TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6799/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FORCINITI MARIA Parte_1
GIOVANNA che lo rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MALASPINA CARMINA Parte_2 che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Piossasco il 28.12.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piossasco (atto n. 26 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 9.10.2002 e a Persona_1 Persona_2
Torino il 30.6.2004 oggi maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data
25/09/2018.
Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Piossasco, via Marchile Cappella n. 32 Int. 1, di comproprietà dei coniugi, con gli arredi ivi contenuti rimane assegnata alla signora che vi abiterà con i Parte_2 figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
DISPONE che. il signor corrisponda alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1 Pt_2 a mezzo bonifico bancario la somma complessiva di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli sino alla loro indipendenza economica, oltre al 50% delle spese extra scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, spese queste che dovranno essere rimborsate alla signora o al SI. Pt_2 Pt_1 entro 15 giorni dalla richiesta al netto di quanto eventualmente ottenuto e rimborsato dall'assicurazione;
DÀ ATTO che attesa la maggiore età dei figli il SI. vedrà gli stessi accordandosi di volta in volta Pt_1 direttamente con loro;
DÀ ATTO che i ricorrenti continueranno a corrispondere la propria quota pari al 50% cadauno della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, e pertanto la SI.ra provvederà a versare mensilmente Pt_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario del SI. la somma di € 100,00 pari al Pt_1 50% della quota di mutuo e dell'assicurazione furto e incendio esistente sull'immobile in comproprietà. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i ricorrenti nel 2021 per esigenze familiari e non potendovi provvedere personalmente la
SI.ra , il SI. ha richiesto e ottenuto finanziamento FINDOMESTIC che comporta una Pt_2 Pt_1 rata mensile di € 200,00 che le parti corrispondono nella misura del 50% cadauno e per l'effetto la SI.ra ogni mese ha corrisposto e continuerà a corrispondere la somma di € 100,00 mensili sul c/c Pt_2 bancario del SI. sino alla sua estinzione prevista per Febbraio 2024; Pt_1
DÀ ATTO che l'immobile di cui i ricorrenti hanno la nuda proprietà sita in Bocchigliero (CS) attualmente
è abitato dai genitori della SI.ra che vantano un diritto di usufrutto sulla stessa. I ricorrenti Pt_2 concordano sin d'ora che in caso di vendita del predetto immobile il ricavato sarà suddiviso al 50% tra gli stessi;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto patrimoniale o economico;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6799/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FORCINITI MARIA Parte_1
GIOVANNA che lo rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MALASPINA CARMINA Parte_2 che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Piossasco il 28.12.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piossasco (atto n. 26 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 9.10.2002 e a Persona_1 Persona_2
Torino il 30.6.2004 oggi maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data
25/09/2018.
Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Piossasco, via Marchile Cappella n. 32 Int. 1, di comproprietà dei coniugi, con gli arredi ivi contenuti rimane assegnata alla signora che vi abiterà con i Parte_2 figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
DISPONE che. il signor corrisponda alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1 Pt_2 a mezzo bonifico bancario la somma complessiva di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei due figli sino alla loro indipendenza economica, oltre al 50% delle spese extra scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, spese queste che dovranno essere rimborsate alla signora o al SI. Pt_2 Pt_1 entro 15 giorni dalla richiesta al netto di quanto eventualmente ottenuto e rimborsato dall'assicurazione;
DÀ ATTO che attesa la maggiore età dei figli il SI. vedrà gli stessi accordandosi di volta in volta Pt_1 direttamente con loro;
DÀ ATTO che i ricorrenti continueranno a corrispondere la propria quota pari al 50% cadauno della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, e pertanto la SI.ra provvederà a versare mensilmente Pt_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario del SI. la somma di € 100,00 pari al Pt_1 50% della quota di mutuo e dell'assicurazione furto e incendio esistente sull'immobile in comproprietà. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i ricorrenti nel 2021 per esigenze familiari e non potendovi provvedere personalmente la
SI.ra , il SI. ha richiesto e ottenuto finanziamento FINDOMESTIC che comporta una Pt_2 Pt_1 rata mensile di € 200,00 che le parti corrispondono nella misura del 50% cadauno e per l'effetto la SI.ra ogni mese ha corrisposto e continuerà a corrispondere la somma di € 100,00 mensili sul c/c Pt_2 bancario del SI. sino alla sua estinzione prevista per Febbraio 2024; Pt_1
DÀ ATTO che l'immobile di cui i ricorrenti hanno la nuda proprietà sita in Bocchigliero (CS) attualmente
è abitato dai genitori della SI.ra che vantano un diritto di usufrutto sulla stessa. I ricorrenti Pt_2 concordano sin d'ora che in caso di vendita del predetto immobile il ricavato sarà suddiviso al 50% tra gli stessi;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto patrimoniale o economico;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3