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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3174/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La presidente ha emesso la seguente: SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 15 D. L.vo n. 150/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002,
iscritto al Ruolo generale affari contenziosi al numero in epigrafe indicato, promossa
da:
Avv. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c..
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. n. ), presso i cui P.IVA_1
uffici ex lege domicilia.
***
§1-L'avv. a proposto l'opposizione in esame per contestare il decreto con cui Pt_1
è stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi, indicati dovutigli per il patrocinio a spese dello Stato prestato in grado di appello in favore di Parte_2
.
[...]
In particolare, ha dedotto il ricorrente: -di essere stato nominato unico difensore di fiducia del predetto , nell'ambito del procedimento penale a suo Parte_2
carico; -all'esito del procedimento di primo grado, il suo assistito è stato assolto con la sentenza n.1630 del 09.11.2015, impugnata dal P.M. con appello principale;
-
conseguentemente, l'avv. ricorrente ha provveduto alla costituzione nell'ambito del giudizio di appello, proponendo impugnativa incidentale, non esaminata dal giudice del grado, avendo questo dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dal
P.M.; -dal che l'illegittimità della pronuncia di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi in questa sede impugnata, poiché resa sull'errato presupposto della non debenza del compenso ai sensi dell'art. 106 del DPR 115/2002, per essere stata dichiarata inammissibile l'azione, sebbene l'impugnativa non fosse stata proposta dall'avvocato istante, vittorioso in primo grado per l'assoluzione del suo assistito,
bensì dal P.M..
Il ricorrente ha perciò chiesto l'accoglimento delle seguenti richieste: “Voglia l'Ill.mo
Presidente della Corte d'Appello adito, contrariis reiectis, e per i motivi in narrativa,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via principale, revocata, annullata
e, comunque, dichiarata privo di efficacia e tamquam non esset l'ordinanza di rigetto
dell'istanza di liquidazione della Corte d'Appello di Roma, Sezione I, emessa il
29.04.2025, depositata il 30.04.2025 e notificata in data 09.05.2025, per l'effetto,
procedere ad una nuova liquidazione per l'attività svolta dal sottoscritto legale nel
procedimento penale n. n.3746/2017 R.G. C.A. – 971/2008 R.G. N.R. della Corte
d'Appello di Roma, Sezione I, quale difensore di fiducia del Sig. Parte_2
imputato, nella misura indicata come da richiesta di liquidazione del 13.02.2025
(doc.8) per l'importo di € 1.890,00 (oltre spese generali 15%, CAP ed IVA come per
legge, e quindi per un importo totale di € 2.260,44); - Voglia, comunque, in caso di
accoglimento della presente domanda, procedere alla liquidazione dei compensi e
delle spese di cui al presente procedimento, con espressa richiesta di condanna alle
spese ex art. 96 c.p.c. per l'ipotesi di costituzione dilatoria del opposto. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§1.1-Il Ministero opposto si è costituito, ha evidenziato il difetto di legittimazione dell'assistito, a proporre lui stesso l'impugnativa in esame e, nel Parte_2
merito, ne ha contestato la fondatezza.
§2-Assume valenza dirimente la preliminare considerazione delle condizioni di ammissibilità della richiesta in esame di seguito esposte. Va anzitutto considerato che l'avv. per comprovare l'attività Parte_1
per la quale chiede compenso, giova ribadirlo, afferente al patrocinio a spese dello
Stato prestato in favore di nato il [...], in [...], nel Parte_2
giudizio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Roma – Prima
sezione penale, emessa il 20.04.2025, depositata in data 30.04.2025, ha allegato in atti: 1) il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio di Parte_2
come innanzi generalizzato, del GIP di Viterbo del 12.04.2013, in cui è dato leggere che viene nominato difensore dello stesso l'avv. Maria Antonietta Russo (cfr. All. n.
2); 2) l'atto di costituzione nel giudizio di appello innanzi indicato con appello incidentale, redatto nell'interesse medesimo sottoscritto, quale suo difensore Pt_2
di fiducia, sempre e solo dall'avv. Maria Antonietta Russo (cfr. All. n. 6); 3) la sentenza della Corte d'Appello conclusiva del giudizio in relazione al quale è chiesto compenso ove è dato leggere che sono costituiti quali difensori di fiducia del ridetto gli avv.ti Maria Antonietta Russo ed (cfr. Parte_2 Parte_1
All. 7).
Ora, appare evidente dalla disamina della documentazione appena enumerata che la richiesta dell'avv. formulata in proprio, dichiarandosi quale unico difensore Pt_1
di è inammissibile, prima ancora che infondata, sotto un duplice Parte_2
profilo: anzitutto perché nessuna nomina quale difensore ammesso al gratuito patrocinio risulta comprovata avvenuta in suo favore né in primo né in secondo grado.
E poi quand'anche, in ipotesi, ciò fosse, l'art. 91 del DPR 115/2002 dispone:
“L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore;
in ogni caso gli effetti
dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi
di cui all'articolo 100”, non avendo il ricorrente allegato, neppure in via di mera deduzione difensiva la ricorrenza delle condizioni citate nell'ultima parte della norma innanzi riportata.
Quanto alle spese di lite di questa fase processuale, considerata la decisione in ragione di rilievi svolti d'ufficio, per altro considerati solo in sede di opposizione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, così
provvede:
-rigetta e dichiara inammissibile l'opposizione nei sensi di cui in motivazione;
-compensa le spese di questo giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 04.10.2025
La Presidente
NA D'NO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La presidente ha emesso la seguente: SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 15 D. L.vo n. 150/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002,
iscritto al Ruolo generale affari contenziosi al numero in epigrafe indicato, promossa
da:
Avv. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c..
