Decreto cautelare 27 giugno 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21295 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4285 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Iacobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Intendenza Mm di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento anche con misura cautelare e monocratica
- del provvedimento di accertamento dell’ inosservanza dell’ obbligo vaccinale protocollo M_D MDINTRM RG22 0001745 del 17/01/2022 (p.d.c.: Nucleo Personale Militare - 71.47062) ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anteriore o successivo, compresi tutti gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche se non noti, con cui è stato formalizzato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, recante la seguente disposizione:
“… (omissis) Per quanto precede si dispone – con effetto immediato- la sospensione della SV dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. NI De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il sig. -OMISSIS-, 2° capo scelto della Marina Militare, di stanza a Roma, ha agito per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 17.1.2022 adottato dalla Direzione di Intendenza M.M. di Roma con il quale, accertata la mancata sottoposizione alla profilassi vaccinale anti COVID-19, era disposta nei suoi confronti la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter comma 3 del DL 1/04/2021 n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 21, n. 76).
1.1 Denunciava il ricorrente l’illegittimità del provvedimento anzitutto perché la vaccinazione era incompatibile con le proprie condizioni di salute, come attestato dal proprio medico e comunque perché la sospensione era stata assunta sulla base di un quadro normativo palesemente contrario, sotto molteplici profili, ai principi della Costituzione e dei Trattati UE, senza prevedere neanche la corresponsione di assegno alimentare.
1.2 Chiedeva “In via cautelare, accogliere l’istanza di sospensiva come richiesta e, tenuto conto che la sospensione non ha natura disciplinare, riconoscere la restituzione della retribuzione sospesa e tutti gli emolumenti ad essa correlati ivi compresa l’anzianità di servizio o in subordine la corresponsione della metà del trattamento retributivo; in via principale, annullare l’atto di accertamento n. prot. 1745 del 17/01/2022 adottato dalla Direzione di Intendenza M.M. di Roma, avente ad oggetto sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter comma 3 del DL 1/04/2021 n. 44”.
1.3 Resisteva l’Amministrazione con memoria e documenti, allegando in limine l’inammissibilità stessa del ricorso articolato come veicolo di contestazioni del quadro legislativo.
1.4 In via cautelare questo TAR con ordinanza n. -OMISSIS- respingeva l’istanza per difetto attuale di periculum “Considerato che, in esito al D.L. nr 24 in data 24/03/2022, per il personale militare sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale, è stata disposta la riammissione al servizio con decorrenza 25/03/2022, con messaggio n. 2814 dello Stato Maggiore della Marina”.
1.5 In prosieguo di tempo era fissata l’udienza pubblica del 12 novembre 2025 per la trattazione, nella quale la causa era assunta in decisione.
DIRITTO
2.1 È opportuno un breve riepilogo dei fatti di causa.
2.1.1 Risulta in atti che in relazione alla campagna vaccinale anti COVID-19 regolata dal DL n. 172/21 l’Intendenza della M.M. di Roma, invitava in data 15.12.2021 il ricorrente a produrre – entro cinque giorni- in via alternativa: a. documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2; b. richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione; c. l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa qualora rientrasse nelle categorie dei soggetti cui era consentito.
2.1.2 Con mail 17.12.2021 il 2° Capo sc. -OMISSIS- procedeva all’invio del modulo di prenotazione per l’inoculazione in data 31.12.2021. Con nuova mail 27.12.2021 il 2° Capo sc. -OMISSIS- inviava un certificato medico con prognosi di cinque giorni e con successiva mail in data 3.1.2022 comunicava nuova prenotazione per l’inoculazione all’Hub di Taranto per il giorno 4.1.2022 e, a seguire, con nuova mail 4.1.2022 alla data del 14.1.2022.
2.1.3 Con foglio prot. nr. 781 in data 11.01.2022 Marintendenza Roma invitava allora il 2° Capo sc. -OMISSIS- a trasmettere entro e non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
2.1.4 Con successivo foglio prot. nr. 1745 in data 17.01.2022, accertata la mancata vaccinazione in assenza delle giustificazioni previste dalla legge, si notificava al 2°Capo sc. -OMISSIS- provvedimento recante “la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.” precisandosi che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte della S.V. dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
2.1.5 Di seguito, in ottemperanza alle disposizioni di cui al sopravvenuto D.L.172/2021 la Marina disponeva -come già apprezzato in fase cautelare- la riammissione in servizio del ricorrente a decorrere dal 25.03.2022.
