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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20871/2024 R.G. promossa da:
, , N.Q. di CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
genitori della minore , con il patrocinio dell'Avv. AVINO ANNA, presso lo Persona_1
studio della quale, in Napoli, alla Via S. Teresa degli Scalzi n. 134, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi , CP_3
con elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 55 NAPOLI;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.09.2024 gli istanti di cui in epigrafe - -premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda del 18.04.2023 per l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co.3, legge 104/1992 in favore della figlia minore - deducevano di aver proposto Per_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestavano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento delle provvidenze richieste. In particolare, contestavano la relazione di consulenza anche sulla base di documentazione medica successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU. Concludevano, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico -legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, eccepiva la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del ctu dott. , Persona_2 all'udienza odierna, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa, è stata decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere disposta la riunione al presente del procedimento n.19240/2023.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude,
a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021).
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la gravità della patologia da cui è affetta la ricorrente anche con riferimento al disposto dell'art. 149 disp. Att. C.p.a. in materia di aggravamento della malattia.
Il CTU dott. , all'esito dell'esame clinico e della valutazione della documentazione Persona_2 sanitaria, ha riconosciuto che la minore è affetta da “Disturbo dello spettro Persona_1 autistico”; ha precisato che traumi che colpiscono precocemente il sistema nervoso. In circa il 60% dei bambini autistici è presente anche un deficit cognitivo, che può essere di entità variabile. Le persone con autismo infantile hanno uno sviluppo anomalo in tre ambiti> individuati dall'Ausiliare nella “interazione sociale”, nella “comunicazione” ed “attività ed interessi”, ed ha ritenuto che in siano Per_1
presenti tutte e tre le componenti – analiticamente descritte nella relazione di consulenza - che la rendono persona non autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Allo stesso tempo, ella, a giudizio del CTU, < presenta una difficoltà nell'ambito delle relazioni sociali, e necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale”, con conseguente riconoscimento dei presupposti della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Il dott. ha dunque concluso < di anni 6 e mesi 6 presenta un complesso Persona_2 Persona_1
patologico che configura una condizione di minore con difficoltà persistenti a svolgere le attività della vita quotidiana e, pertanto, necessita di assistenza continuativa nello svolgimento di tali attività. Si precisa, altresì, che la minore è da considerare portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92 ai sensi della legge 104/92>.
Con riferimento alla decorrenza delle prestazioni l'Esperto ha precisato che < … le condizioni su descritte sono da considerare nell'attualità e a far data dalla domanda del 18/04/2023 in quanto la patologia da cui è affetta la minore era già presente all'epoca ed è documentata in atti e presentava il livello di gravità da me evidenziato. In considerazione della giovane età e dei trattamenti abilitativi in corso, la condizione della minore va rivalutata tra tre anni, cioè il
01/09/2028>.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato il diritto di all'indennità di Persona_1
accompagnamento ed al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co.3, legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18.04.2023, con revisione al 1.09.2028.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo così come le spese per la CTU, cedono a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_3
PQM
Il Tribunale di Napoli:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della minore a beneficiare Persona_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.04.2023, e dichiara la stessa soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, per entrambe le prestazioni con revisione al 1.09.2028; 2)Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1200,00, oltre IVA, CPA e CP_3
spese generali come per legge, con attribuzione;
3) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_3
Napoli,27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20871/2024 R.G. promossa da:
, , N.Q. di CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
genitori della minore , con il patrocinio dell'Avv. AVINO ANNA, presso lo Persona_1
studio della quale, in Napoli, alla Via S. Teresa degli Scalzi n. 134, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi , CP_3
con elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 55 NAPOLI;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.09.2024 gli istanti di cui in epigrafe - -premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda del 18.04.2023 per l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co.3, legge 104/1992 in favore della figlia minore - deducevano di aver proposto Per_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestavano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento delle provvidenze richieste. In particolare, contestavano la relazione di consulenza anche sulla base di documentazione medica successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU. Concludevano, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico -legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, eccepiva la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del ctu dott. , Persona_2 all'udienza odierna, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa, è stata decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere disposta la riunione al presente del procedimento n.19240/2023.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude,
a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021).
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la gravità della patologia da cui è affetta la ricorrente anche con riferimento al disposto dell'art. 149 disp. Att. C.p.a. in materia di aggravamento della malattia.
Il CTU dott. , all'esito dell'esame clinico e della valutazione della documentazione Persona_2 sanitaria, ha riconosciuto che la minore è affetta da “Disturbo dello spettro Persona_1 autistico”; ha precisato che traumi che colpiscono precocemente il sistema nervoso. In circa il 60% dei bambini autistici è presente anche un deficit cognitivo, che può essere di entità variabile. Le persone con autismo infantile hanno uno sviluppo anomalo in tre ambiti> individuati dall'Ausiliare nella “interazione sociale”, nella “comunicazione” ed “attività ed interessi”, ed ha ritenuto che in siano Per_1
presenti tutte e tre le componenti – analiticamente descritte nella relazione di consulenza - che la rendono persona non autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Allo stesso tempo, ella, a giudizio del CTU, < presenta una difficoltà nell'ambito delle relazioni sociali, e necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale”, con conseguente riconoscimento dei presupposti della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Il dott. ha dunque concluso < di anni 6 e mesi 6 presenta un complesso Persona_2 Persona_1
patologico che configura una condizione di minore con difficoltà persistenti a svolgere le attività della vita quotidiana e, pertanto, necessita di assistenza continuativa nello svolgimento di tali attività. Si precisa, altresì, che la minore è da considerare portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92 ai sensi della legge 104/92>.
Con riferimento alla decorrenza delle prestazioni l'Esperto ha precisato che < … le condizioni su descritte sono da considerare nell'attualità e a far data dalla domanda del 18/04/2023 in quanto la patologia da cui è affetta la minore era già presente all'epoca ed è documentata in atti e presentava il livello di gravità da me evidenziato. In considerazione della giovane età e dei trattamenti abilitativi in corso, la condizione della minore va rivalutata tra tre anni, cioè il
01/09/2028>.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato il diritto di all'indennità di Persona_1
accompagnamento ed al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co.3, legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18.04.2023, con revisione al 1.09.2028.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo così come le spese per la CTU, cedono a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_3
PQM
Il Tribunale di Napoli:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della minore a beneficiare Persona_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.04.2023, e dichiara la stessa soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, per entrambe le prestazioni con revisione al 1.09.2028; 2)Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1200,00, oltre IVA, CPA e CP_3
spese generali come per legge, con attribuzione;
3) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_3
Napoli,27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori