TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG 1077 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti NICOLA SACCONE e Parte_1 GIUSEPPE MAROBBIO
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti RITA CASTALDO, RAFFAELE CUCCURULLO ed
ANNA REGA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.01.22 il ricorrente conveniva in giudizio la convenuta in epigrafe assumendo: che con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 10.12.1991, veniva assunto dalla con la Parte_2 qualifica di “Ausiliario addetto alle pulizie con incarico temporaneo”; che dal 10.12.1994 e sino all'1.09.1995, aveva rivestito la qualifica di
“Ausiliario addetto alle pulizie di ruolo”, dal 2.09.1995 e sino al
31.12.1997, quella di “Ausiliario addetto alle pulizie a tempo indeterminato” e, infine, dall'1.01.1998 e sino all'1.11.2001, la qualifica di “Ausiliario specializzato addetto ai servizi Economali a tempo indeterminato”; che in data 5.07.1999, aveva partecipato alla selezione interna per la copertura di n° 81 posti di operatore tecnico – autista di ambulanza, superandola e veniva dichiarato vincitore di concorso e, pertanto, solo dal 30.10.2001, assumeva formalmente la qualifica, già di fatto rivestita sin dal mese di marzo dello stesso anno, di Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato, con la mansione di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di autoambulanza, con inquadramento nella categoria BS del vigente CCNL – comparto sanità; che alla scadenza del 02.05.2002, il contratto veniva prorogato fino al
31.12.2003; che in data 1.01.2004, veniva inquadrato con la qualifica di
“Operatore Tecnico – Autista Ctg. B a tempo indeterminato”, con le medesime mansioni di “Operatore Tecnico Specializzato - Autista di autoambulanza, e con lo stesso inquadramento;
che nel mese di marzo
2011, in virtù di “deliberazione del direttore generale n. 127 dell'1.03.2011” otteneva il nulla osta per il trasferimento presso l ove, dal mese Controparte_2 di luglio, prestava la propria attività lavorativa di Operatore Tecnico
Specializzato – Autista di Ambulanza;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro e, cioè, dall'1.03.2001 e fino al pensionamento
(intervenuto nelle more del giudizio) aveva svolto le mansioni di cui alla categoria C del richiamato CCNL, essendo in possesso di specifico attestato che lo rendeva qualificato per l'azienda, per la sua certificata attività di soccorritore, specializzato nella rianimazione cardio/polmonare.
Assumeva, altresì, che già alla data dell'1.03.2001, fosse in possesso dei requisiti di legge per ottenere il riconoscimento formale dell'inquadramento contrattuale nella categoria superiore di autista esperto, precisando, che nel corso degli anni, l aveva Parte_2 bandito una serie di concorsi per la selezione di operatore tecnico specializzato “esperto” autista di autoambulanza (categoria C)”, per i quali aveva sempre inoltrato regolare domanda di partecipazione, che era subordinata alla contemporanea sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal bando;
che in data 3.11.2006, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall per partecipare al bando selettivo, avendo CP_1 prestato formalmente la propria attività di autista (soccorritore) di ambulanza, sin dal 2.11.2001; che in data 27.12.2005, il direttore delle risorse umane, Dott. , gli aveva certificato, il possesso Persona_1 di tutti i requisiti per la selezione nella Categoria C;
che con comunicazione dell'8.10.19, protocollata l'11.10.2019, al n.
AOC/O022684/2019 aveva diffidato parte datoriale sia ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento che ai fini retributivi.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva:
1. Accertare e dichiarare che,
a far tempo dal mese di marzo 2001 o, quantomeno, dal 2 novembre 2001
(data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato il 30.10.2001) o, ancora, dal luglio 2011 (epoca di definitiva assegnazione al P.O. C.T.O.), il Sig. ha svolto e Parte_1 continua tuttora a svolgere, in favore della
[...]
P.O. C.T.O., la mansione di “autista di Controparte_3 ambulanza esperto”, categoria C, in base al CCNL, comparto sanità 98-
2001, tuttora vigente in parte qua, ovvero mansioni superiori a quelle di inquadramento formale;
2. Per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante, a corrispondere in favore del sig.
[...]
la complessiva somma di € 23.150,69, a titolo di differenze Parte_1 retributive maturate a far tempo dal mese di novembre 2006 e sino a tutto il mese di novembre 2021, oltre ratei maturati dal dicembre 2021 e sino all'effettivo soddisfo, il tutto oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero a quella diversa, maggiore somma ritenuta di giustizia anche alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; 3. Accertare e dichiarare, incidenter tantum, il diritto del sig. Parte_1 all'inquadramento nella categoria giuridica C, in base al CCNL, comparto sanità 98-2001, tuttora vigente in parte qua, come rinnovato in data
21.05.2018 (per il triennio 2016 - 2018);
4. Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistata”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva la nullità del ricorso per mancanza degli elementi essenziali ex art. 414 c.p.c.; eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto di credito preteso dal ricorrente dal marzo 2001 per essere decorso il termine quinquennale ex art. 2948 c.c; nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va accolta l'eccezione di prescrizione avendo riguardo all'atto interruttivo versato in atti (diffida datata 08.10.2019) che rende inesigibili le somme maturate a titolo di differenze retributive anteriormente al 08.10.2014.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'applicazione al rapporto delle previsioni del CCNL di categoria, per tutto il periodo indicato in ricorso, risultano pacifici in quanto non contestati.
