Articolo 8 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 marzo 1992
Art. 8. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.
2. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992