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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 100/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la ordinanza emessa dal RI di Caltanissetta il
22.03.2021, rep. 327/2021, a definizione del procedimento rubricato al n.
1084/2020 RG, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1947, anche nella qualità di erede della signora Persona_1
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] [...], C.F._3 Parte_4
(C.F. , nata a [...] [...]), C.F._4 Parte_5
(C.F. ), nata a [...] il
[...] C.F._5
15/08/1940, (C.F. , nata a [...] C.F._6
Caltanissetta il 05/12/1940, nata a [...] il Controparte_1
1 21/05/1969, la quale interviene nella qualità di erede del sig. Persona_2
nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati
[...]
in Agrigento, Via Imera 50, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Accolla e
Pier Luigi Cappello che li rappresentano giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
- (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. Controparte_2
, con sede legale in Milano Via Valtellina n.15/17, in persona P.IVA_1
del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_3
domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 112, presso lo studio dell'avv. Sandra Sillitti, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Orsini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
- CP_4
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “concludono riportandosi integralmente a tutto quanto spiegato nel proprio atto di appello e nel contestare tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, chiedono che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc.”
Per l'appellata “conclude come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, contesta tutto quanto dedotto ex adverso, opponendosi alle domande avversarie;
dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e chiede che la causa venga posta in decisione”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nell'ordinanza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con ricorso depositato in data
29.7.2020 ex art 702 bis c.p.c. i ricorrenti sopra indicati chiedevano, nei confronti della e della che venisse Controparte_4 Controparte_2 dichiarato estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c. il diritto portato dal decreto ingiuntivo del RI di Caltanissetta del 30.10.1987, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria accesa in forza del predetto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo ed obbligo per la parte resistente di cancellare l'ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta avvenuta il
3.6.1988 e rinnovata in data 20.5.2008, e relativo ordine al Conservatore di procedere alla relativa cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta.
In particolare, esponevano che, con il detto decreto, era stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 410.401,45 (ex lire 794.648.006), nella loro qualità di fideiussori della Platani S.p.a., società che era stata dichiarata fallita dal RI di Agrigento in data 17.2.1987, avendo provveduto il creditore (allora il NC di IA) ad iscrivere ipoteca sugli immobili degli stessi ricorrenti e di cui al prospetto riportato in ricorso.
Il creditore in questione provvedeva poi ad insinuare il credito nel passivo de fallimento della società sopra ricordata e rinnovare l'iscrizione ipotecaria in danno della e dei suoi garanti. CP_5
Il fallimento della società che aveva determinato la sospensione CP_5
del credito in questione, sia nei confronti del debitore principale che dei garanti, veniva dichiarato chiuso con decreto con provvedimento del
RI di Agrigento in data 12.11.2009, depositato il 13.11.2009, per mancato reclamo nei termini di legge, riacquistando il creditore, dalla data della chiusura, la titolarità delle azioni proponibili, essendo cessata la
3 sospensione legale dei termini, non essendo, invece, intervenuto alcun atto interruttivo.
Fissata, con decreto in data 19.8.2020, l'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva l' mentre si costituiva in giudizio la Controparte_4 [...]
Controparte_2
La società costituita eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria ed difetto di legittimazione attiva di e , Parte_1 Controparte_1
non avendo fornito la prova dell'asserita qualità di erede di Persona_1
e .
[...] Persona_2
Nel merito, contestavano la pretesa di controparte non avendo fornito la prova della definitiva efficacia del decreto di chiusura del fallimento, atteso che lo stesso ai sensi dell'art. 119 L. Fall. diviene efficace decorso il termine per proporre reclamo.
Nel caso di specie, doveva applicarsi il temine lungo di cui all'art. 26, comma
3, L. Fall., non avendo controparte dimostrato che erano state compiute le formalità idonee a fare decorrere il temine breve di dieci giorni per reclamare il decreto di chiusura, dovendosi ritenere che il decreto era divenuto efficace il 20.2.2010.
Inoltre, il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalla pec inviata dal procuratore della parte ricorrente, con cui, non contestando il titolo esecutivo, si chiedeva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Con ordinanza del 17.12.2020, veniva ammessa la documentazione depositata dalle parti e rigettata l'istanza di mutamento del rito.”.
Il RI di Caltanissetta definiva il giudizio con l'ordinanza emessa il
22.03.2021, rep. 327/2021, con dispositivo del seguente tenore: “Disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa;
dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell' senza Controparte_4
pronuncia sulle spese del giudizio.
4 Rigetta il ricorso proposto dai ricorrenti.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società della Controparte_2
metà delle stesse, liquidate, per la detta quota, in € 4.450,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., come per legge,”.
Il RI così motivava la decisione: “Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei confronti dell senza Controparte_4
pronuncia sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza non è stato notificato alla detta società, non chiedendo i ricorrenti termine per provvedervi.
Inoltre, sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che l'oggetto del giudizio, riguardante la declaratoria di prescrizione del diritto di credito e conseguente richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis, L. 28/2010.
Nel merito, deve essere accolta l'eccezione della parte convenuta riguardante il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti , Parte_1
nella qualità, e , atteso che le stesse non hanno Controparte_1
dimostrato di avere conseguito la qualità di erede di Persona_1
e , rispettivamente. Persona_2
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che il semplice rapporto di parentela non fa conseguire la qualità di erede ma solamente quella di chiamato all'eredità, essendosi devoluta ai soggetti indicati, dalle norme in materia, la possibilità di accettare l'eredità e conseguire la relativa qualità.
Nel caso di specie, le predette non hanno assolto al relativo onere probatorio, avendo prodotto, al riguardo, solamente i certificati relativi alla situazione di famiglia originaria che attestano, semplicemente, l'essere stati chiamati all'eredità.
