Articolo 1742 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1740Articolo 1746
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1742. Durata e superamento dei corsi di preparazione 1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed e' ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed e' loro rilasciato un apposito certificato. 2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria. 3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:
a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana. 4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche ((di quattro ore ciascuna)) oltre alle prescritte.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012