Occorre premettere che, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Peraltro, con specifico riferimento all'area del c.d. “pubblico impiego” occorre delineare i limiti di applicabilità del disposto di cui all'art. 2103 c.c. stante la ontologica diversità del rapporto di impiego alle dipendenze dei privati rispetto a quello svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che trova “copertura” costituzionale ex art. 97 della Carta fondamentale. La materia devoluta alla cognizione dello scrivente nell'ambito del presente procedimento non fa certo eccezione a tale regola: al contrario può affermarsi che anche il testo unico, il d. lgs. 165/2001, che completa l'opera di privatizzazione del pubblico impiego ribadisce l'impossibilità di piena identificazione dei due regimi, privato e pubblico, di rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 52 del D.Lvo n. 165/2001 prevede, infatti: 1 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Omissis 2
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3 Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4 Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6 Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3
e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea (caso che non ricorre nella fattispecie) dà diritto a variazioni del trattamento economico. Mentre il quinto comma del citato articolo dispone che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”.
La citata norma, pur tipizzando due ipotesi che legittimano il mutamento di mansioni (vacanza del posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro) riconosce al lavoratore che ha espletato mansioni superiori il diritto alla differenza di trattamento economico, anche nelle ipotesi di assegnazione “nulla”, ovvero in quanto effettuata fuori dai limiti consentiti, attribuendo rilevanza, ai fini retributivi, all'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, e superando, al contempo, il contrapposto principio affermatosi nella giurisprudenza amministrativa granitica nel ritenere la assoluta irrilevanza, giuridica ed economica, dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego. Deve, comunque, escludersi, anche nell'attuale assetto ordinamentale del pubblico impiego (in assenza di una specifica disposizione contrattuale), la possibilità di riconoscere in via giudiziale il diritto del dipendente all'inquadramento superiore corrispondente alle mansioni in concreto svolte, posto che il cit. art. 56 comma 1 parte prima espressamente stabilisce che
“l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. Tale principio di diritto dà conto della rilevanza giuridica dell'accertamento relativo alle effettuazioni di mansioni superiori solo ai fini del riconoscimento di una pretesa economica, non essendo configurabile, a differenza di quanto avviene nel settore privato, la sussistenza di un autonomo diritto all'inquadramento superiore.
Chiariti i limiti di valutazione della domanda circoscritta alla richiesta delle differenze economiche occorre operare il raffronto tra i due livelli di inquadramento: quello assegnato, Bs (operatore tecnico autista Ctg.B a tempo indeterminato, con incarico di Operatore Tecnico
Specializzato – Autista di Autoambulanza Bs) e quello rivendicato dall'istante, C (i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”; in particolare, l'operatore tecnico specializzato esperto (omissis) “svolge attività particolarmente qualificate che presuppongono specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di Bs”).
All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo (per il periodo di tempo richiesto dalla normativa collettiva) ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato e, in ogni caso, della prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
Condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori è, quindi, l'accertamento che dette mansioni superiori siano state svolte in misura prevalente rispetto ad altre eventualmente disimpegnate dal lavoratore o rispetto a quelle connesse al profilo di appartenenza. Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il giudicante che l'inquadramento attribuito al ricorrente risulti inadeguato rispetto alle mansioni svolte.
Dalla prova testi è emerso quanto segue.
Il teste ha dischiarato: ...: “sono autista di ambulanza Testimone_1 presso l'Ospedale dei Colli;
non ho cause in corso nei confronti dell'azienda”; ...: “il sig. come tutti gli autisti, una Parte_1 Cont volta timbrato il badge all'ingresso dell'ospedale si reca, secondo
i turni di servizio articolati in 24 ore, presso l'area dell'Ospedale adibita a parcheggio degli automezzi e attende le disposizioni di servizio impartite dal 118”; ...: “svolgo le stesse mansioni del ricorrente”; ...: “all'esito della segnalazione del centralino del 118, il ricorrente controlla, unitamente al personale medico e paramedico, se
è presente tutta la strumentazione medica necessaria per il tipo di intervento”; ...: “noi autisti siamo già al corrente, appena arrivati sul posto, della struttura ospedaliera presso la quale dobbiamo recarci”;
...: “preciso che siamo anche soccorritori e non solo autisti;
abbiamo seguito e seguiamo ancora corsi di formazione/aggiornamento per il soccorso”; ...: “noi autisti, ricorrente compreso, collaboriamo nell'esecuzione di manovre relative all'emergenza, quali la rianimazione cardio-polmonare di base, l'immobilizzazione, il posizionamento sulla barella/lettiga, il trasporto della portantina o della sedia a rotelle, il caricamento del paziente sull'automezzo”; ...: “siamo noi autisti, all'esito dell'intervento eseguito, a dover compilare la cd. check list
(scheda di viaggio/trasporto), completa delle indicazioni del luogo di intervento, del nominativo dell'equipe medica e/o paramedica, del tipo di intervento praticato indicando espressamente se abbiamo partecipato alle manovre di soccorso”; ...: “il è attualmente in pensione;
Parte_1 prima di andare in pensione ha partecipato al concorso interno per operatore tecnico specializzato”.