5 Anche la domanda degli altri ricorrenti deve essere rigettata perché infondata.
A tal proposito, devono essere sostanzialmente condivise le argomentazioni svolte dalla resistente in sede di memoria di costituzione e negli altri CP_6
atti difensivi in ordine alla scansione temporale dei fatti rilevanti e delle relative conseguenze sotto il profilo giuridico.
Comunque, per quanto riguarda il decreto di chiusura del fallimento della non è stata prodotta documentazione relativa alla CP_5
pubblicazione del predetto, per cui l'efficacia dello stesso deve intendersi differita alla scadenza del termine per impugnarlo.
In ordine al termine da applicare, in adesione alla tesi di parte ricorrente, occorre pure sottolineare che per i fallimenti aperti anteriormente al D.L.vo del 9 gennaio 2006, n. 5, poi modificato dal D.L.vo 12 settembre 2007, n.
169, il decreto di chiusura è soggetto alle regole vigenti anteriormente ai decreti legislativi ricordati, atteso che, sia l'art. 150 (disciplina transitoria) del primo, che il 22 del secondo, non prevedono l'applicazione delle nuove normative di cui all'art. 119 e 26, comma 3, L.Fall., alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore dei detti provvedimenti legislativi.
Ne consegue che, per i decreti di chiusura emessi con riferimento alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in questione, il relativo regime anche di impugnazione rimane regolato dall'art. 119, comma 1 e 2, nel testo anteriormente vigente secondo cui “La chiusura del fallimento con decreto motivato del RI ….. , pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17” (primo comma) – (v. al riguardo lo stesso decreto di chiusura) e “Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla Corte d'Appello
….” (secondo comma).
6 Come sopra già anticipato, tuttavia, anche in questo caso non è stata prodotta la documentazione di supporto per cui non è possibile stabilire una data certa in cui il decreto di chiusura è divenuto definitivo.
Comunque, anche a volere seguire la tesi della parte resistente, ossia che, nel caso di specie, deve applicarsi il termine lungo di cui all'art. 26, comma
4, L. Fall., come richiamato dall'art. 119, comma 2, L. Fall. e, quindi, il termine di giorni novanta dal deposito in cancelleria del decreto di chiusura,
l'esito non può essere difforme.
Infatti, come osservato dal convenuto, sulla base di quanto sopra ritenuto, il decreto di chiusura è divenuto efficace il 14.2.2010 (novanta giorni successivi alla data del deposito).
Tuttavia, in data 23.1.2020, quindi, anteriormente allo spirare del termine di prescrizione decennale, e ciò sia seguendo la tesi del ricorrente sia seguendo quella della parte resistente, il difensore dei ricorrenti, nel presupposto che il termine di prescrizione decennale era ormai decorso, ha chiesto con relativa nota scritta, in nome e per conto dei ricorrenti e dando atto del diritto della parte convenuta e della mancata proposizione di alcuna azione nei confronti dei propri assistiti, la cancellazione delle ipoteche a suo tempo iscritte.
Al riguardo, sul valore giuridico da assegnare alla detta missiva del
23.1.2020, che secondo la parte resistente è quello di riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., appare opportuno ricordare l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il
7 predetto riconoscimento (Nella specie, la S.C. aveva cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)”.
Deve, quindi, essere condivisa la tesi del resistente in ordine al valore giuridico da attribuire all'atto “di riconoscimento del diritto” inviato dal difensore alla resistente il 23.1.2020.
Neppure può essere condivisa la tesi dei ricorrenti in ordine al fatto che il detto atto di riconoscimento deve promanare dal titolare del relativo diritto atteso che “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova” (cfr., al riguardo, Cass sentenza n. 2965 del 30 febbraio
2017, Rv. 643072-01).
In definitiva, il diritto della convenuta non può considerarsi prescritto, dovendosi rigettare la domanda dei ricorrenti”.
2. Per la riforma di detta ordinanza , , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
hanno interposto tempestivo gravame, lamentando, con il CP_1
primo motivo, rubricato “Sulla improcedibilità della domanda nei confronti di l'erroneità della sentenza per avere il Giudice Controparte_4
ritenuto che il ricorso introduttivo non fosse stato notificato alla CP_4
e conseguentemente dichiarato l'improcedibilità della domanda nei
[...]
confronti di quest'ultima, originario titolare del preteso diritto di credito.
Sostengono gli appellanti che sebbene avessero regolarmente notificato l'atto introduttivo di primo grado sia a che a Controparte_4 Controparte_2
assertivamente prodotto in questo grado, era sfuggita la produzione
[...]
dell'atto notificato e che ciò nonostante il Giudice, prima di emettere la pronuncia, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente la prova della notifica, e
8 qualora mancante assegnare un termine per provvedere ad essa e, solo successivamente ed in caso di mancata ottemperanza, dichiarare l'improcedibilità.
Con il secondo motivo rubricato “Sul difetto di legittimazione attiva di e lamentano l'erroneità della Parte_1 Controparte_1
sentenza nella parte in cui il Giudice, a fronte dell'eccezione di
[...]
aveva ritenuto che esse appellanti avevano presentato solo Controparte_2 documentazione comprovante lo status di chiamate all'eredità rispettivamente di e , ma Persona_1 Persona_2
non anche quello di eredi dei suddetti soggetti e conseguentemente dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva.
A dire degli appellanti il Giudice non aveva tenuto conto delle diverse posizioni delle suddette ricorrenti, il cui status era differente. Con riferimento a il Giudice non avrebbe tenuto conto che la stessa vantava Parte_1
“legittimo titolo di proprietà su un bene oggetto di ipoteca giudiziale (Unità negoziale n. 18 di cui all'iscrizione ipotecaria in atti)” in forza del quale era da ritenersi direttamente legittimata in quanto proprietaria originaria e non solo quale erede di . Persona_1
Rilevano, inoltre, che laddove così non fosse stato, comunque resterebbe la legittimazione delle due ricorrenti che, con la documentazione prodotta ed ammessa, avevano provato di essere legittimari dei rispettivi de cuius (la prima quale figlia di e la seconda quale moglie di Persona_1
) e che, quand'anche si considerassero meri chiamati Persona_2
all'eredità e non anche eredi, l'avere proposto l'azione significava avere accettato tacitamente l'eredità.
