TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9186/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice dott.ssa Monica Mascia pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 9186/2009 promosso da
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
e la ( ), in persona del legale Parte_2 CP_1 P.IVA_2 rappresentante , elettivamente domiciliate in Cagliari, Parte_3 piazza Repubblica 22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Serra, che le rappresenta in forza di procura a margine dell'atto di citazione attore contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante elettivamente domiciliata in Cagliari, nella CP_2 piazza del Carmine 22, presso lo studio dell'Avv. Marcello Vignolo e dell'Avv. Massimo Massa, che la rappresentano in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione convenuto conclusioni Nell'interesse delle attrici:
“Rigettata, perché illegittima e/o infondata, ogni avversa eccezione, deduzione e/o domanda, anche riconvenzionale, voglia Codesto Ill.mo Signor Giudice adito:
A. previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni di legge, condannare la convenuta a corrispondere alle attrici l'importo alle stesse spettante ex art. 1127, comma 4, c.c. in forza dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di cui in atti nella misura di giustizia alla luce delle risultanze di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
B. accertare e dichiarare:
1. la responsabilità della convenuta in ordine ai danni cagionati all'immobile di proprietà delle attrici quali da queste ultime lamentati, per l'effetto condannando la medesima alla corresponsione del CP_2 relativo risarcimento nella misura dovuta per quanto in atti, ovvero che verrà determinata da Codesto Ill.mo Giudice in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
2. il diritto della e della di: Parte_1 Controparte_1 a) accedere al tetto dello stabile in cui è ricompreso l'immobile di loro proprietà e, conseguentemente, l'illegittima lamentata interruzione delle scale interne operata dalla CP_2
b) godere delle finestre lucifere del medesimo immobile succitato, e così, per il tramite delle stesse, delle vedute e dell'aria e della luce provenienti dal cavedio su cui dette finestre si aprono nella misura in cui ciò era permesso dall'originaria consistenza del cavedio medesimo, nonché, in ogni caso, l'illegittimità dei manufatti ivi successivamente realizzati dalla CP_2
1 C 3. l'illegittima rimozione da parte della dei serbatoi di CP_2 proprietà delle attrici e posti a servizio del loro immobile originariamente situati nello spazio del cavedio interno allo stabile;
per l'effetto condannando la convenuta all'eliminazione delle opere che interrompono le scale dell'edificio e di quelle eseguite nel cavedio interno, rimettendo quest'ultimo in pristino nella sua originaria consistenza, ovvero all'adozione di tutte le diverse ed ulteriori misure idonee a permettere l'accesso al tetto dell'edificio da parte della e della Parte_1 CP_1 e a consentire le medesime vedute e l'ingresso di aria e luce a favore
[...] dell'appartamento delle attrici dalle finestre che si affacciano sul cavedio come godute in origine prima della esecuzione dei manufatti ivi realizzati, nonché a rimettere, nella stessa posizione all'interno del cavedio, serbatoi analoghi a quelli illegittimamente rimossi dalla ai sensi e per CP_2 gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. con contestuale fissazione, nella misura congrua e/o opportuna, della somma di denaro dovuta dalla stessa CP_2 per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto dall'assumendo
[...] provvedimento prescritto a suo carico dalla decorrenza parimenti da determinare al fine, oltre al risarcimento del danno cagionato alle stesse
e maggiorato di rivalutazione ed interessi, il Parte_1 Controparte_1 tutto secondo quanto risultante dagli atti ovvero determinato da Codesto
Ill.mo Signor Giudice sempre in via equitativa.
Con integrale vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario e accessori”. Nell'interesse della convenuta:
“Nell'interesse della società convenuta si confermano le deduzioni istruttorie di cui alle note depositate il 23 settembre 2022 e si insiste per il richiamo del CTU, già ritenuto opportuno dal giudice delegato all'udienza del 29.09.2022, previa, se del caso, revoca dell'ordinanza del 31.03.2023.
In subordine, si confermano le seguenti conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) in via principale, rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della CP_2 ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'integrale rifacimento
[...] del tetto, nella misura dovuta in ragione delle tabelle millesimali e per l'effetto, condannare la e la al pagamento delle Parte_1 CP_1 somme così accertate, compensandole, se del caso, con le somme eventualmente riconosciute in favore delle predette società a titolo di indennità di sopraelevazione;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1 hanno convenuto in giudizio la Controparte_2 esponendo in fatto quanto segue:
- le attrici sono proprietarie, ciascuna per la quota del 50% pro-indiviso, dell'immobile sito in Carloforte, alla via Garibaldi n. 13, piano primo, distinto nel N.C.E.U. al fg. 19, mapp. 929, sub. 7;
- i piani sovrastanti il succitato immobile sono di proprietà della CP_2
[...]
2 - tra il 2006 e il 2007 la ha operato un integrale rifacimento CP_2 del compendio immobiliare di sua proprietà ed ha esercitato il suo diritto di sopraelevazione del suddetto immobile, omettendo di corrispondere alle attrici l'indennizzo loro spettante ai sensi dell'art. 1127 c.c.;
- nell'ambito di questi lavori di sopraelevazione, all'altezza del primo piano, è stata interrotta la rampa delle scale che conduceva ai piani superiori, nonché al tetto dello stabile, di proprietà comune;
- gli stessi lavori hanno causato crepe e lesioni sia nei muri portanti del vano scala antistante l'ingresso dell'appartamento delle attrici, sia all'interno dello stesso appartamento, nonché il sollevamento del pavimento del corridoio-scala posto di fronte all'unità abitativa delle attrici, in modo tale da impedire attualmente la regolare apertura del portoncino d'ingresso;
- le stanze adibite a camera da letto e bagno di proprietà delle attrici si affacciano su un cavedio, all'interno del quale la ha realizzato CP_2 una scala esterna e un vano in cui ha installato un ascensore, mediante l'innalzamento di un muro prospiciente le aperture lucifere delle attrici che si innalza fino al tetto dell'edificio;
- tale costruzione è stata realizzata in dispregio della normativa in materia di distanze, nonché attraverso un'illegittima appropriazione del cavedio di comune proprietà da parte della convenuta;
- tali opere, eseguite a distanza di pochi centimetri delle menzionate finestre, violano la disciplina in materia di distanze e sono altresì illegittime in quanto esorbitano dalle facoltà di utilizzo del cavedio, di cui la società convenuta si è indebitamente appropriata sottraendolo alla sua destinazione;
- in particolare, i citati lavori di costruzione hanno causato la lesione delle vedute che potevano essere esercitate dalle attrici mediante le finestre che si affacciano sul cavedio e hanno altresì provocato una diminuzione del passaggio di aria e luce;
- per la realizzazione di tali lavori, la ha rimosso dal cavedio CP_2 interno due serbatoi da mille litri ciascuno di proprietà delle attrici, che costituivano riserva idrica dell'appartamento di loro proprietà, sostituendoli con altri due, di minore capacità, che sono stati collocati sul lastrico solare al quale alle attrici è stato impedito l'accesso.
1.2. Tanto premesso, le attrici hanno concluso chiedendo all'intestato Tribunale di: I) accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1127, comma 4, c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corresponsione in favore delle attrici del relativo indennizzo, oltre rivalutazione ed interessi;
II) accertare la responsabilità della convenuta per i danni subiti dall'appartamento di proprietà delle attrici in conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla prima e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III) accertare il diritto delle attrici ad accedere al lastrico solare dello stabile e, quindi, l'illegittimità dell'interruzione della rampa di scale che originariamente conduceva ad esso;
IV) accertare l'illegittimità della costruzione realizzata dalla convenuta nello spazio prospiciente le vedute che dall'appartamento delle attrici si affacciano sul cavedio;
V) accertare l'illegittima rimozione dei serbatoi di proprietà delle attrici dal cavedio;
3 VI) per l'effetto, condannare la convenuta alla riduzione in pristino stato dei luoghi illegittimamente modificati ed al risarcimento dei danni subìti dalle attrici, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 gennaio
2010 si è costituita in giudizio la che ha esposto in fatto quanto CP_2 segue:
- con concessione edilizia n. 49 del 26 giugno 2006 del Comune di Carloforte la società convenuta è stata autorizzata al recupero e alla sopraelevazione di un compendio immobiliare di sua proprietà ubicato nel centro storico dello stesso Comune, al fine di destinarlo a struttura ricettiva alberghiera;
- all'epoca dell'acquisto dell'immobile, il tetto versava in condizioni fatiscenti, era pericolante e soggetto a continue infiltrazioni, tanto che i proprietari, in passato, avevano dovuto eseguire plurimi interventi di manutenzione;
- dopo l'acquisto dell'immobile, la convenuta ha sopraelevato l'immobile di sua proprietà;
- nell'effettuare tale sopraelevazione, ha provveduto, altresì, a propria cura e spese al rifacimento del tetto a regola d'arte e a risolvere, così, tutti i problemi di infiltrazione in precedenza riscontrati;
- nell'effettuare tali lavori, la convenuta ha sostenuto spese per un totale di
€ 50.000,00, alle quali non hanno in alcun modo contribuito le attrici;
- la convenuta, pertanto, ha diritto al rimborso delle spese a tale scopo sostenute, da ripartire tra tutti i condomini, comprese le attrici, su base millesimale;
- nessuna delle opere cui fa riferimento parte attrice, scala esterna e ascensore, è stata realizzata all'interno del cavedio, stanti le ridotte dimensioni di quest'ultimo;
- il muro che è stato sopraelevato è, invece, quello che già in origine delimitava il cavedio stesso e che si trovava fin dall'inizio ad una distanza inferiore ai tre metri dal muro in cui sono state recentemente aperte le finestre da parte delle attrici;
- le originarie dimensioni del cavedio non sono state dunque modificate;
- in ogni caso, il cavedio è di esclusiva proprietà della società convenuta, che lo ha acquistato con atto di compravendita, repertorio n. 170870 del 15 aprile 2004 e non vi è stata, pertanto, alcuna indebita appropriazione dello stesso da parte della convenuta;
- la sottrazione del cavedio alla sua naturale destinazione è invece ascrivibile alle attrici, le quali, senza alcuna autorizzazione, avevano arbitrariamente posizionato al suo interno due serbatoi d'acqua;
- le attrici hanno sostituito la serratura del portone di ingresso posto al civico 13 della via Garibaldi, di modo che la convenuta non può più accedere per tale ingresso alla scala condominiale che conduce all'appartamento di sua proprietà.
2.1. La convenuta ha, poi, affermato in punto di diritto quanto segue:
- quanto alla lamentata violazione della disciplina in materia di distanze tra costruzioni e vedute, le attrici non hanno specificato quale sia la natura delle aperture presenti nel muro che si affaccia sul cavedio;
- la disciplina in materia di vedute è, infatti, differente da quella dettata in relazione alle luci;
4 - le aperture, in ogni caso, già in origine erano collocate, rispetto al muro antistante, ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dall'art. 907 c.c.;
- tali aperture sono state effettuate dalle attrici in spregio del rispetto delle distanze tra le pareti già esistenti;
- contrariamente a quanto affermato dalle attrici, non vi è mai stato un accesso al tetto tramite la rampa di scale cui si accede dall'ingresso di via Garibaldi n. 13, dette scale infatti si sono sempre arrestate al secondo piano, in corrispondenza dell'appartamento della CP_2
- le crepe, lesioni e i danni che le attrici lamentano sul pavimento del corridoio scala, oltre che insussistenti, non sono comunque eziologicamente riconducibili ai lavori effettuati dalla convenuta;
- nessun danno può essere lamentato in relazione alla sostituzione dei vecchi serbatoi che le attrici avevano abusivamente posizionato nel cavedio posto che tali serbatoi sono stati sostituiti con nuove cisterne, installate a spese della convenuta sul nuovo lastrico solare dell'edificio.
