Articolo 3 della Legge 27 novembre 1991, n. 378
Articolo 2Articolo 4
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15 dicembre 1991
Art. 3. 1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale del tesoro e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione; con lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale.
2. Il numero delle divisioni dell'Amministrazione centrale del tesoro resta immutato.
3. Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificato ai sensi dell' articolo 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , e' sostituito da quello allegato alla presente legge.
4. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a questa destinato, secondo criteri e modalita' definiti di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 4 della legge n. 428/1985 , citato alla nota precedente, ha istituito la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro ed ha sostituito, oltre ai quadri B ed E, il quadro A della tabella VII allegata al D.P.R. n. 748/1972 , recante: "Disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1991