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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Luigi Borlone (P.E.C.: , presso cui è elettivamente Email_1
domiciliato in Milano, Via San Damiano n. 4
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Criscuoli (P.E.C.:
e avv. Eugenio Passerini (P.E.C. Email_2
, presso cui è elettivamente domiciliata in Email_3
Milano, Corso Vercelli n. 11
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 228/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 17.03.2022.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi qui ritrascritti, in accoglimento dei motivi d'appello sopraindicati ed in riforma della sentenza n. 228/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria 16 marzo 2022,
e pubblicata in data 17 marzo 2022 ad esito del giudizio rubricato al n. 268/2018 R.g., previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, così giudicare:
- revocare e dichiarare errata, irrita e nulla la sentenza appellata del Tribunale di Alessandra n.
228/2022 emessa in data 16 marzo 2002 e in accoglimento dell'appello proposto accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e, pertanto accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, richiamate all'interno delle presenti conclusioni, a formarne parte integrante e sostanziale, anche per relationem, tutte le domande, deduzioni, eccezioni in diritto ed in fatto, anche implicite, nonché tutte le istanze istruttorie formulate in atti, previa ogni declaratoria del caso, e comunque ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito:
- in riforma della sentenza passata in giudicato n.75/2008 resa dal Tribunale di Alessandria nella causa n. 606/2007 r.g. e pubblicata in data 18 gennaio 2008, revocare la sentenza suddetta e in quanto frutto d'illecito e di dolo, dichiarandola illegittima, nulla, inesistente e destituendola di qualsiasi validità, e comunque inefficace ed inopponibile all'Avv. Parte_1
stante il suo incontroverso diritto di proprietà sull'immobile acquistato con contratto
[...]
di compravendita dell'11 dicembre 2007 prodotto sub doc. 4, debitamente trascritto nei
Registri immobiliari in data 17 dicembre 2007 come da nota di trascrizione prodotta sub doc.
5 e stante i gravi e documentati comportamenti delittuosi tenuti dall'ex Presidente del
Tribunale, da suo figlio e dall'estensore della sentenza;
- In via subordinata, e salvo gravame:
2 - disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di chiunque venga ritenuto litisconsorte necessario nel presente giudizio, ricercandolo anche eventualmente mediante esercizio dei poteri ex artt. 213 e 204 c.p.c., e per l'effetto, disporre con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria affinché sia decisa nel merito;
In ogni caso:
- sospendere ogni efficacia esecutiva della sentenza in questione per evidenti ragioni di fumus e di periculum;
- trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per la ricettazione e l'auto ricettazione (o riciclaggio) consistente nell'utilizzo del titolo (id est della sentenza qui opposta) frutto di reato;
- con vittoria di competenze e spese, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso spese forfetario;
In via istruttoria:
previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali avversarie in quanto tardive, stante l'insussistenza dei presupposti per concedere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. richiesta ex adverso, e comunque previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel corso del 2007 il dott. all'epoca Presidente del Persona_1
Tribunale di Alessandria, informava il avv. che gli era stata affidata la Controparte_2
decisione di una causa riguardante quella che lui stesso definì “una simpatica vecchina” e che si trattava della causa n. 605/2007 R.G. instaurata di fronte al Tribunale di Alessandria dalla sig.ra IT OV per l'accertamento della proprietà su alcuni beni immobili siti nel comune di Portofino;
2. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il GOT avv. Controparte_2
segnalava al Presidente del Tribunale di Alessandria, dott. che la Persona_1
causa doveva essere decisa da un Giudice togato in conformità ai criteri tabellari di assegnazione delle cause allora vigenti presso il Tribunale di Alessandria;
3 3. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il dott. , Persona_1 all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, chiedeva al GOT avv. – Controparte_2
incaricato della causa – di sottoporgli preventivamente una “bozza” della sentenza prima che venisse depositata per la pubblicazione;
4. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il GOT avv. Controparte_2 consegnava al dott. all'epoca Presidente del Tribunale di Persona_1
Alessandria, copia cartacea del testo della sentenza ancora in bozze presso l'ufficio di presidenza del medesimo;
5. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il dott. , Persona_1 all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, consegnava al GOT avv.
[...]
, nel parcheggio del Tribunale di Alessandria, il testo definitivo della sentenza da CP_2
lui stesso modificata chiedendo di depositare tale versione;
6. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il dott. , Persona_1 all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, all'atto di consegnare al GOT avv.
[...]
, nel parcheggio del Tribunale di Alessandria, il testo definitivo della sentenza da CP_2
lui stesso redatta, non la trovava nella propria borsa e contattava telefonicamente il proprio figlio imprecando e chiedendo a lui dove lo avesse messo;
7. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il GOT avv. ha Controparte_2
depositato come sentenza definitiva quella redatta e consegnatagli dal dott. Persona_1
, all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, presso il parcheggio del
[...]
Tribunale di Alessandria e che corrisponde a quella prodotta sub doc. 1 che si mostra al teste;
Sui capitoli di prova dal n. 1 al 7 si chiede che venga sentito il teste avv. , Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]2, Giudice estensore della sentenza n. 75/2008 qui opposta, attualmente Vice Procuratore onorario c/o
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
4 - disporre l'acquisizione ex artt. 210-213 c.p.c. di copia integrale del fascicolo nr.
38090/2018/21 RGNR nr. 30330/2018 RGGIP relativo al procedimento penale a carico del dott. ed attualmente pendente presso la Procura della Repubblica Persona_1
presso il Tribunale di Milano;
- in quanto necessario, si formula e si ribadisce querela di falso avverso la scrittura privata datata 10 ottobre 1968 prodotta sub doc. 8, in quanto la si ritenesse riconosciuta ex art. 215 n.
1 c.p.c., stanti le evidenti prove dedotte nel presente giudizio circa la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte in calce ed apparentemente riconducibili ai sig.ri CP_3
e Parte_2 Persona_2
- in ogni caso, in quanto a ciò non abbia ancora provveduto d'ufficio la Cancelleria, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa oggetto della presente opposizione ex art. 404 c.p.c. rubricata al n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, Giudice dott.
[...]
e decisa con sentenza n. 75/2008, depositata in data 18 gennaio 2008, fra CP_2
IT OV, e e Parte_3 CP_4
.
[...]
Per la parte appellata:
I) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis primo comma cpc e/o ex art. 342 cpc.
II) Nel merito ed in subordine, respingere l'appello e le domande con lo stesso formulate in quanto improcedibili, inammissibili, infondati in fatto ed in diritto.
III) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio nonché con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1
, quale legataria di IT OV, domandando la Controparte_5
revoca della sentenza passata in giudicato n. 75/2008 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 18.1.2008, resa a definizione del giudizio n. 606/2007 instaurato da IT
OV contro l' e la società del Parte_3
con la quale IT OV veniva dichiarata Controparte_6
5 proprietaria di una pluralità di immobili (abitazione e terreni) siti in Portofino, poi pervenuti alla società convenuta a titolo di legato, in quanto frutto di illecito e di dolo, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
A seguito di vari rinvii per rinnovo autorizzato della notifica dell'atto introduttivo del procedimento, nonché per plurimi avvicendamenti del Giudice titolare della causa, all'udienza del 18.12.2019 il Giudice istruttore, dichiarava la contumacia di Controparte_5
e assegnava a parte attrice i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
[...]
In data 14.10.2020 si costituiva in giudizio e all'udienza Controparte_5
del 15.10.2020 il Giudice assegnava alle parti termine per repliche.
Nel prosieguo le parti formulavano richiesta di rinvio per trattative, all'esito delle quali, stante l'infruttuosità delle medesime, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art 187, c. 3 c.p.c.
All'udienza del 26.1.2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica, con riguardo alle sole questioni pregiudiziali.
Con sentenza n. 228/2022 resa in data 16 marzo 2022, il Tribunale di Alessandria definiva il giudizio dichiarando inammissibile l'opposizione di terzo avverso la sentenza n. 75/2008 del
Tribunale di Alessandria per difetto di legittimazione ad agire dell'attore, in quanto non rientrante tra gli “aventi causa” delle parti originarie del giudizio.
L'inammissibilità dell'azione comportava la condanna dell'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di euro 2 e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Il valore della causa, determinato in base al prezzo di acquisto dell'immobile (euro
6.000.000.,00), influiva sulla liquidazione delle spese legali.
Le spese processuali, pari a euro 10.000,00, oltre oneri di legge, venivano poste a carico della parte attrice soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
6 il Tribunale di Alessandria, senza entrare nel merito delle questioni di causa, rigettava con sentenza n. 228/2022 la domanda proposta dall'attore sulla base di una pluralità di questioni pregiudiziali.
Tali questioni pregiudiziali, rilevate tardivamente da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, venivano esaminate dal Giudice in quanto rilevabili d'ufficio e riguardavano il difetto di legittimazione ad causam del convenuto e dell'attore, nonché la tardività dell'opposizione.
Il Tribunale sosteneva che la domanda dell'attore doveva essere svolta nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, trattandosi di mezzo di impugnazione proposto quale opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404, co. 2 c.p.c. .
Nel caso specifico, infatti, le parti formali del giudizio n. 606/2007 (sentenza n. 75/2008 del
[... Tribunale di Alessandria) erano IT OV, deceduta nel 2009, l' Pt_3
la e la società del Parte_3 Controparte_7 Controparte_6
ormai estinte. In particolare, il Giudice evidenziava l'insussistenza della
[...]
legittimazione ad causam della società , chiamata in Parte_4
giudizio in qualità di legataria di IT OV (parte del giudizio di primo grado), in luogo degli effettivi eredi: gli unici soggetti idonei a subentrare nella titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche, anche processuali, facenti capo al de cuius.
A tal fine, il Giudice di primo grado richiamava in sentenza la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2591 del 2016 che inquadra l'istituto giuridico della legittimazione ad causam nel diritto all'azione (e la lega nel contempo alla titolarità del diritto ad agire o a contraddire in giudizio ex art. 81 c.p.c.), che richiede l'affermazione dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, diritto che deve essere affermato anche nei confronti del soggetto convenuto, titolare della situazione soggettiva passiva.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'azione proposta per mancata citazione in giudizio degli effettivi eredi di IT OV, nonostante la rinuncia all'eredità da parte di (figlia di IT OV) e la difficoltà nel Persona_3
reperire gli eredi effettivi.
La sentenza sottolineava l'esistenza di strumenti legali per la corretta instaurazione del contraddittorio anche in assenza di eredi diretti, come la citazione in giudizio del curatore dell'eredità giacente o dello Stato.
La sentenza passava poi ad inquadrare giuridicamente l'azione promossa dall'attore prima di affrontare la questione della tempestività della stessa, elemento rilevante solo in caso di
7 opposizione di terzo revocatoria, e della conseguente legittimazione attiva dell'attore stesso.
Riconosciuta la natura revocatoria della domanda avanzata e riconosciuta la tempestività della stessa, veniva, quindi, affermata l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva dell'attore, il quale non aveva agito quale avente causa di una delle parti dell'originario giudizio.
Dichiarata inammissibile l'azione, le spese seguivano la soccombenza.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava alcune censure, volte ad ottenere in riforma della sentenza n. 75/2008 del Tribunale di Alessandria, passata in giudicato, la revoca integrale della sentenza impugnata, in quanto frutto d'illecito e di dolo, nonché illegittima, nulla, inesistente e destituita di qualsiasi validità, oltre che inefficace ed inopponibile all'Avv.
stante il suo incontroverso diritto di proprietà sull'immobile acquistato con Parte_1
contratto di compravendita il giorno 11 dicembre 2007, debitamente trascritto nei registri immobiliari in data 17 dicembre 2007.
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame l'appellante sosteneva che il Tribunale di Alessandria aveva errato nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. . Parte_1
Nel compiere le proprie valutazioni, infatti, ancorché preliminari, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dei documenti agli atti di causa, ma aveva formato il proprio convincimento su una realtà apparente derivante dagli “artifizi” e dalle “falsificazioni” della famiglia , senza considerare documenti cruciali allegati agli atti di causa. Persona_1
L'appellante sosteneva, infatti, che tutti i fatti rilevanti (ottenimento della sentenza-reato, testamento segreto, mancata pubblicazione fino al 2017, pubblicazione da parte di persona inviata da utilizzo giudiziario da parte della di Persona_1 CP_5 [...]
, cioè il soggetto che aveva portato al padre la parte motiva della Persona_4 Persona_1
sentenza-reato nel parcheggio per darla al GOT) erano, in realtà, il frutto di una complessa, nonché unica attività illecita di ottenimento e ricettazione (o riciclaggio) della sentenza-reato.
Questa attività era caratterizzata dall'uso di istituti giuridici mai voluti, strumentali o contenenti falsi, al sol fine di preservare la famiglia dalle possibili conseguenze Persona_1
del reato che aveva premeditatamente architettato.
L'appellante affermava, inoltre, che i beneficiari di tali illeciti erano sempre le stesse persone e avevano agito con intento associativo per trarre vantaggio dai reati, usando Pulcher SCI
8 come strumento finale dell'illecito.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante evidenziava, inoltre, che la Procura della
Repubblica aveva altresì accertato che il socio indiretto della era proprio CP_5 [...]
. Persona_4
Alla luce dei fatti di causa, la difesa di parte appellante riteneva la decisione del primo
Giudice, circa la mancanza di legittimazione attiva dell'attore, irrazionale ed errata: l'avv.
era stato dichiarato non legittimato all'azione poiché non configurava tra gli Parte_1
aventi causa del giudizio di primo grado.
In realtà, osservava l'appellante, il processo n. 606/2007 non si era mai svolto realmente a causa della mancata notifica delle citazioni. Infatti, il giudice di primo grado del 2008 non aveva avuto alcuna parte convenuta regolarmente citata, in quanto la scrittura falsa datata 10 ottobre 1968 indicava in modo incompleto il domicilio dei convenuti (studio rag. Caramelli) e nella fotocopia era stato oscurato il nome del professionista domiciliatario, come si evince dal doc. 32, allegato agli atti, della Procura della Repubblica di Milano.
In merito ai suddetti fatti di causa, parte appellante metteva anche in discussione la buona fede del GOT per aver accettato una notifica irregolare a un certo Controparte_2
Caramelli, con dati incompleti, e in violazione delle convenzioni internazionali per le
CP_ notifiche alla società .
A sostegno di quanto assunto, l'appellante evidenziava il comportamento reticente tenuto dal nella sua testimonianza, il quale ammetteva solo una parte dell'illecito; e, infine, di CP_2
come il GOT sin dal principio del processo aveva recepito le illecite indicazioni dello
, tenendo per buone notifiche inesistenti. Persona_1
Riteneva l'appellante che l'artificio fraudolento, posto in essere da , era proprio Persona_1
finalizzato a influenzare la catena della proprietà della villa sui danti causa di e, CP_8
successivamente, dell'appellante, con l'intento di danneggiarlo economicamente.
La falsificazione mirava, infatti, a invalidare il lascito testamentario di a favore CP_3
CP_ della sorella e, di conseguenza, la vendita della villa di Portofino dell'appellante.
Secondo motivo
In merito al secondo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale di Alessandria, l'appellante riteneva la legittimata passivamente nel Parte_5
giudizio promosso ex art. 404 c.p.c., in quanto beneficiaria di un illecito in solido con la famiglia . Persona_1
Parte appellante riteneva non condivisibile la tesi del Giudice di Alessandria espressa nel
9 giudizio di primo grado in merito all'inammissibilità, per difetto di legittimazione ad causam, della citazione in giudizio della in qualità di legataria della OV, in quanto Parte_5
soggetto non idoneo a subentrare nella titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche, anche processuali, facenti capo alla de cuius.
In realtà, sosteneva l'appellante, parte attrice si era solo limitata a resocontare nella citazione come fosse qualificata la nel testamento segreto della OV in vista della CP_5 ricettazione (o del riciclaggio) dell'apparente diritto generato nella “sentenza-reato”, senza con ciò restringere le domande dell'attore.
Tuttavia, l'appellante riteneva tale qualifica ininfluente ai fini del presente giudizio, in quanto un lascito di 6.000.000,00 di euro non potrebbe in ogni caso esonerare la Parte_5 dall'essere considerata erede universale della OV.
Osservava l'appellante che le stesse difese avversarie (comparsa conclusionale) confermavano che era stata istituita erede nel testamento della sig.ra che la stessa CP_9 Persona_5
aveva accettato l'eredità (atto incompatibile con il legato) e che aveva agito in giudizio per acquisire il possesso degli immobili oggetto della controversia, come dimostrato dall'atto di citazione del 17.12.2017.
In ordine a tali fatti illeciti, parte attrice chiedeva l'analisi nel merito della vicenda oggetto del presente giudizio, in quanto il giudice di prime cura aveva ristretto immotivatamente l'ambito di azione dell'appellante ignorando i documenti prodotti.
3) La difesa della società Controparte_1
In merito ai fatti di causa, l'appellata affermava l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c.., in quanto l'azione proposta dall'appellante ex art. 404 c.p.c. poteva essere intrapresa soltanto da un soggetto che fosse erede o creditore di una delle parti in causa.
Riteneva l'appellata che la società non poteva essere considerata erede, e dunque CP_9
successore della signora IT OV, parte del giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione, in quanto dalla seconda scheda testamentaria datata 01.09.2008 risultava expressis verbis che la stessa aveva dichiarato erede universale la S.R.L. Nirvana, lasciando in capo a soltanto il legato contenuto nella precedente scheda del CP_5
05.07.2008 (doc. 5 verbale di apertura e pubblicazione testamento segreto della signora
IT OV).
Inoltre, proseguiva l'appellata, neppure l'Avv. poteva essere considerato Parte_1
creditore o erede o avente causa di una delle parti del giudizio definito con sentenza n.
10 75/2008 del Tribunale di Alessandria, in quanto lo stesso appellante aveva solo dichiarato di aver realizzato il “sogno di una vita” acquistando una villa a Portofino l'11.12.2007 dalla signora ma non di essere creditore o successore di IT OV, né di CP_8
. Controparte_10
Secondo l'appellata, infatti, l'Avv. non aveva neanche fornito nell'atto di appello Pt_1
prove sufficienti a contestare la sentenza del Tribunale di Alessandria, confermando la posizione di come semplice legatario della sig.ra IT OV, non legittimata, CP_5
pertanto, a stare in giudizio in luogo degli eredi effettivi.
Parte appellata riteneva, inoltre, inammissibile l'appello ex art. 342, con conseguente passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. Civ. Sez. Unite 29.1.2000 n. 16), in quanto l'Avv. non aveva formulato in modo chiaro e preciso le censure alla sentenza Pt_1
impugnata (i motivi di appello) e la violazione di legge denunciata.
L'appellata denunciava, inoltre, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver l'appellante proposto nel giudizio d'appello questioni già dichiarate inammissibili in primo grado e per averne introdotte di nuove.
In ordine al primo motivo di appello, l'appellata sosteneva che l'Avv. non aveva Pt_1
legittimazione attiva a stare in giudizio, in quanto avente causa di che non era CP_8
parte del processo opposto. Tale giudizio si era, infatti, svolto tra la signora Controparte_11
Istituito di Gestione Mobiliare e Immobiliare di VA OB IN sas e Lark, ed
[...]
era iniziato il 21 febbraio 2007, epoca in cui il non aveva ancora comprato l'immobile Pt_1
oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, proseguiva l'appellata, l'Avv. non poteva Parte_1 considerarsi terzo ai sensi dell'art. 404 co. 2 c.p.c. in quanto, al momento del “lamentato comportamento doloso o collusivo perpetrato dalle parti” (Sig.ra Persona_5 [...]
e la , l'opponente non aveva Parte_3 Controparte_4
subito alcun danno, poiché, nel febbraio del 2007, non aveva alcun diritto inerente la titolarità dell'immobile sito nel Comune di Portofino (asseritamente acquistato solo nel dicembre del
2007).
L'appellante affermava, inoltre, l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione riportandosi integralmente alle argomentazioni svolte dal primo Giudice, e richiamando a sostegno delle proprie ragioni una serie di atti e documenti processuali di controparte, nonché pronunce giurisprudenziali affermanti il seguente principio di diritto: “La legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione è determinata esclusivamente dalla qualità di parte
11 assunta nella precedente fase del processo con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio”.
Tale caposaldo della decisione, asseriva l'appellata, era incontestabile ed incontestato nell'appello proposto da , e di conseguenza inammissibile ex art 342 c.p.c e in Pt_1
subordine ex art 348 bis c.p.c., così come inammissibili ed infondati erano ritenuti tutti gli altri capi di imputazione della sentenza gravata.
Inoltre, sosteneva l'appellata, la circostanza secondo cui la era in realtà erede della CP_5
signora era stata dedotta tardivamente per la prima volta solo con le memorie Persona_5
conclusionali dalla difesa , nelle quali si faceva riferimento solo ad una parte del Pt_1 testamento di quest'ultima e segnatamente solo alla prima scheda datata 5 luglio 2008 e non anche alla seconda scheda resa in data 1° settembre 2008, sulla quale parte appellante taceva completamente.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'appellata ribadiva che la società non era l'erede CP_5
della Sig.ra e di conseguenza non poteva essere legittimata passiva nel Persona_5
giudizio proposto, in quanto la delazione della successione non era mai avvenuta nei confronti della ma solo nei confronti di altro diverso soggetto. CP_5
4) I motivi della decisione
La parte appellante lamenta, innanzitutto, una lettura superficiale e parziale dei documenti di causa da parte del primo giudice, che, così si legge tra le righe, maliziosamente avrebbe volutamente valutato “formalmente” la questione della legittimazione attiva e passiva senza affrontare la scabrosa questione che vedeva il magistrato coinvolto, anzi Persona_1
artefice, di una serie di fatti di reato finalizzati a permettere alla famiglia , Persona_1
composta dal magistrato, dalla moglie e dal figlio , di privare Persona_3 Persona_4
l'avv. della villa di Portofino dallo stesso acquistata nel 2007, “coronando il Parte_1 sogno di una vita”.
Proprio per mettere in luce la sequenza di atti illeciti posti in essere dalla famiglia Persona_1
con il supporto e la regia del magistrato capo famiglia, la difesa di si sofferma a lungo Pt_1
e documenta lo sviluppo delle indagini penali che hanno coinvolto a vario titolo tutti i componenti del nucleo familiare.
Tuttavia il contesto civile dell'attuale procedimento ci impone di soffermarci sui presupposti giuridici dell'opposizione di terzo a prescindere dalla valenza penale che gli stessi
12 comportamenti descritti e allegati possono assumere (o hanno assunto) nei procedimenti penali conclusi o in corso di svolgimento.
Infatti, se umanamente è comprensibile che l'Avv. abbia agito in giudizio al fine di Pt_1 ottenere l'annullamento erga omnes di quella che viene definita in atti “sentenza- reato”, occorre verificare se tale azione sia stata proposta correttamente.
Per comprendere il contesto, anche emotivo, che ha portato all'attuale controversia occorre considerare che l'attuale appellante aveva acquistato la villa di Portofino nel 2007, premurandosi di ottenere dalla parte venditrice una fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo, non irrisorio, di 2,5 milioni di euro idonei a coprire il valore dell'ipoteca iscritta sull'immobile a favore di per un credito portato da una sentenza del Tribunale di Persona_3
Chiavari pronunciata nei confronti della sua dante causa Successivamente aveva CP_8
dovuto affrontare una causa per simulazione della vendita promossa nei suoi confronti proprio da nel 2012 a pochi giorni dal quinquennio che lo avrebbe messo al riparo da tali Persona_3
contestazioni. Infine, a pochi giorni dal decennio che gli avrebbe permesso di maturare, in ogni caso, il diritto di usucapione sull'immobile compravenduto, riceveva la citazione da una società monegasca che si professava proprietaria dell'immobile quale legataria di OV
IT, la quale sarebbe risultata proprietaria in base ad una sentenza passata in giudicato emessa, nel lontano 2008, dal Tribunale di Alessandria, dove il magistrato aveva Persona_1
operato in funzione di Presidente di Tribunale.
OV IT, poi, altri non era che la suocera di e la madre Persona_1 naturale di ovvero colei che fin dall'inizio avanzava pretese sull'immobile, Persona_3 nonostante l'esito a lei sfavorevole dei giudizi già definitivamente conclusi con sentenza passata in giudicato al momento della ricezione della citazione a dicembre 2017.
All'epoca, inoltre, quelle che potevano apparire come mere illazioni, trovavano conferma agli occhi di nella documentazione allegata dall'avvocato del suo dante causa, Pt_1 Per_6
subito notiziato dell'iniziativa giudiziaria finalizzata all'evizione del bene, ed in
[...]
particolare nella querela del 2012 e nella corposa richiesta di archiviazione presentata al Gip nel settembre 2016 dalla Procura di Alessandria.
È evidente a chiunque che in un simile contesto la prima difesa che viene in mente sia quella dell'opposizione di terzo revocatoria, che si basa proprio sulla frode e sul dolo delle parti del precedente giudizio.
Tuttavia, la differenza tra l'opposizione di terzo ordinaria e quella revocatoria non consiste solo nella “collusione” o “dolo” menzionati al comma 2 dell'art. 404 c.p.c.
13 Come correttamente evidenziato da dottrina e giurisprudenza, l'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, perché può essere proposta nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, ma, nella sua forma ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 404 c.p.c., presenta l'ulteriore particolarità del tutto eccezionale di poter essere proposta da chi non fu parte, ma terzo, del giudizio che diede luogo alla sentenza impugnata.
Tale caratteristica, infatti, deroga alla regola generale sulla legittimazione a proporre impugnazione avverso una pronuncia, limitata in via generale alle parti o loro aventi causa.
Essa, inoltre, costituisce un rimedio facoltativo, in quanto non impedisce che le ragioni che si potrebbero far valere con l'impugnazione in discorso possano essere fatte valere altrimenti, come l'eccezione di inopponibilità della sentenza pronunciata inter alios.
In base all'art. 2909 c.c., infatti, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa e, quindi, di regola, coloro che non sono parti, loro eredi o aventi causa, non subiscono effetti sostanziali dalla sentenza, ossia quest'ultima non pregiudica i loro diritti: res inter alios acta tertiis non nocet.
Da tutto ciò discende che coloro che, invece, devono essere qualificati come parti, loro eredi
o aventi causa non possono accedere a questo strumento straordinario di impugnazione, in quanto nei loro confronti fa stato la sentenza.
A costoro è, però, permesso di agire con l'opposizione di terzo di cui al secondo comma dell'art. 404 c.p.c. quando la precedente pronuncia, a loro opponibile, è frutto di collusione o dolo delle altre parti in causa, ossia quando il comportamento di queste ultime è preordinato a danneggiare il terzo.
Questo strumento tende a eliminare radicalmente la sentenza impugnata, e non limitatamente ai diritti dei terzi, e per questo motivo è limitata agli eccezionali casi di collusione e dolo ed è esperibile solo nell'immediatezza della scoperta dell'accordo fraudolento consumato in proprio danno (entro 30 giorni dalla scoperta ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.).
Da tale ricostruzione emerge che al terzo legittimato all'opposizione di terzo ordinaria è preclusa l'esperibilità dell'opposizione di terzo revocatoria fondata sul dolo: egli, pur potendo beneficiare dell'assenza di limiti temporali per l'esperimento dell'azione e dei minori oneri probatori che caratterizzano l'azione ordinaria rispetto a quella revocatoria - che, invece, deve provare l'attività fraudolenta e/o dolosa altrui - non può ottenere l'eliminazione radicale della sentenza impugnata, ma deve “accontentarsi” della valenza relativa della inopponibilità nei suoi confronti della sentenza impugnata con tale mezzo straordinario.
4.1. Fatte queste premesse, tornando al caso in esame, con il primo motivo di appello la
14 parte lamenta l'erronea affermazione della carenza di legittimazione attiva in capo a Pt_1
, in quanto l'esame approfondito, e non superficiale, della vicenda, al netto della
[...]
tardività delle eccezioni sollevate dalla controparte, avrebbe dovuto portare a ritenere che la condotta fraudolenta posta in essere dalla famiglia era preordinata ad essere Persona_1
utilizzata in suo danno.
Tuttavia, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un
“error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017- Rv. 644832 - 01).
In questa prospettiva, per correttamente azionare l'opposizione di terzo revocatoria, la parte appellante avrebbe dovuto allegare la propria qualità di erede o avente causa di una delle parti dell'originario giudizio, sfociato nella sentenza 77/2008 di cui si chiedeva la revoca.
Non vi è, infatti, dubbio che abbia chiesto in tutto il corso del giudizio di Parte_1
primo e di secondo grado che venisse accertata la natura collusiva dei fatti che avevano portato alla pronuncia della sentenza, di cui ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 404 c. 2
c.p.c.
Proprio l'inciso che si legge a pagina 10 dell'atto di citazione, dove si legge che l'esponente avv. , in vista della causa temerariamente promossa contro di lui avanti al Parte_1
Tribunale di Roma, ha comunque il primario diritto di veder invalidata la sentenza qui opposta, ancor prima di discuterne la relativa inopponibilità, dimostra come consapevolmente la parte appellante abbia riservato il rimedio facoltativo dell'opposizione di terzo ordinaria ad altra ed eventuale sede.
Così, infatti, la sentenza 77/2008 viene indicata in plurimi passaggi come “sentenza-reato”, la valenza anche penale dei vari comportamenti - a partire dall'assegnazione del fascicolo al
GOT, per finire con la consegna ed il recepimento della motivazione a costui consegnata in un parcheggio dal magistrato e dal figlio avvocato passando per l'abnorme Persona_1 Per_4
dichiarazione di contumacia delle convenute - viene sottolineata in tutti gli atti di parte e corroborata dalla produzione documentale.
Inoltre, questo passaggio della sentenza di primo grado, prodromico all'affermata tempestività
15 dell'azione, non è stato oggetto di alcun motivo di appello, con conseguente passaggio in giudicato della qualificazione giuridica dell'azione promossa.
In modo altrettanto chiaro l'Avv. si è definito “terzo” nell'ambito dell'atto di Pt_1
citazione allorquando, a pag. 9, ha sottolineato l'efficacia solo tra le parti, in assenza di debita trascrizione, della scrittura privata del 1968 e la mancata opponibilità nei suoi confronti della sentenza conclusiva del giudizio, trascritta a maggio 2008 a fronte della trascrizione del suo acquisto in data 17.12.2007.
Nemmeno si può ritenere che egli si sia qualificato quale avente causa di una delle parti nel momento in cui ha richiamato, sempre a pag. 9, l'acquisto dell'immobile da , parte CP_6 dell'originario giudizio, e nel 1976, in quanto, come si evince dalla lettura CP_3
delle considerazioni ivi svolte, in questo ambito egli voleva far valere l'acquisto a titolo originario ottenuto dalla stessa a seguito del conseguente utilizzo uti domini CP_3 dell'immobile per i successivi venti anni necessari per l'usucapione.
Nella stessa ottica l'acquisto del 1976 viene riportato nel suo atto di acquisto del 2007 (v. all.
4 atto di citazione in primo grado).
L'appellante non ha mai sostenuto che il suo acquisto derivasse in via diretta dalle controparti della OV nella scrittura privata del 1968 prima e nel giudizio del 2007 poi, anzi, ha sempre evidenziato tra gli elementi che dovevano portare a considerare falsa la prima e frutto di dolo la seconda che quegli Enti, oggi estinti, non erano proprietari della villa di Portofino nel 1968, facendo proprie le considerazioni svolte da nella querela del 2012 Persona_6
e riportate dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 2016.
In difetto dell'allegazione dei fatti che dovrebbero riportarlo nell'alveo degli aventi causa della o della non si può che concludere per il difetto in capo all'appellante di CP_12 CP_6
legittimazione ad causam dal lato attivo, come correttamente statuito in primo grado.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante rende superfluo l'esame della sussistenza di legittimazione passiva in capo all'appellata sollevata con il secondo motivo di appello.
Il motivo è, pertanto, assorbito.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
16 Non risultano essere stati avanzati specifici motivi di doglianza in relazione alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda le spese del grado si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Non si può sottacere il contesto di grave illiceità, anche solo sul piano disciplinare, in cui la vicenda è sorta e si è sviluppata, come evidenziato in precedenza, che ha visto lo sviluppo di plurimi procedimenti penali volti ad analizzare le condotte tenute nell'occasione da tutti membri della famiglia , dal magistrato Sciaccaluga, accusato di concussione nei confronti del Persona_1
GOT redattore della sentenza qui impugnata, nonché imputato insieme alla moglie Persona_3
e al figlio proprio nella sua qualità di reale intestatario della società oggi appellata, Per_4
dei reati commessi in occasione dell'azione di rivendicazione promossa da
[...]
nei confronti di a partire dal 2017. Controparte_1 Parte_1
Inoltre, finora, i procedimenti si sono conclusi favorevolmente all'indagato/imputato solo per intervenuta prescrizione dei fatti contestati. Persona_1
Il rigetto integrale dell'appello, tuttavia, genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 228/2022 del
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 17.03.2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese processuali del grado;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
17 Dr. Francesca Firrao
Dr. Cecilia Marino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Luigi Borlone (P.E.C.: , presso cui è elettivamente Email_1
domiciliato in Milano, Via San Damiano n. 4
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Criscuoli (P.E.C.:
e avv. Eugenio Passerini (P.E.C. Email_2
, presso cui è elettivamente domiciliata in Email_3
Milano, Corso Vercelli n. 11
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 228/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 17.03.2022.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi qui ritrascritti, in accoglimento dei motivi d'appello sopraindicati ed in riforma della sentenza n. 228/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria 16 marzo 2022,
e pubblicata in data 17 marzo 2022 ad esito del giudizio rubricato al n. 268/2018 R.g., previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, così giudicare:
- revocare e dichiarare errata, irrita e nulla la sentenza appellata del Tribunale di Alessandra n.
228/2022 emessa in data 16 marzo 2002 e in accoglimento dell'appello proposto accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e, pertanto accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, richiamate all'interno delle presenti conclusioni, a formarne parte integrante e sostanziale, anche per relationem, tutte le domande, deduzioni, eccezioni in diritto ed in fatto, anche implicite, nonché tutte le istanze istruttorie formulate in atti, previa ogni declaratoria del caso, e comunque ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito:
- in riforma della sentenza passata in giudicato n.75/2008 resa dal Tribunale di Alessandria nella causa n. 606/2007 r.g. e pubblicata in data 18 gennaio 2008, revocare la sentenza suddetta e in quanto frutto d'illecito e di dolo, dichiarandola illegittima, nulla, inesistente e destituendola di qualsiasi validità, e comunque inefficace ed inopponibile all'Avv. Parte_1
stante il suo incontroverso diritto di proprietà sull'immobile acquistato con contratto
[...]
di compravendita dell'11 dicembre 2007 prodotto sub doc. 4, debitamente trascritto nei
Registri immobiliari in data 17 dicembre 2007 come da nota di trascrizione prodotta sub doc.
5 e stante i gravi e documentati comportamenti delittuosi tenuti dall'ex Presidente del
Tribunale, da suo figlio e dall'estensore della sentenza;
- In via subordinata, e salvo gravame:
2 - disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di chiunque venga ritenuto litisconsorte necessario nel presente giudizio, ricercandolo anche eventualmente mediante esercizio dei poteri ex artt. 213 e 204 c.p.c., e per l'effetto, disporre con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria affinché sia decisa nel merito;
In ogni caso:
- sospendere ogni efficacia esecutiva della sentenza in questione per evidenti ragioni di fumus e di periculum;
- trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per la ricettazione e l'auto ricettazione (o riciclaggio) consistente nell'utilizzo del titolo (id est della sentenza qui opposta) frutto di reato;
- con vittoria di competenze e spese, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso spese forfetario;
In via istruttoria:
previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali avversarie in quanto tardive, stante l'insussistenza dei presupposti per concedere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. richiesta ex adverso, e comunque previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel corso del 2007 il dott. all'epoca Presidente del Persona_1
Tribunale di Alessandria, informava il avv. che gli era stata affidata la Controparte_2
decisione di una causa riguardante quella che lui stesso definì “una simpatica vecchina” e che si trattava della causa n. 605/2007 R.G. instaurata di fronte al Tribunale di Alessandria dalla sig.ra IT OV per l'accertamento della proprietà su alcuni beni immobili siti nel comune di Portofino;
2. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il GOT avv. Controparte_2
segnalava al Presidente del Tribunale di Alessandria, dott. che la Persona_1
causa doveva essere decisa da un Giudice togato in conformità ai criteri tabellari di assegnazione delle cause allora vigenti presso il Tribunale di Alessandria;
3 3. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il dott. , Persona_1 all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, chiedeva al GOT avv. – Controparte_2
incaricato della causa – di sottoporgli preventivamente una “bozza” della sentenza prima che venisse depositata per la pubblicazione;
4. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il GOT avv. Controparte_2 consegnava al dott. all'epoca Presidente del Tribunale di Persona_1
Alessandria, copia cartacea del testo della sentenza ancora in bozze presso l'ufficio di presidenza del medesimo;
5. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il dott. , Persona_1 all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, consegnava al GOT avv.
[...]
, nel parcheggio del Tribunale di Alessandria, il testo definitivo della sentenza da CP_2
lui stesso modificata chiedendo di depositare tale versione;
6. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il dott. , Persona_1 all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, all'atto di consegnare al GOT avv.
[...]
, nel parcheggio del Tribunale di Alessandria, il testo definitivo della sentenza da CP_2
lui stesso redatta, non la trovava nella propria borsa e contattava telefonicamente il proprio figlio imprecando e chiedendo a lui dove lo avesse messo;
7. Vero che, in relazione alla causa n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, definita con sentenza n. 75/2008 e pubblicata in data 18 gennaio 2008, il GOT avv. ha Controparte_2
depositato come sentenza definitiva quella redatta e consegnatagli dal dott. Persona_1
, all'epoca Presidente del Tribunale di Alessandria, presso il parcheggio del
[...]
Tribunale di Alessandria e che corrisponde a quella prodotta sub doc. 1 che si mostra al teste;
Sui capitoli di prova dal n. 1 al 7 si chiede che venga sentito il teste avv. , Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]2, Giudice estensore della sentenza n. 75/2008 qui opposta, attualmente Vice Procuratore onorario c/o
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
4 - disporre l'acquisizione ex artt. 210-213 c.p.c. di copia integrale del fascicolo nr.
38090/2018/21 RGNR nr. 30330/2018 RGGIP relativo al procedimento penale a carico del dott. ed attualmente pendente presso la Procura della Repubblica Persona_1
presso il Tribunale di Milano;
- in quanto necessario, si formula e si ribadisce querela di falso avverso la scrittura privata datata 10 ottobre 1968 prodotta sub doc. 8, in quanto la si ritenesse riconosciuta ex art. 215 n.
1 c.p.c., stanti le evidenti prove dedotte nel presente giudizio circa la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte in calce ed apparentemente riconducibili ai sig.ri CP_3
e Parte_2 Persona_2
- in ogni caso, in quanto a ciò non abbia ancora provveduto d'ufficio la Cancelleria, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa oggetto della presente opposizione ex art. 404 c.p.c. rubricata al n. 605/2007 r.g. del Tribunale di Alessandria, Giudice dott.
[...]
e decisa con sentenza n. 75/2008, depositata in data 18 gennaio 2008, fra CP_2
IT OV, e e Parte_3 CP_4
.
[...]
Per la parte appellata:
I) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis primo comma cpc e/o ex art. 342 cpc.
II) Nel merito ed in subordine, respingere l'appello e le domande con lo stesso formulate in quanto improcedibili, inammissibili, infondati in fatto ed in diritto.
III) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio nonché con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1
, quale legataria di IT OV, domandando la Controparte_5
revoca della sentenza passata in giudicato n. 75/2008 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 18.1.2008, resa a definizione del giudizio n. 606/2007 instaurato da IT
OV contro l' e la società del Parte_3
con la quale IT OV veniva dichiarata Controparte_6
5 proprietaria di una pluralità di immobili (abitazione e terreni) siti in Portofino, poi pervenuti alla società convenuta a titolo di legato, in quanto frutto di illecito e di dolo, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
A seguito di vari rinvii per rinnovo autorizzato della notifica dell'atto introduttivo del procedimento, nonché per plurimi avvicendamenti del Giudice titolare della causa, all'udienza del 18.12.2019 il Giudice istruttore, dichiarava la contumacia di Controparte_5
e assegnava a parte attrice i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
[...]
In data 14.10.2020 si costituiva in giudizio e all'udienza Controparte_5
del 15.10.2020 il Giudice assegnava alle parti termine per repliche.
Nel prosieguo le parti formulavano richiesta di rinvio per trattative, all'esito delle quali, stante l'infruttuosità delle medesime, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art 187, c. 3 c.p.c.
All'udienza del 26.1.2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica, con riguardo alle sole questioni pregiudiziali.
Con sentenza n. 228/2022 resa in data 16 marzo 2022, il Tribunale di Alessandria definiva il giudizio dichiarando inammissibile l'opposizione di terzo avverso la sentenza n. 75/2008 del
Tribunale di Alessandria per difetto di legittimazione ad agire dell'attore, in quanto non rientrante tra gli “aventi causa” delle parti originarie del giudizio.
L'inammissibilità dell'azione comportava la condanna dell'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di euro 2 e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Il valore della causa, determinato in base al prezzo di acquisto dell'immobile (euro
6.000.000.,00), influiva sulla liquidazione delle spese legali.
Le spese processuali, pari a euro 10.000,00, oltre oneri di legge, venivano poste a carico della parte attrice soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
6 il Tribunale di Alessandria, senza entrare nel merito delle questioni di causa, rigettava con sentenza n. 228/2022 la domanda proposta dall'attore sulla base di una pluralità di questioni pregiudiziali.
Tali questioni pregiudiziali, rilevate tardivamente da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, venivano esaminate dal Giudice in quanto rilevabili d'ufficio e riguardavano il difetto di legittimazione ad causam del convenuto e dell'attore, nonché la tardività dell'opposizione.
Il Tribunale sosteneva che la domanda dell'attore doveva essere svolta nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, trattandosi di mezzo di impugnazione proposto quale opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404, co. 2 c.p.c. .
Nel caso specifico, infatti, le parti formali del giudizio n. 606/2007 (sentenza n. 75/2008 del
[... Tribunale di Alessandria) erano IT OV, deceduta nel 2009, l' Pt_3
la e la società del Parte_3 Controparte_7 Controparte_6
ormai estinte. In particolare, il Giudice evidenziava l'insussistenza della
[...]
legittimazione ad causam della società , chiamata in Parte_4
giudizio in qualità di legataria di IT OV (parte del giudizio di primo grado), in luogo degli effettivi eredi: gli unici soggetti idonei a subentrare nella titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche, anche processuali, facenti capo al de cuius.
A tal fine, il Giudice di primo grado richiamava in sentenza la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2591 del 2016 che inquadra l'istituto giuridico della legittimazione ad causam nel diritto all'azione (e la lega nel contempo alla titolarità del diritto ad agire o a contraddire in giudizio ex art. 81 c.p.c.), che richiede l'affermazione dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, diritto che deve essere affermato anche nei confronti del soggetto convenuto, titolare della situazione soggettiva passiva.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'azione proposta per mancata citazione in giudizio degli effettivi eredi di IT OV, nonostante la rinuncia all'eredità da parte di (figlia di IT OV) e la difficoltà nel Persona_3
reperire gli eredi effettivi.
La sentenza sottolineava l'esistenza di strumenti legali per la corretta instaurazione del contraddittorio anche in assenza di eredi diretti, come la citazione in giudizio del curatore dell'eredità giacente o dello Stato.
La sentenza passava poi ad inquadrare giuridicamente l'azione promossa dall'attore prima di affrontare la questione della tempestività della stessa, elemento rilevante solo in caso di
7 opposizione di terzo revocatoria, e della conseguente legittimazione attiva dell'attore stesso.
Riconosciuta la natura revocatoria della domanda avanzata e riconosciuta la tempestività della stessa, veniva, quindi, affermata l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva dell'attore, il quale non aveva agito quale avente causa di una delle parti dell'originario giudizio.
Dichiarata inammissibile l'azione, le spese seguivano la soccombenza.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava alcune censure, volte ad ottenere in riforma della sentenza n. 75/2008 del Tribunale di Alessandria, passata in giudicato, la revoca integrale della sentenza impugnata, in quanto frutto d'illecito e di dolo, nonché illegittima, nulla, inesistente e destituita di qualsiasi validità, oltre che inefficace ed inopponibile all'Avv.
stante il suo incontroverso diritto di proprietà sull'immobile acquistato con Parte_1
contratto di compravendita il giorno 11 dicembre 2007, debitamente trascritto nei registri immobiliari in data 17 dicembre 2007.
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame l'appellante sosteneva che il Tribunale di Alessandria aveva errato nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. . Parte_1
Nel compiere le proprie valutazioni, infatti, ancorché preliminari, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dei documenti agli atti di causa, ma aveva formato il proprio convincimento su una realtà apparente derivante dagli “artifizi” e dalle “falsificazioni” della famiglia , senza considerare documenti cruciali allegati agli atti di causa. Persona_1
L'appellante sosteneva, infatti, che tutti i fatti rilevanti (ottenimento della sentenza-reato, testamento segreto, mancata pubblicazione fino al 2017, pubblicazione da parte di persona inviata da utilizzo giudiziario da parte della di Persona_1 CP_5 [...]
, cioè il soggetto che aveva portato al padre la parte motiva della Persona_4 Persona_1
sentenza-reato nel parcheggio per darla al GOT) erano, in realtà, il frutto di una complessa, nonché unica attività illecita di ottenimento e ricettazione (o riciclaggio) della sentenza-reato.
Questa attività era caratterizzata dall'uso di istituti giuridici mai voluti, strumentali o contenenti falsi, al sol fine di preservare la famiglia dalle possibili conseguenze Persona_1
del reato che aveva premeditatamente architettato.
L'appellante affermava, inoltre, che i beneficiari di tali illeciti erano sempre le stesse persone e avevano agito con intento associativo per trarre vantaggio dai reati, usando Pulcher SCI
8 come strumento finale dell'illecito.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante evidenziava, inoltre, che la Procura della
Repubblica aveva altresì accertato che il socio indiretto della era proprio CP_5 [...]
. Persona_4
Alla luce dei fatti di causa, la difesa di parte appellante riteneva la decisione del primo
Giudice, circa la mancanza di legittimazione attiva dell'attore, irrazionale ed errata: l'avv.
era stato dichiarato non legittimato all'azione poiché non configurava tra gli Parte_1
aventi causa del giudizio di primo grado.
In realtà, osservava l'appellante, il processo n. 606/2007 non si era mai svolto realmente a causa della mancata notifica delle citazioni. Infatti, il giudice di primo grado del 2008 non aveva avuto alcuna parte convenuta regolarmente citata, in quanto la scrittura falsa datata 10 ottobre 1968 indicava in modo incompleto il domicilio dei convenuti (studio rag. Caramelli) e nella fotocopia era stato oscurato il nome del professionista domiciliatario, come si evince dal doc. 32, allegato agli atti, della Procura della Repubblica di Milano.
In merito ai suddetti fatti di causa, parte appellante metteva anche in discussione la buona fede del GOT per aver accettato una notifica irregolare a un certo Controparte_2
Caramelli, con dati incompleti, e in violazione delle convenzioni internazionali per le
CP_ notifiche alla società .
A sostegno di quanto assunto, l'appellante evidenziava il comportamento reticente tenuto dal nella sua testimonianza, il quale ammetteva solo una parte dell'illecito; e, infine, di CP_2
come il GOT sin dal principio del processo aveva recepito le illecite indicazioni dello
, tenendo per buone notifiche inesistenti. Persona_1
Riteneva l'appellante che l'artificio fraudolento, posto in essere da , era proprio Persona_1
finalizzato a influenzare la catena della proprietà della villa sui danti causa di e, CP_8
successivamente, dell'appellante, con l'intento di danneggiarlo economicamente.
La falsificazione mirava, infatti, a invalidare il lascito testamentario di a favore CP_3
CP_ della sorella e, di conseguenza, la vendita della villa di Portofino dell'appellante.
Secondo motivo
In merito al secondo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale di Alessandria, l'appellante riteneva la legittimata passivamente nel Parte_5
giudizio promosso ex art. 404 c.p.c., in quanto beneficiaria di un illecito in solido con la famiglia . Persona_1
Parte appellante riteneva non condivisibile la tesi del Giudice di Alessandria espressa nel
9 giudizio di primo grado in merito all'inammissibilità, per difetto di legittimazione ad causam, della citazione in giudizio della in qualità di legataria della OV, in quanto Parte_5
soggetto non idoneo a subentrare nella titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche, anche processuali, facenti capo alla de cuius.
In realtà, sosteneva l'appellante, parte attrice si era solo limitata a resocontare nella citazione come fosse qualificata la nel testamento segreto della OV in vista della CP_5 ricettazione (o del riciclaggio) dell'apparente diritto generato nella “sentenza-reato”, senza con ciò restringere le domande dell'attore.
Tuttavia, l'appellante riteneva tale qualifica ininfluente ai fini del presente giudizio, in quanto un lascito di 6.000.000,00 di euro non potrebbe in ogni caso esonerare la Parte_5 dall'essere considerata erede universale della OV.
Osservava l'appellante che le stesse difese avversarie (comparsa conclusionale) confermavano che era stata istituita erede nel testamento della sig.ra che la stessa CP_9 Persona_5
aveva accettato l'eredità (atto incompatibile con il legato) e che aveva agito in giudizio per acquisire il possesso degli immobili oggetto della controversia, come dimostrato dall'atto di citazione del 17.12.2017.
In ordine a tali fatti illeciti, parte attrice chiedeva l'analisi nel merito della vicenda oggetto del presente giudizio, in quanto il giudice di prime cura aveva ristretto immotivatamente l'ambito di azione dell'appellante ignorando i documenti prodotti.
3) La difesa della società Controparte_1
In merito ai fatti di causa, l'appellata affermava l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c.., in quanto l'azione proposta dall'appellante ex art. 404 c.p.c. poteva essere intrapresa soltanto da un soggetto che fosse erede o creditore di una delle parti in causa.
Riteneva l'appellata che la società non poteva essere considerata erede, e dunque CP_9
successore della signora IT OV, parte del giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione, in quanto dalla seconda scheda testamentaria datata 01.09.2008 risultava expressis verbis che la stessa aveva dichiarato erede universale la S.R.L. Nirvana, lasciando in capo a soltanto il legato contenuto nella precedente scheda del CP_5
05.07.2008 (doc. 5 verbale di apertura e pubblicazione testamento segreto della signora
IT OV).
Inoltre, proseguiva l'appellata, neppure l'Avv. poteva essere considerato Parte_1
creditore o erede o avente causa di una delle parti del giudizio definito con sentenza n.
10 75/2008 del Tribunale di Alessandria, in quanto lo stesso appellante aveva solo dichiarato di aver realizzato il “sogno di una vita” acquistando una villa a Portofino l'11.12.2007 dalla signora ma non di essere creditore o successore di IT OV, né di CP_8
. Controparte_10
Secondo l'appellata, infatti, l'Avv. non aveva neanche fornito nell'atto di appello Pt_1
prove sufficienti a contestare la sentenza del Tribunale di Alessandria, confermando la posizione di come semplice legatario della sig.ra IT OV, non legittimata, CP_5
pertanto, a stare in giudizio in luogo degli eredi effettivi.
Parte appellata riteneva, inoltre, inammissibile l'appello ex art. 342, con conseguente passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. Civ. Sez. Unite 29.1.2000 n. 16), in quanto l'Avv. non aveva formulato in modo chiaro e preciso le censure alla sentenza Pt_1
impugnata (i motivi di appello) e la violazione di legge denunciata.
L'appellata denunciava, inoltre, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver l'appellante proposto nel giudizio d'appello questioni già dichiarate inammissibili in primo grado e per averne introdotte di nuove.
In ordine al primo motivo di appello, l'appellata sosteneva che l'Avv. non aveva Pt_1
legittimazione attiva a stare in giudizio, in quanto avente causa di che non era CP_8
parte del processo opposto. Tale giudizio si era, infatti, svolto tra la signora Controparte_11
Istituito di Gestione Mobiliare e Immobiliare di VA OB IN sas e Lark, ed
[...]
era iniziato il 21 febbraio 2007, epoca in cui il non aveva ancora comprato l'immobile Pt_1
oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, proseguiva l'appellata, l'Avv. non poteva Parte_1 considerarsi terzo ai sensi dell'art. 404 co. 2 c.p.c. in quanto, al momento del “lamentato comportamento doloso o collusivo perpetrato dalle parti” (Sig.ra Persona_5 [...]
e la , l'opponente non aveva Parte_3 Controparte_4
subito alcun danno, poiché, nel febbraio del 2007, non aveva alcun diritto inerente la titolarità dell'immobile sito nel Comune di Portofino (asseritamente acquistato solo nel dicembre del
2007).
L'appellante affermava, inoltre, l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione riportandosi integralmente alle argomentazioni svolte dal primo Giudice, e richiamando a sostegno delle proprie ragioni una serie di atti e documenti processuali di controparte, nonché pronunce giurisprudenziali affermanti il seguente principio di diritto: “La legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione è determinata esclusivamente dalla qualità di parte
11 assunta nella precedente fase del processo con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio”.
Tale caposaldo della decisione, asseriva l'appellata, era incontestabile ed incontestato nell'appello proposto da , e di conseguenza inammissibile ex art 342 c.p.c e in Pt_1
subordine ex art 348 bis c.p.c., così come inammissibili ed infondati erano ritenuti tutti gli altri capi di imputazione della sentenza gravata.
Inoltre, sosteneva l'appellata, la circostanza secondo cui la era in realtà erede della CP_5
signora era stata dedotta tardivamente per la prima volta solo con le memorie Persona_5
conclusionali dalla difesa , nelle quali si faceva riferimento solo ad una parte del Pt_1 testamento di quest'ultima e segnatamente solo alla prima scheda datata 5 luglio 2008 e non anche alla seconda scheda resa in data 1° settembre 2008, sulla quale parte appellante taceva completamente.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'appellata ribadiva che la società non era l'erede CP_5
della Sig.ra e di conseguenza non poteva essere legittimata passiva nel Persona_5
giudizio proposto, in quanto la delazione della successione non era mai avvenuta nei confronti della ma solo nei confronti di altro diverso soggetto. CP_5
4) I motivi della decisione
La parte appellante lamenta, innanzitutto, una lettura superficiale e parziale dei documenti di causa da parte del primo giudice, che, così si legge tra le righe, maliziosamente avrebbe volutamente valutato “formalmente” la questione della legittimazione attiva e passiva senza affrontare la scabrosa questione che vedeva il magistrato coinvolto, anzi Persona_1
artefice, di una serie di fatti di reato finalizzati a permettere alla famiglia , Persona_1
composta dal magistrato, dalla moglie e dal figlio , di privare Persona_3 Persona_4
l'avv. della villa di Portofino dallo stesso acquistata nel 2007, “coronando il Parte_1 sogno di una vita”.
Proprio per mettere in luce la sequenza di atti illeciti posti in essere dalla famiglia Persona_1
con il supporto e la regia del magistrato capo famiglia, la difesa di si sofferma a lungo Pt_1
e documenta lo sviluppo delle indagini penali che hanno coinvolto a vario titolo tutti i componenti del nucleo familiare.
Tuttavia il contesto civile dell'attuale procedimento ci impone di soffermarci sui presupposti giuridici dell'opposizione di terzo a prescindere dalla valenza penale che gli stessi
12 comportamenti descritti e allegati possono assumere (o hanno assunto) nei procedimenti penali conclusi o in corso di svolgimento.
Infatti, se umanamente è comprensibile che l'Avv. abbia agito in giudizio al fine di Pt_1 ottenere l'annullamento erga omnes di quella che viene definita in atti “sentenza- reato”, occorre verificare se tale azione sia stata proposta correttamente.
Per comprendere il contesto, anche emotivo, che ha portato all'attuale controversia occorre considerare che l'attuale appellante aveva acquistato la villa di Portofino nel 2007, premurandosi di ottenere dalla parte venditrice una fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo, non irrisorio, di 2,5 milioni di euro idonei a coprire il valore dell'ipoteca iscritta sull'immobile a favore di per un credito portato da una sentenza del Tribunale di Persona_3
Chiavari pronunciata nei confronti della sua dante causa Successivamente aveva CP_8
dovuto affrontare una causa per simulazione della vendita promossa nei suoi confronti proprio da nel 2012 a pochi giorni dal quinquennio che lo avrebbe messo al riparo da tali Persona_3
contestazioni. Infine, a pochi giorni dal decennio che gli avrebbe permesso di maturare, in ogni caso, il diritto di usucapione sull'immobile compravenduto, riceveva la citazione da una società monegasca che si professava proprietaria dell'immobile quale legataria di OV
IT, la quale sarebbe risultata proprietaria in base ad una sentenza passata in giudicato emessa, nel lontano 2008, dal Tribunale di Alessandria, dove il magistrato aveva Persona_1
operato in funzione di Presidente di Tribunale.
OV IT, poi, altri non era che la suocera di e la madre Persona_1 naturale di ovvero colei che fin dall'inizio avanzava pretese sull'immobile, Persona_3 nonostante l'esito a lei sfavorevole dei giudizi già definitivamente conclusi con sentenza passata in giudicato al momento della ricezione della citazione a dicembre 2017.
All'epoca, inoltre, quelle che potevano apparire come mere illazioni, trovavano conferma agli occhi di nella documentazione allegata dall'avvocato del suo dante causa, Pt_1 Per_6
subito notiziato dell'iniziativa giudiziaria finalizzata all'evizione del bene, ed in
[...]
particolare nella querela del 2012 e nella corposa richiesta di archiviazione presentata al Gip nel settembre 2016 dalla Procura di Alessandria.
È evidente a chiunque che in un simile contesto la prima difesa che viene in mente sia quella dell'opposizione di terzo revocatoria, che si basa proprio sulla frode e sul dolo delle parti del precedente giudizio.
Tuttavia, la differenza tra l'opposizione di terzo ordinaria e quella revocatoria non consiste solo nella “collusione” o “dolo” menzionati al comma 2 dell'art. 404 c.p.c.
13 Come correttamente evidenziato da dottrina e giurisprudenza, l'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, perché può essere proposta nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, ma, nella sua forma ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 404 c.p.c., presenta l'ulteriore particolarità del tutto eccezionale di poter essere proposta da chi non fu parte, ma terzo, del giudizio che diede luogo alla sentenza impugnata.
Tale caratteristica, infatti, deroga alla regola generale sulla legittimazione a proporre impugnazione avverso una pronuncia, limitata in via generale alle parti o loro aventi causa.
Essa, inoltre, costituisce un rimedio facoltativo, in quanto non impedisce che le ragioni che si potrebbero far valere con l'impugnazione in discorso possano essere fatte valere altrimenti, come l'eccezione di inopponibilità della sentenza pronunciata inter alios.
In base all'art. 2909 c.c., infatti, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa e, quindi, di regola, coloro che non sono parti, loro eredi o aventi causa, non subiscono effetti sostanziali dalla sentenza, ossia quest'ultima non pregiudica i loro diritti: res inter alios acta tertiis non nocet.
Da tutto ciò discende che coloro che, invece, devono essere qualificati come parti, loro eredi
o aventi causa non possono accedere a questo strumento straordinario di impugnazione, in quanto nei loro confronti fa stato la sentenza.
A costoro è, però, permesso di agire con l'opposizione di terzo di cui al secondo comma dell'art. 404 c.p.c. quando la precedente pronuncia, a loro opponibile, è frutto di collusione o dolo delle altre parti in causa, ossia quando il comportamento di queste ultime è preordinato a danneggiare il terzo.
Questo strumento tende a eliminare radicalmente la sentenza impugnata, e non limitatamente ai diritti dei terzi, e per questo motivo è limitata agli eccezionali casi di collusione e dolo ed è esperibile solo nell'immediatezza della scoperta dell'accordo fraudolento consumato in proprio danno (entro 30 giorni dalla scoperta ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.).
Da tale ricostruzione emerge che al terzo legittimato all'opposizione di terzo ordinaria è preclusa l'esperibilità dell'opposizione di terzo revocatoria fondata sul dolo: egli, pur potendo beneficiare dell'assenza di limiti temporali per l'esperimento dell'azione e dei minori oneri probatori che caratterizzano l'azione ordinaria rispetto a quella revocatoria - che, invece, deve provare l'attività fraudolenta e/o dolosa altrui - non può ottenere l'eliminazione radicale della sentenza impugnata, ma deve “accontentarsi” della valenza relativa della inopponibilità nei suoi confronti della sentenza impugnata con tale mezzo straordinario.
4.1. Fatte queste premesse, tornando al caso in esame, con il primo motivo di appello la
14 parte lamenta l'erronea affermazione della carenza di legittimazione attiva in capo a Pt_1
, in quanto l'esame approfondito, e non superficiale, della vicenda, al netto della
[...]
tardività delle eccezioni sollevate dalla controparte, avrebbe dovuto portare a ritenere che la condotta fraudolenta posta in essere dalla famiglia era preordinata ad essere Persona_1
utilizzata in suo danno.
Tuttavia, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un
“error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017- Rv. 644832 - 01).
In questa prospettiva, per correttamente azionare l'opposizione di terzo revocatoria, la parte appellante avrebbe dovuto allegare la propria qualità di erede o avente causa di una delle parti dell'originario giudizio, sfociato nella sentenza 77/2008 di cui si chiedeva la revoca.
Non vi è, infatti, dubbio che abbia chiesto in tutto il corso del giudizio di Parte_1
primo e di secondo grado che venisse accertata la natura collusiva dei fatti che avevano portato alla pronuncia della sentenza, di cui ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 404 c. 2
c.p.c.
Proprio l'inciso che si legge a pagina 10 dell'atto di citazione, dove si legge che l'esponente avv. , in vista della causa temerariamente promossa contro di lui avanti al Parte_1
Tribunale di Roma, ha comunque il primario diritto di veder invalidata la sentenza qui opposta, ancor prima di discuterne la relativa inopponibilità, dimostra come consapevolmente la parte appellante abbia riservato il rimedio facoltativo dell'opposizione di terzo ordinaria ad altra ed eventuale sede.
Così, infatti, la sentenza 77/2008 viene indicata in plurimi passaggi come “sentenza-reato”, la valenza anche penale dei vari comportamenti - a partire dall'assegnazione del fascicolo al
GOT, per finire con la consegna ed il recepimento della motivazione a costui consegnata in un parcheggio dal magistrato e dal figlio avvocato passando per l'abnorme Persona_1 Per_4
dichiarazione di contumacia delle convenute - viene sottolineata in tutti gli atti di parte e corroborata dalla produzione documentale.
Inoltre, questo passaggio della sentenza di primo grado, prodromico all'affermata tempestività
15 dell'azione, non è stato oggetto di alcun motivo di appello, con conseguente passaggio in giudicato della qualificazione giuridica dell'azione promossa.
In modo altrettanto chiaro l'Avv. si è definito “terzo” nell'ambito dell'atto di Pt_1
citazione allorquando, a pag. 9, ha sottolineato l'efficacia solo tra le parti, in assenza di debita trascrizione, della scrittura privata del 1968 e la mancata opponibilità nei suoi confronti della sentenza conclusiva del giudizio, trascritta a maggio 2008 a fronte della trascrizione del suo acquisto in data 17.12.2007.
Nemmeno si può ritenere che egli si sia qualificato quale avente causa di una delle parti nel momento in cui ha richiamato, sempre a pag. 9, l'acquisto dell'immobile da , parte CP_6 dell'originario giudizio, e nel 1976, in quanto, come si evince dalla lettura CP_3
delle considerazioni ivi svolte, in questo ambito egli voleva far valere l'acquisto a titolo originario ottenuto dalla stessa a seguito del conseguente utilizzo uti domini CP_3 dell'immobile per i successivi venti anni necessari per l'usucapione.
Nella stessa ottica l'acquisto del 1976 viene riportato nel suo atto di acquisto del 2007 (v. all.
4 atto di citazione in primo grado).
L'appellante non ha mai sostenuto che il suo acquisto derivasse in via diretta dalle controparti della OV nella scrittura privata del 1968 prima e nel giudizio del 2007 poi, anzi, ha sempre evidenziato tra gli elementi che dovevano portare a considerare falsa la prima e frutto di dolo la seconda che quegli Enti, oggi estinti, non erano proprietari della villa di Portofino nel 1968, facendo proprie le considerazioni svolte da nella querela del 2012 Persona_6
e riportate dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 2016.
In difetto dell'allegazione dei fatti che dovrebbero riportarlo nell'alveo degli aventi causa della o della non si può che concludere per il difetto in capo all'appellante di CP_12 CP_6
legittimazione ad causam dal lato attivo, come correttamente statuito in primo grado.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante rende superfluo l'esame della sussistenza di legittimazione passiva in capo all'appellata sollevata con il secondo motivo di appello.
Il motivo è, pertanto, assorbito.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
16 Non risultano essere stati avanzati specifici motivi di doglianza in relazione alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda le spese del grado si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Non si può sottacere il contesto di grave illiceità, anche solo sul piano disciplinare, in cui la vicenda è sorta e si è sviluppata, come evidenziato in precedenza, che ha visto lo sviluppo di plurimi procedimenti penali volti ad analizzare le condotte tenute nell'occasione da tutti membri della famiglia , dal magistrato Sciaccaluga, accusato di concussione nei confronti del Persona_1
GOT redattore della sentenza qui impugnata, nonché imputato insieme alla moglie Persona_3
e al figlio proprio nella sua qualità di reale intestatario della società oggi appellata, Per_4
dei reati commessi in occasione dell'azione di rivendicazione promossa da
[...]
nei confronti di a partire dal 2017. Controparte_1 Parte_1
Inoltre, finora, i procedimenti si sono conclusi favorevolmente all'indagato/imputato solo per intervenuta prescrizione dei fatti contestati. Persona_1
Il rigetto integrale dell'appello, tuttavia, genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 228/2022 del
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 17.03.2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese processuali del grado;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
17 Dr. Francesca Firrao
Dr. Cecilia Marino
18