TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nel procedimento portante il n. 1496 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Boldrini e Giacomo Lesca parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze della fino al 06/04/1988 e di CP_2 essere stata autorizzata al versamento volontario dei contributi, conveniva in giudizio l' chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento della piena CP_1 contribuzione per il terzo e il quarto trimestre dell'anno 1989 ai fini dell'anzianità contributiva per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
A sostegno della domanda precisava di aver effettuato, tra gli altri, il versamento dei contributi per il 2° e 3° trimestre dell'anno 1989, tuttavia non risultanti dall'estratto conto contributivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che, medio CP_1 tempore e previo accurato esame della documentazione, precisava di aver riconosciuto l'effettiva sussistenza del diritto invocato dall'istante.
1 Tanto sopra precisato, come concordemente richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in via CP_3 amministrativa al riconoscimento della contribuzione versata, di guisa che è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in causa.
Le spese di lite, in assenza di diversa volontà delle parti, vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa da ultimo Cass. civ. n. 24234/2016).
Nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico dell' convenuto le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, in forza CP_3 dell'emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
La liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del grado complessità della questione trattata, e avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 1.001,00 ed
€ 5.200,00 stante l'importo dei contributi non accreditati.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 890, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 23/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
2