Il teste IN ha affermato: ...: “sono in pensione;
ero autista Tes_2 di ambulanza presso il CTO;
non ho cause in corso nei confronti dell'azienda”; ...: “il sig. ed io lavoravamo insieme, quando Parte_1 guidavo l'autoambulanza il ricorrente stava a fianco a me, io guidavo solo mentre lui era di supporto al personale medico e paramedico;
controllava la strumentazione a bordo”; ...: “il ricorrente era in grado di eseguire manovre relative all'emergenza, quali la rianimazione,
l'immobilizzazione, il posizionamento sulla barella/lettiga, il trasporto della portantina o della sedia a rotelle, il caricamento del paziente sull'automezzo”; ...: “il lavoro era così organizzato: una volta timbrato Cont il badge all'ingresso dell'ospedale , ci si recava, secondo i turni di servizio, presso l'area dell'Ospedale adibita a parcheggio degli automezzi e si attendevano le disposizioni di servizio impartite dal
118”; ...: “il ricorrente ha seguito corsi di formazione/aggiornamento per il soccorso”; ...: “io compilavo la check list nella parte relativa al chilometraggio e alle parti amministrative in genere;
il Parte_1 compilava la cd. check list (scheda di viaggio/trasporto) nella parte relativa alle indicazioni del luogo di intervento, del nominativo dell'equipe medica e/o paramedica, del tipo di intervento praticato, suppongo anche le manovre di soccorso alle quali non ho direttamente assistito da vicino essendo sempre al posto di guida (ma ho visto che venivano praticate)”; ...: “il è attualmente in pensione;
Parte_1 prima di andare in pensione ha partecipato al concorso interno per operatore tecnico specializzato”.
Appare, dunque, provato che il ricorrente abbia svolto l'attività di
“autista di ambulanza esperto soccorritore/rianimatore” in luogo di quella di autista “semplice”. Entrambi i testi riferiscono che il svolgeva compito di soccorritore e che era suo compito Parte_1 compilare la “check list” completa “delle indicazioni del luogo di intervento, del nominativo dell'equipe medica e/o paramedica, del tipo di intervento praticato indicando espressamente se abbiamo partecipato alle manovre di soccorso”.
Il teste IN, autista di ambulanza “semplice”, riferisce, in particolare, che il “era in grado di eseguire manovre relative Parte_1 all'emergenza, quali la rianimazione, l'immobilizzazione, il posizionamento sulla barella/lettiga, il trasporto della portantina o della sedia a rotelle, il caricamento del paziente sull'automezzo”.
Può dirsi, peraltro, accertato che dette mansioni superiori siano state svolte in misura prevalente rispetto ad altre eventualmente disimpegnate dal lavoratore o rispetto a quelle connesse al profilo di appartenenza.
Sulla scorta delle esposte considerazioni è stata disposta ctu avendo riguardo alla circostanza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento in data 01.08.2022 che ha reso necessario anche il calcolo dell'incidenza delle differenze retributive sul TFR maturato fin dal 2001 ossia da quando il ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica superiore.
Acclarato ed incontestato il diritto all'adeguamento della retribuzione il ricorso va pertanto accolto nei limiti specificati.
La resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive calcolate sul trattamento economico corrispondente al livello cat. C del CCNL DI CATEGORIA relativamente al periodo dal 8.10.2014 al 21.01.2022 pari ad € 10.782,22 oltre ad € 3.228,59 per interessi e rivalutazione calcolati in base ai criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione, SS.UU. sent. n.39 del
29.1.2001, nonché al pagamento di € 3.448,15 per le differenze maturate sul trattamento di fine rapporto conteggiate sull'intero periodo di lavoro, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, considerato che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia;
la loro regolamentazione resta dunque sottratta al principio della soccombenza che invece rileva nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico corrispondente all'inquadramento nel livello C del CCNL di categoria dal 8.10.2014 al
21.01.2022 con condanna della convenuta al pagamento delle differenze tra retribuzione spettante e retribuzione percepita pari ad € 10.782,22 oltre ad € 3.228,59 per interessi e rivalutazione nonché al pagamento di €
3.448,15 per le differenze maturate sul trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna la in persona del Presidente p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5388,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Procede con separato decreto alla liquidazione delle spese di ctu.
Napoli, il 02/04/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli