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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4708/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2022 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4708/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in data 25/3/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di CO IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento RGL n. n. 5978/2020;
considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1 ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
1
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.000,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), si duole dell'esiguità del compenso liquidato ritenuto inferiore rispetto a quanto previsto sia dai parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147/2022, sia dal “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a Spese dello
Stato nei procedimenti civili” sottoscritto in data 7/3/2022 dal Presidente del
Tribunale di Palermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo; premesso in punto di fatto che: con ricorso ex art. 414 cpc, iscritto al RGL n. 5978/2020 in data 25/6/2020,
OI IA ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento di € 10.062,50
(oltre interessi legali) a titolo di differenze retributive;
nel giudizio si è costituita la convenuta CP_2
a seguito del decesso (avvenuto in 13/2/2022) di quest'ultima si sono costituiti gli eredi e;
Pt_2 Parte_3
si sono tenute sei udienze;
il giudizio si è concluso in data 27/3/2024 con sentenza di rigetto del ricorso;
in data 28/3/2024 l'avv. ha depositato istanza di liquidazione con cui ha Pt_1
chiesto il pagamento del compenso pari a € 2.694,00 determinato sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice “tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che, nel caso in specie, la liquidazione del compenso ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014 aggiornato al D.M n.
147/2022;
2
considerato che
il compenso va quantificato in € 2.020,75 applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro, valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, valori intermedi tra minimi e medi per le quattro fasi svolte, e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130
D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. 55/2014, CP_1 come aggiornati dal DM n. 37/2018, in € 462,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori medi, oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data 25/3/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1
difensiva svolta in favore di CO IA - ammessa al patrocinio a spese dello
Stato nell'ambito del procedimento RGL n. 5978/2020 - la somma di € 2.020,75, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 21/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2022 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4708/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in data 25/3/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di CO IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento RGL n. n. 5978/2020;
considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1 ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
1
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.000,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), si duole dell'esiguità del compenso liquidato ritenuto inferiore rispetto a quanto previsto sia dai parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147/2022, sia dal “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a Spese dello
Stato nei procedimenti civili” sottoscritto in data 7/3/2022 dal Presidente del
Tribunale di Palermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo; premesso in punto di fatto che: con ricorso ex art. 414 cpc, iscritto al RGL n. 5978/2020 in data 25/6/2020,
OI IA ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento di € 10.062,50
(oltre interessi legali) a titolo di differenze retributive;
nel giudizio si è costituita la convenuta CP_2
a seguito del decesso (avvenuto in 13/2/2022) di quest'ultima si sono costituiti gli eredi e;
Pt_2 Parte_3
si sono tenute sei udienze;
il giudizio si è concluso in data 27/3/2024 con sentenza di rigetto del ricorso;
in data 28/3/2024 l'avv. ha depositato istanza di liquidazione con cui ha Pt_1
chiesto il pagamento del compenso pari a € 2.694,00 determinato sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice “tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che, nel caso in specie, la liquidazione del compenso ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014 aggiornato al D.M n.
147/2022;
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considerato che
il compenso va quantificato in € 2.020,75 applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro, valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, valori intermedi tra minimi e medi per le quattro fasi svolte, e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130
D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. 55/2014, CP_1 come aggiornati dal DM n. 37/2018, in € 462,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori medi, oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data 25/3/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi professionali per l'attività Parte_1
difensiva svolta in favore di CO IA - ammessa al patrocinio a spese dello
Stato nell'ambito del procedimento RGL n. 5978/2020 - la somma di € 2.020,75, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 21/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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