2.2. La convenuta ha concluso domandando:
I) in via principale, il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate;
II) in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento del tetto, nella misura dovuta in base alle tabelle millesimali, se del caso compensandole con le somme eventualmente dovute alle attrici a titolo di indennità di sopraelevazione;
III) sempre in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illiceità della condotta delle attrici in relazione alla sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso di via Garibaldi n. 13 e, per l'effetto, la condanna delle stesse a rimuovere ogni ostacolo al pieno esercizio del diritto di proprietà da parte della CP_2
3. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del 3 giugno 2011 le attrici hanno replicato come segue:
- le aperture esistenti sul muro in corrispondenza dell'appartamento delle attrici sono da considerare quali vedute, dato che consentono l'affaccio, frontale, laterale ed obliquo;
- dette aperture esistono fin dall'origine, come risulta dalla pianta catastale dell'immobile risalente al 1941;
- anteriormente all'esecuzione dei contestati lavori, nella parte interna in cui si trova l'immobile di proprietà delle attrici si trovava un locale, il cui muro perimetrale effettivamente distava, e dista, molto meno di tre metri dal prospetto su cui si aprono le vedute in commento;
- tale muro, tuttavia, terminava in corrispondenza del lastrico di copertura del locale, ad un'altezza di circa tre metri dal suolo, in corrispondenza del piano di calpestio dell'appartamento di proprietà delle attrici, le cui vedute, dunque, si aprivano sul lastrico senza limitazione alcuna fino al muro di confine dell'edificio frontista posto al lato opposto del lastrico e distante oltre cinque metri;
- in ogni caso, trova applicazione il principio per cui l'apertura di finestre da parte dei condomini su un cortile comune rientra tra i poteri dei soggetti titolari dei diritti di proprietà esclusiva e tale potere può essere esercitato senza che valgano i limiti prescritti dal codice civile in materia di luci e vedute;
- la conseguente deroga alla disciplina in materia di distanze delle aperture all'interno di edifici, comporta che il diritto di servitù di luce o di veduta può in ogni caso essere acquistato per usucapione o destinazione del padre di
5 famiglia in virtù del possesso, correlato all'oggettiva esistenza dello stato di fatto nel quale si manifesta l'assoggettamento parziale di un immobile a servizio od utilità dell'altro;
- contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, l'accesso al tetto dell'edificio era in precedenza consentito dalla presenza di un varco nel solaio del vano scala antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà della convenuta;
- la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese sostenute per il rifacimento del tetto è evidentemente infondata posto che l'art. 1127 c.c. impone al soggetto che esegue la sopraelevazione l'obbligo di ricostruire la copertura dell'edificio;
- infondata è anche l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta, con la quale è stata domandato l'accertamento dell'illiceità della condotta con cui le attrici hanno sostituito la serratura del portone d'ingresso di via Garibaldi n. 13 e la rimozione di ogni ostacolo al pieno esercizio del diritto di proprietà sugli immobili, posto che l'ingresso non consente più l'accesso all'immobile di proprietà esclusiva della convenuta, in ragione dei lavori di ristrutturazione dalla stessa eseguiti.
3.1. Le attrici hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti e nel rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e domanda.
4. La causa è stata istruita con prove documentali, con prova testimoniale, con interrogatorio formale del sig. e con consulenza tecnica CP_2 d'ufficio.
5. All'udienza del 25 gennaio 2024 la causa è stata tenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
*** *** ***
6. Con una prima domanda, le attrici hanno adìto l'intestato Tribunale per chiedere la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 1227, comma 4, c.c., in ragione dei lavori di sopraelevazione da quest'ultima eseguiti nello stabile sito in Carloforte, alla via Garibaldi 13. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6.1. Occorre sottolineare, preliminarmente, che l'art. 1227, comma 4, c.c. stabilisce che: “Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo a lui spettante. (…)”. La norma disciplina un'ipotesi di responsabilità da fatto lecito, che implica l'obbligo per l'autore della sopraelevazione di corrispondere un'indennità agli altri condomini. Nel caso di specie, è pacifica la realizzazione dei lavori di sopraelevazione dello stabile da parte della convenuta, da cui discende, ex lege, il diritto delle attrici al conseguimento dell'indennità. Quanto al calcolo dell'indennità, la giurisprudenza prevalente ritiene che la sua determinazione, nel caso di sopraelevazione di un solo piano, debba essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata. L'importo ottenuto va, poi, diviso per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione. Infine, va detratta dal quoziente così ottenuto la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dalla divisione del valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli
6 di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi.
L'ammontare dell'indennità sarà rappresentato dal prodotto ottenuto, diminuito della quota che, tenuto conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione (cfr.
Cass. civ., sez. II., 7 aprile 2014, n. 8096).
Nel caso di specie, seguendo tale impostazione, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla moltiplicazione del valore commerciale del suolo su cui poggia l'edificio (stimato in € 810,00 per mq) per la superficie complessivamente occupata (494,00 mq). Il valore risultante dalla moltiplicazione è stato diviso per il numero complessivo di piani e, successivamente, moltiplicato per il numero di piani realizzati con l'intervento di sopraelevazione. Dal valore risultante è stato, poi, sottratto quello spettante alla stessa convenuta e agli altri condomini. La quota spettante a titolo di indennità in favore delle società attrici è stata calcolata, pertanto, in € 14.661,13. Alla luce di quanto esposto, deve, quindi, ritenersi fondata la domanda proposta dalle attrici e, conseguentemente, accertato il loro diritto di credito ai sensi dell'art. 1127, comma 4, c.c. nei confronti della convenuta, per un importo pari ad € 14.661,13. 7. Con domanda riconvenzionale tempestivamente proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha chiesto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., la condanna di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per l'integrale rifacimento del tetto. La convenuta ha affermato, a tal fine, come i lavori di rifacimento avessero posto rimedio a problemi di infiltrazioni che negli anni precedenti erano stati causa di frequenti interventi di manutenzione. Pertanto, delle spese sostenute, pari a € 50.000,00, avrebbero dovuto farsi carico tutti i condomini.
7.1. La domanda è manifestamente infondata e non può trovare accoglimento.
È sufficiente al riguardo rilevare che, in caso di sopraelevazione trova applicazione l'art. 1127 c.c., il quale impone al soggetto che la esegua di ricostruire, naturalmente a sue spese, il lastrico solare. Il che esclude che a tale spesa debbano contribuire tutti gli altri condomini
– obbligo sussistente nella diversa ipotesi di riparazione o ricostruzione del lastrico solare già esistente – o che, in caso di lastrici solari di uso esclusivo, possa trovare applicazione l'art. 1126 c.c., il quale prevede la partecipazione di tutti i condomini, nelle proporzioni ivi stabilite a seconda dei casi, alle spese di rifacimento del tetto/lastrico solare (principio da ultimo ribadito da
Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2022, n. 37989). Quanto poi all'asserita necessità di provvedere al rifacimento del tetto/lastrico solare, occorre ulteriormente evidenziare, dapprima, che la disciplina dettata in relazione al condominio, in materia di spese effettuate sulle parti comuni dal singolo condomino, diverge da quella prevista in materia di comunione ordinaria. In materia di comunione l'art. 1110 c.c. riconosce al comunista il diritto al rimborso delle spese nel caso in cui queste fossero necessarie per la conservazione del bene e gli altri comproprietari avessero trascurato di effettuarle. Di contro, in materia condominiale l'art. 1134 c.c. prevede che il rimborso, in mancanza di autorizzazione dell'assemblea e dell'amministratore, possa avere luogo solo per le spese urgenti. Stante il rapporto di specialità tra le due disposizioni, in materia condominiale deve trovare applicazione l'art. 1134 c.c.
7 Quanto al requisito dell'urgenza, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, essa è nozione distinta dalla mera necessità di eseguire gli interventi sulle parti comuni. Al contrario, essa ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. O, ancora, ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (cfr. Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass. 19.3.2012, n.
4330).
Il convenuto non ha provato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1134 c.c. La infatti, si è limitata ad allegare l'effettuazione dei lavori CP_2
e il cattivo stato manutentivo del tetto e a produrre un unico documento fotografico riproduttivo dello stato della parte esterna di quest'ultimo prima dell'effettuazione della ristrutturazione. Quest'ultimo, tuttavia, non ha offerto alcun elemento significativo ai fini della valutazione delle reali condizioni di conservazione del tetto, stante l'assenza di dettagli sull'effettivo stato della copertura. Il Ctu ing. nella relazione conclusiva della prima Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, ha dato conto, invece, del fatto che “prima dei lavori il tetto del fabbricato per cui è causa era in mediocri condizioni con una generale assenza di manutenzione”. Anche in questo caso, la valutazione del ctu, oltre ad essere generica, non ha offerto alcun elemento concreto per la valutazione dell'indifferibilità degli interventi di manutenzione.
Manca, quindi, la prova della sussistenza di quella condizione di urgenza, da intendere come indifferibilità dei lavori, che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1134 c.c.
7.2. A quanto evidenziato si aggiunge l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 2041 c.c. in materia di ingiustificato arricchimento. L'azione in parola, infatti, ha carattere sussidiario, come stabilito dall'art. 2042 c.c. Come tale, può essere proposta solo in mancanza di altri strumenti di tutela. Posto che nel caso di specie la materia è compiutamente disciplinata dalla specifica normativa in materia di condominio, sopra richiamata, non è invocabile la disciplina dettata in materia di arricchimento ingiustificato (cfr. Cass. civ. 15 novembre 1994, n. 9629).
8. Le attrici hanno, poi, domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da quest'ultima cagionati all'immobile di loro proprietà con gli interventi di sopraelevazione dello stabile sito in via
Garibaldi. Hanno affermato, in proposito, che l'appartamento di loro proprietà ha subìto la comparsa di crepe e di lesioni sui muri e che il pavimento antistante la porta d'ingresso si è sollevato ed impedisce attualmente la regolare apertura di quest'ultima.
8.1. La domanda delle attrici è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta.
Quella proposta dalle attrici è una domanda di risarcimento dei danni, che presuppone l'accertamento di responsabilità di tipo aquiliano in capo al danneggiante. Tale tipo di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c., si fonda sugli elementi del fatto illecito, del danno, del nesso causale e del dolo o della colpa del danneggiante. Tutti questi elementi devono essere provati dal soggetto che agisce in giudizio.