2.2 Ciò riepilogato emerge che l’oggetto della controversia è circoscritto all’accertamento della legittimità della pregressa sospensione dal servizio e della conseguente mancata erogazione della retribuzione, rimanendo escluse questioni relative ai riflessi della disposta sospensione sul calcolo dell’anzianità di servizio o altre questioni diverse da quelle strettamente retributive, in difetto di allegazione ed impugnazione di provvedimenti, ad personam ovvero di carattere generale (circolari e simili), specificamente lesivi in merito.
2.3 Si deve quindi procedere all’esame delle molteplici censure avanzate con il ricorso e riversate, con discutibile prassi, senza un ordine numerico o grafico all’interno dell’unico paragrafo “B) Diritto”.
2.3.1 Ha lamentato in limine il ricorrente che i provvedimenti di accertamento e sospensione sono stati adottati il 17 gennaio 2022, in palese violazione del termine di tre giorni previsto dall’art. 4-ter, comma 3, D.L. 172/2021 per la produzione della documentazione richiesta.
Il Motivo è infondato.
Nella lunga interlocuzione intercorsa tra il 2°Capo sc. -OMISSIS- e l’Amministrazione già la comunicazione del 15.12.2021 recava -ex art. 4-ter,, comma 3, DL 44/2021- il dovuto invito all’ “'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa”, a detto invito il Militare ha risposto prospettando momentanei impedimenti e rassicurando per due volte di aver assunto appuntamento per la futura inoculazione (4.1.2022 e 14.1.2022), che però non avveniva, egli quindi non ha allegato l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, comma 1, DL 44/2021, né si è avvalso della possibilità di differimento vaccinale ai sensi dell'articolo 4, comma 2 (cioè “ in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”) ma solo di quella di posticipare la vaccinazione in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
In ogni caso ancora l’11.1.2022 (v.si supra sub 2.1.3) Marintendenza Roma invitava il 2° Capo sc. -OMISSIS- a trasmettere, entro e non oltre tre giorni dalla programmata inoculazione (il 14.1.2022) la prova dell’adempimento vaccinale ed il 17.1.2022 interveniva il provvedimento impugnato.
Sarebbe sterile qui disputare sul computo del dies a quo per la comunicazione richiesta perché quel che rileva è che il 14.1.2022 il ricorrente aveva disertato la vaccinazione e non c’era pertanto nulla da comunicare: attendere un giorno in più o in meno non aveva più senso. In altre parole il termine di tre giorni era il lasso di tempo funzionale non a vaccinarsi ma a comunicare l’avvenuta vaccinazione da compiersi necessariamente entro il 14.1.2022, una volta mancato tale adempimento (che del resto il ricorrente neanche si riprometteva più di compiere) il termine aveva perso di significato.
2.3.2 Si è poi lamentato che l'atto impugnato fosse privo di elementi essenziali previsti dalla Legge 241/90 (responsabile del procedimento, termini e autorità a cui ricorrere).
Il motivo è infondato.
Quanto alla mancata indicazione dell’Autorità presso cui ricorrere, trattasi di mera irregolarità (rilevante se necessario ai fini di una rimessione in termini per errore scusabile) che nel caso di specie non ha determinato comunque intralci, non segnalati, né ritardi, essendo avvenuta tempestivamente l’impugnazione.
L’omessa indicazione del responsabile del procedimento è comunque vizio formale da reputarsi sanabile ex art. 21 octies Legge 241/90 attesa la natura vincolata del provvedimento.
2.3.3 Il ricorrente ha poi avanzato, assunta la conformità dei provvedimenti impugnati al quadro legislativo primario, rilievi sulla conformità di detto quadro ai principi costituzionali e del diritto UE, rilievi che sottendono un sollecito alla rimessione alle corti superiori ovvero alla disapplicazione. Non può concordarsi sull’inammissibilità a riguardo prospettata dall’Avvocatura (supra sub 1.3) dal momento che il ricorrente ha comunque impugnato atti che fanno applicazione delle norme primarie contestate.
2.3.3.1 Ha contestato in primis il Capo -OMISSIS- la razionalità dell’impianto legislativo a causa dell’inidoneità dello strumento utilizzato rispetto all’obiettivo della norma di "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", sostenendo che i vaccini utilizzati (Comirnaty, Spikevax, etc.), per ammissione delle Case farmaceutiche, EMA e AIFA, prevengono unicamente la malattia COVID-19 (i sintomi), ma non l'infezione SARS-CoV-2 (contagio).
Ne è derivata una “illecita disparità di trattamento tra persone che hanno ricevuto un vaccino che non previene l’infezione come richiesto dalla legge come sopra dimostrato e persone che non hanno effettuato alcuna vaccinazione, sia sul piano giuridico (in quanto entrambi inadempienti rispetto all’obbligo di somministrazione di farmaco vaccinale avente funzione di prevenzione dell’epidemia), sia sul piano epidemiologico (in quanto entrambi potenzialmente contagiosi)”.
L'unico strumento efficace per certificare la non diffusività e fermare i contagi sarebbe stato perciò non il vaccino ma il tampone.
I rilievi sono infondati.
La Corte Costituzionale ha precisato che l'Art. 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare il diritto all'autodeterminazione individuale con l'interesse della collettività (Art. 2, principio di solidarietà).
È stata pertanto ritenuta ragionevole la vaccinazione di massa effettuata all’epoca pur nella consapevolezza che il siero non bloccasse in assoluto nell’inoculato la possibilità di essere contagiato e contagiare, quanto il rischio di contrarre in forma grave la malattia, proteggendo così la salute individuale, le capacità operative del SSN e, nel caso di specie, del settore pubblico di appartenenza.
Il legislatore ha adottato perciò una misura di precauzione secondo lo stato della scienza dell’epoca attraverso un farmaco autorizzato dalle Autorità EU preposte (EMA) e di cui era stato accertato il positivo rapporto tra benefici e rischi.
Non c’è simile condizione tra chi ha adempiuto al dovere stabilito dalla legge di vaccinarsi e chi ha scelto di non farlo: il primo ha adempiuto al comando legislativo, riducendo il proprio rischio clinico di sviluppare in forma grave della malattia e contribuendo al mantenimento dell’operatività del settore pubblico essenziale di appartenenza ed alla stabilità del sistema sanitario; il non vaccinato per scelta ha invece mantenuto elevato il proprio rischio clinico con pericolo di saturare le limitate risorse del SSN oltre che sguarnire il settore d’appartenenza.
La Corte Costituzionale, nelle Sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 sul vaccino anti-COVID-19, ha poi respinto l'argomento secondo cui i tamponi avrebbero dovuto essere impiegati come misure alternative di efficacia equivalente all'obbligo di vaccinazione nel controllo del contagio.
I due strumenti hanno infatti obiettivi clinici e di salute pubblica profondamente diversi: mentre il vaccino tutela dal rischio clinico individuale di malattia grave e dalla conseguente insopportabile pressione sulle strutture sanitarie (con il loro numero limitato di Unità di terapia intensiva), il tampone ha una funzione diagnostica e di contenimento temporaneo del contagio, intercettando l’informazione sull'infezione in atto in un dato momento, senza ridurre in alcun modo la probabilità di sviluppo della malattia in forma severa.
Il metodo del tampone poteva “selezionare” ambienti di lavoro (temporaneamente) privi di contagiati, ma abbandonando i lavoratori contagiati e quelli che lo sarebbero diventati (nei molteplici modi e luoghi in cui con un virus ubiquo ciò poteva accadere) al rischio di contrarre in modo grave o esiziale la malattia, acuito dalla progressiva paralisi del SSN che essi stessi avrebbero alimentato.
2.3.3.2 Il ricorrente denunciava, poi, disparità di trattamento ed eccesso di potere sempre nella legge che aveva previsto la sospensione dal servizio dei militari non vaccinati.
Deduceva che l’art. 885 Codice Ordinamento Militare prevede tassativamente le ipotesi di sospensione, senza includere l’inadempienza vaccinale. Inoltre, mentre nelle sospensioni per ragioni di pendenze penali o disciplinari l’art. 920 COM garantisce almeno la metà della retribuzione e il computo pensionistico, la sospensione ex D.L. 44/2021 comportava la totale perdita degli emolumenti, risultando più afflittiva delle sanzioni previste per la commissione di reati.
I rilievi sono infondati.
Posto che è comunque improprio parlare di sanzione nel caso di specie (v.si infra 2.3.3.5), va osservato che rispetto alle vicende regolate ordinariamente dal COM, il DL 44/2021 era portatore di una disciplina assolutamente speciale, anzi emergenziale, la cui razionalità è stata più volte riconosciuta dalla Consulta. Non sono perciò appropriati paragoni tra le misure eccezionali adottate per la gestione del rischio pandemico e quelle di “ordinaria” gestione del rapporto di impiego.
