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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Il TRIBUNALE di VICENZA, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 288/24 R.G., iscritta a ruolo in data 22.1.2024, promossa da:
, nata a [...], il [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...], il [...] c.f. Parte_1
rappresentate e difese dall'avv. Angelo Pizzato, c.f. C.F._2
, posta elettronica certificata: C.F._3
come da mandati depositati Email_1 telematicamente nel proc. n. .173/2021 r.g es. imm. Tribunale di Vicenza e allegati in duplicato informatico all'atto di citazione, entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Angelo Pizzato in Valbrenta - loc. Campolongo sul Brenta
(VI) in via Capitello n. 49,
attori contro
, impresa individuale, c.f. con sede a Marostica CP_2 C.F._4
(VI), via Btg. Valbrenta N. 7, p.e.c.: rappresentato e Email_2 difeso dagli avvocati Chiara Menegon, c.f. e Daniele C.F._5
Raccanello, c.f. del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato C.F._6 presso il loro studio di Asolo (TV), viale Enrico Fermi n. 14/H PEC
- Email_3 Email_4
e contro già Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_4
con sede a 36023 Longare (VI), via Ponte di Costozza, 12, p.e.c.: P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Email_5
1 Solinas (c.f. ), con domicilio eletto presso gli avv.ti Gianni Solinas C.F._7
e Cristina Dianin in Vicenza, Contrà Santa Caterina 10, p.e.c.:
Email_6
e contro
(c.f. ) residente in [...], SA Controparte_5 C.F._8
Veneto (VI), p.e.c.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Email_7
Daniela Arsie (C.F. , CodiceFiscale_9 Email_8
e Tiziana Stella (C.F. , CodiceFiscale_10 Email_9 con domicilio eletto presso il loro studio in Via Verdi n. 22 di Cassola
convenuto in punto: opposizione ex art. 619 cpc conclusioni per parte opponente e : CP_1 Parte_1
come da note scritte depositate in data 5.9.2024
conclusioni per parte convenuta : CP_2
come da note scritte depositate in data 4.9.2024
conclusioni per parte convenuta : Controparte_3
come da note scritte depositate in data 4.9.2024
conclusioni per parte convenuta Controparte_5
come da note scritte depositate in data 6.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento trascritto in data 07.04.2021, sottoponeva a CP_2 pignoramento la proprietà, in capo a , dei beni immobili situati a Controparte_5
SA Veneto (VI), via Stazione n. 8/E, identificati al Catasto Fabbricati del sopraindicato Comune, Foglio 2: - particella n. 1160, sub 2, particella n. 1160 sub 1, come comune ai subalterni 2 e 3 e alla p.lla 186 sub 6.
Con successivo atto di pignoramento immobiliare eseguito in data 17.01.2023,
sottoponeva a pignoramento il medesimo bene, Controparte_3 instaurando il procedimento esecutivo R.G. ES. n. 39/2023.
Le due procedure esecutive venivano poi riunite nella R.G. ES. n. 173/2021 in data
30.03.2023.
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, e CP_1 Parte_1 proponevano opposizione ex art. 619 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la
2 sospensione del procedimento esecutivo, asserendo ( ) di essere CP_1 titolare di un diritto di abitazione sull'immobile pignorato, acquisito per usucapione.
Con ordinanza depositata in data 30.11.23, il giudice, “ritenuto che la pretesa attorea non fosse prima facie infondata, attesa la prevalenza che la legge accorda al diritto del terzo proprietario rispetto a quello dell'eventuale aggiudicatario, e che necessitasse perciò di accertamento in sede di merito, considerato che la vendita avrebbe potuto recare un pregiudizio irreparabile (sotto il profilo del vantato diritto di abitazione) agli opponenti”, sospendeva l'esecuzione forzata, concedendo per l'introduzione del giudizio di merito il termine di giorni 60.
Avverso l'indicata ordinanza, proponeva reclamo ex Controparte_3 art. 624 comma II cpc.
