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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 10577/2023
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma (Rm) Parte_1 C.F._1 alla Via F. Paulucci De Calboli n. 54, presso lo studio dell'avv. Emanuela Falasca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Napoli (Na) alla Via Madama Butterfly n. 137, presso lo studio dell'avv. Pietro Cesaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto.
Il P.M., in data 17.11.2025, esprimeva parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.12.2023 la sig.ra premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il sig. in Casoria (NA) il 20.12.2001, Controparte_1
Per_ evidenziando che da tale unione erano nate due figlie, (il 04.04.2002), e il Per_2
23.10.2009).
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli Nord in data 10.07.2019 aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza nr. 2231/2019, pubblicata il 26.07.2019 e che tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con emissione delle statuizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva;
quindi, le parti Controparte_1 rappresentavano la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia al fine di concordare le condizioni di divorzio.
Veniva quindi, nel corso della successiva udienza, depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi, i quali confermavano la comune volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Pertanto, il Giudice delegato, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M..
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr.
2231/2019 del 10.07.2019, pubblicata il 26.07.2019 e passata in giudicato (cfr. attestazione versata in atti).
Del pari, risulta provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del procedimento di separazione (28.09.2018). Sul punto, si evidenzia che da tale data la separazione dei coniugi, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo contenente il piano genitoriale, che di seguito si riporta in corsivo.
- la casa familiare di Via Santa Croce n.7 rimarrà assegnata al marito con quanto in pag. 2/4 esso contenuto e ivi rimarrà a vivere unitamente alla figlia minore nata il Per_2
23.10.2009 a Napoli;
- la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori e avrà la sua residenza Per_2 fissata presso quella del padre;
- Il padre provvederà al mantenimento di Per_2
- Le spese straordinarie della minore saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
- Non ci sono nonni e/o parenti che collaborano per la gestione di Per_2
- La minore frequenta il primo anno di scuola alberghiera presso l'istituto di Per_2
Afragola.
- non ha disturbi dell'apprendimento e Non ci sono patologie della minore che Per_2 meritano particolare attenzione.
- La minore non necessita di lezioni private e non pratica sport;
- la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desideri, compatibilmente con le esigenze di studio della medesima e comunque: a settimane alterne, dalle 9,30 del sabato alle 20,30 della domenica;
30 giorni non consecutivi durante l'estate, da concordare con il padre entro il 30 giugno di ogni anno;
si precisa che almeno 15 dei 30 gg estivi, saranno trascorsi dalla minore consecutivamente con la madre, nel corso del mese di agosto, in modo tale che trascorra il giorno del Per_2 ferragosto alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
una settimana durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23/12 al 30/12 con quello dal 31/12 al
06/01;nonché ad anni alterni, tre giorni durante le festività pasquali comprendenti un anno il giovedì, venerdì e sabato santi e un anno il giorno di Pasqua, il Lunedì in Albis
e il martedì;
- La minore, inoltre, trascorrerà sempre il compleanno della madre e la festa della mamma con la stessa, così come trascorrerà sempre con il padre il compleanno dello stesso e la festa del papà; mentre per il compleanno di i genitori si alterneranno Per_2 negli anni. Per le altre festività civili e religiose, la minore si alternerà tra l'uno e
l'altro genitore.
- I coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio Per_ sostentamento. - La figlia , maggiorenne, vive a Ladispoli, è economicamente pag. 3/4 autosufficiente ed ha costituito un proprio nucleo familiare.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria (Na) il 20.12.2001 tra , nata a [...] Parte_1
(Na) il 01.06.1968, e , nato a [...] l'[...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (Na) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 78, parte I, Serie A, Anno 2001);
c) spese compensate;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 10577/2023
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma (Rm) Parte_1 C.F._1 alla Via F. Paulucci De Calboli n. 54, presso lo studio dell'avv. Emanuela Falasca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Napoli (Na) alla Via Madama Butterfly n. 137, presso lo studio dell'avv. Pietro Cesaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto.
Il P.M., in data 17.11.2025, esprimeva parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.12.2023 la sig.ra premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il sig. in Casoria (NA) il 20.12.2001, Controparte_1
Per_ evidenziando che da tale unione erano nate due figlie, (il 04.04.2002), e il Per_2
23.10.2009).
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli Nord in data 10.07.2019 aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza nr. 2231/2019, pubblicata il 26.07.2019 e che tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con emissione delle statuizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva;
quindi, le parti Controparte_1 rappresentavano la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia al fine di concordare le condizioni di divorzio.
Veniva quindi, nel corso della successiva udienza, depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi, i quali confermavano la comune volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Pertanto, il Giudice delegato, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M..
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr.
2231/2019 del 10.07.2019, pubblicata il 26.07.2019 e passata in giudicato (cfr. attestazione versata in atti).
Del pari, risulta provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del procedimento di separazione (28.09.2018). Sul punto, si evidenzia che da tale data la separazione dei coniugi, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo contenente il piano genitoriale, che di seguito si riporta in corsivo.
- la casa familiare di Via Santa Croce n.7 rimarrà assegnata al marito con quanto in pag. 2/4 esso contenuto e ivi rimarrà a vivere unitamente alla figlia minore nata il Per_2
23.10.2009 a Napoli;
- la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori e avrà la sua residenza Per_2 fissata presso quella del padre;
- Il padre provvederà al mantenimento di Per_2
- Le spese straordinarie della minore saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
- Non ci sono nonni e/o parenti che collaborano per la gestione di Per_2
- La minore frequenta il primo anno di scuola alberghiera presso l'istituto di Per_2
Afragola.
- non ha disturbi dell'apprendimento e Non ci sono patologie della minore che Per_2 meritano particolare attenzione.
- La minore non necessita di lezioni private e non pratica sport;
- la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desideri, compatibilmente con le esigenze di studio della medesima e comunque: a settimane alterne, dalle 9,30 del sabato alle 20,30 della domenica;
30 giorni non consecutivi durante l'estate, da concordare con il padre entro il 30 giugno di ogni anno;
si precisa che almeno 15 dei 30 gg estivi, saranno trascorsi dalla minore consecutivamente con la madre, nel corso del mese di agosto, in modo tale che trascorra il giorno del Per_2 ferragosto alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
una settimana durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23/12 al 30/12 con quello dal 31/12 al
06/01;nonché ad anni alterni, tre giorni durante le festività pasquali comprendenti un anno il giovedì, venerdì e sabato santi e un anno il giorno di Pasqua, il Lunedì in Albis
e il martedì;
- La minore, inoltre, trascorrerà sempre il compleanno della madre e la festa della mamma con la stessa, così come trascorrerà sempre con il padre il compleanno dello stesso e la festa del papà; mentre per il compleanno di i genitori si alterneranno Per_2 negli anni. Per le altre festività civili e religiose, la minore si alternerà tra l'uno e
l'altro genitore.
- I coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio Per_ sostentamento. - La figlia , maggiorenne, vive a Ladispoli, è economicamente pag. 3/4 autosufficiente ed ha costituito un proprio nucleo familiare.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria (Na) il 20.12.2001 tra , nata a [...] Parte_1
(Na) il 01.06.1968, e , nato a [...] l'[...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (Na) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 78, parte I, Serie A, Anno 2001);
c) spese compensate;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4