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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1393/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nata il [...], a [...], New South Parte_1 C.F._1
Wales, Australia, e , (C.F.: ), nata il 1° agosto 1991, a Parte_2 C.F._2
Wahroonga, New South Wales, Australia, entrambe residenti in [...], Townhouse 63 48 a Consul
Road, Brookvale, NSW, 2100, Australia.
Rappresentate e difese, giuste procure rilasciate su fogli separati e allegate al ricorso, unitamente e/o disgiuntamente dall'avv. Marco Mazzeschi (C.F. – PEC: CodiceFiscale_3
) e dall'avv. Maria Stella Ciarletta (C.F. – PEC: Email_1 CodiceFiscale_4
e domiciliate presso lo studio dell'avv. Mazzeschi, sito in Reggio Email_2
Calabria, alla Salita Massimo Mazzetto n. 51.
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 N. R.G. 1393/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , conosciuta anche come nata in [...] 30 agosto Persona_1 Persona_2
1905, a Martone (RC), come risultante dall'estratto di nascita (doc. 3), figlia di e Parte_3
e coniugata in data 13 luglio 1922 nella città di Martone (RC) con Persona_3 CP_2
(doc. 4). L'ava italiana era emigrata successivamente in Australia, ed ivi era deceduta in data
[...]
22 dicembre 1976 (doc. 5).
Dall'unione coniugale tra e era nata, il 15 gennaio 1943, in Parte_4 Controparte_2
Australia, conosciuta anche come (doc. 9). Parte_5 Parte_6
L'originaria ava italiana, una volta emigrata in Australia, non aveva acquistato la cittadinanza australiana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 8), a differenza del marito, il quale, invece, si era naturalizzato in data 13.06.1933, come si evince dal certificato rilasciato dal governatore generale (doc. 6).
In particolare, precisavano che in data 2 febbraio 1963, aveva contratto Parte_5 matrimonio con il in Australia (doc. 10). Dall'anzidetta unione era nata, in Australia, Persona_4
l'odierna ricorrente (doc. 1). Con riferimento alla discendenza di Parte_1 Parte_1
ella aveva contratto matrimonio, in data 30 aprile 1988, in Australia, con
[...] Controparte_3
(doc. 13). Tale unione si era poi dissolta, in seguito e per effetto del decreto di divorzio,
[...] emesso in data 2 aprile 2001, dalla Corte Federale australiana, passato in giudicato in data 18 maggio
2001 (doc. 14). Dall'unione in matrimonio tra e era nata Parte_1 CP_3 CP_3 in data 1° agosto 1991, in Australia, l'ulteriore odierna ricorrente la quale Parte_7 aveva poi cambiato cognome in data 2 ottobre 2015, come risultante dall'annotazione riportata sull'atto di nascita (doc. 2), e conseguentemente, adottando il cognome della madre, veniva identificata come . Parte_2
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata: “Con vittoria di spese e onorari
2 N. R.G. 1393/2024
di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva.
Con decreto del 17.06.2024, il giudice fissava l'udienza del 09.01.2025, per la comparizione delle parti.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Cugliandro
Francesca, per delega degli avv.ti Mazzeschi Marco e Cerletta Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava alla memoria depositata in data 08.01.2025
e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
3 N. R.G. 1393/2024
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni
4 N. R.G. 1393/2024
semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Orbene, nel merito, deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti risulta che l'ava italiana , abbia contratto matrimonio nel 1922, in Italia, e la primogenita, Persona_1 [...] sia nata, in Australia, in epoca precostituzionale, ovvero nel 1943. Parte_5
Pertanto, la cittadina , rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non Persona_1 poteva trasmettere il proprio status civitatis alla propria discendente. Ciò in quanto la già menzionata
5 N. R.G. 1393/2024
legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel
1948.
Pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana , conosciuta anche come nata in [...] 30 agosto Persona_1 Persona_2
1905, a Martone (RC) (doc. 3), aveva sposato, in data 13 luglio 1922, nella città di Martone (RC)
(doc. 4). Dall'anzidetta unione coniugale era nata, il 15 gennaio 1943, Controparte_2 [...]
conosciuta anche come (doc. 9). In data 2 febbraio Parte_5 Parte_6
1963, aveva contratto matrimonio con in Australia (doc. 10). Parte_5 Persona_4
Dall'anzidetta unione era nata (doc. 1). In data 30 aprile 1988, Parte_1 Parte_1
6 N. R.G. 1393/2024
aveva contratto matrimonio con (doc. 13). Unione poi dissoltasi, in Pt_1 Controparte_3 seguito e per effetto del decreto di divorzio, emesso in data 2 aprile 2001, dalla Corte Federale australiana, passato in giudicato in data 18 maggio 2001 (doc. 14). Infine, in data 1° agosto 1991, era nata l'ulteriore odierna ricorrente la quale aveva poi cambiato cognome, in Parte_7 data 2 ottobre 2015 (doc. 2), e conseguentemente, adottando il cognome della madre, veniva identificata come . Parte_2
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in Australia, non ha acquistato la cittadinanza australiana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.
8). In data 1.11.2023, a tal proposito, il Governo australiano, Dipartimento Affari Esteri, ha attestato che: “Le scrivo in merito alla sua richiesta di conferma dello status di cittadinanza australiana della sua defunta nonna Per determinare lo status di cittadinanza australiana di tua Persona_2 nonna, tutti i sistemi dipartimentali sono stati interrogati e le informazioni fornite nella tua domanda sono state considerate e valutate. Sulla base di queste informazioni virgola non ho trovato alcuna prova della cittadinanza australiana per la persona i cui dettagli compaiono di seguito e che ora è deceduta. Cognome: – Nome: Data di nascita: il 30/08/1905 - Stato di nascita: Pt_5 Persona_1
Italia”.
Ad abundantiam, madre dell'attuale ricorrente e nonna Parte_6 Parte_1 dell'istante , nonché le ricorrenti medesime, come risultante dalle dichiarazioni di Parte_2 non rinuncia prodotte in atti, non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (docc. 15-16-17-18).
Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, che ha così loro trasmesso “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza per il tramite della figlia e così è stato da genitore Parte_5 in figlio, senza interruzioni, fino alle odierne ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della non sarebbero in Controparte_1 Parte_8 grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini
7 N. R.G. 1393/2024
dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente , nata il 6 Parte_1 febbraio 1967, e alla ricorrente , nata il 1° agosto 1991, il diritto alla cittadinanza Parte_2 italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.02.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1393/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nata il [...], a [...], New South Parte_1 C.F._1
Wales, Australia, e , (C.F.: ), nata il 1° agosto 1991, a Parte_2 C.F._2
Wahroonga, New South Wales, Australia, entrambe residenti in [...], Townhouse 63 48 a Consul
Road, Brookvale, NSW, 2100, Australia.
Rappresentate e difese, giuste procure rilasciate su fogli separati e allegate al ricorso, unitamente e/o disgiuntamente dall'avv. Marco Mazzeschi (C.F. – PEC: CodiceFiscale_3
) e dall'avv. Maria Stella Ciarletta (C.F. – PEC: Email_1 CodiceFiscale_4
e domiciliate presso lo studio dell'avv. Mazzeschi, sito in Reggio Email_2
Calabria, alla Salita Massimo Mazzetto n. 51.
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 N. R.G. 1393/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , conosciuta anche come nata in [...] 30 agosto Persona_1 Persona_2
1905, a Martone (RC), come risultante dall'estratto di nascita (doc. 3), figlia di e Parte_3
e coniugata in data 13 luglio 1922 nella città di Martone (RC) con Persona_3 CP_2
(doc. 4). L'ava italiana era emigrata successivamente in Australia, ed ivi era deceduta in data
[...]
22 dicembre 1976 (doc. 5).
Dall'unione coniugale tra e era nata, il 15 gennaio 1943, in Parte_4 Controparte_2
Australia, conosciuta anche come (doc. 9). Parte_5 Parte_6
L'originaria ava italiana, una volta emigrata in Australia, non aveva acquistato la cittadinanza australiana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 8), a differenza del marito, il quale, invece, si era naturalizzato in data 13.06.1933, come si evince dal certificato rilasciato dal governatore generale (doc. 6).
In particolare, precisavano che in data 2 febbraio 1963, aveva contratto Parte_5 matrimonio con il in Australia (doc. 10). Dall'anzidetta unione era nata, in Australia, Persona_4
l'odierna ricorrente (doc. 1). Con riferimento alla discendenza di Parte_1 Parte_1
ella aveva contratto matrimonio, in data 30 aprile 1988, in Australia, con
[...] Controparte_3
(doc. 13). Tale unione si era poi dissolta, in seguito e per effetto del decreto di divorzio,
[...] emesso in data 2 aprile 2001, dalla Corte Federale australiana, passato in giudicato in data 18 maggio
2001 (doc. 14). Dall'unione in matrimonio tra e era nata Parte_1 CP_3 CP_3 in data 1° agosto 1991, in Australia, l'ulteriore odierna ricorrente la quale Parte_7 aveva poi cambiato cognome in data 2 ottobre 2015, come risultante dall'annotazione riportata sull'atto di nascita (doc. 2), e conseguentemente, adottando il cognome della madre, veniva identificata come . Parte_2
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata: “Con vittoria di spese e onorari
2 N. R.G. 1393/2024
di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva.
Con decreto del 17.06.2024, il giudice fissava l'udienza del 09.01.2025, per la comparizione delle parti.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Cugliandro
Francesca, per delega degli avv.ti Mazzeschi Marco e Cerletta Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava alla memoria depositata in data 08.01.2025
e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
3 N. R.G. 1393/2024
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni
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semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Orbene, nel merito, deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti risulta che l'ava italiana , abbia contratto matrimonio nel 1922, in Italia, e la primogenita, Persona_1 [...] sia nata, in Australia, in epoca precostituzionale, ovvero nel 1943. Parte_5
Pertanto, la cittadina , rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non Persona_1 poteva trasmettere il proprio status civitatis alla propria discendente. Ciò in quanto la già menzionata
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legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel
1948.
Pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana , conosciuta anche come nata in [...] 30 agosto Persona_1 Persona_2
1905, a Martone (RC) (doc. 3), aveva sposato, in data 13 luglio 1922, nella città di Martone (RC)
(doc. 4). Dall'anzidetta unione coniugale era nata, il 15 gennaio 1943, Controparte_2 [...]
conosciuta anche come (doc. 9). In data 2 febbraio Parte_5 Parte_6
1963, aveva contratto matrimonio con in Australia (doc. 10). Parte_5 Persona_4
Dall'anzidetta unione era nata (doc. 1). In data 30 aprile 1988, Parte_1 Parte_1
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aveva contratto matrimonio con (doc. 13). Unione poi dissoltasi, in Pt_1 Controparte_3 seguito e per effetto del decreto di divorzio, emesso in data 2 aprile 2001, dalla Corte Federale australiana, passato in giudicato in data 18 maggio 2001 (doc. 14). Infine, in data 1° agosto 1991, era nata l'ulteriore odierna ricorrente la quale aveva poi cambiato cognome, in Parte_7 data 2 ottobre 2015 (doc. 2), e conseguentemente, adottando il cognome della madre, veniva identificata come . Parte_2
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in Australia, non ha acquistato la cittadinanza australiana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.
8). In data 1.11.2023, a tal proposito, il Governo australiano, Dipartimento Affari Esteri, ha attestato che: “Le scrivo in merito alla sua richiesta di conferma dello status di cittadinanza australiana della sua defunta nonna Per determinare lo status di cittadinanza australiana di tua Persona_2 nonna, tutti i sistemi dipartimentali sono stati interrogati e le informazioni fornite nella tua domanda sono state considerate e valutate. Sulla base di queste informazioni virgola non ho trovato alcuna prova della cittadinanza australiana per la persona i cui dettagli compaiono di seguito e che ora è deceduta. Cognome: – Nome: Data di nascita: il 30/08/1905 - Stato di nascita: Pt_5 Persona_1
Italia”.
Ad abundantiam, madre dell'attuale ricorrente e nonna Parte_6 Parte_1 dell'istante , nonché le ricorrenti medesime, come risultante dalle dichiarazioni di Parte_2 non rinuncia prodotte in atti, non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (docc. 15-16-17-18).
Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, che ha così loro trasmesso “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza per il tramite della figlia e così è stato da genitore Parte_5 in figlio, senza interruzioni, fino alle odierne ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della non sarebbero in Controparte_1 Parte_8 grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini
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dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente , nata il 6 Parte_1 febbraio 1967, e alla ricorrente , nata il 1° agosto 1991, il diritto alla cittadinanza Parte_2 italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.02.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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