Il Tribunale di Vicenza in composizione collegiale, con ordinanza in data 22.2.2024,
“ravvisato il fumus boni iuris quantomeno della domanda di usucapione formulata da , e idonea – in caso di suo accoglimento – a paralizzare CP_1
l'esecuzione forzata dell'immobile che ne costituisce oggetto”, rigettava il reclamo confermando la sospensione dell'esecuzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 Parte_1 introducevano il giudizio di merito della spiegata opposizione, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 1022 c.c., a favore di , che fossero ridotte le donazioni poste in CP_1 essere da a favore di , ai sensi dell'art. 553 e segg. c.c., Parte_2 Controparte_5 al fine della reintegrazione delle quote di legittima spettanti alle ricorrenti, che fossero restituiti gli immobili pignorati, tutti liberi da ogni peso e ipoteca, previo accertamento, ai sensi dell'art. 1414, II c.c., della simulazione relativa dell'atto di compravendita nn. 75735 rep. / 16252 racc. Notaio di Bassano Persona_1 del Grappa del 06.02.90 e dell'atto di compravendita del 12.11.93, Notaio
[...]
, trascritto in data 29.11.93, entrambi stipulati tra i sig.ri Persona_2 Parte_2
e , in quanto dissimulanti due donazioni dal padre al figlio. Controparte_5
Chiedevano inoltre, in via subordinata, in caso di mancata liberazione dei beni da pesi e ipoteche, la condanna di a corrispondere alle ricorrenti il Controparte_5 compenso del minor valore dei beni restituiti e, comunque, per i beni per cui non potesse essere richiesta la restituzione, le somme dovute per il credito vantato dalle
3 legittimarie, per l'importo che sarebbe stato accertato in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il convenuto costituendosi con comparsa in data 5.4.2024, aderiva Controparte_5 sostanzialmente alle domande di parte attrice, opponendosi solamente alla domanda di simulazione degli atti notarili di compravendita del 1990 e del 1993.
I convenuti e , invece, costituendosi con CP_2 Controparte_3 comparse depositate in data 5.4.2025, chiedevano il rigetto delle domande attoree e la revoca della sospensione del procedimento esecutivo, sul presupposto dell'inopponibilità ai creditori ipotecari e pignoranti delle domande di accertamento della simulazione, di riduzione della donazione, di restituzione degli immobili e di liberazione da pesi e ipoteche e dell'insussistenza dei requisiti di un possesso utile ad usucapire il diritto di abitazione in capo a . CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
Non venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, per aver il giudice ritenuto che fossero state dedotte in modo generico e non circostanziato e per non essere comunque le circostanze dedotte utili alla decisione.
All'udienza del 7.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in atti, allo spirare dei termini assegnati per deposito di comparse e repliche.
****
e hanno richiesto, previo accertamento della CP_1 Parte_1 simulazione relativa, in quanto dissimulanti donazioni, degli atti di compravendita
Notaio del 06.02.90 e Notaio del Persona_1 Persona_2
12.11.93, stipulati tra i sig.ri e , la riduzione, dei predetti Parte_2 Controparte_5 atti al fine della reintegrazione delle quote di legittima alle medesime spettanti, in quanto eredi legittime del de cuius , la restituzione degli immobili Parte_2 oggetto di esecuzione liberi da ogni peso e ipoteca o, in subordine, in caso di mancata liberazione dei beni indicati da pesi e ipoteche, la condanna di CP_5 alla corresponsione del compenso del minor valore dei beni restituiti e
[...] comunque, per i beni per cui non potesse essere richiesta la restituzione, delle somme dovute per il credito vantato dalle legittimarie, per l'importo da accertare.
Le attrici hanno svolto le suindicate domande, traendo dall'interpretazione e
4 dall'applicazione delle norme di cui agli artt. 561, 2652 n. 8 e 2915 c.c. la conclusione che l'attore in riduzione che trascrive, entro dieci anni dall'apertura della successione, una domanda di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie, sia destinato, in caso di accoglimento della domanda, a prevalere sull'espropriazione forzata anche se il pignoramento sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda, e sul presupposto che sia inapplicabile, al caso di specie, il disposto dell'art. 561 c.c., come novellato dal comma 4-novies dell'art. 2,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80, per essere gli atti di disposizione posti in essere precedenti alla entrata in vigore della norma citata.
Si tratta, però, di presupposti e conclusioni che non si condividono, in quanto non tengono conto della lettura combinata degli artt. 2652 e 2915 c.c., del carattere speciale della norma di cui all'art. 2915 c.c., e della pressochè pacifica applicabilità dell'art. 561 c.c., così come novellato nel 2005, anche alle donazioni concluse precedentemente alla novella.
