Art. 2.
Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.