8 Le attrici al riguardo hanno unicamente prodotto documenti fotografici che riproducono l'attuale stato di alcuni elementi strutturali dell'edificio, sui quali si riscontra la presenza di crepe e lesioni. All'esito della prima consulenza tecnica d'ufficio, l'Ing. Persona_1 (pagine 16 e seguenti della relazione), ha dato conto della presenza all'interno dell'appartamento di parte attrice di “un accumulo di granuli di cantiere che passa attraverso gli spazi del tavolato del solaio soprastante, dovuto con probabilità alla mancanza o realizzazione non a regola d'arte dello strato
“cuscinetto” tra i due solai (…) si può ritenere che la sopraelevazione abbia aumentato i carichi sulla struttura esistente”.
8.2. La relazione del consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, dato atto dell'esistenza di un danno, consistente nella presenza di spazi nel tavolato del solaio soprastante, che determinano la caduta di granuli di cantiere all'interno dell'appartamento delle attrici. Al contempo, ha messo in evidenza la probabile sussistenza di un nesso causale tra i lavori di sopraelevazione realizzati dalla convenuta e i danni riscontrati, nonché la mancata realizzazione del lavoro secondo le regole dell'arte. Va ritenuto sussistente, quindi, il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e i danni accertati nell'appartamento di proprietà delle attrici. I lavori di ristrutturazione vanno qualificati come conditio sine qua non dell'evento dannoso prodottosi, in mancanza dei quali i danni all'appartamento sottostante non si sarebbero verificati. Inoltre, in base all'applicazione dei princìpi sulla causalità adeguata, che trovano spazio in materia di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, la sopraelevazione è da ritenersi condizione causalmente efficiente dell'evento dannoso. Quest'ultimo, infatti, sulla base dell'applicazione di un criterio di regolarità statistica, costituisce conseguenza normale della condotta realizzata dal danneggiante, posto che la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori di rifacimento del solaio implica, quale conseguenza non inverosimile, la caduta di materiali nei locali sottostanti (cfr. Cass. civ. 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. civ. 24 maggio 2017, n. 13096). Quanto all'elemento della colpa, l'accertamento, da parte del CTU, della mancata realizzazione dei lavori secondo le regole dell'arte è dimostrativo di una condotta negligente della convenuta nell'esecuzione dei lavori riguardanti il solaio soprastante l'immobile delle attrici. Nell'individuare gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, lo stesso consulente ha fatto riferimento alla necessità di asportare il sigillante praticato al momento dell'esecuzione dei lavori e di sostituirlo con altro sigillante idoneo. Posto che, in base agli standard di perizia applicabili all'esecuzione dei lavori in materia edilizia, la convenuta avrebbe dovuto procedere dall'inizio all'applicazione di un sigillante adeguato, deve ritenersi che la condotta posta in essere integri gli estremi della colpa. Essa, infatti, è risultata essere non conforme a quella del professionista esercente la medesima attività.
Pertanto, devono ritenersi accertati tutti gli elementi costituitivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. in relazione alla caduta dei granuli di cantiere attraverso le fessure presenti nel solaio che separa il primo piano dal secondo. Il consulente tecnico ha stimato il costo per la realizzazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi in € 3.700,00. 8.4. Le attrici non hanno provato, invece, la riconducibilità ai lavori di sopraelevazione e ristrutturazione eseguiti dalla parte convenuta, delle crepe
9 e delle lesioni e del sollevamento delle piastrelle del pavimento, di cui hanno lamentato la presenza nell'immobile di loro proprietà e nel vano scala. In particolare, le attrici non hanno provato la loro insorgenza successivamente a tali interventi, né il consulente tecnico d'ufficio è stato in grado di individuarne l'origine, anche tenuto conto della vetustà dell'immobile, che non consente di escluderne la preesistenza. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalle parti attrici può ritenersi accertato solo in relazione alla caduta dei granuli di cantiere all'interno dell'appartamento di loro proprietà. Di contro, nessun risarcimento può essere disposto in relazione alle crepe e lesioni di cui le attrici hanno lamentato la comparsa nell'appartamento.
9. Le attrici, con diversa ulteriore domanda, hanno chiesto di accertare il loro diritto di accedere al tetto, illecitamente leso dalla convenuta per effetto dell'interruzione delle scale che, dall'ingresso di via Garibaldi 13, conducevano al lastrico solare dell'edificio. Per l'effetto, hanno domandato la condanna della all'effettuazione dei lavori di rimessione in CP_2 pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
9.1. La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta. La domanda poggia sull'affermata esistenza, prima della realizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte della convenuta, di un accesso al lastrico solare, per mezzo delle scale che conducevano al secondo piano dello stabile al quale si accedeva da via Garibaldi 13. L'esistenza di questo accesso non è stata provata nel corso dell'istruttoria. Sul punto, il teste citato da parte attrice e la cui audizione ha Testimone_1 avuto luogo all'udienza del 16 marzo 2017, ha affermato di non sapere alcunché in relazione all'esistenza, nel solaio sovrastante il pianerottolo del secondo piano, di un accesso al sottotetto ed al lastrico solare. Il teste di parte convenuta la cui testimonianza è stata Testimone_2 assunta all'udienza del 23 marzo 2017, ha, invece, affermato che dalla scala non si accedeva al sottotetto e che l'accesso ad esso avveniva “da un altro ingresso situato a fianco”. Il teste, nel rispondere ai capitoli di prova contraria formulati dalle attrici, ha, poi, precisato che al sottotetto si accedeva in origine solo dalla terrazza di proprietà esclusiva della accessibile CP_2 dall'ingresso di via Garibaldi n. 7, e che non vi era alcun accesso al sottotetto dal civico 13. Anche la relazione finale della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 luglio 2013 non ha offerto elementi in ordine alla prova dell'esistenza di questo accesso. A pagina 18, nel rispondere al quesito n. 4, il consulente tecnico ha affermato che: “dall'esame della documentazione allegata agli atti, dalle vecchie planimetrie catastali non è presente nessuna indicazione che indici una botola o altro accesso verso il sottotetto dal vano scala del civico 13, che terminava al solaio di calpestio del piano II. Sulla copertura dell'immobile (…) era ubicato un “abbaino” per l'accesso al tetto dal sottotetto, il quale era presumibilmente accessibile dall'immobile sottostante
o dal pianerottolo terminale delle scale attraverso una botola, non essendo dimostrabile oggi la posizione dell'abbaino, in quanto dedotta da foto storiche, e né la presenza di una botola nel sottotetto, non si può determinare se era accessibile direttamente dalle parti comuni”. Nella seconda relazione del 25 maggio 2015 il consulente tecnico ha confermato quanto affermato in precedenza. A pagina 6, nel rispondere al secondo quesito, ha, infatti, dato atto del fatto che: “Non essendoci documentazione, foto e planimetrie storiche
10 di dettaglio, non è possibile accertare se vi era o meno tale continuità per l'accesso al tetto da parte di tutti i condomini”.
9.2. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi non provata l'esistenza di un accesso al lastrico solare dell'edificio dalle parti comuni di quest'ultimo, per il tramite dell'ingresso di via Garibaldi n. 13. Pertanto, le attrici non hanno alcun diritto a che venga realizzata una scala di accesso al tetto dall'ingresso del civico 13 di via Garibaldi già prima dei lavori inesistente.
10. Le attrici hanno domandato, inoltre, l'accertamento della illiceità delle opere realizzate dalla convenuta nel cavedio. Hanno sostenuto, a questo riguardo, che lo spazio comune condominiale sia stato illecitamente occupato C dalla la quale avrebbe costruito all'interno del pozzo luce, con CP_2 l'effetto di ridurne il volume. Inoltre, la costruzione che attualmente ospita la rampa di scale e il vano dell'ascensore avrebbe determinato la chiusura delle vedute di cui la e la beneficiavano e che si Controparte_1 Parte_1 affacciavano sul cavedio e sull'immobile frontista della convenuta stessa. Le attrici hanno domandato, quindi, la condanna di parte convenuta all'esecuzione delle opere necessarie per la rimessione in pristino stato del cavedio o all'esecuzione di altra misura idonea a rispristinare il regolare esercizio del diritto di veduta, oltre al risarcimento del danno.
10.1. Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla questione relativa alla proprietà del cavedio e alla sua affermata illecita occupazione da parte della convenuta.
Quanto alla proprietà del cavedio, va messo in evidenza che, per giurisprudenza costante, esso è una delle parti che rientrano nella presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. in tutti i casi in cui la sua destinazione sia caratterizzata dalla funzione di assicurare luce ed aria ai locali condominiali (cfr. Cass. civ. 1° agosto 2014, n. 17556; Cass. civ. 2 agosto 2010, n. 17993). Tale presunzione di condominialità può essere vinta soltanto attraverso la prova dell'esistenza di un titolo in base al quale la proprietà dello stesso sia stata originariamente riservata a uno o più condomini determinati. L'unico titolo idoneo a fornire tale prova è, quindi, quello che ha dato origine al frazionamento del condominio nelle proprietà individuali (Cass. civ., 23 ottobre 2024, n. 27481). Nel caso di specie, il pozzo di luce in questione esercita un'obiettiva funzione servente nei confronti degli immobili appartenenti al CP_3 con accesso da via Garibaldi essendo per sua stessa natura destinato a fornire aria e luce ai locali che vi si affacciano.
Rispetto al cavedio, quindi, opera la presunzione di condominialità. La convenuta ha contestato l'esistenza di un diritto di comproprietà sul cavedio ed ha asserito di averne acquistato la proprietà con atto di compravendita del 2004, a rogito del notaio Persona_2 L'acquisto della proprietà non può ritenersi provato. In primo luogo, come in precedenza evidenziato, ove un locale qualificabile come cavedio sia posto al servizio delle porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, opera la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. Tale presunzione può essere vinta solo con la prova dell'originaria riserva della proprietà del pozzo di luce in favore di uno dei condomini, da parte del costruttore dell'immobile. Pertanto, qualsiasi atto di compravendita posto in essere da un soggetto diverso dal costruttore originario proprietario ed in un momento successivo al frazionamento dello
11 stabile nelle diverse unità immobiliari sarebbe inidoneo al trasferimento della proprietà esclusiva sul bene. In secondo luogo, l'atto di compravendita prodotto dalla parte convenuta non contiene alcun riferimento al cavedio in questione. I beni che sono stati trasferiti con tale contratto sono l'unità immobiliare posta al piano terra di via Porcile 14, distinta al catasto fabbricati al foglio 19, mappale 910, sub. 1, categoria A/4 e il locale ad uso magazzino posto al piano terra del fabbricato sito alla via Garibaldi n. 7.
Alla luce di quanto affermato, deve concludersi nel senso che la proprietà del cavedio sito tra lo stabile che affaccia sulla via Garibaldi e quello accessibile dalla via Porcile ha natura condominiale. 10.2. Le attrici hanno lamentato l'illegittima occupazione di parte del volume del cavedio da parte della convenuta, in occasione della realizzazione dei lavori di costruzione del fabbricato. Hanno domandato, di conseguenza, la condanna della convenuta alla rimessione in pristino stato dei locali illegittimamente occupati. La circostanza è stata contestata dalla convenuta, che nell'atto di citazione ha affermato di non aver realizzato alcun'opera all'interno del pozzo di luce. Quest'ultimo avrebbe conservato, pertanto, le sue originarie dimensioni. Le attrici non hanno fornito prova dell'entità dell'occupazione e di quale porzione di cavedio, illegittimamente occupata, la convenuta dovrebbe liberare con la demolizione dei manufatti realizzati. Sul punto risulta, quindi, non assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. La domanda non può, pertanto, sotto questo profilo essere accolta.
11. Nemmeno può trovare accoglimento la doglianza relativa alla lamentata violazione della disciplina in materia di distanze.
A questo riguardo è opportuno premettere come, dal tenore delle difese prospettate dalla parte attrice negli atti introduttivi del giudizio, la contestazione riguardi nello specifico la violazione dell'art. 907 c.c., avendo ella lamentato la realizzazione di un manufatto (nello specifico innalzamento di un muro) a pochi centimetri dalle vedute presenti nella sua proprietà.
La questione deve dunque essere circoscritta a detto profilo, senza che possa essere esteso anche a una presunta violazione della disciplina in materia di distanze tra costruzioni (diversamente disciplinata dagli articoli 873 e seguenti c.c.) adombrata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale. Tale questione è infatti nuova e dunque inammissibile (Cass. civ., sez. II, ord. 24 aprile 2019, n. 11226). Tanto precisato, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi agisca in giudizio per far valere la lesione del diritto di veduta ai sensi dell'art. 907 c.c. è tenuto a provare non solo l'esistenza di aperture qualificabili in questi termini, ma anche la natura del diritto esercitato e la sua preesistenza rispetto alle costruzioni asseritamente effettuate in contrasto con la disciplina in materia di distanze (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2023, n.
34717). Infatti, perché possa darsi applicazione all'art. 907 c.c., è necessario che venga fornita prova della preesistenza del diritto di veduta rispetto alla costruzione realizzata dal proprietario del fondo confinante. Occorre, quindi, in applicazione dell'art. 2967 c.c. in materia di riparto dell'onere della prova, che l'attore dimostri che il suo diritto si sia regolarmente configurato come facoltà del diritto dominicale e che, pertanto, rispettasse fin dall'origine la disciplina posta dall'art. 905 c.c. In alternativa, ove le vedute non rispettino
12 le prescrizioni di cui alla norma citata, l'attore deve fornire prova dell'acquisto del diritto di servitù avente ad oggetto l'apertura di una veduta sul fondo del vicino a distanza inferiore da quella stabilita dalla normativa codicistica. Nel caso di specie, le attrici non hanno adempiuto all'onere della prova, come innanzi delineato.
In primo luogo, dalla documentazione presente in atti (planimetrie stato dei luoghi, tra cui la stessa planimetria allegata dalla parte attrice come doc. 16) e all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è emerso come in origine le aperture presenti nel muro dell'immobile di parte attrice che si affacciano sul cavedio fossero delle luci.
Non è in alcun modo emerso in causa in quale momento dette luci siano state trasformate in vedute in modo da consentire l'affaccio. Inoltre, e il profilo è dirimente, già prima dei lavori, di fronte alle menzionate vedute, e alla medesima distanza, si ergeva il muro del terrazzino del manufatto che la parte convenuta si è limitata a sopraelevare. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che “Dalla documentazione allegata agli atti, dalle Planimetrie Catastali acquisite in sede peritale, dalle foto storiche si è riscontrato che il cavedio potesse avere una altezza da i mt 5,00 e i mt 6,50 dal livello del piano di calpestio del piano terra. Difatti dall'esame delle Planimetrie Catastali del fabbricato che risalgono al 1941 – F.19 Part. 929 Sub. 5 – si rileva un terrazzino soprastante il locale sito in via Porcile (F. 19 Part. 910 Sub. 10) (v. All. D2-4), di conseguenza secondo questo elaborato il prospetto cavedio poteva avere una altezza tra i mt 5,00 e i mt 6,50, considerando la quota del terrazzino, qualche gradino e il parapetto dello stesso”. Da tali accertamenti il consulente ha quindi concluso nel senso che “il cavedio termina col parapetto del terrazzo alla quota di mt 5,00 e i mt 6,50 e la finestra dell'appartamento del piano primo ha quota di m 4,50”. Le vedute pertanto già prima dei lavori erano poste a una quota inferiore rispetto al preesistente muro frontistante, di modo che la violazione della distanza della costruzione dalla veduta non è riconducibile alla mera sopraelevazione del medesimo muro realizzata dalla parte convenuta. Da tanto consegue l'infondatezza della domanda proposta dalla parte attrice avente ad oggetto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in modo da consentire l'esercizio del diritto di veduta dalle finestre che si affacciano sul cavedio.
12. Detta sopraelevazione ha invece effettivamente arrecato un pregiudizio alla parte attrice in termini di notevole riduzione di aria e luce. In particolare, all'esito degli accertamenti tecnici è emerso che la nuova altezza del cavedio, pari a circa 16,50 metri ha pregiudicato l'illuminazione naturale, impedendo l'ingresso dei raggi del sole, e diminuito l'areazione, stante l'assenza di ventilazione. Tale situazione ha comportato la riduzione di valore dell'immobile della parte attrice, che il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato: a) per l'appartamento denominato A, del valore commerciale di 112.000,00 euro, in 33.660,00 euro pari al 30% in considerazione del fatto per cui la camera da letto, ove era presente la veduta che si affacciava sul cavedio, a causa della riduzione di aria e luce piò essere attualmente qualificata solo come locale di sgombero, mentre il bagno, non avendo più
13 areazione e illuminazione naturale, necessita della predisposizione di un sistema di areazione forzata;
b) per l'appartamento denominato B, del valore commerciale di 145.200,00 euro, in 29.040,00 euro, pari al 20%, in considerazione del fatto che il bagno, ove insiste la veduta sul cavedio, attualmente necessita di un sistema di areazione forzata a causa della riduzione di areazione e illuminazione naturale provocata dalla nuova altezza del cavedio. In questo caso, considerato che il pregiudizio riguarda unicamente il locale di servizio, del quale non sono venuti meno irrimediabilmente i requisiti igienico-sanitari, la riduzione di valore al 20% - anche in rapporto alla riduzione di valore dell'appartamento A, quantificata al 30% in ragione dell'evidente maggiore pregiudizio derivante dall'inutilizzabilità di un locale come camera da letto – appare eccessiva.
Per tali ragioni la stessa deve essere ridotta di un importo che, sempre rapportato al calcolo eseguito in relazione all'appartamento A, può essere determinato in misura pari al 10%, per un valore di 14.520,00 euro.
Il danno complessivamente subito è dunque pari a 43.560,00 euro, oltre rivalutazione e interessi. Tale danno deve essere risarcito anche alla luce del disposto dell'art. 1122 c.c., comma 1, che vieta a ciascun condomino di eseguire, su unità immobiliari di sua proprietà, opere che rechino danno alle parti comuni.
Nel caso in esame, la sopraelevazione del muro di proprietà esclusiva della società convenuta fino all'altezza di 16,50 metri, in luogo dei precedenti 5,00/6,60 metri, ha pregiudicato l'utilizzo del cavedio, avente come detto natura condominiale, destinato per sua natura a fornire aria e luce agli appartamenti che vi si affacciano (sul punto la Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza del 14 ottobre 2022, n. 30307 ha chiarito che “L'art. 1122, comma 1, c.c., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l'esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri comproprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, verificare se l'opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possono trarne le restanti unità di proprietà esclusiva”). Tale impossibilità di utilizzo del bene comune ha a sua volta comportato una conseguente notevole diminuzione del valore commerciale dell'immobile delle attrici.
12.1. Il risarcimento è accordato unicamente per equivalente pecuniario, e non anche mediante la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in quanto:
a) la riduzione in pristino è stata chiesta con riguardo alla lamentata violazione della disciplina in materia di distanze dalle costruzioni;
b) la parte attrice non ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1127, comma 3, c.c., che consente ai condomini di opporsi alla sopraelevazione nei casi in cui la stessa comporti una diminuzione notevole di aria e luce dei piani sottostanti.
14 Le attrici, lungi dall'opporsi alla sopraelevazione, hanno richiesto in causa l'indennità prevista dall'ultimo comma della disposizione in commento, di modo che residua il solo rimedio del risarcimento per equivalente.
13. Infine, le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al ricollocamento all'interno del cavedio di due serbatoi di loro proprietà, aventi la funzione di riserva idrica del loro appartamento. Hanno affermato che tali serbatoi sono stati illecitamente rimossi dalla convenuta stessa in occasione dell'esecuzione dei lavori, che gli stessi sono stati sostituiti con altri di minore capienza e che gli stessi sono stati collocati in luogo diverso, nella specie, sul tetto dello stabile.
Vertendosi in materia di utilizzo di un bene comune – il cavedio – trova applicazione l'art. 1102 c.c. a mente del quale ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In questa prospettiva, la ricollocazione all'interno del cavedio di cisterne di notevoli dimensioni (mille litri ciascuno) è da escludere in quanto ciò provocherebbe un ulteriore riduzione dell'apporto di luce e aria, in tal modo pregiudicando la funzione del cavedio e la sua (residua) fruibilità, in violazione dell'art. 1102 c.c. Inoltre, essa è impedita dall'attuale stato dei luoghi: l'esistenza di un muro alto oltre 16 metri ne preclude l'agevole installazione e, certamente, non ne consentirebbe la manutenzione. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
14. Deve invece intendersi abbandonata la domanda originariamente proposta dalla parte convenuta in merito alla contestata sostituzione della serratura del portoncino dell'ingresso sito al civico 13 della via Garibaldi, con condanna delle attrici alla consegna delle nuove chiavi. Detta domanda, oltre a non essere stata riproposta in sede di precisazione conclusioni – omissione invero insufficiente a supportare una presunzione di abbandono (Cass. civ., sez. III, ord. 4 settembre 2024, n. 23719) – non è stata in alcun modo istruita e di essa non è stato fatto cenno alcuno nemmeno nella comparsa conclusionale (nella quale è stato dedicato un paragrafo specifico alla domanda riconvenzionale proposta e mantenuta ferma), né nelle memorie di replica.
Il contegno processuale è dunque univocamente orientato nel senso dell'effettivo abbandono della domanda. 15. In ragione della prevalente soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta in ragione dei 2/3, con compensazione del restante 1/3.
Le stesse possono quindi essere quantificate in misura pari a 9.402,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive, tenuto conto degli importi medi previsti per le controversie di valore compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00 euro. 15.1. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio devono del pari essere poste a carico della società attrice, ad eccezione di quella da ultimo depositata in data 29 luglio 2022 e liquidata con decreto del 31 marzo 2023, in quanto avente ad oggetto la liquidazione di danni che poi non sono stati riconosciuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
15 CONDANNA la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € 14.661,13 a titolo di indennizzo ex art. 1127, comma 4, c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € 3.700,00 a titolo di risarcimento del danno causato all'immobile di proprietà delle prime a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione posti in essere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € 43.560,00 euro, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno subito per la diminuzione di valore dell'immobile di loro proprietà in conseguenza della diminuzione di aria e luce derivante dal cavedio in seguito alla sopraelevazione del muro di proprietà della convenuta;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalle attrici;
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta;
CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici in misura pari a 9.402,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE definitivamente a carico della convenuta le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa, ad eccezione di quella liquidata con decreto del 31 marzo 2023, che pone a carico delle attrici.