Va anzitutto evidenziato che l'accoglimento della domanda di simulazione degli atti di compravendita del 6.2.1990 e del 12.11.1993, e quindi l'accertamento della natura simulata delle compravendite indicate in quanto dissimulanti donazioni, costituisce presupposto necessario all'accoglimento della domanda di riduzione, posto che l'art. 557 c.c annovera tra gli atti soggetti a riduzione, oltre alle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, le sole donazioni, e non gli atti di compravendita.
Le opponenti e , tuttavia, non hanno mai proposto, prima di questo Parte_1 CP_1 giudizio, azione di simulazione dei suindicati atti. La domanda è stata svolta per la prima volta nel giudizio di opposizione che ci occupa, ma, proprio perché introdotta posteriormente al pignoramento, non può produrre effetti nei confronti dei creditori pignorante ed intervenuto, ai sensi degli art. 1416 e 2652 n. 4 c.c..
E infatti, in base alle indicate disposizioni, la simulazione, anche ove fosse accertata in questa sede, non potrebbe essere opposta ai creditori dell'esecutato CP_5
avendo questi in buona fede iscritto ipoteca e compiuto atti di esecuzione
[...] sui beni oggetto delle compravendite asseritamente simulate prima della trascrizione della domanda di simulazione delle compravendite medesime.
5 Ma i dubbi sulla opponibilità ai creditori non sono limitati alla domanda di simulazione.
Si estendono anche alla domanda di riduzione delle asserite donazioni e di conseguente restituzione dei beni pignorati a favore delle legittimarie lese.
E' vero infatti che, secondo l'art. 2652 n. 8 c.c., se la domanda di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima è trascritta entro dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che l'accoglie pregiudica anche i terzi che pur hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anche anteriormente alla trascrizione della domanda.
Ma è pur vero che per il disposto di cui all'art. 2915, comma 2, c.c. “non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”.
Va dunque stabilito, tenuto conto delle due disposizioni, se la domanda di riduzione trascritta successivamente al pignoramento ma entro dieci anni dall'apertura della successione sia opponibile al creditore pignorante e se, dunque, il suo accoglimento possa inficiare o meno la vendita coattiva.
Ora, se ai fini dell'art. 2652 c.c. si equipara il pignoramento all'acquisto a titolo oneroso e il creditore pignorante all'acquirente a titolo oneroso, si deve affermare che l'accoglimento della domanda di riduzione trascritta entro il decennio dalla morte del de cuius determini il travolgimento del pignoramento stesso.
Ma se si vede nell'art. 2915 c.c. una norma speciale rispetto all'art. 2652 c.c. e non si equipara il creditore pignorante all'acquirente, si giunge alla conclusione contraria, e dunque ad affermare che, affinchè la sentenza pronunciata in esito a una domanda di riduzione possa considerarsi opponibile ai creditori, e il diritto del legittimario leso da una donazione, vittorioso nell'azione di riduzione, prevalente sul creditore pignoratizio e sull'aggiudicatario, sia comunque necessario che la relativa domanda giudiziale sia stata trascritta prima del pignoramento.
Seguendo questa interpretazione, che si ritiene di condividere, l'accoglimento della domanda di riduzione delle donazioni, sebbene avanzata entro dieci anni dall'apertura della successione, non pregiudica la vendita forzata eseguita in forza
6 del pignoramento, se questo è trascritto dal creditore, come nel caso di specie, prima della trascrizione della domanda medesima.
Gli effetti dell'accoglimento della domanda di riduzione, dunque, si ritengono inopponibili ai creditori e . CP_2 Controparte_3
Ma se anche non si condividesse la tesi della natura di norma speciale dell'art. 2915, comma 2, c.c. e si volesse equiparare, ai fini dell'art. 2652 c.c. il creditore pignorante al terzo acquirente, sul presupposto che al primo non possa essere attribuita una tutela maggiore di quella attribuita al secondo, si dovrebbe comunque considerare che, anche nel caso in cui gli immobili pignorati fossero restituiti quale conseguenza dell'esito vittorioso dell'azione di riduzione, gli stessi non sarebbero liberi dalle ipoteche.
E ciò in ragione del fatto che gli atti di disposizione risalgono al 1990 e al 1993 e che il disposto dell'art. 561 c.c. prevede che i pesi e le ipoteche restino efficaci se la riduzione è domandata dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione, anche qualora il donatario subisca la perdita del bene per effetto dell'azione di restituzione.
Dunque, nel caso in esame, il pignorante ipotecario potrebbe comunque invocare la tutela dell'art. 561 c.c. e prevalere sulle opponenti legittimarie, essendo abbondantemente decorso il termine del ventennio tra il compimento degli atti e l'esperimento dell'azione di riduzione.
Né può affermarsi che gli atti dispositivi in esame non siano interessati dall'intervento del Legislatore del 2005 che ha modificato l'art. 561 c.c. aggiungendo il limite dei vent'anni, per essere antecedenti alla riforma, o che debba ritenersi non decorso il termine ventennale al tempo della proposizione della domanda di riduzione, per essere il dies a quo coincidente con la data di entrata in vigore della novella.
I normali canoni di interpretazione della legge inducono infatti ad affermare che la normativa in esame, ed in particolare il limite dei venti anni di cui agli artt. 561 comma 1 e 563 commi 1 e 2 c.c., trovi applicazione per ogni donazione, indipendentemente dal fatto che sia stata conclusa e trascritta dopo il 15 maggio
2005 o prima di tale data.
Da un lato va infatti osservato come l'applicazione della nuova disciplina alle donazioni anteriori all'entrata in vigore della legge non comporti alcuna
7 retroattività della nuova normativa, dal momento che oggetto di tale normativa sono esclusivamente gli effetti dell'azione di riduzione e l'esperibilità stessa dell'azione di restituzione, e non anche la disciplina sostanziale della donazione;
dall'altro, come “la mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del
2005, individui tale data quale “dies a quo” del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c. (ma il medesimo ragionamento può certamente essere fatto per l'art. 561 c.c. ), porti a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione (Cass Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4523).
Concludendo sul punto, può pertanto affermarsi che le azioni di simulazione, riduzione e restituzione, in tal sede, risultino inopponibili ai creditori che hanno precedentemente iscritto ipoteca o comunque intrapreso il pignoramento sui beni
“rivendicati” dalle opponenti legittimarie.
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L'opposizione proposta da e non merita accoglimento Parte_1 CP_1 neppure in punto “usucapione”, essendo rimasta non provata la sussistenza dei presupposti per la maturazione dell'usucapione del diritto di abitazione in capo a
. CP_1
Quest'ultima ha dedotto di aver esercitato, dal maggio 2000, in modo pubblico, pacifico e non interrotto, il possesso corrispondente al diritto di abitazione sul bene oggetto del procedimento esecutivo opposto, nulla aggiungendo però riguardo alle specifiche modalità di esercizio del medesimo.
A fondamento delle proprie asserzioni, ha posto principalmente la sussistenza di un accordo transattivo concluso da , da un lato, , Controparte_5 Parte_2 CP_1
e , dall'altro, in base al quale il primo si sarebbe impegnato
[...] Controparte_6
a mettere a disposizione dei secondi l'immobile abitativo pignorato e a costituire su detto bene il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. a favore di , Parte_2 CP_1
e , in sostituzione del diritto di abitazione che avrebbe dovuto
[...] Controparte_6 costituire a favore degli stessi, su altri beni di sua proprietà venduti a terzi, nello specifico sui beni catastalmente censiti al Comune di SA Veneto, NCEU, partita 1000870, fg 2, m.n. 577, via stazione 8.
8 A riprova del preteso acquisto per usucapione della proprietà, poi, ha prodotto l'indicato accordo transattivo (doc. 10), certificati anagrafici, un certificato di abitabilità a nome di risalente al 27.1.2000, un contratto Enel Controparte_5 intestato a del 4.5.2000. Ha inoltre richiesto l'ammissione della prova Parte_2 per testimoni, formulando capitoli essenzialmente tesi a provare l'utilizzo protratto nel tempo e pubblico degli immobili.
