Sentenza breve 9 maggio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 09/05/2013, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02390/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2011, proposto da:
CO RO, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Martino, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Campania;
contro
Comune di Villa Literno, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione n.37/2007 emessa dal Comune di Villa Literno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra RO CO impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento meglio specificato in epigrafe con cui il Comune di Villa Literno ha accertato ex art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 37 del 19 dicembre 2007 afferente le opere edilizie realizzate sul suolo allibrato in Catasto al Foglio 26, particella 5244 e consistenti in un fabbricato per civili abitazioni realizzato in difetto di titolo abilitativo costituito da n. 2 livelli fuori terra con superficie per piano di circa mq. 180.
La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione: in sintesi, espone di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione n. 37/2007 indicata nell’impugnato provvedimento e rappresenta di aver trasmesso domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 confidando nella destinazione urbanistica impressa dallo strumento urbanistico all’area di sedime (zona residenziale C3).
Non si è costituito in giudizio il Comune di Villa Literno.
Alla camera di consiglio del 24 aprile 2013, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione del provvedimento, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e dandone avviso alle parti presenti.
In limine litis, il Collegio rileva che in data 19 marzo 2013 è stato depositato agli atti di causa il permesso di costruire in sanatoria prot. n. 271 del 12 marzo 2012 rilasciato dal Comune di Villa Literno relativamente al manufatto in questione.
Per l’effetto, diviene inefficace sia l’ordine di demolizione n. 37/2007 (venendo meno il presupposto legittimante costituito dall’abusività della costruzione successivamente sanata) che l’impugnato accertamento di inottemperanza che si fonda sulla predetta ingiunzione demolitoria.
Non resta quindi che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione extraprocessuale del presente giudizio e la mancata costituzione in giudizio della intimata amministrazione consentono di dichiarare irripetibili le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
IL SEGRETARIO