Con il terzo motivo rubricato “Sulla prescrizione: violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 2944 c.c.” gli appellanti hanno eccepito l'erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che la diffida a procedere alla cancellazione dell'ipoteca, inviata dall'avv. per conto Pt_2
9 dei ricorrenti in primo grado in data 23/01/2020, fosse atto interruttivo della prescrizione e per avere conseguentemente rigettato la domanda avanzata da parte ricorrente.
Gli appellanti sostanzialmente sostengono che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione avrebbe dovuto riconoscere il primo Giudice in relazione all'istanza di cancellazione di ipoteca proveniente, e ciò in quanto il soggetto che aveva inviato la comunicazione non era legittimato a disporre del diritto,
e la richiesta sarebbe stata volta, unicamente, alla rimozione di un dato formale, l'ipoteca e la sua cancellazione, senza in alcun modo involgere la questione sostanziale del diritto, portato da un decreto ingiuntivo e, pertanto, non necessitante, in sé, di alcun riconoscimento.
Con il quarto motivo rubricato gli appellanti lamentano l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'avere ritenuto sospeso il decorso della prescrizione per effetto del fallimento del debitore principale.
Al riguardo deducono gli appellanti che il titolo in base al quale era stata iscritta e, successivamente, rinnovata l'ipoteca, era costituito da un decreto ingiuntivo ottenuto dal NC di IA (poi e poi CP_4 [...]
) in danno dei fideiussori nell'ottobre 1987, quando il fallimento CP_2
del debitore garantito ( era stato dichiarato nel febbraio dello CP_5
stesso anno, ragion per cui, essendosi il titolo giudiziale formato dopo e fuori dalla procedura ed essendo lo stesso liberamente ed autonomamente azionabile, non opererebbe la sospensione della prescrizione per il fallimento del condebitore.
Con il quinto motivo, gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il primo giudice che il momento iniziale della decorrenza del termine per la definitività del provvedimento di chiusura del fallimento, laddove lo stesso non fosse stato reclamato, doveva individuarsi nella comunicazione del provvedimento stesso.
10 Sostengono in merito che essendo la procedura fallimentare da cui scaturisce il decreto risalente al 1987, in aderenza ai principi cardine di successione delle leggi nel tempo, il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 119 l.f. nella sua formulazione originaria, ovvero quella della littera legis del R.D. 16 marzo
1942 n. 267, a tenore della quale il termine per il reclamo avverso i decreti del giudice delegato era quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto medesimo e non dalla sua comunicazione, come erroneamente ritenuto dal Giudice, e che, pertanto, essendo stato il decreto di chiusura pubblicato in data 12.11.2009, il termine ultimo per proporre reclamo, a mente del disposto della norma al tempo vigente, era il 27.11.2009, data nella quale il decreto era divenuto definitivamente ed irrevocabilmente definitivo.
Gli appellanti hanno, quindi, formulato le seguenti domande: “Ritenere e dichiarare correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di
, per essere stata alla stessa, ritualmente, notificato il ricorso Controparte_4
introduttivo e, conseguentemente, errata la decisione del Giudice di primo grado, sul punto;
2) Affermare la sussistenza della legittimazione attiva delle
Sig.re e per le ragioni spiegate, e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente, errata la decisione del Giudice di primo grado, sul punto;
nel merito 3) Ritenere e dichiarare estinto per prescrizione, ai sensi dell'art.2946 c.c., per decorso del termine di legge, il diritto portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa. 4) Per l'effetto, ritenere e dichiarare insussistente il credito relativo, originariamente vantato dalla e dai CP_7
suoi aventi causa e, correlativamente, insussistente ogni obbligazione di parte ricorrente. 5) Ulteriormente e per l'effetto, essendo venuto meno il titolo di credito per la dichiaranda estinzione del relativo diritto, ritenere e dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria accesa in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che parte resistente è obbligata a cancellare l'ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta
11 avvenuta in data 3/06/1988 registro particolare 499 e rinnovata in data
20/05/2008 registro generale 6336 e particolare 1192 su tutte le unità negoziali da 1 a 19 ivi indicate nella sezione B immobili e contro tutti i soggetti indicati nella sezione C della nota medesima. 6) Indi ordinare al Sig.
Conservatore dei registri Immobiliari di Caltanissetta di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale inscritta, dal NC di IA Spa in data 3/6/1988 ai nn registro particolare 499 e generale 6564, e del successivo rinnovo in data 20/05/2008, registro generale 6336 e particolare 1192, su tutte le unità negoziali da 1 a 19 ivi indicate nella sezione B immobili e contro tutti i soggetti indicati nella sezione C della nota medesima, sopra letteralmente trascritti, con l'esonero per lo stesso da qualsivoglia responsabilità. 7) Condannare parte resistente al pagamento delle spese compensi ed onorari del presente procedimento nonché di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art 96 cpc rinvenendosi alla condotta della stessa e un profilo di responsabilità processuale aggravata per aver dato immotivatamente causa al presente procedimento”. si costituiva in giudizio resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , CP_4
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
4. Nel merito rileva la Corte che il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del RI nell'aver dichiarato improcedibile la domanda nei confronti di non avendo gli Controparte_4
appellanti in primo grado fornito la prova della notifica al predetto istituto di credito del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, come peraltro ammesso e riconosciuto in questo grado dagli appellanti medesimi,
12 e non sussistendo alcun obbligo per il giudice di richiedere la prova dell'avvenuta notifica.
Né rileva la circostanza che la notifica fosse regolarmente avvenuta e
“sarebbe sfuggita unicamente la produzione”, in quanto, come detto, era onere dei ricorrenti in primo grado, una volta effettuata la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, depositare la prova dell'avvenuta notifica.
