Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Schembari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano ex lege ;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Questore di Ragusa n. -OMISSIS- del 18 settembre 2023, con il quale è stata decretata l’improcedibilità della richiesta di rinnovo del permesso per residenza elettiva avanzata dal ricorrente;
- della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo d’ufficio, ex art. 10- bis l. 241/1990 del 20 aprile 2023;
- di ogni altro atto presupposto, commesso o consequenziale, ancorché non riconosciuto dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. GO SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato via PEC il 12 gennaio 2024 e depositato il 6 febbraio 2024, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidando il ricorso al seguente motivo: violazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, dell’art. 3 comma 3, DPR n. 394 del 1999 e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Il preavviso di rigetto ed il provvedimento impugnato sarebbero stati redatti solamente in lingua italiana, non compresa e non parlata dal ricorrente, e non indicherebbero le ragioni che avrebbero reso impossibile tradurlo nella lingua del destinatario, ciò che avrebbe comportato violazione dei diritti di partecipazione procedimentali; in ogni caso, laddove l’adita Autorità giudiziaria non intendesse ricondurre l’omessa traduzione ad un vizio di legittimità dell’atto impugnato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (parte ricorrente richiama Cons. Stato, 16 settembre 2022, n. 8052), essa comporterebbe la rimessione in termini del ricorrente, che non avrebbe potuto attivare i presidi di difesa a causa della mancata traduzione, quale la documentazione attestante lo svolgimento di una attività lavorativa, che avrebbe sicuramente inciso sulle determinazioni della pubblica amministrazione.
- l’Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 14 febbraio 2024, ha precisato che: l’odierno ricorrente avrebbe fatto ingresso sul territorio nazionale già nel 2016 – ben sei anni prima dell’istanza volta al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno – tempo che appare più che sufficiente per avere contezza del contenuto dei provvedimenti amministrativi e delle relative conseguenze giuridiche; comunque, che il diniego è basato sulla carenza di risorse economiche, espressamente previste dalla normativa di riferimento e condicio sine qua non per l’accoglimento della richiesta di permesso di soggiorno di cui in oggetto;
- con ordinanza 1 marzo 2024, n. 95, è stata rigettata la domanda cautelare, sul presupposto che «… non risulta condivisibile il presupposto su cui esso si fonda (che il ricorrente non sia in grado di comprendere la lingua italiana), atteso che: a) egli risulta – a tenore delle difese dell’amministrazione – presente sul territorio nazionale fin dal 2016; b) la domanda di rinnovo del permesso di cui si tratta (depositata dall’amministrazione in data 14 febbraio 2024, sub 1), firmata dal ricorrente, è redatta su modulo in lingua italiana; c) il preavviso di rigetto, redatto in lingua italiana, risulta notificato in data 20 aprile 2023, senza che risulti che il ricorrente, ove in ipotesi non fosse in grado di comprendere la lingua italiana, si sia informato sul contenuto dell’atto notificatogli dall’amministrazione, relativo alla domanda di rinnovo di permesso da lui presentata, come sarebbe invece presumibile attendersi secondo una valutazione fondata sul criterio dell’id quod plerumque accidit…» ;
- nessun atto è stato depositato dalle parti nel fascicolo digitale del giudizio dopo il giorno 14 febbraio 2024;
- con decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo TAR Sicilia – Catania del 27 giugno 2024, n. 73, l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio dello Stato avanzata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile, sul presupposto che il ricorrente «…non ha ottemperato alle reiterate richieste di integrazione documentale formulate dalla Commissione…» ;
- tale istanza non risulta essere stata riproposta al Collegio ai sensi dell’art. 126, comma 3, del DPR 115/2002;
- all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione nel merito;
- tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il diniego impugnato, alla luce delle difese svolte dall’Amministrazione resistente (in particolare, con riferimento alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale fin dal 2016, fatto non stato contestato da parte ricorrente) non appare ictu oculi irrazionale, né affetto da difetti istruttori o motivazionali, non essendo credibile che una permanenza di così lunga durata non abbia consentito al ricorrente di comprendere il testo sottopostogli, così non potendosi che richiamare e confermare i profili di infondatezza posti a fondamento del rigetto dell’istanza cautelare, sopra compiutamente riportati;
- peraltro, ove dopo una così lunga permanenza sul territorio nazionale il ricorrente non fosse in grado di comprendere la lingua nazionale, sussisterebbero forti dubbi circa la sua integrazione in Italia, essendo peraltro opportuno ricordare l’obbligo giuridico di cui all’art. 2 del DPR 179/2011, secondo cui lo straniero richiedente la prima volta permesso di soggiorno debba siglare un accordo di integrazione con cui si impegna – fra l’altro – ad «…acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa…» ;
- le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
US GG, Presidente
GO SP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO SP | US GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.