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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3583/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. GALLI ANNAROSA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
si rivolgeva all'intestato Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento di Parte_1 omologa della separazione dal resistente, nella parte in cui veniva disposta CP_1
l'assegnazione della casa familiare a favore di quest'ultimo.
A fondamento del ricorso, la ricorrente deduceva che, in epoca successiva all'omologa, il figlio maggiorenne non economicamente indipendente (nato il [...]) avrebbe perso il lavoro Per_1 di barista precedentemente svolto e avrebbe inaspettatamente deciso di andare a vivere con la madre, invece che stare alternativamente con entrambi i genitori, che, dunque, reciso il legame del ragazzo
1 con la casa familiare e comunque non convivendo lo stesso con il padre, sarebbe venuto il presupposto dell'assegnazione.
Si costituiva il resistente che insisteva per il rigetto della domanda, spiegando che la ex casa familiare
-acquistata in comproprietà da e apparteneva già alla famiglia che lo CP_1 Parte_1 CP_1 stesso era cresciuto lì, che quindi aveva un profondo legame con quella casa, che la moglie al tempo della separazione aveva deciso di rilasciare la casa per far fronte ad alcune esigenze, come quella di stare più vicino ai propri genitori e che, di fatto, aveva sempre pagato lui le rate del mutuo della casa.
Infine, sottolineava come quanto previsto nell'accordo di separazione omologato non CP_1 costituisse un'assegnazione in senso tecnico, disposta in ragione della collocazione del figlio, quanto piuttosto una contropartita economica nell'ambito delle più ampie pattuizioni patrimoniali dei coniugi. Inoltre, contestava la circostanza che costituisse una sopravvenienza il trasferimento di dalla madre atteso che nell'accordo di separazione si prevedeva espressamente tale possibilità, Per_1 ovvero che lo stesso -peraltro già all'epoca economicamente indipendente - potesse decidere in ogni momento di abitare con un genitore piuttosto che con l'altro, ciò a conferma del fatto che le decisioni relative alla casa erano del tutto indipendenti dalla collocazione del figlio.
Ascoltate le parti all'udienza del 21.03.2025 il G.I. non prendeva provvedimenti provvisori e urgenti non ravvisandone la necessità e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 07.03.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, in tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 473-bis.29 c.p.c. e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono né revocabili né modificabili (cfr. Cass 20034/24).
Così occorre distinguere i patti che integrano il contenuto essenziale degli accordi, siccome riguardanti il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli,
l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti, da quelli che costituiscono il contenuto eventuale, i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 473-bis.29, né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c.
L'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate.
Ebbene, dalla disamina dell'accordo di separazione ove al punto 2 è scritto: “la casa famigliare sita in Rimini a via Paci n.2 di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali rimane in uso e possesso del Sig. che continuerà ad abitarvi” emerge chiaramente che la stessa non veniva CP_1 assegnata al resistente ma veniva lasciata in suo uso e possesso nell'ambito di più ampi accordi economici intercorsi tra le parti. Il resistente, infatti, si obbligava a pagare il 60% del mutuo fondiario
2 insistente sulla ex casa familiare ed il 60% del canone di locazione dell'immobile in cui sarebbe andata a vivere la ricorrente (cfr. punto 4 dell'accordo di separazione omologato), la resistente avrebbe continuato ad utilizzare il garage del piano interrato dell'immobile – accordi che non avrebbero avuto ragion d'essere altrimenti.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi che la pattuizione che riservava l'uso dell'immobile al resistente costituisca una assegnazione della casa familiare, pertanto deve escludersi che si tratti di una statuizione modificabile e soprattutto deve escludersi che la stessa risenta delle sopravvenienze relative alla collocazione del figlio, dalla quale è sempre stata indipendente.
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, debbano seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 3.300 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3583/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. GALLI ANNAROSA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
si rivolgeva all'intestato Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento di Parte_1 omologa della separazione dal resistente, nella parte in cui veniva disposta CP_1
l'assegnazione della casa familiare a favore di quest'ultimo.
A fondamento del ricorso, la ricorrente deduceva che, in epoca successiva all'omologa, il figlio maggiorenne non economicamente indipendente (nato il [...]) avrebbe perso il lavoro Per_1 di barista precedentemente svolto e avrebbe inaspettatamente deciso di andare a vivere con la madre, invece che stare alternativamente con entrambi i genitori, che, dunque, reciso il legame del ragazzo
1 con la casa familiare e comunque non convivendo lo stesso con il padre, sarebbe venuto il presupposto dell'assegnazione.
Si costituiva il resistente che insisteva per il rigetto della domanda, spiegando che la ex casa familiare
-acquistata in comproprietà da e apparteneva già alla famiglia che lo CP_1 Parte_1 CP_1 stesso era cresciuto lì, che quindi aveva un profondo legame con quella casa, che la moglie al tempo della separazione aveva deciso di rilasciare la casa per far fronte ad alcune esigenze, come quella di stare più vicino ai propri genitori e che, di fatto, aveva sempre pagato lui le rate del mutuo della casa.
Infine, sottolineava come quanto previsto nell'accordo di separazione omologato non CP_1 costituisse un'assegnazione in senso tecnico, disposta in ragione della collocazione del figlio, quanto piuttosto una contropartita economica nell'ambito delle più ampie pattuizioni patrimoniali dei coniugi. Inoltre, contestava la circostanza che costituisse una sopravvenienza il trasferimento di dalla madre atteso che nell'accordo di separazione si prevedeva espressamente tale possibilità, Per_1 ovvero che lo stesso -peraltro già all'epoca economicamente indipendente - potesse decidere in ogni momento di abitare con un genitore piuttosto che con l'altro, ciò a conferma del fatto che le decisioni relative alla casa erano del tutto indipendenti dalla collocazione del figlio.
Ascoltate le parti all'udienza del 21.03.2025 il G.I. non prendeva provvedimenti provvisori e urgenti non ravvisandone la necessità e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 07.03.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, in tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 473-bis.29 c.p.c. e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono né revocabili né modificabili (cfr. Cass 20034/24).
Così occorre distinguere i patti che integrano il contenuto essenziale degli accordi, siccome riguardanti il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli,
l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti, da quelli che costituiscono il contenuto eventuale, i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 473-bis.29, né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c.
L'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate.
Ebbene, dalla disamina dell'accordo di separazione ove al punto 2 è scritto: “la casa famigliare sita in Rimini a via Paci n.2 di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali rimane in uso e possesso del Sig. che continuerà ad abitarvi” emerge chiaramente che la stessa non veniva CP_1 assegnata al resistente ma veniva lasciata in suo uso e possesso nell'ambito di più ampi accordi economici intercorsi tra le parti. Il resistente, infatti, si obbligava a pagare il 60% del mutuo fondiario
2 insistente sulla ex casa familiare ed il 60% del canone di locazione dell'immobile in cui sarebbe andata a vivere la ricorrente (cfr. punto 4 dell'accordo di separazione omologato), la resistente avrebbe continuato ad utilizzare il garage del piano interrato dell'immobile – accordi che non avrebbero avuto ragion d'essere altrimenti.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi che la pattuizione che riservava l'uso dell'immobile al resistente costituisca una assegnazione della casa familiare, pertanto deve escludersi che si tratti di una statuizione modificabile e soprattutto deve escludersi che la stessa risenta delle sopravvenienze relative alla collocazione del figlio, dalla quale è sempre stata indipendente.
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, debbano seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 3.300 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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