Così come non può sopperirsi all'omissione in cui sono incorsi gli appellanti in primo grado attraverso la produzione in questo grado del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza notificato a avendo Controparte_4
dovuto provvedere gli appellanti a detto incombente nel corso del giudizio di primo grado, e dovendosi ritenere inammissibile detta produzione in sede di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di atti e documenti che la parte avrebbe dovuto e potuto produrre nel giudizio di primo grado.
5. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame, non avendo le ricorrenti e provato la loro qualità di Parte_1 Controparte_1
eredi rispettivamente di e di Persona_1 Persona_2
, essendosi limitate a depositare in giudizio i rispettivi certificati
[...]
relativi alla situazione di famiglia originaria, che in quanto attestanti il semplice rapporto di parentela, non fa conseguire la qualità di erede, ma solo quella di chiamato all'eredità, a cui è riconosciuto la possibilità di accettare l'eredità e di conseguire la relativa qualifica, e per non avere . Parte_1 comprovato essere proprietaria del “ bene oggetto di ipoteca giudiziale (Unità negoziale n. 18 di cui all'iscrizione ipotecaria in atti)”.
L'appello proposto dalle suddette e va Parte_1 Controparte_1
pertanto rigettato.
6. Fondato è invece il terzo motivo con cui gli appellanti , Parte_2
, , e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
eccepito l'erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che la diffida
13 a procedere alla cancellazione dell'ipoteca, inviata dall'avv. per Pt_2
conto dei ricorrenti in primo grado in data 23/01/2020, fosse atto interruttivo della prescrizione e per avere conseguentemente rigettato la domanda avanzata da parte ricorrente.
E ciò in ragione del fatto che la predetta comunicazione di posta elettronica certificata inviata dall'avv. del seguente tenore “Considerato che il Pt_2
Fallimento della società Platani spa è stato chiuso il 12/11/2009 con provvedimento depositato in data 13/11/2009 definitivo per mancato reclamo nei termini di legge.
Ritenuto che
dalla data di chiusura del fallimento il creditore ha riacquistato la titolarità delle azioni proponibili e che quindi è cessata la sospensione legale dei termini;
Considerato che
nè in precedenza nè successivamente è stata proposta alcuna azione nei confronti dei fideiussiori, dei loro aventi causa e del debitore principale;
Ritenuto che
dalla data della chiusura del fallimento ad oggi nessuno atto interruttivo della prescrizione è stato mai notificato ad alcuno dei soggetti interessati;
Rilevato che è trascorso abbondantemente il termine di cui all'art.2946 cc e che quindi il diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo del RI di
Caltanissetta del 30/10/1987 si è ESTINTO per prescrizione essendo abbondantemente trascorso il termine di legge;
Con la presente ritenuto quanto sopra premesso si invitano e diffidano le società in indirizzo, ciascuna per i propri diritti e per le proprie competenze a volere procedere con immediatezza alla cancellazione della ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta in data 3/06/1988 registro particolare 499 e rinnovata in data 20/05/2008 registro generale
6336 e particolare 1192 su tutte le unità negoziali da 1 a 19 ivi indicate nella sezione B immobili e contro tutti i soggetti indicati nella sezione C della nota medesima. Con espresso avvertimento che in mancanza si procederà giudizialmente per l'accertamento dell'estinzione del vostro diritto per le ragioni spiegate con aggravio di spese a vostro carico”, era esclusivamente
14 preposta a chiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e quindi con finalità del tutto opposta a qualsivoglia riconoscimento del debito.
Pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere che la missiva del difensore fosse atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione nonché ricognitivo del debito, difettando, nel caso di specie, tutti i requisiti che consentirebbero a tale atto di acquisire tale valore, ed a rigettare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto dai predetti appellanti per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal NC di IA spa sugli immobili di loro proprietà, dovendosi ritenere estinto per prescrizione il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 361/1987 emesso dal RI di Caltanissetta su richiesta del NC di IA spa, per l'importo pari ad € 410.401,45 nei loro confronti, in forza del quale l'ipoteca è stata iscritta in data 03.06.1988 e rinnovata in data 20.05.2008, della quale va, pertanto, disposta la cancellazione, con riforma sul punto della Ordinanza impugnata.
L'accoglimento del motivo di gravame di che trattasi rende superfluo l'esame dei restanti motivi.
7. La riforma della Ordinanza impugnata di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra gli appellanti , Parte_2 Parte_3
, , e contro
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito Controparte_2
complessivo della lite, che nel caso di specie vede soccombente quest'ultima.
In considerazione di ciò ritiene la Corte porre a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, come Controparte_2
liquidate in dispositivo, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
15 Con 8. Il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
impone la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del grado in favore di come liquidate in dispositivo, con Controparte_2
applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore
(visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e CP_4
rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, sull'appello proposto da , , CP_4 Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
avverso la ordinanza emessa dal RI di Caltanissetta il CP_1
22.03.2021, rep. 327/2021, a definizione del procedimento rubricato al n.
1084/2020 RG, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
Accoglie l'appello proposto da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e e in parziale riforma
[...] Parte_5 Parte_6
dell'Ordinanza impugnata:
- dichiara che il credito vantato da portato dal Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 361/1987 emesso dal RI di Caltanissetta in data
30.10.1987 nei confronti di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e per l'importo pari ad € 410.401,45
[...] Parte_5 Parte_6
è estinto per prescrizione.
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in data 03.06.1988, reg. generale 6564 e particolare 499, e rinnovata in data 20.05.2008, registro generale 6336 e particolare 1192 sui beni immobili di proprietà di Pt_2
16 , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
con esonero da ogni responsabilità
[...]
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi €
[...]
5.336,00, di cui € 259,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
-conferma nel resto la Ordinanza impugnata.
Condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.191,500,
[...]
di cui € 382,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge
Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e l'appellata , CP_4
rimasta contumace.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 100/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la ordinanza emessa dal RI di Caltanissetta il
22.03.2021, rep. 327/2021, a definizione del procedimento rubricato al n.
1084/2020 RG, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1947, anche nella qualità di erede della signora Persona_1
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] [...], C.F._3 Parte_4
(C.F. , nata a [...] [...]), C.F._4 Parte_5
(C.F. ), nata a [...] il
[...] C.F._5
15/08/1940, (C.F. , nata a [...] C.F._6
Caltanissetta il 05/12/1940, nata a [...] il Controparte_1
1 21/05/1969, la quale interviene nella qualità di erede del sig. Persona_2
nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati
[...]
in Agrigento, Via Imera 50, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Accolla e
Pier Luigi Cappello che li rappresentano giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
- (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. Controparte_2
, con sede legale in Milano Via Valtellina n.15/17, in persona P.IVA_1
del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_3
domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 112, presso lo studio dell'avv. Sandra Sillitti, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Orsini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
- CP_4
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “concludono riportandosi integralmente a tutto quanto spiegato nel proprio atto di appello e nel contestare tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, chiedono che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc.”
Per l'appellata “conclude come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, contesta tutto quanto dedotto ex adverso, opponendosi alle domande avversarie;
dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e chiede che la causa venga posta in decisione”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nell'ordinanza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con ricorso depositato in data
29.7.2020 ex art 702 bis c.p.c. i ricorrenti sopra indicati chiedevano, nei confronti della e della che venisse Controparte_4 Controparte_2 dichiarato estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c. il diritto portato dal decreto ingiuntivo del RI di Caltanissetta del 30.10.1987, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria accesa in forza del predetto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo ed obbligo per la parte resistente di cancellare l'ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta avvenuta il
3.6.1988 e rinnovata in data 20.5.2008, e relativo ordine al Conservatore di procedere alla relativa cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta.
In particolare, esponevano che, con il detto decreto, era stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 410.401,45 (ex lire 794.648.006), nella loro qualità di fideiussori della Platani S.p.a., società che era stata dichiarata fallita dal RI di Agrigento in data 17.2.1987, avendo provveduto il creditore (allora il NC di IA) ad iscrivere ipoteca sugli immobili degli stessi ricorrenti e di cui al prospetto riportato in ricorso.
Il creditore in questione provvedeva poi ad insinuare il credito nel passivo de fallimento della società sopra ricordata e rinnovare l'iscrizione ipotecaria in danno della e dei suoi garanti. CP_5
Il fallimento della società che aveva determinato la sospensione CP_5
del credito in questione, sia nei confronti del debitore principale che dei garanti, veniva dichiarato chiuso con decreto con provvedimento del
RI di Agrigento in data 12.11.2009, depositato il 13.11.2009, per mancato reclamo nei termini di legge, riacquistando il creditore, dalla data della chiusura, la titolarità delle azioni proponibili, essendo cessata la
3 sospensione legale dei termini, non essendo, invece, intervenuto alcun atto interruttivo.
Fissata, con decreto in data 19.8.2020, l'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva l' mentre si costituiva in giudizio la Controparte_4 [...]
Controparte_2
La società costituita eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria ed difetto di legittimazione attiva di e , Parte_1 Controparte_1
non avendo fornito la prova dell'asserita qualità di erede di Persona_1
e .
[...] Persona_2
Nel merito, contestavano la pretesa di controparte non avendo fornito la prova della definitiva efficacia del decreto di chiusura del fallimento, atteso che lo stesso ai sensi dell'art. 119 L. Fall. diviene efficace decorso il termine per proporre reclamo.
Nel caso di specie, doveva applicarsi il temine lungo di cui all'art. 26, comma
3, L. Fall., non avendo controparte dimostrato che erano state compiute le formalità idonee a fare decorrere il temine breve di dieci giorni per reclamare il decreto di chiusura, dovendosi ritenere che il decreto era divenuto efficace il 20.2.2010.
Inoltre, il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalla pec inviata dal procuratore della parte ricorrente, con cui, non contestando il titolo esecutivo, si chiedeva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Con ordinanza del 17.12.2020, veniva ammessa la documentazione depositata dalle parti e rigettata l'istanza di mutamento del rito.”.
Il RI di Caltanissetta definiva il giudizio con l'ordinanza emessa il
22.03.2021, rep. 327/2021, con dispositivo del seguente tenore: “Disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa;
dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell' senza Controparte_4
pronuncia sulle spese del giudizio.
4 Rigetta il ricorso proposto dai ricorrenti.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società della Controparte_2
metà delle stesse, liquidate, per la detta quota, in € 4.450,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., come per legge,”.
Il RI così motivava la decisione: “Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei confronti dell senza Controparte_4
pronuncia sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza non è stato notificato alla detta società, non chiedendo i ricorrenti termine per provvedervi.
Inoltre, sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che l'oggetto del giudizio, riguardante la declaratoria di prescrizione del diritto di credito e conseguente richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis, L. 28/2010.
Nel merito, deve essere accolta l'eccezione della parte convenuta riguardante il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti , Parte_1
nella qualità, e , atteso che le stesse non hanno Controparte_1
dimostrato di avere conseguito la qualità di erede di Persona_1
e , rispettivamente. Persona_2
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che il semplice rapporto di parentela non fa conseguire la qualità di erede ma solamente quella di chiamato all'eredità, essendosi devoluta ai soggetti indicati, dalle norme in materia, la possibilità di accettare l'eredità e conseguire la relativa qualità.
Nel caso di specie, le predette non hanno assolto al relativo onere probatorio, avendo prodotto, al riguardo, solamente i certificati relativi alla situazione di famiglia originaria che attestano, semplicemente, l'essere stati chiamati all'eredità.
