Versione
3 settembre 1966
3 settembre 1966
Art. 2.
Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 22/12/1977, n. 155Provvedimento: […] E non sarebbe nemmeno applicabile alle Regioni l'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629, richiamata dal primo dei due telegrammi impugnati: dal momento che esse non potrebbero venire in nessun modo equiparate agli enti che "beneficiano di contributi... assunti a carico del bilancio dello Stato" e che pertanto hanno l'obbligo di tenere le relative disponibilità monetarie in conti correnti con il Tesoro.Leggi di più...
- finanza·
- sent. 155/77 b. regioni ordinarie·
- versamento dello stato a favore della regione·
- atto non idoneo a determinare menomazioni della competenza regionale·
- legge 6 agosto 1966, n. 629 (norme sulla tenuta dei conti correnti con il tesoro)·
- sent. 155/77 a. conflitto di attribuzione tra stato e regioni·
- inammissibilita' del ricorso.·
- fondi statali destinati alla regione veneto·
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- invito (non imposizione) alla regione di aprire un conto corrente presso la tesoreria centrale·
- eventuale sua trasformazione in strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale·
- violerebbe l'art. 119 della costituzione.·
- riferibilita' alle regioni·
- esclusione.·
- sent. 155/77 c. regioni ordinarie