Si trasmette alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 15 gennaio 2025 IL GIUDICE
Monica Mascia
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice dott.ssa Monica Mascia pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 9186/2009 promosso da
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
e la ( ), in persona del legale Parte_2 CP_1 P.IVA_2 rappresentante , elettivamente domiciliate in Cagliari, Parte_3 piazza Repubblica 22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Serra, che le rappresenta in forza di procura a margine dell'atto di citazione attore contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante elettivamente domiciliata in Cagliari, nella CP_2 piazza del Carmine 22, presso lo studio dell'Avv. Marcello Vignolo e dell'Avv. Massimo Massa, che la rappresentano in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione convenuto conclusioni Nell'interesse delle attrici:
“Rigettata, perché illegittima e/o infondata, ogni avversa eccezione, deduzione e/o domanda, anche riconvenzionale, voglia Codesto Ill.mo Signor Giudice adito:
A. previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni di legge, condannare la convenuta a corrispondere alle attrici l'importo alle stesse spettante ex art. 1127, comma 4, c.c. in forza dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di cui in atti nella misura di giustizia alla luce delle risultanze di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
B. accertare e dichiarare:
1. la responsabilità della convenuta in ordine ai danni cagionati all'immobile di proprietà delle attrici quali da queste ultime lamentati, per l'effetto condannando la medesima alla corresponsione del CP_2 relativo risarcimento nella misura dovuta per quanto in atti, ovvero che verrà determinata da Codesto Ill.mo Giudice in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
2. il diritto della e della di: Parte_1 Controparte_1 a) accedere al tetto dello stabile in cui è ricompreso l'immobile di loro proprietà e, conseguentemente, l'illegittima lamentata interruzione delle scale interne operata dalla CP_2
b) godere delle finestre lucifere del medesimo immobile succitato, e così, per il tramite delle stesse, delle vedute e dell'aria e della luce provenienti dal cavedio su cui dette finestre si aprono nella misura in cui ciò era permesso dall'originaria consistenza del cavedio medesimo, nonché, in ogni caso, l'illegittimità dei manufatti ivi successivamente realizzati dalla CP_2
1 C 3. l'illegittima rimozione da parte della dei serbatoi di CP_2 proprietà delle attrici e posti a servizio del loro immobile originariamente situati nello spazio del cavedio interno allo stabile;
per l'effetto condannando la convenuta all'eliminazione delle opere che interrompono le scale dell'edificio e di quelle eseguite nel cavedio interno, rimettendo quest'ultimo in pristino nella sua originaria consistenza, ovvero all'adozione di tutte le diverse ed ulteriori misure idonee a permettere l'accesso al tetto dell'edificio da parte della e della Parte_1 CP_1 e a consentire le medesime vedute e l'ingresso di aria e luce a favore
[...] dell'appartamento delle attrici dalle finestre che si affacciano sul cavedio come godute in origine prima della esecuzione dei manufatti ivi realizzati, nonché a rimettere, nella stessa posizione all'interno del cavedio, serbatoi analoghi a quelli illegittimamente rimossi dalla ai sensi e per CP_2 gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. con contestuale fissazione, nella misura congrua e/o opportuna, della somma di denaro dovuta dalla stessa CP_2 per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto dall'assumendo
[...] provvedimento prescritto a suo carico dalla decorrenza parimenti da determinare al fine, oltre al risarcimento del danno cagionato alle stesse
e maggiorato di rivalutazione ed interessi, il Parte_1 Controparte_1 tutto secondo quanto risultante dagli atti ovvero determinato da Codesto
Ill.mo Signor Giudice sempre in via equitativa.
Con integrale vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario e accessori”. Nell'interesse della convenuta:
“Nell'interesse della società convenuta si confermano le deduzioni istruttorie di cui alle note depositate il 23 settembre 2022 e si insiste per il richiamo del CTU, già ritenuto opportuno dal giudice delegato all'udienza del 29.09.2022, previa, se del caso, revoca dell'ordinanza del 31.03.2023.
In subordine, si confermano le seguenti conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) in via principale, rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della CP_2 ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'integrale rifacimento
[...] del tetto, nella misura dovuta in ragione delle tabelle millesimali e per l'effetto, condannare la e la al pagamento delle Parte_1 CP_1 somme così accertate, compensandole, se del caso, con le somme eventualmente riconosciute in favore delle predette società a titolo di indennità di sopraelevazione;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1 hanno convenuto in giudizio la Controparte_2 esponendo in fatto quanto segue:
- le attrici sono proprietarie, ciascuna per la quota del 50% pro-indiviso, dell'immobile sito in Carloforte, alla via Garibaldi n. 13, piano primo, distinto nel N.C.E.U. al fg. 19, mapp. 929, sub. 7;
- i piani sovrastanti il succitato immobile sono di proprietà della CP_2
[...]
2 - tra il 2006 e il 2007 la ha operato un integrale rifacimento CP_2 del compendio immobiliare di sua proprietà ed ha esercitato il suo diritto di sopraelevazione del suddetto immobile, omettendo di corrispondere alle attrici l'indennizzo loro spettante ai sensi dell'art. 1127 c.c.;
- nell'ambito di questi lavori di sopraelevazione, all'altezza del primo piano, è stata interrotta la rampa delle scale che conduceva ai piani superiori, nonché al tetto dello stabile, di proprietà comune;
- gli stessi lavori hanno causato crepe e lesioni sia nei muri portanti del vano scala antistante l'ingresso dell'appartamento delle attrici, sia all'interno dello stesso appartamento, nonché il sollevamento del pavimento del corridoio-scala posto di fronte all'unità abitativa delle attrici, in modo tale da impedire attualmente la regolare apertura del portoncino d'ingresso;
- le stanze adibite a camera da letto e bagno di proprietà delle attrici si affacciano su un cavedio, all'interno del quale la ha realizzato CP_2 una scala esterna e un vano in cui ha installato un ascensore, mediante l'innalzamento di un muro prospiciente le aperture lucifere delle attrici che si innalza fino al tetto dell'edificio;
- tale costruzione è stata realizzata in dispregio della normativa in materia di distanze, nonché attraverso un'illegittima appropriazione del cavedio di comune proprietà da parte della convenuta;
- tali opere, eseguite a distanza di pochi centimetri delle menzionate finestre, violano la disciplina in materia di distanze e sono altresì illegittime in quanto esorbitano dalle facoltà di utilizzo del cavedio, di cui la società convenuta si è indebitamente appropriata sottraendolo alla sua destinazione;
- in particolare, i citati lavori di costruzione hanno causato la lesione delle vedute che potevano essere esercitate dalle attrici mediante le finestre che si affacciano sul cavedio e hanno altresì provocato una diminuzione del passaggio di aria e luce;
- per la realizzazione di tali lavori, la ha rimosso dal cavedio CP_2 interno due serbatoi da mille litri ciascuno di proprietà delle attrici, che costituivano riserva idrica dell'appartamento di loro proprietà, sostituendoli con altri due, di minore capacità, che sono stati collocati sul lastrico solare al quale alle attrici è stato impedito l'accesso.
1.2. Tanto premesso, le attrici hanno concluso chiedendo all'intestato Tribunale di: I) accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1127, comma 4, c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corresponsione in favore delle attrici del relativo indennizzo, oltre rivalutazione ed interessi;
II) accertare la responsabilità della convenuta per i danni subiti dall'appartamento di proprietà delle attrici in conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla prima e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III) accertare il diritto delle attrici ad accedere al lastrico solare dello stabile e, quindi, l'illegittimità dell'interruzione della rampa di scale che originariamente conduceva ad esso;
IV) accertare l'illegittimità della costruzione realizzata dalla convenuta nello spazio prospiciente le vedute che dall'appartamento delle attrici si affacciano sul cavedio;
V) accertare l'illegittima rimozione dei serbatoi di proprietà delle attrici dal cavedio;
3 VI) per l'effetto, condannare la convenuta alla riduzione in pristino stato dei luoghi illegittimamente modificati ed al risarcimento dei danni subìti dalle attrici, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 gennaio
2010 si è costituita in giudizio la che ha esposto in fatto quanto CP_2 segue:
- con concessione edilizia n. 49 del 26 giugno 2006 del Comune di Carloforte la società convenuta è stata autorizzata al recupero e alla sopraelevazione di un compendio immobiliare di sua proprietà ubicato nel centro storico dello stesso Comune, al fine di destinarlo a struttura ricettiva alberghiera;
- all'epoca dell'acquisto dell'immobile, il tetto versava in condizioni fatiscenti, era pericolante e soggetto a continue infiltrazioni, tanto che i proprietari, in passato, avevano dovuto eseguire plurimi interventi di manutenzione;
- dopo l'acquisto dell'immobile, la convenuta ha sopraelevato l'immobile di sua proprietà;
- nell'effettuare tale sopraelevazione, ha provveduto, altresì, a propria cura e spese al rifacimento del tetto a regola d'arte e a risolvere, così, tutti i problemi di infiltrazione in precedenza riscontrati;
- nell'effettuare tali lavori, la convenuta ha sostenuto spese per un totale di
€ 50.000,00, alle quali non hanno in alcun modo contribuito le attrici;
- la convenuta, pertanto, ha diritto al rimborso delle spese a tale scopo sostenute, da ripartire tra tutti i condomini, comprese le attrici, su base millesimale;
- nessuna delle opere cui fa riferimento parte attrice, scala esterna e ascensore, è stata realizzata all'interno del cavedio, stanti le ridotte dimensioni di quest'ultimo;
- il muro che è stato sopraelevato è, invece, quello che già in origine delimitava il cavedio stesso e che si trovava fin dall'inizio ad una distanza inferiore ai tre metri dal muro in cui sono state recentemente aperte le finestre da parte delle attrici;
- le originarie dimensioni del cavedio non sono state dunque modificate;
- in ogni caso, il cavedio è di esclusiva proprietà della società convenuta, che lo ha acquistato con atto di compravendita, repertorio n. 170870 del 15 aprile 2004 e non vi è stata, pertanto, alcuna indebita appropriazione dello stesso da parte della convenuta;
- la sottrazione del cavedio alla sua naturale destinazione è invece ascrivibile alle attrici, le quali, senza alcuna autorizzazione, avevano arbitrariamente posizionato al suo interno due serbatoi d'acqua;
- le attrici hanno sostituito la serratura del portone di ingresso posto al civico 13 della via Garibaldi, di modo che la convenuta non può più accedere per tale ingresso alla scala condominiale che conduce all'appartamento di sua proprietà.
2.1. La convenuta ha, poi, affermato in punto di diritto quanto segue:
- quanto alla lamentata violazione della disciplina in materia di distanze tra costruzioni e vedute, le attrici non hanno specificato quale sia la natura delle aperture presenti nel muro che si affaccia sul cavedio;
- la disciplina in materia di vedute è, infatti, differente da quella dettata in relazione alle luci;
4 - le aperture, in ogni caso, già in origine erano collocate, rispetto al muro antistante, ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dall'art. 907 c.c.;
- tali aperture sono state effettuate dalle attrici in spregio del rispetto delle distanze tra le pareti già esistenti;
- contrariamente a quanto affermato dalle attrici, non vi è mai stato un accesso al tetto tramite la rampa di scale cui si accede dall'ingresso di via Garibaldi n. 13, dette scale infatti si sono sempre arrestate al secondo piano, in corrispondenza dell'appartamento della CP_2
- le crepe, lesioni e i danni che le attrici lamentano sul pavimento del corridoio scala, oltre che insussistenti, non sono comunque eziologicamente riconducibili ai lavori effettuati dalla convenuta;
- nessun danno può essere lamentato in relazione alla sostituzione dei vecchi serbatoi che le attrici avevano abusivamente posizionato nel cavedio posto che tali serbatoi sono stati sostituiti con nuove cisterne, installate a spese della convenuta sul nuovo lastrico solare dell'edificio.