Ora, i documenti prodotti, incluso il certificato storico di residenza, non sono idonei a dar prova del possesso qualificato, mentre i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria 24.5.2024, per come formulati, non sono utili a provare l'animus possidendi e soprattutto non valgono ad escludere, anche una volta ottenuta risposta affermativa dai testimoni, che alla base dell'utilizzo dei beni vi fosse un rapporto di natura obbligatoria o, più semplicemente, la tolleranza del proprietario, piuttosto che la sua inerzia.
Per comprendere le ragioni del rigetto dell'opposizione sul punto, occorre premettere alcuni principi enucleati dalla Corte di Cassazione in materia di usucapione della piena proprietà, valevoli anche per i diritti reali “minori”:
- ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un possesso continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (Cass. Civ. sez. II, 24/08/2006, n. 18392; Cass. Civ. sez. II, 02/10/2018,
n. 23849);
- è onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso
9 altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Sul punto, s confrontino Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II,
02/10/2018, n. 23849; Cass. civ. sez. II, 11/06/2010, n. 14092; isolato invece appare il precedente giurisprudenziale invocato da parte opponente, Cass. N. 25095/2022, riferibile comunque ad una fattispecie particolare;
- in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass.
Civ. Sez. II, 03/07/2019, n. 17880; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Fatte queste premesse in diritto, va detto che la prova dell'elemento soggettivo non poteva essere fornita con la prova per testimoni richiesta.
I capitoli articolati, infatti, erano diretti a offrire prova del mero utilizzo a scopo abitativo, da parte di , dei beni controversi, e non di un godimento CP_1 qualificato, tale da escludere la tolleranza del pieno proprietario.
E' indubbio, dunque, che, dalla loro ammissione, sarebbe potuta emergere al più, in favore del terzo opponente, la prova del godimento prolungato dei beni, ma non di un possesso idoneo all'usucapione del diritto di abitazione.
E sul punto, si ribadisce, come il mero utilizzo come abitazione del bene che si pretende usucapito non sia di per sè solo, ed in assenza di condotte che denotino l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non in nome altrui, probatorio di un possesso utile ad usucapire, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà –di abitazione, nella fattispecie in esame - sia accompagnata da univoci indizi, che consentano di presumere che essa sia svolta “uti dominus”.
10 Si confronti, per esempio, Cass. n. 18215/2013, secondo cui “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”
Partendo dunque dalle premesse in diritto sopra indicate, e in mancanza di prova dell'animus possidendi, il dato di fatto dello stretto rapporto di parentela che vi è tra e non può non far ritenere plausibile che il Controparte_5 CP_1 godimento del bene da parte della seconda, anche se prolungato nel tempo, sia il frutto di atti di tolleranza da parte del primo.
D'altro canto, la circostanza che il godimento del bene da parte di sia il CP_1 frutto di atti di tolleranza del figlio, che trovano fondamento nei rapporti di parentela, non può ritenersi smentita dal fatto che i beni siano stati abitati da per un significativo periodo di tempo e non in via transitoria od CP_1 occasionale.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sottolineato che il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti di mera amicizia o buon vicinato, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, giacchè nei primi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei secondi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. ordinanza n. 20508/2019; Cass. n.
4327/2008; Cass. n. 9661/2006).
A ciò va aggiunto che nel 2016, ha provveduto alla registrazione “ai Controparte_5 fini dell'applicabilità della riduzione del 50% stabilito dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28.12.2015 n.208”, di un contratto di comodato a favore di Parte_2 avente ad oggetto proprio gli immobili per cui è causa e, precedentemente, con atto pubblico in data 2.11.2007, ha concesso a Controparte_7
ipoteca sulla proprietà dei beni pignorati, peraltro garantendo
[...] che gli stessi erano “di sua esclusiva proprietà e… liberi da ipoteche, vincoli o pesi
11 a favore di terzi”(doc. 13 ), e cioè ha posto in essere atti Controparte_3 gestori e dispositivi, che presuppongono e manifestano il perdurare dell'interesse del pieno proprietario verso il bene e offrono ulteriore conferma di come il godimento di potesse ragionevolmente essere conseguenza della CP_1 concessione di un diritto natura personale, o comunque fosse giustificato dalla mera tolleranza del proprietario.