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. n. ), presso i cui P.IVA_1
uffici ex lege domicilia.
***
§1-L'avv. a proposto l'opposizione in esame per contestare il decreto con cui Pt_1
è stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi, indicati dovutigli per il patrocinio a spese dello Stato prestato in grado di appello in favore di Parte_2
.
[...]
In particolare, ha dedotto il ricorrente: -di essere stato nominato unico difensore di fiducia del predetto , nell'ambito del procedimento penale a suo Parte_2
carico; -all'esito del procedimento di primo grado, il suo assistito è stato assolto con la sentenza n.1630 del 09.11.2015, impugnata dal P.M. con appello principale;
-
conseguentemente, l'avv. ricorrente ha provveduto alla costituzione nell'ambito del giudizio di appello, proponendo impugnativa incidentale, non esaminata dal giudice del grado, avendo questo dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dal
P.M.; -dal che l'illegittimità della pronuncia di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi in questa sede impugnata, poiché resa sull'errato presupposto della non debenza del compenso ai sensi dell'art. 106 del DPR 115/2002, per essere stata dichiarata inammissibile l'azione, sebbene l'impugnativa non fosse stata proposta dall'avvocato istante, vittorioso in primo grado per l'assoluzione del suo assistito,
bensì dal P.M..
Il ricorrente ha perciò chiesto l'accoglimento delle seguenti richieste: “Voglia l'Ill.mo
Presidente della Corte d'Appello adito, contrariis reiectis, e per i motivi in narrativa,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via principale, revocata, annullata
e, comunque, dichiarata privo di efficacia e tamquam non esset l'ordinanza di rigetto
dell'istanza di liquidazione della Corte d'Appello di Roma, Sezione I, emessa il
29.04.2025, depositata il 30.04.2025 e notificata in data 09.05.2025, per l'effetto,
procedere ad una nuova liquidazione per l'attività svolta dal sottoscritto legale nel
procedimento penale n. n.3746/2017 R.G. C.A. – 971/2008 R.G. N.R. della Corte
d'Appello di Roma, Sezione I, quale difensore di fiducia del Sig. Parte_2
imputato, nella misura indicata come da richiesta di liquidazione del 13.02.2025
(doc.8) per l'importo di € 1.890,00 (oltre spese generali 15%, CAP ed IVA come per
legge, e quindi per un importo totale di € 2.260,44); - Voglia, comunque, in caso di
accoglimento della presente domanda, procedere alla liquidazione dei compensi e
delle spese di cui al presente procedimento, con espressa richiesta di condanna alle
spese ex art. 96 c.p.c. per l'ipotesi di costituzione dilatoria del opposto. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§1.1-Il Ministero opposto si è costituito, ha evidenziato il difetto di legittimazione dell'assistito, a proporre lui stesso l'impugnativa in esame e, nel Parte_2
merito, ne ha contestato la fondatezza.
§2-Assume valenza dirimente la preliminare considerazione delle condizioni di ammissibilità della richiesta in esame di seguito esposte. Va anzitutto considerato che l'avv. per comprovare l'attività Parte_1
per la quale chiede compenso, giova ribadirlo, afferente al patrocinio a spese dello
Stato prestato in favore di nato il [...], in [...], nel Parte_2
giudizio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Roma – Prima
sezione penale, emessa il 20.04.2025, depositata in data 30.04.2025, ha allegato in atti: 1) il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio di Parte_2
come innanzi generalizzato, del GIP di Viterbo del 12.04.2013, in cui è dato leggere che viene nominato difensore dello stesso l'avv. Maria Antonietta Russo (cfr. All. n.
2); 2) l'atto di costituzione nel giudizio di appello innanzi indicato con appello incidentale, redatto nell'interesse medesimo sottoscritto, quale suo difensore Pt_2
di fiducia, sempre e solo dall'avv. Maria Antonietta Russo (cfr. All. n. 6); 3) la sentenza della Corte d'Appello conclusiva del giudizio in relazione al quale è chiesto compenso ove è dato leggere che sono costituiti quali difensori di fiducia del ridetto gli avv.ti Maria Antonietta Russo ed (cfr. Parte_2 Parte_1
All. 7).
Ora, appare evidente dalla disamina della documentazione appena enumerata che la richiesta dell'avv. formulata in proprio, dichiarandosi quale unico difensore Pt_1
di è inammissibile, prima ancora che infondata, sotto un duplice Parte_2
profilo: anzitutto perché nessuna nomina quale difensore ammesso al gratuito patrocinio risulta comprovata avvenuta in suo favore né in primo né in secondo grado.
E poi quand'anche, in ipotesi, ciò fosse, l'art. 91 del DPR 115/2002 dispone:
“L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore;
in ogni caso gli effetti
dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi
di cui all'articolo 100”, non avendo il ricorrente allegato, neppure in via di mera deduzione difensiva la ricorrenza delle condizioni citate nell'ultima parte della norma innanzi riportata.
Quanto alle spese di lite di questa fase processuale, considerata la decisione in ragione di rilievi svolti d'ufficio, per altro considerati solo in sede di opposizione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, così
provvede:
-rigetta e dichiara inammissibile l'opposizione nei sensi di cui in motivazione;
-compensa le spese di questo giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 04.10.2025
La Presidente
NA D'NO