2.2. La convenuta ha concluso domandando:
I) in via principale, il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate;
II) in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento del tetto, nella misura dovuta in base alle tabelle millesimali, se del caso compensandole con le somme eventualmente dovute alle attrici a titolo di indennità di sopraelevazione;
III) sempre in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illiceità della condotta delle attrici in relazione alla sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso di via Garibaldi n. 13 e, per l'effetto, la condanna delle stesse a rimuovere ogni ostacolo al pieno esercizio del diritto di proprietà da parte della CP_2
3. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del 3 giugno 2011 le attrici hanno replicato come segue:
- le aperture esistenti sul muro in corrispondenza dell'appartamento delle attrici sono da considerare quali vedute, dato che consentono l'affaccio, frontale, laterale ed obliquo;
- dette aperture esistono fin dall'origine, come risulta dalla pianta catastale dell'immobile risalente al 1941;
- anteriormente all'esecuzione dei contestati lavori, nella parte interna in cui si trova l'immobile di proprietà delle attrici si trovava un locale, il cui muro perimetrale effettivamente distava, e dista, molto meno di tre metri dal prospetto su cui si aprono le vedute in commento;
- tale muro, tuttavia, terminava in corrispondenza del lastrico di copertura del locale, ad un'altezza di circa tre metri dal suolo, in corrispondenza del piano di calpestio dell'appartamento di proprietà delle attrici, le cui vedute, dunque, si aprivano sul lastrico senza limitazione alcuna fino al muro di confine dell'edificio frontista posto al lato opposto del lastrico e distante oltre cinque metri;
- in ogni caso, trova applicazione il principio per cui l'apertura di finestre da parte dei condomini su un cortile comune rientra tra i poteri dei soggetti titolari dei diritti di proprietà esclusiva e tale potere può essere esercitato senza che valgano i limiti prescritti dal codice civile in materia di luci e vedute;
- la conseguente deroga alla disciplina in materia di distanze delle aperture all'interno di edifici, comporta che il diritto di servitù di luce o di veduta può in ogni caso essere acquistato per usucapione o destinazione del padre di
5 famiglia in virtù del possesso, correlato all'oggettiva esistenza dello stato di fatto nel quale si manifesta l'assoggettamento parziale di un immobile a servizio od utilità dell'altro;
- contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, l'accesso al tetto dell'edificio era in precedenza consentito dalla presenza di un varco nel solaio del vano scala antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà della convenuta;
- la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese sostenute per il rifacimento del tetto è evidentemente infondata posto che l'art. 1127 c.c. impone al soggetto che esegue la sopraelevazione l'obbligo di ricostruire la copertura dell'edificio;
- infondata è anche l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta, con la quale è stata domandato l'accertamento dell'illiceità della condotta con cui le attrici hanno sostituito la serratura del portone d'ingresso di via Garibaldi n. 13 e la rimozione di ogni ostacolo al pieno esercizio del diritto di proprietà sugli immobili, posto che l'ingresso non consente più l'accesso all'immobile di proprietà esclusiva della convenuta, in ragione dei lavori di ristrutturazione dalla stessa eseguiti.
3.1. Le attrici hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti e nel rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e domanda.
4. La causa è stata istruita con prove documentali, con prova testimoniale, con interrogatorio formale del sig. e con consulenza tecnica CP_2 d'ufficio.
5. All'udienza del 25 gennaio 2024 la causa è stata tenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
*** *** ***
6. Con una prima domanda, le attrici hanno adìto l'intestato Tribunale per chiedere la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 1227, comma 4, c.c., in ragione dei lavori di sopraelevazione da quest'ultima eseguiti nello stabile sito in Carloforte, alla via Garibaldi 13. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6.1. Occorre sottolineare, preliminarmente, che l'art. 1227, comma 4, c.c. stabilisce che: “Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo a lui spettante. (…)”. La norma disciplina un'ipotesi di responsabilità da fatto lecito, che implica l'obbligo per l'autore della sopraelevazione di corrispondere un'indennità agli altri condomini. Nel caso di specie, è pacifica la realizzazione dei lavori di sopraelevazione dello stabile da parte della convenuta, da cui discende, ex lege, il diritto delle attrici al conseguimento dell'indennità. Quanto al calcolo dell'indennità, la giurisprudenza prevalente ritiene che la sua determinazione, nel caso di sopraelevazione di un solo piano, debba essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata. L'importo ottenuto va, poi, diviso per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione. Infine, va detratta dal quoziente così ottenuto la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dalla divisione del valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli
6 di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi.
L'ammontare dell'indennità sarà rappresentato dal prodotto ottenuto, diminuito della quota che, tenuto conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione (cfr.
Cass. civ., sez. II., 7 aprile 2014, n. 8096).
Nel caso di specie, seguendo tale impostazione, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla moltiplicazione del valore commerciale del suolo su cui poggia l'edificio (stimato in € 810,00 per mq) per la superficie complessivamente occupata (494,00 mq). Il valore risultante dalla moltiplicazione è stato diviso per il numero complessivo di piani e, successivamente, moltiplicato per il numero di piani realizzati con l'intervento di sopraelevazione. Dal valore risultante è stato, poi, sottratto quello spettante alla stessa convenuta e agli altri condomini. La quota spettante a titolo di indennità in favore delle società attrici è stata calcolata, pertanto, in € 14.661,13. Alla luce di quanto esposto, deve, quindi, ritenersi fondata la domanda proposta dalle attrici e, conseguentemente, accertato il loro diritto di credito ai sensi dell'art. 1127, comma 4, c.c. nei confronti della convenuta, per un importo pari ad € 14.661,13. 7. Con domanda riconvenzionale tempestivamente proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha chiesto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., la condanna di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per l'integrale rifacimento del tetto. La convenuta ha affermato, a tal fine, come i lavori di rifacimento avessero posto rimedio a problemi di infiltrazioni che negli anni precedenti erano stati causa di frequenti interventi di manutenzione. Pertanto, delle spese sostenute, pari a € 50.000,00, avrebbero dovuto farsi carico tutti i condomini.
7.1. La domanda è manifestamente infondata e non può trovare accoglimento.
È sufficiente al riguardo rilevare che, in caso di sopraelevazione trova applicazione l'art. 1127 c.c., il quale impone al soggetto che la esegua di ricostruire, naturalmente a sue spese, il lastrico solare. Il che esclude che a tale spesa debbano contribuire tutti gli altri condomini
– obbligo sussistente nella diversa ipotesi di riparazione o ricostruzione del lastrico solare già esistente – o che, in caso di lastrici solari di uso esclusivo, possa trovare applicazione l'art. 1126 c.c., il quale prevede la partecipazione di tutti i condomini, nelle proporzioni ivi stabilite a seconda dei casi, alle spese di rifacimento del tetto/lastrico solare (principio da ultimo ribadito da
Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2022, n. 37989). Quanto poi all'asserita necessità di provvedere al rifacimento del tetto/lastrico solare, occorre ulteriormente evidenziare, dapprima, che la disciplina dettata in relazione al condominio, in materia di spese effettuate sulle parti comuni dal singolo condomino, diverge da quella prevista in materia di comunione ordinaria. In materia di comunione l'art. 1110 c.c. riconosce al comunista il diritto al rimborso delle spese nel caso in cui queste fossero necessarie per la conservazione del bene e gli altri comproprietari avessero trascurato di effettuarle. Di contro, in materia condominiale l'art. 1134 c.c. prevede che il rimborso, in mancanza di autorizzazione dell'assemblea e dell'amministratore, possa avere luogo solo per le spese urgenti. Stante il rapporto di specialità tra le due disposizioni, in materia condominiale deve trovare applicazione l'art. 1134 c.c.
7 Quanto al requisito dell'urgenza, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, essa è nozione distinta dalla mera necessità di eseguire gli interventi sulle parti comuni. Al contrario, essa ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. O, ancora, ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (cfr. Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass. 19.3.2012, n.
4330).
Il convenuto non ha provato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1134 c.c. La infatti, si è limitata ad allegare l'effettuazione dei lavori CP_2
e il cattivo stato manutentivo del tetto e a produrre un unico documento fotografico riproduttivo dello stato della parte esterna di quest'ultimo prima dell'effettuazione della ristrutturazione. Quest'ultimo, tuttavia, non ha offerto alcun elemento significativo ai fini della valutazione delle reali condizioni di conservazione del tetto, stante l'assenza di dettagli sull'effettivo stato della copertura. Il Ctu ing. nella relazione conclusiva della prima Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, ha dato conto, invece, del fatto che “prima dei lavori il tetto del fabbricato per cui è causa era in mediocri condizioni con una generale assenza di manutenzione”. Anche in questo caso, la valutazione del ctu, oltre ad essere generica, non ha offerto alcun elemento concreto per la valutazione dell'indifferibilità degli interventi di manutenzione.
Manca, quindi, la prova della sussistenza di quella condizione di urgenza, da intendere come indifferibilità dei lavori, che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1134 c.c.
7.2. A quanto evidenziato si aggiunge l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 2041 c.c. in materia di ingiustificato arricchimento. L'azione in parola, infatti, ha carattere sussidiario, come stabilito dall'art. 2042 c.c. Come tale, può essere proposta solo in mancanza di altri strumenti di tutela. Posto che nel caso di specie la materia è compiutamente disciplinata dalla specifica normativa in materia di condominio, sopra richiamata, non è invocabile la disciplina dettata in materia di arricchimento ingiustificato (cfr. Cass. civ. 15 novembre 1994, n. 9629).
8. Le attrici hanno, poi, domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da quest'ultima cagionati all'immobile di loro proprietà con gli interventi di sopraelevazione dello stabile sito in via
Garibaldi. Hanno affermato, in proposito, che l'appartamento di loro proprietà ha subìto la comparsa di crepe e di lesioni sui muri e che il pavimento antistante la porta d'ingresso si è sollevato ed impedisce attualmente la regolare apertura di quest'ultima.
8.1. La domanda delle attrici è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta.
Quella proposta dalle attrici è una domanda di risarcimento dei danni, che presuppone l'accertamento di responsabilità di tipo aquiliano in capo al danneggiante. Tale tipo di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c., si fonda sugli elementi del fatto illecito, del danno, del nesso causale e del dolo o della colpa del danneggiante. Tutti questi elementi devono essere provati dal soggetto che agisce in giudizio.