Sul punto, un risalente indirizzo della Suprema Corte ha correttamente chiarito che l'acquisto della proprietà (o di altro diritto reale) per usucapione ha sempre per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del titolare e una prolungata signoria di fatto di colui che possiede uti dominus. Con l'ulteriore implicazione che l'esercizio da parte del proprietario formale delle facoltà inerenti il proprio diritto, come la concessione di un diritto reale, «oltre a rendere di per sé equivoca e non pacifica l'altrui situazione possessoria, fa sì che questa non aderisca al contenuto del diritto di proprietà (art. 1140 c.c.) che deve presentare i caratteri della pienezza e della esclusività (art. 832
c.c.) e non possa dar luogo all'acquisto stesso per usucapione» (Cass. 1538/1967).
Si ritiene dunque che dagli elementi istruttori raccolti, e valorizzando il dato di fatto assolutamente pacifico del rapporto stretto di parentela che intercorre tra opponente ed esecutato, possa desumersi che la concessione in godimento del bene da parte di in favore della madre, derivi da atti di tolleranza Controparte_5 del proprietario, se non da un rapporto di natura obbligatoria.
Va pertanto ribadita l'inammissibilità della prova per testimoni richiesta da parte opponente, per essere stati i capitoli formulati in modo generico e non circostanziato e per non essere comunque le circostanze dedotte dirimenti ai fini del decidere.
Il difetto di prova non involge il solo animus possidendi, ma anche la tipologia di godimento dei beni controversi e l'elemento oggettivo della durata.
Se, infatti, nell'atto introduttivo afferma, articolando di conseguenza CP_1 anche le prove orali, di aver iniziato a possedere il diritto di abitazione nel maggio
2000, dalla ricostruzione dei fatti proposta, avallata dall'atto di transazione prodotto
(doc. 10 parte attrice), parrebbe evincersi un inizio precedente.
Detto ultimo documento, in ogni caso, non vale a superare l'incertezza e ad offrire
12 prova del momento iniziale del godimento dei beni, così come del godimento qualificato, dal momento che, oltre a non essere sottoscritto da è Controparte_5 privo di data.
Né può attribuirsi rilevo indiziario alle affermazioni di contenute nella Controparte_5 comparsa di costituzione, di adesione alla domanda accertativa e dichiarativa dell'usucapione del diritto di abitazione – affermazioni peraltro contrastanti con quelle di occupazione sine titulo del bene da parte della madre, rese in sede di sopralluogo al Custode e all'esperto della procedura esecutiva - dal momento che lo stesso è soggetto passivo del procedimento esecutivo che ha per oggetto i beni per cui è causa, e che ha dunque un interesse diretto a sentir dichiarata l'usucapione a favore della madre, comportando detta declaratoria la sostanziale liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento.
Deve pertanto concludersi con l'esclusione, in capo a , sui beni per cui CP_1
è causa, di una situazione di fatto qualificabile in termini di possesso utile all'usucapione.
Va piuttosto ritenuta raggiunta la prova della tolleranza del proprietario
[...]
, considerando i rapporti personali tra le parti e gli atti dispositivi compiuti dal CP_5 proprietario in data successiva a quella dell'inizio dell'utilizzo dei beni da parte dei genitori.
L'opposizione, concludendo, va integralmente rigettata.
Il rigetto dell'opposizione per la ritenuta non opponibilità ai pignoranti CP_2
e della simulazione degli atti di donazione e delle Controparte_3 domande di restituzione alle opponenti dei beni pignorati quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima, rendono ultronea la pronuncia sulla ammissibilità e fondatezza delle domande, tutte avanzate dalle opponenti, di accertamento e dichiarazione, ai sensi dell'art. 1414,
II c.c., della simulazione relativa degli atti di compravendita del 06.02.90 e del
12.11.93, di riduzione delle predette donazioni e della donazione di usufrutto generale vitalizio, di restituzione degli immobili oggetto di donazione liberi da ogni peso e ipoteca o, in subordine, di condanna di a compensare il Controparte_5 minor valore dei beni restituiti o a pagare le somme dovute per il credito vantato dalle legittimarie comunque, per i beni per cui non possa essere richiesta la
13 restituzione.
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Le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022, devono essere sopportate dalle opponenti, secondo il principio della soccombenza.
