Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454
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15 gennaio 1998
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Versione
20 febbraio 2000
Art. 8. (Comitato per l'autotrasporto
e l'intermodalita') 1. .
(( 1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, sono nominati, con le stesse modalita', un numero uguale di membri supplenti dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del medesimo comma 1. )) 2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonche' l'importo delle indennita' e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 parzialmente utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2000