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Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9852 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05321/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 09852 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05321/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2025, proposto da
LU AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Viaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valdobbiadene, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dalla Costa Adriano, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio
Sottopineta-Borri, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 05321/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 365/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. IE Di
Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza in epigrafe con cui il T.A.R. per il Veneto, Sezione Prima, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 1559/2024 della prof.ssa AM, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, salva la refusione del contributo unificato versato da parte della
P.A. resistente.
2.- La prof.ssa AM aveva deciso di appurare la condizione giuridica della strada che attraversa il compendio di cui la stessa è titolare, nonché di verificare esattamente quali lavori (e come) sono stati eseguiti sulla via Borri, giacché i medesimi parevano avere inciso in modo pregiudizievole anche (ma non solo) su un secolare faggio sito proprio sul ciglio, che ha iniziato a presentare gravi problemi di disseccamento della chioma.
Pertanto, mediante PEC inviata in data 30 settembre 2024, aveva chiesto al Comune di esercitare il diritto di accesso agli atti sulla documentazione di rilievo, così specificamente individuata: - delibera del Consiglio Comunale del 29 maggio 1965,
n. 46; - elaborati progettuali e tecnici relativi alla “manutenzione”; - convenzione sottoscritta con il Consorzio Sottopineta – Borri e relativo schema sottoscritto in data
18 maggio 2017; - istanze del Consorzio Sottopineta – Borri di date 18 maggio 2017, N. 05321/2025 REG.RIC.
prot. 11162 e 30 giugno 2017, prot. 14275, e relativi allegati tecnici e progettuali; - allegati alla delibera della Giunta Comunale del 22 agosto 2017, n. 143.
Non essendo pervenuta da parte della P.A. alcuna risposta, l'interessata faceva valere il proprio interesse legittimo impugnando il silenzio diniego venutosi a creare in suo danno mediante ricorso notificato in data 29 novembre 2024, iscritto a ruolo il successivo 16 dicembre 2024 dinanzi al T.A.R. Veneto con n. 1559/2024.
Nelle more, con PEC del 6 dicembre 2024, il Comune di Valdobbiadene faceva finalmente pervenire la documentazione richiesta dalla prof.ssa AM.
A seguito dell'udienza di discussione tenutasi il 12 marzo 2025, l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5,
c.p.a., tuttavia compensando le spese di giudizio “stante l'intervenuta ostensione dei documenti richiesti”, salva la refusione del contributo unificato.
3.- La ricorrente propone appello avverso tale sentenza, nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di lite, deducendo violazione degli artt. 26 e 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il
Tribunale ha disposto la compensazione sulla base di una motivazione apparente, al di fuori dei casi previsti di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che, soli, avrebbero potuto giustificare una compensazione.
4.- Non si è costituito il Comune di Valdobbiadene.
5.- Alla udienza in camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L'appello è fondato.
7.- La sentenza è censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui agli artt.
26 e 34 c.p.a., a mente del quale: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle N. 05321/2025 REG.RIC.
questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»
Alla suddetta regola non si sottraggono le pronunce, qual è quella qui appellata, di cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno della parte ricorrente.
Secondo il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti,
«la dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio
2024, n. 4737; Id. sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7214).
Secondo l'indirizzo ancora più rigoroso seguito dalla Corte di cassazione la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le "gravi ed eccezionali ragioni", atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. civ., sez. I, 16 giugno
2023, n. 17256). N. 05321/2025 REG.RIC.
La giurisprudenza amministrativa ha in particolare chiarito che ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso purché «adeguatamente 'esternata' in motivazione, in modo tale da rendere comprensibile l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda, e purché impostata su argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate» (Cons. Stato, sez. III, n. 4275/18).
Osserva il collegio che, nel caso di specie, in antitesi ai riportati principi, non emerge alcuna ragione che possa giustificare la compensazione delle spese di lite in relazione al decisum. (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7946/2024).
Ritiene quindi il collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai menzionati arresti, e che anzi agli stessi occorra fare riferimento quali precedenti specifici e conformi ai quali adeguarsi, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d)
c.p.a..
Nel caso di specie è infatti provato che l'attuale appellante si è determinata a proporre ricorso in quanto non era pervenuta da parte della P.A. alcuna risposta sulla sua istanza di accesso agli atti, e che l'istanza in questione è stata poi evasa dalla medesima
Amministrazione negli esatti termini in cui l'interessata l'aveva proposta, ma ciò soltanto nelle more del giudizio di primo grado.
8.- Ne discende che l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, secondo il principio della soccombenza virtuale,
l'amministrazione soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
9.- Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, va liquidata la somma complessiva di euro
2.000,00 oltre accessori di legge. N. 05321/2025 REG.RIC.