Pertanto, nei rapporti tra e , da una parte, e Parte_1 CP_1
e , dall'altra, le spese sono poste a Controparte_3 CP_2 carico di e . Parte_1 CP_1
Tenuto conto dell'attività prestata e della natura mediamente complessa della controversia, vanno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento per il valore di causa indeterminabile di media complessità, ad eccezione della fase istruttoria, per cui vanno liquidate avuto riguardo al parametro minimo, stante la limitata attività.
Per il principio della soccombenza, anche le spese processuali della fase sommaria e del reclamo devono essere sopportate dalle opponenti.
Anche in tal caso vanno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento, ma limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, non essendovi stata né istruttoria né precisazione delle conclusioni.
Nei rapporti tra e e , le spese Parte_1 CP_1 Controparte_5 vanno interamente compensate, avendo sostanzialmente aderito Controparte_5 alle domande delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando sull'opposizione ex art. 619 cpc promossa da e nei confronti di , CP_1 Parte_1 CP_2
, , Controparte_3 Controparte_5 così provvede:
1) rigetta l'opposizione ex art. 619 cpc promossa da e CP_1 Parte_1
e per l'effetto dichiara che non ha acquistato per usucapione il CP_1 diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 c.c. sul bene così catastalmente censito: in Comune di SA Veneto (VI) – Catasto Fabbricati – Foglio 2:
- particella n. 1160 sub 2 Categoria A/7 Classe 2 Consistenza 5,5 vani, Sup. catastale
14 totale m2 156, Sup. catastale totale escluse aree scoperte m2 154, Rendita Euro
539,70, Indirizzo Via Stazione n. 8/E piano S1-T.;
- particella n. 1160 sub 1 Bene comune non censibile, Indirizzo Via Stazione n. 8/E piano T, risulta identificata nell'elaborato planimetrico in atti al Catasto Fabbricati
(prot. n. 4985 del 30.12.1999 a seguito di T.M. n. 15350 del 13.05.1999) come comune ai subalterni 2 e 3 e alla p.lla 186 sub 6 (corte, giardino);
2)Accerta e dichiara la sussistenza del diritto di piena proprietà sui beni indicati al punto precedente in capo a e conseguentemente il diritto di Controparte_5
Parte_3 Controparte_3 di proseguire nell'azione esecutiva e negli atti del procedimento R.G.E. n. 173/2021
a cui è stato riunito il procedimento esecutivo R.G.E. n. 39/2023;
3) dichiara inopponibili ai creditori pignoranti
[...]
le domande di riduzione delle donazioni Parte_4 poste in essere da a favore di , ai sensi dell'art. 553 e Parte_2 Controparte_5 segg. c.c., al fine della reintegrazione delle quote di legittima spettanti alle ricorrenti e di restituzione degli immobili pignorati, tutti liberi da ogni peso e ipoteca, previo accertamento, ai sensi dell'art. 1414, II c.c., della simulazione relativa dell'atto di compravendita nn. 75735 rep. / 16252 racc. Notaio di Bassano Persona_1 del Grappa del 06.02.90 e dell'atto di compravendita del 12.11.93, Notaio
[...]
, trascritto in data 29.11.93; di condanna di a Persona_2 Controparte_5 corrispondere alle ricorrenti il compenso del minor valore dei beni restituiti in caso di mancata liberazione dei beni da pesi e ipoteche, e, comunque, le somme dovute per il credito vantato dalle legittimarie;
4) revoca l'ordinanza in data 30.11.2023 del Tribunale di Vicenza di sospensione del procedimento esecutivo;
5) condanna le opponenti e a rifondere a CP_1 Parte_1
e a CP_2 Controparte_3 le spese processuali che liquida in Euro 8.991,00 ciascuno, per competenze, oltre accessori di legge;
6)condanna le opponenti e a rifondere a CP_1 Parte_1 CP_2
e a e spese
[...] Controparte_3 processuali della fase sommaria, che liquida in Euro 2.740,00 ciascuno per
15 compensi, oltre accessori di legge;
7)condanna e a rifondere a CP_1 Parte_1 [...] le spese processuali della fase di Controparte_3 reclamo avverso l'ordinanza cautelare, che liquida in Euro 2.740,00 per compensi, oltre accessori di legge;
8) dichiara compensate le spese processuali nei rapporti tra e CP_1
, da una parte, e dall'altra. Parte_1 Controparte_5
Così deciso in Vicenza, lì 20.1.2025
Il Giudice
Sonia Pantano
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