5 Anche la domanda degli altri ricorrenti deve essere rigettata perché infondata.
A tal proposito, devono essere sostanzialmente condivise le argomentazioni svolte dalla resistente in sede di memoria di costituzione e negli altri CP_6
atti difensivi in ordine alla scansione temporale dei fatti rilevanti e delle relative conseguenze sotto il profilo giuridico.
Comunque, per quanto riguarda il decreto di chiusura del fallimento della non è stata prodotta documentazione relativa alla CP_5
pubblicazione del predetto, per cui l'efficacia dello stesso deve intendersi differita alla scadenza del termine per impugnarlo.
In ordine al termine da applicare, in adesione alla tesi di parte ricorrente, occorre pure sottolineare che per i fallimenti aperti anteriormente al D.L.vo del 9 gennaio 2006, n. 5, poi modificato dal D.L.vo 12 settembre 2007, n.
169, il decreto di chiusura è soggetto alle regole vigenti anteriormente ai decreti legislativi ricordati, atteso che, sia l'art. 150 (disciplina transitoria) del primo, che il 22 del secondo, non prevedono l'applicazione delle nuove normative di cui all'art. 119 e 26, comma 3, L.Fall., alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore dei detti provvedimenti legislativi.
Ne consegue che, per i decreti di chiusura emessi con riferimento alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in questione, il relativo regime anche di impugnazione rimane regolato dall'art. 119, comma 1 e 2, nel testo anteriormente vigente secondo cui “La chiusura del fallimento con decreto motivato del RI ….. , pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17” (primo comma) – (v. al riguardo lo stesso decreto di chiusura) e “Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla Corte d'Appello
….” (secondo comma).
6 Come sopra già anticipato, tuttavia, anche in questo caso non è stata prodotta la documentazione di supporto per cui non è possibile stabilire una data certa in cui il decreto di chiusura è divenuto definitivo.
Comunque, anche a volere seguire la tesi della parte resistente, ossia che, nel caso di specie, deve applicarsi il termine lungo di cui all'art. 26, comma
4, L. Fall., come richiamato dall'art. 119, comma 2, L. Fall. e, quindi, il termine di giorni novanta dal deposito in cancelleria del decreto di chiusura,
l'esito non può essere difforme.
Infatti, come osservato dal convenuto, sulla base di quanto sopra ritenuto, il decreto di chiusura è divenuto efficace il 14.2.2010 (novanta giorni successivi alla data del deposito).
Tuttavia, in data 23.1.2020, quindi, anteriormente allo spirare del termine di prescrizione decennale, e ciò sia seguendo la tesi del ricorrente sia seguendo quella della parte resistente, il difensore dei ricorrenti, nel presupposto che il termine di prescrizione decennale era ormai decorso, ha chiesto con relativa nota scritta, in nome e per conto dei ricorrenti e dando atto del diritto della parte convenuta e della mancata proposizione di alcuna azione nei confronti dei propri assistiti, la cancellazione delle ipoteche a suo tempo iscritte.
Al riguardo, sul valore giuridico da assegnare alla detta missiva del
23.1.2020, che secondo la parte resistente è quello di riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., appare opportuno ricordare l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il
7 predetto riconoscimento (Nella specie, la S.C. aveva cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)”.
Deve, quindi, essere condivisa la tesi del resistente in ordine al valore giuridico da attribuire all'atto “di riconoscimento del diritto” inviato dal difensore alla resistente il 23.1.2020.
Neppure può essere condivisa la tesi dei ricorrenti in ordine al fatto che il detto atto di riconoscimento deve promanare dal titolare del relativo diritto atteso che “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova” (cfr., al riguardo, Cass sentenza n. 2965 del 30 febbraio
2017, Rv. 643072-01).
In definitiva, il diritto della convenuta non può considerarsi prescritto, dovendosi rigettare la domanda dei ricorrenti”.
2. Per la riforma di detta ordinanza , , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
hanno interposto tempestivo gravame, lamentando, con il CP_1
primo motivo, rubricato “Sulla improcedibilità della domanda nei confronti di l'erroneità della sentenza per avere il Giudice Controparte_4
ritenuto che il ricorso introduttivo non fosse stato notificato alla CP_4
e conseguentemente dichiarato l'improcedibilità della domanda nei
[...]
confronti di quest'ultima, originario titolare del preteso diritto di credito.
Sostengono gli appellanti che sebbene avessero regolarmente notificato l'atto introduttivo di primo grado sia a che a Controparte_4 Controparte_2
assertivamente prodotto in questo grado, era sfuggita la produzione
[...]
dell'atto notificato e che ciò nonostante il Giudice, prima di emettere la pronuncia, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente la prova della notifica, e
8 qualora mancante assegnare un termine per provvedere ad essa e, solo successivamente ed in caso di mancata ottemperanza, dichiarare l'improcedibilità.
Con il secondo motivo rubricato “Sul difetto di legittimazione attiva di e lamentano l'erroneità della Parte_1 Controparte_1
sentenza nella parte in cui il Giudice, a fronte dell'eccezione di
[...]
aveva ritenuto che esse appellanti avevano presentato solo Controparte_2 documentazione comprovante lo status di chiamate all'eredità rispettivamente di e , ma Persona_1 Persona_2
non anche quello di eredi dei suddetti soggetti e conseguentemente dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva.
A dire degli appellanti il Giudice non aveva tenuto conto delle diverse posizioni delle suddette ricorrenti, il cui status era differente. Con riferimento a il Giudice non avrebbe tenuto conto che la stessa vantava Parte_1
“legittimo titolo di proprietà su un bene oggetto di ipoteca giudiziale (Unità negoziale n. 18 di cui all'iscrizione ipotecaria in atti)” in forza del quale era da ritenersi direttamente legittimata in quanto proprietaria originaria e non solo quale erede di . Persona_1
Rilevano, inoltre, che laddove così non fosse stato, comunque resterebbe la legittimazione delle due ricorrenti che, con la documentazione prodotta ed ammessa, avevano provato di essere legittimari dei rispettivi de cuius (la prima quale figlia di e la seconda quale moglie di Persona_1
) e che, quand'anche si considerassero meri chiamati Persona_2
all'eredità e non anche eredi, l'avere proposto l'azione significava avere accettato tacitamente l'eredità.