8 Le attrici al riguardo hanno unicamente prodotto documenti fotografici che riproducono l'attuale stato di alcuni elementi strutturali dell'edificio, sui quali si riscontra la presenza di crepe e lesioni. All'esito della prima consulenza tecnica d'ufficio, l'Ing. Persona_1 (pagine 16 e seguenti della relazione), ha dato conto della presenza all'interno dell'appartamento di parte attrice di “un accumulo di granuli di cantiere che passa attraverso gli spazi del tavolato del solaio soprastante, dovuto con probabilità alla mancanza o realizzazione non a regola d'arte dello strato
“cuscinetto” tra i due solai (…) si può ritenere che la sopraelevazione abbia aumentato i carichi sulla struttura esistente”.
8.2. La relazione del consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, dato atto dell'esistenza di un danno, consistente nella presenza di spazi nel tavolato del solaio soprastante, che determinano la caduta di granuli di cantiere all'interno dell'appartamento delle attrici. Al contempo, ha messo in evidenza la probabile sussistenza di un nesso causale tra i lavori di sopraelevazione realizzati dalla convenuta e i danni riscontrati, nonché la mancata realizzazione del lavoro secondo le regole dell'arte. Va ritenuto sussistente, quindi, il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e i danni accertati nell'appartamento di proprietà delle attrici. I lavori di ristrutturazione vanno qualificati come conditio sine qua non dell'evento dannoso prodottosi, in mancanza dei quali i danni all'appartamento sottostante non si sarebbero verificati. Inoltre, in base all'applicazione dei princìpi sulla causalità adeguata, che trovano spazio in materia di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, la sopraelevazione è da ritenersi condizione causalmente efficiente dell'evento dannoso. Quest'ultimo, infatti, sulla base dell'applicazione di un criterio di regolarità statistica, costituisce conseguenza normale della condotta realizzata dal danneggiante, posto che la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori di rifacimento del solaio implica, quale conseguenza non inverosimile, la caduta di materiali nei locali sottostanti (cfr. Cass. civ. 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. civ. 24 maggio 2017, n. 13096). Quanto all'elemento della colpa, l'accertamento, da parte del CTU, della mancata realizzazione dei lavori secondo le regole dell'arte è dimostrativo di una condotta negligente della convenuta nell'esecuzione dei lavori riguardanti il solaio soprastante l'immobile delle attrici. Nell'individuare gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, lo stesso consulente ha fatto riferimento alla necessità di asportare il sigillante praticato al momento dell'esecuzione dei lavori e di sostituirlo con altro sigillante idoneo. Posto che, in base agli standard di perizia applicabili all'esecuzione dei lavori in materia edilizia, la convenuta avrebbe dovuto procedere dall'inizio all'applicazione di un sigillante adeguato, deve ritenersi che la condotta posta in essere integri gli estremi della colpa. Essa, infatti, è risultata essere non conforme a quella del professionista esercente la medesima attività.
Pertanto, devono ritenersi accertati tutti gli elementi costituitivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. in relazione alla caduta dei granuli di cantiere attraverso le fessure presenti nel solaio che separa il primo piano dal secondo. Il consulente tecnico ha stimato il costo per la realizzazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi in € 3.700,00. 8.4. Le attrici non hanno provato, invece, la riconducibilità ai lavori di sopraelevazione e ristrutturazione eseguiti dalla parte convenuta, delle crepe
9 e delle lesioni e del sollevamento delle piastrelle del pavimento, di cui hanno lamentato la presenza nell'immobile di loro proprietà e nel vano scala. In particolare, le attrici non hanno provato la loro insorgenza successivamente a tali interventi, né il consulente tecnico d'ufficio è stato in grado di individuarne l'origine, anche tenuto conto della vetustà dell'immobile, che non consente di escluderne la preesistenza. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalle parti attrici può ritenersi accertato solo in relazione alla caduta dei granuli di cantiere all'interno dell'appartamento di loro proprietà. Di contro, nessun risarcimento può essere disposto in relazione alle crepe e lesioni di cui le attrici hanno lamentato la comparsa nell'appartamento.
9. Le attrici, con diversa ulteriore domanda, hanno chiesto di accertare il loro diritto di accedere al tetto, illecitamente leso dalla convenuta per effetto dell'interruzione delle scale che, dall'ingresso di via Garibaldi 13, conducevano al lastrico solare dell'edificio. Per l'effetto, hanno domandato la condanna della all'effettuazione dei lavori di rimessione in CP_2 pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
9.1. La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta. La domanda poggia sull'affermata esistenza, prima della realizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte della convenuta, di un accesso al lastrico solare, per mezzo delle scale che conducevano al secondo piano dello stabile al quale si accedeva da via Garibaldi 13. L'esistenza di questo accesso non è stata provata nel corso dell'istruttoria. Sul punto, il teste citato da parte attrice e la cui audizione ha Testimone_1 avuto luogo all'udienza del 16 marzo 2017, ha affermato di non sapere alcunché in relazione all'esistenza, nel solaio sovrastante il pianerottolo del secondo piano, di un accesso al sottotetto ed al lastrico solare. Il teste di parte convenuta la cui testimonianza è stata Testimone_2 assunta all'udienza del 23 marzo 2017, ha, invece, affermato che dalla scala non si accedeva al sottotetto e che l'accesso ad esso avveniva “da un altro ingresso situato a fianco”. Il teste, nel rispondere ai capitoli di prova contraria formulati dalle attrici, ha, poi, precisato che al sottotetto si accedeva in origine solo dalla terrazza di proprietà esclusiva della accessibile CP_2 dall'ingresso di via Garibaldi n. 7, e che non vi era alcun accesso al sottotetto dal civico 13. Anche la relazione finale della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 luglio 2013 non ha offerto elementi in ordine alla prova dell'esistenza di questo accesso. A pagina 18, nel rispondere al quesito n. 4, il consulente tecnico ha affermato che: “dall'esame della documentazione allegata agli atti, dalle vecchie planimetrie catastali non è presente nessuna indicazione che indici una botola o altro accesso verso il sottotetto dal vano scala del civico 13, che terminava al solaio di calpestio del piano II. Sulla copertura dell'immobile (…) era ubicato un “abbaino” per l'accesso al tetto dal sottotetto, il quale era presumibilmente accessibile dall'immobile sottostante
o dal pianerottolo terminale delle scale attraverso una botola, non essendo dimostrabile oggi la posizione dell'abbaino, in quanto dedotta da foto storiche, e né la presenza di una botola nel sottotetto, non si può determinare se era accessibile direttamente dalle parti comuni”. Nella seconda relazione del 25 maggio 2015 il consulente tecnico ha confermato quanto affermato in precedenza. A pagina 6, nel rispondere al secondo quesito, ha, infatti, dato atto del fatto che: “Non essendoci documentazione, foto e planimetrie storiche
10 di dettaglio, non è possibile accertare se vi era o meno tale continuità per l'accesso al tetto da parte di tutti i condomini”.
9.2. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi non provata l'esistenza di un accesso al lastrico solare dell'edificio dalle parti comuni di quest'ultimo, per il tramite dell'ingresso di via Garibaldi n. 13. Pertanto, le attrici non hanno alcun diritto a che venga realizzata una scala di accesso al tetto dall'ingresso del civico 13 di via Garibaldi già prima dei lavori inesistente.
10. Le attrici hanno domandato, inoltre, l'accertamento della illiceità delle opere realizzate dalla convenuta nel cavedio. Hanno sostenuto, a questo riguardo, che lo spazio comune condominiale sia stato illecitamente occupato C dalla la quale avrebbe costruito all'interno del pozzo luce, con CP_2 l'effetto di ridurne il volume. Inoltre, la costruzione che attualmente ospita la rampa di scale e il vano dell'ascensore avrebbe determinato la chiusura delle vedute di cui la e la beneficiavano e che si Controparte_1 Parte_1 affacciavano sul cavedio e sull'immobile frontista della convenuta stessa. Le attrici hanno domandato, quindi, la condanna di parte convenuta all'esecuzione delle opere necessarie per la rimessione in pristino stato del cavedio o all'esecuzione di altra misura idonea a rispristinare il regolare esercizio del diritto di veduta, oltre al risarcimento del danno.
10.1. Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla questione relativa alla proprietà del cavedio e alla sua affermata illecita occupazione da parte della convenuta.
Quanto alla proprietà del cavedio, va messo in evidenza che, per giurisprudenza costante, esso è una delle parti che rientrano nella presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. in tutti i casi in cui la sua destinazione sia caratterizzata dalla funzione di assicurare luce ed aria ai locali condominiali (cfr. Cass. civ. 1° agosto 2014, n. 17556; Cass. civ. 2 agosto 2010, n. 17993). Tale presunzione di condominialità può essere vinta soltanto attraverso la prova dell'esistenza di un titolo in base al quale la proprietà dello stesso sia stata originariamente riservata a uno o più condomini determinati. L'unico titolo idoneo a fornire tale prova è, quindi, quello che ha dato origine al frazionamento del condominio nelle proprietà individuali (Cass. civ., 23 ottobre 2024, n. 27481). Nel caso di specie, il pozzo di luce in questione esercita un'obiettiva funzione servente nei confronti degli immobili appartenenti al CP_3 con accesso da via Garibaldi essendo per sua stessa natura destinato a fornire aria e luce ai locali che vi si affacciano.
Rispetto al cavedio, quindi, opera la presunzione di condominialità. La convenuta ha contestato l'esistenza di un diritto di comproprietà sul cavedio ed ha asserito di averne acquistato la proprietà con atto di compravendita del 2004, a rogito del notaio Persona_2 L'acquisto della proprietà non può ritenersi provato. In primo luogo, come in precedenza evidenziato, ove un locale qualificabile come cavedio sia posto al servizio delle porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, opera la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. Tale presunzione può essere vinta solo con la prova dell'originaria riserva della proprietà del pozzo di luce in favore di uno dei condomini, da parte del costruttore dell'immobile. Pertanto, qualsiasi atto di compravendita posto in essere da un soggetto diverso dal costruttore originario proprietario ed in un momento successivo al frazionamento dello
11 stabile nelle diverse unità immobiliari sarebbe inidoneo al trasferimento della proprietà esclusiva sul bene. In secondo luogo, l'atto di compravendita prodotto dalla parte convenuta non contiene alcun riferimento al cavedio in questione. I beni che sono stati trasferiti con tale contratto sono l'unità immobiliare posta al piano terra di via Porcile 14, distinta al catasto fabbricati al foglio 19, mappale 910, sub. 1, categoria A/4 e il locale ad uso magazzino posto al piano terra del fabbricato sito alla via Garibaldi n. 7.
Alla luce di quanto affermato, deve concludersi nel senso che la proprietà del cavedio sito tra lo stabile che affaccia sulla via Garibaldi e quello accessibile dalla via Porcile ha natura condominiale. 10.2. Le attrici hanno lamentato l'illegittima occupazione di parte del volume del cavedio da parte della convenuta, in occasione della realizzazione dei lavori di costruzione del fabbricato. Hanno domandato, di conseguenza, la condanna della convenuta alla rimessione in pristino stato dei locali illegittimamente occupati. La circostanza è stata contestata dalla convenuta, che nell'atto di citazione ha affermato di non aver realizzato alcun'opera all'interno del pozzo di luce. Quest'ultimo avrebbe conservato, pertanto, le sue originarie dimensioni. Le attrici non hanno fornito prova dell'entità dell'occupazione e di quale porzione di cavedio, illegittimamente occupata, la convenuta dovrebbe liberare con la demolizione dei manufatti realizzati. Sul punto risulta, quindi, non assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. La domanda non può, pertanto, sotto questo profilo essere accolta.
11. Nemmeno può trovare accoglimento la doglianza relativa alla lamentata violazione della disciplina in materia di distanze.
A questo riguardo è opportuno premettere come, dal tenore delle difese prospettate dalla parte attrice negli atti introduttivi del giudizio, la contestazione riguardi nello specifico la violazione dell'art. 907 c.c., avendo ella lamentato la realizzazione di un manufatto (nello specifico innalzamento di un muro) a pochi centimetri dalle vedute presenti nella sua proprietà.
La questione deve dunque essere circoscritta a detto profilo, senza che possa essere esteso anche a una presunta violazione della disciplina in materia di distanze tra costruzioni (diversamente disciplinata dagli articoli 873 e seguenti c.c.) adombrata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale. Tale questione è infatti nuova e dunque inammissibile (Cass. civ., sez. II, ord. 24 aprile 2019, n. 11226). Tanto precisato, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi agisca in giudizio per far valere la lesione del diritto di veduta ai sensi dell'art. 907 c.c. è tenuto a provare non solo l'esistenza di aperture qualificabili in questi termini, ma anche la natura del diritto esercitato e la sua preesistenza rispetto alle costruzioni asseritamente effettuate in contrasto con la disciplina in materia di distanze (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2023, n.
34717). Infatti, perché possa darsi applicazione all'art. 907 c.c., è necessario che venga fornita prova della preesistenza del diritto di veduta rispetto alla costruzione realizzata dal proprietario del fondo confinante. Occorre, quindi, in applicazione dell'art. 2967 c.c. in materia di riparto dell'onere della prova, che l'attore dimostri che il suo diritto si sia regolarmente configurato come facoltà del diritto dominicale e che, pertanto, rispettasse fin dall'origine la disciplina posta dall'art. 905 c.c. In alternativa, ove le vedute non rispettino
12 le prescrizioni di cui alla norma citata, l'attore deve fornire prova dell'acquisto del diritto di servitù avente ad oggetto l'apertura di una veduta sul fondo del vicino a distanza inferiore da quella stabilita dalla normativa codicistica. Nel caso di specie, le attrici non hanno adempiuto all'onere della prova, come innanzi delineato.
In primo luogo, dalla documentazione presente in atti (planimetrie stato dei luoghi, tra cui la stessa planimetria allegata dalla parte attrice come doc. 16) e all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è emerso come in origine le aperture presenti nel muro dell'immobile di parte attrice che si affacciano sul cavedio fossero delle luci.
Non è in alcun modo emerso in causa in quale momento dette luci siano state trasformate in vedute in modo da consentire l'affaccio. Inoltre, e il profilo è dirimente, già prima dei lavori, di fronte alle menzionate vedute, e alla medesima distanza, si ergeva il muro del terrazzino del manufatto che la parte convenuta si è limitata a sopraelevare. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che “Dalla documentazione allegata agli atti, dalle Planimetrie Catastali acquisite in sede peritale, dalle foto storiche si è riscontrato che il cavedio potesse avere una altezza da i mt 5,00 e i mt 6,50 dal livello del piano di calpestio del piano terra. Difatti dall'esame delle Planimetrie Catastali del fabbricato che risalgono al 1941 – F.19 Part. 929 Sub. 5 – si rileva un terrazzino soprastante il locale sito in via Porcile (F. 19 Part. 910 Sub. 10) (v. All. D2-4), di conseguenza secondo questo elaborato il prospetto cavedio poteva avere una altezza tra i mt 5,00 e i mt 6,50, considerando la quota del terrazzino, qualche gradino e il parapetto dello stesso”. Da tali accertamenti il consulente ha quindi concluso nel senso che “il cavedio termina col parapetto del terrazzo alla quota di mt 5,00 e i mt 6,50 e la finestra dell'appartamento del piano primo ha quota di m 4,50”. Le vedute pertanto già prima dei lavori erano poste a una quota inferiore rispetto al preesistente muro frontistante, di modo che la violazione della distanza della costruzione dalla veduta non è riconducibile alla mera sopraelevazione del medesimo muro realizzata dalla parte convenuta. Da tanto consegue l'infondatezza della domanda proposta dalla parte attrice avente ad oggetto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in modo da consentire l'esercizio del diritto di veduta dalle finestre che si affacciano sul cavedio.
12. Detta sopraelevazione ha invece effettivamente arrecato un pregiudizio alla parte attrice in termini di notevole riduzione di aria e luce. In particolare, all'esito degli accertamenti tecnici è emerso che la nuova altezza del cavedio, pari a circa 16,50 metri ha pregiudicato l'illuminazione naturale, impedendo l'ingresso dei raggi del sole, e diminuito l'areazione, stante l'assenza di ventilazione. Tale situazione ha comportato la riduzione di valore dell'immobile della parte attrice, che il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato: a) per l'appartamento denominato A, del valore commerciale di 112.000,00 euro, in 33.660,00 euro pari al 30% in considerazione del fatto per cui la camera da letto, ove era presente la veduta che si affacciava sul cavedio, a causa della riduzione di aria e luce piò essere attualmente qualificata solo come locale di sgombero, mentre il bagno, non avendo più
13 areazione e illuminazione naturale, necessita della predisposizione di un sistema di areazione forzata;
b) per l'appartamento denominato B, del valore commerciale di 145.200,00 euro, in 29.040,00 euro, pari al 20%, in considerazione del fatto che il bagno, ove insiste la veduta sul cavedio, attualmente necessita di un sistema di areazione forzata a causa della riduzione di areazione e illuminazione naturale provocata dalla nuova altezza del cavedio. In questo caso, considerato che il pregiudizio riguarda unicamente il locale di servizio, del quale non sono venuti meno irrimediabilmente i requisiti igienico-sanitari, la riduzione di valore al 20% - anche in rapporto alla riduzione di valore dell'appartamento A, quantificata al 30% in ragione dell'evidente maggiore pregiudizio derivante dall'inutilizzabilità di un locale come camera da letto – appare eccessiva.
Per tali ragioni la stessa deve essere ridotta di un importo che, sempre rapportato al calcolo eseguito in relazione all'appartamento A, può essere determinato in misura pari al 10%, per un valore di 14.520,00 euro.
Il danno complessivamente subito è dunque pari a 43.560,00 euro, oltre rivalutazione e interessi. Tale danno deve essere risarcito anche alla luce del disposto dell'art. 1122 c.c., comma 1, che vieta a ciascun condomino di eseguire, su unità immobiliari di sua proprietà, opere che rechino danno alle parti comuni.
Nel caso in esame, la sopraelevazione del muro di proprietà esclusiva della società convenuta fino all'altezza di 16,50 metri, in luogo dei precedenti 5,00/6,60 metri, ha pregiudicato l'utilizzo del cavedio, avente come detto natura condominiale, destinato per sua natura a fornire aria e luce agli appartamenti che vi si affacciano (sul punto la Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza del 14 ottobre 2022, n. 30307 ha chiarito che “L'art. 1122, comma 1, c.c., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l'esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri comproprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, verificare se l'opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possono trarne le restanti unità di proprietà esclusiva”). Tale impossibilità di utilizzo del bene comune ha a sua volta comportato una conseguente notevole diminuzione del valore commerciale dell'immobile delle attrici.
12.1. Il risarcimento è accordato unicamente per equivalente pecuniario, e non anche mediante la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in quanto:
a) la riduzione in pristino è stata chiesta con riguardo alla lamentata violazione della disciplina in materia di distanze dalle costruzioni;
b) la parte attrice non ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1127, comma 3, c.c., che consente ai condomini di opporsi alla sopraelevazione nei casi in cui la stessa comporti una diminuzione notevole di aria e luce dei piani sottostanti.
14 Le attrici, lungi dall'opporsi alla sopraelevazione, hanno richiesto in causa l'indennità prevista dall'ultimo comma della disposizione in commento, di modo che residua il solo rimedio del risarcimento per equivalente.
13. Infine, le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al ricollocamento all'interno del cavedio di due serbatoi di loro proprietà, aventi la funzione di riserva idrica del loro appartamento. Hanno affermato che tali serbatoi sono stati illecitamente rimossi dalla convenuta stessa in occasione dell'esecuzione dei lavori, che gli stessi sono stati sostituiti con altri di minore capienza e che gli stessi sono stati collocati in luogo diverso, nella specie, sul tetto dello stabile.
Vertendosi in materia di utilizzo di un bene comune – il cavedio – trova applicazione l'art. 1102 c.c. a mente del quale ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In questa prospettiva, la ricollocazione all'interno del cavedio di cisterne di notevoli dimensioni (mille litri ciascuno) è da escludere in quanto ciò provocherebbe un ulteriore riduzione dell'apporto di luce e aria, in tal modo pregiudicando la funzione del cavedio e la sua (residua) fruibilità, in violazione dell'art. 1102 c.c. Inoltre, essa è impedita dall'attuale stato dei luoghi: l'esistenza di un muro alto oltre 16 metri ne preclude l'agevole installazione e, certamente, non ne consentirebbe la manutenzione. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
14. Deve invece intendersi abbandonata la domanda originariamente proposta dalla parte convenuta in merito alla contestata sostituzione della serratura del portoncino dell'ingresso sito al civico 13 della via Garibaldi, con condanna delle attrici alla consegna delle nuove chiavi. Detta domanda, oltre a non essere stata riproposta in sede di precisazione conclusioni – omissione invero insufficiente a supportare una presunzione di abbandono (Cass. civ., sez. III, ord. 4 settembre 2024, n. 23719) – non è stata in alcun modo istruita e di essa non è stato fatto cenno alcuno nemmeno nella comparsa conclusionale (nella quale è stato dedicato un paragrafo specifico alla domanda riconvenzionale proposta e mantenuta ferma), né nelle memorie di replica.
Il contegno processuale è dunque univocamente orientato nel senso dell'effettivo abbandono della domanda. 15. In ragione della prevalente soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta in ragione dei 2/3, con compensazione del restante 1/3.
Le stesse possono quindi essere quantificate in misura pari a 9.402,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive, tenuto conto degli importi medi previsti per le controversie di valore compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00 euro. 15.1. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio devono del pari essere poste a carico della società attrice, ad eccezione di quella da ultimo depositata in data 29 luglio 2022 e liquidata con decreto del 31 marzo 2023, in quanto avente ad oggetto la liquidazione di danni che poi non sono stati riconosciuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
15 CONDANNA la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € 14.661,13 a titolo di indennizzo ex art. 1127, comma 4, c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € 3.700,00 a titolo di risarcimento del danno causato all'immobile di proprietà delle prime a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione posti in essere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € 43.560,00 euro, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno subito per la diminuzione di valore dell'immobile di loro proprietà in conseguenza della diminuzione di aria e luce derivante dal cavedio in seguito alla sopraelevazione del muro di proprietà della convenuta;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalle attrici;
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta;
CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici in misura pari a 9.402,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE definitivamente a carico della convenuta le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa, ad eccezione di quella liquidata con decreto del 31 marzo 2023, che pone a carico delle attrici.
Si trasmette alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 15 gennaio 2025 IL GIUDICE
Monica Mascia
16