2.3.3.3 Ulteriori profili di illegittimità costituzionale della disciplina che subordinava l’ammissione al lavoro all’adempimento dell’obbligo vaccinale erano rinvenuti nella privazione totale della retribuzione con pregiudizio grave e irreparabile e ricadute anche sulla salute psicologica del militare e della sua famiglia, generandosi anche discriminazioni vietate dal Regolamento UE 953/2021.
Anche tali rilievi sono stati superati dalla giurisprudenza costituzionale stratificatasi sulla materia.
È stato ritenuto che la misura della privazione integrale dello stipendio fosse proporzionata alla gravità dell’emergenza, anche perché di durata strettamente circoscritta al periodo di inosservanza della profilassi vaccinale e caratterizzata dalla conservazione del posto di lavoro.
È stata poi esclusa la configurabilità delle discriminazioni lamentate rispetto al Regolamento UE 953/2021, fonte inconferente che in realtà disciplina esclusivamente il certificato COVID digitale dell’UE (Green Pass europeo) ai fini della libera circolazione, senza interferire con i poteri degli Stati membri nella gestione interna della pandemia e degli interventi vaccinali.
2.3.3.4 Il ricorrente deduceva poi un contrasto della normativa emergenziale con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’art. 3 Cost. e da fonti internazionali quali l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE (CDFUE o Carta di Nizza), l’art. 14 CEDU e il Protocollo n. 12 CEDU, chiedendo la disapplicazione della legge nazionale. Richiamava ancora il Reg. UE 953/2021, il cui considerando n. 36 invita a evitare discriminazioni verso i non vaccinati e il Reg. 2288/2021 che conferma la competenza degli Organi unionali nel coordinamento delle politiche sanitarie.
Anche questi rilievi sono infondati.
È insussistente la violazione dell’Art. 3 Cost. dal momento che la differenziazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sul luogo di lavoro è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto finalizzata alla tutela della salute individuale e pubblica e proporzionata al rischio epidemiologico.
Quanto poi alle fonti internazionali, va subito precisato che la Carta di Nizza (CDFUE) non può essere qui invocata quale parametro idoneo a disapplicare direttamente le norme interne, essendo la materia vaccinale tra quelle riservate alla competenza nazionale e quindi sottratta alla diretta vigenza delle norme UE.
Invero la Carta di Nizza, in virtù dell'Art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), ha lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione, ma sotto la condizione essenziale che la situazione oggetto del giudizio rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (Art. 51, par. 1, CDFUE) come definito dagli Artt. 3 e 4 del TFUE.
L’Unione Europea non è un ente a competenza generale ma derivata, che opera “intra vires” delle materie attribuite dagli Stati nazionali. La materia specifica della tutela vaccinale obbligatoria (o trattamento sanitario obbligatorio) e la sua introduzione come requisito per l'accesso al lavoro vanno considerate prevalentemente di competenza nazionale degli Stati membri e non rientrano in quelle di primaria applicazione del diritto dell'Unione. Ai sensi dell‘Art. 6, lett. k, TFUE la tutela e il miglioramento della salute umana rientrano invece nelle competenze di sostegno agli stati nazionali della UE che, ai sensi dell’Art. 168, par. 5, TFUE, non può neanche armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri in materia di salute.
Nel merito non può comunque ritenersi -neanche ragionando ai sensi dell’Art. 52, par. 5 CDFUE- che le normative limitanti imposte per la promozione della campagna vaccinale anti-COVID abbiano violato i principi della Carta di Nizza vista l’ormai consolidata opinione della Corte costituzionale alla cui stregua detta legislazione ha rappresentato un ragionevole punto di equilibrio, nella peculiarissima situazione emergenziale data, tra la tutela dei diritti individuali ed il perseguimento di fondamentali obiettivi di salute pubblica.
Sempre in ambito di diritto UE sono fuori contesto i richiami al Reg. UE 953/2021, che riguarda esclusivamente il “Digital COVID Certificate” per la circolazione ed è stato già chiarito che non limita la possibilità degli Stati membri di introdurre obblighi vaccinali o misure nazionali per l’accesso al lavoro, e al Reg. UE 2288/2021, che non ha alterato (nè avrebbe potuto) la ripartizione delle competenze in materia fissata dall’art. 168 TFUE che attribuisce alla UE solo compiti di sostegno e coordinamento, mentre le decisioni sui trattamenti sanitari obbligatori restano esclusivamente nazionali.