10.- Le spese del presente grado vanno invece liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del ricorso di primo grado che liquida in complessivi €
2.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, il Comune appellato, alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 400,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IE Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE Di Carlo Marco IP N. 05321/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/12/2025
N. 09852 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05321/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2025, proposto da
LU AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Viaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valdobbiadene, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dalla Costa Adriano, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio
Sottopineta-Borri, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 05321/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 365/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. IE Di
Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza in epigrafe con cui il T.A.R. per il Veneto, Sezione Prima, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 1559/2024 della prof.ssa AM, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, salva la refusione del contributo unificato versato da parte della
P.A. resistente.
2.- La prof.ssa AM aveva deciso di appurare la condizione giuridica della strada che attraversa il compendio di cui la stessa è titolare, nonché di verificare esattamente quali lavori (e come) sono stati eseguiti sulla via Borri, giacché i medesimi parevano avere inciso in modo pregiudizievole anche (ma non solo) su un secolare faggio sito proprio sul ciglio, che ha iniziato a presentare gravi problemi di disseccamento della chioma.
Pertanto, mediante PEC inviata in data 30 settembre 2024, aveva chiesto al Comune di esercitare il diritto di accesso agli atti sulla documentazione di rilievo, così specificamente individuata: - delibera del Consiglio Comunale del 29 maggio 1965,
n. 46; - elaborati progettuali e tecnici relativi alla “manutenzione”; - convenzione sottoscritta con il Consorzio Sottopineta – Borri e relativo schema sottoscritto in data
18 maggio 2017; - istanze del Consorzio Sottopineta – Borri di date 18 maggio 2017, N. 05321/2025 REG.RIC.
prot. 11162 e 30 giugno 2017, prot. 14275, e relativi allegati tecnici e progettuali; - allegati alla delibera della Giunta Comunale del 22 agosto 2017, n. 143.
Non essendo pervenuta da parte della P.A. alcuna risposta, l'interessata faceva valere il proprio interesse legittimo impugnando il silenzio diniego venutosi a creare in suo danno mediante ricorso notificato in data 29 novembre 2024, iscritto a ruolo il successivo 16 dicembre 2024 dinanzi al T.A.R. Veneto con n. 1559/2024.
Nelle more, con PEC del 6 dicembre 2024, il Comune di Valdobbiadene faceva finalmente pervenire la documentazione richiesta dalla prof.ssa AM.
A seguito dell'udienza di discussione tenutasi il 12 marzo 2025, l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5,
c.p.a., tuttavia compensando le spese di giudizio “stante l'intervenuta ostensione dei documenti richiesti”, salva la refusione del contributo unificato.
3.- La ricorrente propone appello avverso tale sentenza, nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di lite, deducendo violazione degli artt. 26 e 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il
Tribunale ha disposto la compensazione sulla base di una motivazione apparente, al di fuori dei casi previsti di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che, soli, avrebbero potuto giustificare una compensazione.
4.- Non si è costituito il Comune di Valdobbiadene.
5.- Alla udienza in camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L'appello è fondato.
7.- La sentenza è censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui agli artt.
26 e 34 c.p.a., a mente del quale: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle N. 05321/2025 REG.RIC.
questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»
Alla suddetta regola non si sottraggono le pronunce, qual è quella qui appellata, di cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno della parte ricorrente.
Secondo il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti,
«la dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio
2024, n. 4737; Id. sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7214).
Secondo l'indirizzo ancora più rigoroso seguito dalla Corte di cassazione la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le "gravi ed eccezionali ragioni", atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. civ., sez. I, 16 giugno
2023, n. 17256). N. 05321/2025 REG.RIC.
La giurisprudenza amministrativa ha in particolare chiarito che ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso purché «adeguatamente 'esternata' in motivazione, in modo tale da rendere comprensibile l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda, e purché impostata su argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate» (Cons. Stato, sez. III, n. 4275/18).
Osserva il collegio che, nel caso di specie, in antitesi ai riportati principi, non emerge alcuna ragione che possa giustificare la compensazione delle spese di lite in relazione al decisum. (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7946/2024).
Ritiene quindi il collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai menzionati arresti, e che anzi agli stessi occorra fare riferimento quali precedenti specifici e conformi ai quali adeguarsi, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d)
c.p.a..
Nel caso di specie è infatti provato che l'attuale appellante si è determinata a proporre ricorso in quanto non era pervenuta da parte della P.A. alcuna risposta sulla sua istanza di accesso agli atti, e che l'istanza in questione è stata poi evasa dalla medesima
Amministrazione negli esatti termini in cui l'interessata l'aveva proposta, ma ciò soltanto nelle more del giudizio di primo grado.
8.- Ne discende che l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, secondo il principio della soccombenza virtuale,
l'amministrazione soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
9.- Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, va liquidata la somma complessiva di euro
2.000,00 oltre accessori di legge. N. 05321/2025 REG.RIC.
10.- Le spese del presente grado vanno invece liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del ricorso di primo grado che liquida in complessivi €
2.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, il Comune appellato, alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 400,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IE Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE Di Carlo Marco IP N. 05321/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO