Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 12 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 702/2018, alle ore 9,05 è comparsa l'Avv. Gabriella Lupo, per parte appellante, che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione;
tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 702/2018 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), AR C.F._1
elettivamente domiciliato a Catania in Via Conte Ruggero n. 37, presso lo studio dell'Avv. Lupo Gabriella dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante e
, (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore;
appellato contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)-Appello a sentenza G. di P. Conclusioni delle parti: all'udienza del 12 febbraio 2025, il procuratore della parte discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale, appello avverso la sentenza n. 1828/2017 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 08/06/2017 e depositata il 04/09/2017, con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta al verbale n. 10884R/2016 Prot. 14747 del 20/09/2016 di contravvenzione al Codice Stradale. In particolare, l'appellante esponeva che, con il verbale suddetto, elevato dal Corpo di Polizia Municipale, gli era stato contestato, in qualità di proprietario dell'autovettura targata DJ264HJ la violazione dell'art. 146 comma 3 del vigente Codice della strada,
“per aver proseguito la marcia oltrepassando la linea trasversale di arresto come disposto dal sopra indicato articolo in quanto la lanterna semaforica proiettava luce rossa.” L'odierno appellante riferiva altresì di aver chiesto in primo grado l'annullamento del verbale, per insussistenza della violazione contestata e falsa applicazione dell'art. 146 C.d.S. in quanto lo stesso intendeva procedere dritto, come di fatto è avvenuto, e non già svoltare a sinistra;
rilevava poi l'uso improprio dell'apparecchiatura T-X Road, che, a dire dell'odierno appellante andava supportata dalla presenza degli agenti e dalla immediata contestazione;
adduceva poi l'illegittimità della sanzione per carenza di potere non essendo stata data prova dell'autorizzazione ad installare e utilizzare l'apparecchiatura automatica.
Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso. L'appello si fonda sui motivi in atti meglio specificati e, segnatamente, sulla erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Pace;
conseguentemente sulla errata applicazione dell'art. 146, comma 3 C.d.S.; violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S. in materia di contestazione immediata;
rileva poi l'omessa motivazione su alcuni punto del ricorso in materia di carenza di potere, mancanza di legittimazione, nullità dell'atto impugnato per mancanza della taratura periodica e del collaudo ed infine mancata segnalazione della presenza dell'apparecchiatura. Per le ragioni suesposte, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia AR della sentenza impugnata, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento della contravvenzione opposta, ovvero, in via subordinata dichiarare la violazione dell'art. 146 comma 2 C.d.S. con conseguente annullamento della sanzione accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente, con condanna del alle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stessa in favore del procuratore. Nessuno si costituiva per parte appellata, nonostante la ritualità della notifica. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che ci occupa ha ad oggetto le doglianze che l'appellante AR
, in qualità di proprietario dell'autovettura targata DJ264HJ muove avverso la
[...] sentenza del Giudice Pace di Messina, con cui è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta contro il verbale n. 10884R/2016 elevato dalla Polizia Municipale del Comune nei confronti dell'appellante che il giorno 20/09/2016 alle ore CP_1
21:44 in località Via Nazionale incrocio Via 4 Novembre Dir. Messina nel territorio di aveva violato l'art. 146, comma 3, del Codice della Strada, attraversando CP_1
l'intersezione pur in presenza di una lanterna semaforica multidirezionale proiettante luce rossa. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del il quale, Controparte_1 sebbene abbia ricevuto rituale notifica, non si è costituito. Nel merito, l'appellante contesta l'erronea ricostruzione di fatto da parte del Giudice e la conseguente erroneità nella applicazione dell'art. 146 comma 3 poiché, a dire dell'appellante, lo stesso avrebbe effettuato una manovra consentita, effettuando un cambio di corsia e avrebbe superato l'incrocio in presenza della luce gialla. L'art. 146 C.d.S. comma 3 prevede che: “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.” Sul punto, sarà utile richiamare quanto condivisibilmente statuito dalla Cassazione con sentenza n. 8412 del 2016, secondo cui “le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.” Per quanto detto, il conducente che si trovi nella corsia in favore della quale la luce semaforica è rossa deve attendere sulla linea di arresto, non potendo seguire un'altra direzione solo perché la freccia direzionale della corsia da lui non occupata sia verde. Invero, una soluzione opposta, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la manovra consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa, comporterebbe inevitabili disturbi per il regolare flusso veicolare nell'area dell'incrocio con un aumento del rischio di incidenti. Al contempo, tale diversa soluzione renderebbe particolarmente gravosa la rilevazione dell'infrazione, in contrasto con l'esigenza di un agevole accertamento dell'illecito da parte dell'agente o dell'apparecchiatura a ciò deputata. Alla luce di quanto detto, risulta irrilevante ai fini dell'accertamento della violazione il comportamento del conducente che, pur non rispettando la direzione imposta dalla segnaletica presente nella corsia di canalizzazione, attraversi l'intersezione solo quando la lanterna semaforica proietti luce verde (o gialla) nella direzione che intende intraprendere. Ora, nel caso di specie, la freccia direzionale del semaforo non consentiva di procedere dritto alle autovetture che non si fossero preventivamente immesse nella corsia di destra che canalizzava il traffico in quella direzione. Per quanto concerne l'autovettura Mercedes Classe A in oggetto, la foto allegata in atti rappresenta l'autovettura completamente spostata sulla corsia di sinistra, mentre attraversa la linea di arresto e prosegue la marcia: la produzione fotografica riprende la lanterna semaforica proiettare luce gialla esclusivamente per chi procede dritto, in direzione Messina e non anche per chi è immesso nella corsia posta a sinistra, per la quale è accesa la luce rossa. Dalle considerazioni suesposte, risulta incensurabile l'accertamento del Giudice di prime cure dal momento che il veicolo sanzionato, collocato sulla corsia a sinistra di una strada a più corsie, ha proceduto diritto nonostante il semaforo della sua corsia emettesse luce rossa, mentre avrebbe dovuto osservare le prescrizioni della segnaletica riguardanti la corsia ove era posizionata la sua vettura (cfr. in questo senso Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3045 del 2021 e Cass. Civ. sez. 6 – Ordinanza n. 11819 del 2022). In relazione al motivo di appello attinente alla presunta violazione dell'art. 201 C.d.S. per difetto assoluto di motivazione, deve rilevarsene l'infondatezza. Dirimente risulta la formulazione dell'art. 201 C.d.S., come modificato dal d.l. n. 151 del 2003 convertito con modificazioni in l. n. 214 del 2003, laddove prevede espressamente, al comma 1- bis, i nuovi casi in cui è possibile prescindere dalla necessità di contestazione immediata: fra questi, figura anche, alla lettera b), l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. In siffatta ipotesi, in conformità a quanto statuito dal successivo comma 1-ter, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, come appunto quello con cui sono state rilevate le infrazioni per cui è causa. Per di più, come chiarito dallo stesso comma 1-ter solo nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Dunque, nei casi di cui al comma 1-bis (come quello in esame) deve ritenersi implicita (e assorbita dalla valutazione a monte operata dal legislatore) la impossibilità della contestazione immediata, senza margini di apprezzamento circa la natura o la motivazione della stessa. Tali considerazioni conducono al rigetto anche del motivo di appello attinente alla omessa contestazione immediata per la mancanza in loco dell'agente accertatore, tanto più che l'art. 4 del decreto di omologazione del Ministero dei Trasporti prot. n. 613 del 06/02/2014 sancisce che il dispositivo denominato “T-XROAD” può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica. Con riferimento alla carenza di potere per mancanza di autorizzazione prefettizia e alla mancanza di legittimazione della Polizia municipale al controllo sul dispositivo, motivi che possono essere esaminati unitamente e che sono stati oggetto di valutazione del Giudice di Pace, gli stessi non possono essere accolti per come già diffusamente argomentato dal Giudice di prime cure con motivazione che si condivide: da un lato, infatti, la necessità del decreto prefettizio è prevista solo per gli autovelox, mentre per i photored sono sufficienti il decreto di omologazione (presente in atti), dall'altro lato sono legittimi i verbali di contestazione elevati dagli organi di polizia municipale su strade statali presenti sul territorio comunale. Alcuna specifica prescrizione normativa, peraltro, contempla il suddetto elemento come requisito di validità del verbale elevato mediante apparecchiature photored. Entrambi i motivi, quindi, vanno rigettati. Quanto alla mancata taratura, il Photored non è strumento di misurazione e pertanto non va tarato: deve rilevarsi come alcun rilievo assuma nel caso di specie la mancata sottoposizione delle apparecchiature utilizzate alla periodica taratura, attesa la mancanza, anche tenuto conto dell'epoca di commissione delle infrazioni oggetto di causa, di una specifica normativa che impone tale verifica secondo quanto previsto dalla legge n. 273 del 1991 (cfr., in questi termini, Cass. civ. sez. II n. 19775 del 14.9.2009, secondo cui “in tema di rilevamento delle violazioni al codice della strada effettuato mediante apparecchiature elettroniche (nella specie passaggio con semaforo rosso rilevato mediante photored F17/A) mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell'apparecchiatura;” nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. II n. 11328 del 16.5.2007). Il certificato di collaudo, infine, è presente in atti.
Anche sotto questi ultimi profili, dunque, il verbale risulta legittimo e regolare. Per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata n. 1828/2017 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 08/06/2017 e depositata il 04/09/2017, con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta al verbale n. 10884R/2016 Prot. 14747 del 20/09/2016 di contravvenzione al Codice Stradale, anche con riferimento alle spese di primo grado. Stante la contumacia dell'appellato, nulla va disposto sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza AR impugnata n. 1828/2017 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 08/06/2017 e depositata il 04/09/2017;
- Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, essendo l'appellato contumace. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002. Così deciso in Messina, il 12 febbraio 2025
IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.