Con il terzo motivo rubricato “Sulla prescrizione: violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 2944 c.c.” gli appellanti hanno eccepito l'erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che la diffida a procedere alla cancellazione dell'ipoteca, inviata dall'avv. per conto Pt_2
9 dei ricorrenti in primo grado in data 23/01/2020, fosse atto interruttivo della prescrizione e per avere conseguentemente rigettato la domanda avanzata da parte ricorrente.
Gli appellanti sostanzialmente sostengono che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione avrebbe dovuto riconoscere il primo Giudice in relazione all'istanza di cancellazione di ipoteca proveniente, e ciò in quanto il soggetto che aveva inviato la comunicazione non era legittimato a disporre del diritto,
e la richiesta sarebbe stata volta, unicamente, alla rimozione di un dato formale, l'ipoteca e la sua cancellazione, senza in alcun modo involgere la questione sostanziale del diritto, portato da un decreto ingiuntivo e, pertanto, non necessitante, in sé, di alcun riconoscimento.
Con il quarto motivo rubricato gli appellanti lamentano l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'avere ritenuto sospeso il decorso della prescrizione per effetto del fallimento del debitore principale.
Al riguardo deducono gli appellanti che il titolo in base al quale era stata iscritta e, successivamente, rinnovata l'ipoteca, era costituito da un decreto ingiuntivo ottenuto dal NC di IA (poi e poi CP_4 [...]
) in danno dei fideiussori nell'ottobre 1987, quando il fallimento CP_2
del debitore garantito ( era stato dichiarato nel febbraio dello CP_5
stesso anno, ragion per cui, essendosi il titolo giudiziale formato dopo e fuori dalla procedura ed essendo lo stesso liberamente ed autonomamente azionabile, non opererebbe la sospensione della prescrizione per il fallimento del condebitore.
Con il quinto motivo, gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il primo giudice che il momento iniziale della decorrenza del termine per la definitività del provvedimento di chiusura del fallimento, laddove lo stesso non fosse stato reclamato, doveva individuarsi nella comunicazione del provvedimento stesso.
10 Sostengono in merito che essendo la procedura fallimentare da cui scaturisce il decreto risalente al 1987, in aderenza ai principi cardine di successione delle leggi nel tempo, il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 119 l.f. nella sua formulazione originaria, ovvero quella della littera legis del R.D. 16 marzo
1942 n. 267, a tenore della quale il termine per il reclamo avverso i decreti del giudice delegato era quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto medesimo e non dalla sua comunicazione, come erroneamente ritenuto dal Giudice, e che, pertanto, essendo stato il decreto di chiusura pubblicato in data 12.11.2009, il termine ultimo per proporre reclamo, a mente del disposto della norma al tempo vigente, era il 27.11.2009, data nella quale il decreto era divenuto definitivamente ed irrevocabilmente definitivo.
Gli appellanti hanno, quindi, formulato le seguenti domande: “Ritenere e dichiarare correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di
, per essere stata alla stessa, ritualmente, notificato il ricorso Controparte_4
introduttivo e, conseguentemente, errata la decisione del Giudice di primo grado, sul punto;
2) Affermare la sussistenza della legittimazione attiva delle
Sig.re e per le ragioni spiegate, e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente, errata la decisione del Giudice di primo grado, sul punto;
nel merito 3) Ritenere e dichiarare estinto per prescrizione, ai sensi dell'art.2946 c.c., per decorso del termine di legge, il diritto portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa. 4) Per l'effetto, ritenere e dichiarare insussistente il credito relativo, originariamente vantato dalla e dai CP_7
suoi aventi causa e, correlativamente, insussistente ogni obbligazione di parte ricorrente. 5) Ulteriormente e per l'effetto, essendo venuto meno il titolo di credito per la dichiaranda estinzione del relativo diritto, ritenere e dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria accesa in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che parte resistente è obbligata a cancellare l'ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta
11 avvenuta in data 3/06/1988 registro particolare 499 e rinnovata in data
20/05/2008 registro generale 6336 e particolare 1192 su tutte le unità negoziali da 1 a 19 ivi indicate nella sezione B immobili e contro tutti i soggetti indicati nella sezione C della nota medesima. 6) Indi ordinare al Sig.
Conservatore dei registri Immobiliari di Caltanissetta di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale inscritta, dal NC di IA Spa in data 3/6/1988 ai nn registro particolare 499 e generale 6564, e del successivo rinnovo in data 20/05/2008, registro generale 6336 e particolare 1192, su tutte le unità negoziali da 1 a 19 ivi indicate nella sezione B immobili e contro tutti i soggetti indicati nella sezione C della nota medesima, sopra letteralmente trascritti, con l'esonero per lo stesso da qualsivoglia responsabilità. 7) Condannare parte resistente al pagamento delle spese compensi ed onorari del presente procedimento nonché di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art 96 cpc rinvenendosi alla condotta della stessa e un profilo di responsabilità processuale aggravata per aver dato immotivatamente causa al presente procedimento”. si costituiva in giudizio resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , CP_4
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
4. Nel merito rileva la Corte che il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del RI nell'aver dichiarato improcedibile la domanda nei confronti di non avendo gli Controparte_4
appellanti in primo grado fornito la prova della notifica al predetto istituto di credito del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, come peraltro ammesso e riconosciuto in questo grado dagli appellanti medesimi,
12 e non sussistendo alcun obbligo per il giudice di richiedere la prova dell'avvenuta notifica.
Né rileva la circostanza che la notifica fosse regolarmente avvenuta e
“sarebbe sfuggita unicamente la produzione”, in quanto, come detto, era onere dei ricorrenti in primo grado, una volta effettuata la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, depositare la prova dell'avvenuta notifica.
Così come non può sopperirsi all'omissione in cui sono incorsi gli appellanti in primo grado attraverso la produzione in questo grado del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza notificato a avendo Controparte_4
dovuto provvedere gli appellanti a detto incombente nel corso del giudizio di primo grado, e dovendosi ritenere inammissibile detta produzione in sede di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di atti e documenti che la parte avrebbe dovuto e potuto produrre nel giudizio di primo grado.
5. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame, non avendo le ricorrenti e provato la loro qualità di Parte_1 Controparte_1
eredi rispettivamente di e di Persona_1 Persona_2
, essendosi limitate a depositare in giudizio i rispettivi certificati
[...]
relativi alla situazione di famiglia originaria, che in quanto attestanti il semplice rapporto di parentela, non fa conseguire la qualità di erede, ma solo quella di chiamato all'eredità, a cui è riconosciuto la possibilità di accettare l'eredità e di conseguire la relativa qualifica, e per non avere . Parte_1 comprovato essere proprietaria del “ bene oggetto di ipoteca giudiziale (Unità negoziale n. 18 di cui all'iscrizione ipotecaria in atti)”.
L'appello proposto dalle suddette e va Parte_1 Controparte_1
pertanto rigettato.
6. Fondato è invece il terzo motivo con cui gli appellanti , Parte_2
, , e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
eccepito l'erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto che la diffida
13 a procedere alla cancellazione dell'ipoteca, inviata dall'avv. per Pt_2
conto dei ricorrenti in primo grado in data 23/01/2020, fosse atto interruttivo della prescrizione e per avere conseguentemente rigettato la domanda avanzata da parte ricorrente.
E ciò in ragione del fatto che la predetta comunicazione di posta elettronica certificata inviata dall'avv. del seguente tenore “Considerato che il Pt_2
Fallimento della società Platani spa è stato chiuso il 12/11/2009 con provvedimento depositato in data 13/11/2009 definitivo per mancato reclamo nei termini di legge.
Ritenuto che
dalla data di chiusura del fallimento il creditore ha riacquistato la titolarità delle azioni proponibili e che quindi è cessata la sospensione legale dei termini;
Considerato che
nè in precedenza nè successivamente è stata proposta alcuna azione nei confronti dei fideiussiori, dei loro aventi causa e del debitore principale;
Ritenuto che
dalla data della chiusura del fallimento ad oggi nessuno atto interruttivo della prescrizione è stato mai notificato ad alcuno dei soggetti interessati;
Rilevato che è trascorso abbondantemente il termine di cui all'art.2946 cc e che quindi il diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo del RI di
Caltanissetta del 30/10/1987 si è ESTINTO per prescrizione essendo abbondantemente trascorso il termine di legge;
Con la presente ritenuto quanto sopra premesso si invitano e diffidano le società in indirizzo, ciascuna per i propri diritti e per le proprie competenze a volere procedere con immediatezza alla cancellazione della ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta in data 3/06/1988 registro particolare 499 e rinnovata in data 20/05/2008 registro generale
6336 e particolare 1192 su tutte le unità negoziali da 1 a 19 ivi indicate nella sezione B immobili e contro tutti i soggetti indicati nella sezione C della nota medesima. Con espresso avvertimento che in mancanza si procederà giudizialmente per l'accertamento dell'estinzione del vostro diritto per le ragioni spiegate con aggravio di spese a vostro carico”, era esclusivamente
14 preposta a chiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e quindi con finalità del tutto opposta a qualsivoglia riconoscimento del debito.
Pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere che la missiva del difensore fosse atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione nonché ricognitivo del debito, difettando, nel caso di specie, tutti i requisiti che consentirebbero a tale atto di acquisire tale valore, ed a rigettare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto dai predetti appellanti per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal NC di IA spa sugli immobili di loro proprietà, dovendosi ritenere estinto per prescrizione il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 361/1987 emesso dal RI di Caltanissetta su richiesta del NC di IA spa, per l'importo pari ad € 410.401,45 nei loro confronti, in forza del quale l'ipoteca è stata iscritta in data 03.06.1988 e rinnovata in data 20.05.2008, della quale va, pertanto, disposta la cancellazione, con riforma sul punto della Ordinanza impugnata.
L'accoglimento del motivo di gravame di che trattasi rende superfluo l'esame dei restanti motivi.
7. La riforma della Ordinanza impugnata di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra gli appellanti , Parte_2 Parte_3
, , e contro
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito Controparte_2
complessivo della lite, che nel caso di specie vede soccombente quest'ultima.
In considerazione di ciò ritiene la Corte porre a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, come Controparte_2
liquidate in dispositivo, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
15 Con 8. Il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
impone la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del grado in favore di come liquidate in dispositivo, con Controparte_2
applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore
(visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e CP_4
rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, sull'appello proposto da , , CP_4 Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
avverso la ordinanza emessa dal RI di Caltanissetta il CP_1
22.03.2021, rep. 327/2021, a definizione del procedimento rubricato al n.
1084/2020 RG, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
Accoglie l'appello proposto da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e e in parziale riforma
[...] Parte_5 Parte_6
dell'Ordinanza impugnata:
- dichiara che il credito vantato da portato dal Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 361/1987 emesso dal RI di Caltanissetta in data
30.10.1987 nei confronti di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e per l'importo pari ad € 410.401,45
[...] Parte_5 Parte_6
è estinto per prescrizione.
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in data 03.06.1988, reg. generale 6564 e particolare 499, e rinnovata in data 20.05.2008, registro generale 6336 e particolare 1192 sui beni immobili di proprietà di Pt_2
16 , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
con esonero da ogni responsabilità
[...]
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi €
[...]
5.336,00, di cui € 259,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
-conferma nel resto la Ordinanza impugnata.
Condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.191,500,
[...]
di cui € 382,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge
Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e l'appellata , CP_4
rimasta contumace.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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