni come da protocollo.
10) Ai fini della definizione di ogni questione economica tra le Parti, le stesse convengono quanto segue: a) Il sig. ha già versato alla sig.ra una tantum la somma di € 7.000,00 volta al riequilibrio dei rapporti Pt_2 Pt_1 economici preesistenti tra i coniugi ante novembre 2023. b) Oltre a ciò, il sig. ha già versato alla sig.ra Pt_2
, in un'unica soluzione, la somma di € 17.668,25, pari alla metà delle rate residue del mutuo ancora Pt_1 gravante sulla casa (ultima rata considerata pagata, dicembre 2024). c) Il sig. inoltre ha già versato alla Pt_2 sig.ra la metà dell'importo dovuto per il pagamento della tassa dei rifiuti (TARI) a partire dal mese di Pt_1 novembre 2023 sino a quando sposterà la propria residenza. d) Di converso, poiché il sig. ha provveduto Pt_2
a versare sino al mese di dicembre 2024 compreso il 100% delle rate del mutuo maturate e, nelle more, il conto corrente cointestato è stato utilizzato dai coniugi con prelievi non omogenei, la sig.ra si è obbligata a Pt_1 corrispondere al sig. quanto necessario per rimborsare le rate del mutuo anticipate fino a dicembre 2024 Pt_2 compreso e a corrispondere quanto necessario per il riequilibrio del predetto conto corrente, già cointestato e oggi estinto. Per l'effetto complessivo di quanto sopra, effettuate le omogenee e parziali compensazioni, il sig. ha già versato in unica soluzione alla sig.ra la complessiva somma di €15.000,00, a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1 bancario in data 23.12.2024. Quanto alle rate del mutuo, da gennaio 2025 la sig.ra provvederà a pagare Pt_1 ogni mese fino alla scadenza la quota a proprio carico, così come il sig. ciascuno per il 50% della rata. Pt_2
Il sig. infine provvederà ad intestarsi a sue spese l'autovettura Renault Megane targata EK582WC, nello Pt_2 stato di fatto in cui si trova, attualmente in uso alla sig.ra , mentre l'autovettura Volkswagen E-Golf targata Pt_1
FZ933LX, rimarrà intestata alla signora , nello stato di fatto in cui si trova. Ciascuna parte ha già preso Pt_1 in custodia il relativo autoveicolo impegnandosi a sostenerne le spese di assicurazione, manutenzione,
3 revisione, bollo ed eventuali sanzioni. Il passaggio di proprietà dell'auto al sig. verrà formalizzato entro Pt_2
30 giorni dalla sentenza di separazione. La bicicletta elettrica rimarrà di proprietà del sig. e gli verrà Pt_2 riconsegnata, a sua semplice richiesta, nel 2025. I ricorrenti si impegnano a suddividere al 50% le somme ricevute a titolo di rimborso energetico derivante dall'utilizzo dei pannelli solari installati sull'immobile in comproprietà. L'efficacia dei sopracitati accordi ha già avuto decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso congiunto, con l'impegno delle Parti a non modificare le statuizioni ivi contenute.
11) I sottoscritti coniugi danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
12) I ricorrenti concordano nel valutare l'ascolto dei minori nella presente sede in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337-octies c.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/09/2010, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 209, parte II, serie A, anno 2010) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 22/4/2013) e (n. 4/5/2015). Per_2 Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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