Tantomeno sussistono le violazioni dei parametri CEDU invocati dal ricorrente.
La Corte EDU pronunciandosi nel caso “Vavřička” nel 2021 ha stabilito che gli Stati possono introdurre obblighi vaccinali purché ragionevoli e proporzionati e che non costituisce discriminazione trattare diversamente chi rispetta un obbligo legale e chi lo viola.
2.3.3.5 Il ricorrente denunciava un’ulteriore discriminazione in ambito militare tra sospesi per mancata vaccinazione e sospesi per motivi disciplinari o penali ex art. 885 COM, poiché solo ai secondi era riconosciuta nel corso della sospensione la metà degli assegni (art. 920 COM).
Il rilievo è infondato.
Come già affermato il DL 44/2021 è portatore di una normativa speciale a carattere transitorio mirata a fronteggiare una situazione emergenziale e quindi idonea a derogare alle discipline ordinarie.
Nella ricostruzione della Consulta (sent. 188 del 2024) poi, la sospensione senza retribuzione non ha natura afflittiva, ma consegue alla mera impossibilità giuridica di rendere in sicurezza la prestazione di lavoro per fatto imputabile al dipendente: la mancata integrale retribuzione è mera conseguenza del difetto di sinallagma.
2.3.3.6 Il ricorrente denunciava la disproporzionalità della sanzione della sospensione senza retribuzione.
Il rilievo va respinto tenuto conto che, come appena sopra detto, la mancata vaccinazione non dava luogo ad una risposta sanzionatoria essendo la sospensione senza retribuzione conseguenza della mancata prestazione lavorativa (C.cost. sent. 188 del 2024).
2.3.3.7 Il ricorrente denunciava ancora violazione dell'Art. 32 Cost. in quanto non vi era certezza che i vaccini non incidessero negativamente sullo stato di salute con effetti gravi (come reazioni avverse e decessi riportati nei rapporti AIFA/IL) mentre era ormai noto che non impedissero di contrarre il virus, né di diffonderne il contagio.
Il motivo è infondato.
Della consapevolezza del Legislatore dell’incapacità del vaccino di impedire in assoluto il contagio ma solo l’assunzione della malattia in forma grave e della ragionevolezza -nella valutazione operata dalla Consulta- di tale scelta per finalità di protezione del SSN si è già detto.
Va evidenziato poi che i vaccini “anti-Covid” sono stati immessi a seguito di autorizzazione condizionata (CMA) rilasciata dall’EMA-UE ai sensi del Regolamento (CE) 507/2006 nel rispetto del considerando 4 del citato Regolamento secondo il quale il rilascio delle autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio è “limitato ai casi in cui solo la parte clinica del fascicolo della domanda è meno completa della norma. Dati farmaceutici o preclinici incompleti andrebbero accettati solo nel caso di un prodotto destinato ad essere utilizzato in situazioni di emergenza, in risposta a minacce per la salute pubblica” e nel rispetto di “tutte le seguenti condizioni: a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE come modificata, risulta positivo; … ; d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari”.
Tanto secondo EMA che AIFA i vaccini sono stati considerati -all’epoca e secondo le conoscenze scientifiche del momento- “sicuri entro i limiti di tollerabilità fisiologica” in situazione di emergenza davanti ad un grave minaccia per la salute pubblica.
La sussistenza di un positivo rapporto rischio/beneficio per l’inoculando (a parte ovviamente le reazioni avverse legate a situazioni individuali, le quali infatti -ove accertate ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL 44/21- davano titolo ad esenzione) è stato dunque tra i presupposti fondamentali verificati per avviare la campagna vaccinale.
2.3.3.8 Il ricorrente affermava poi che l'obbligo vaccinale viola i principi di integrità della persona e consenso libero e informato (Art. 3 Carta UE). I vaccinandi non sarebbero stati informati correttamente della natura dei farmaci, che avevano ricevuto solo un'Autorizzazione all'Immissione in Commercio Condizionata (Reg. UE 507/2006) a causa della sperimentazione incompleta (risultati attesi a fine 2022). Il trattamento si configurava allora come ricerca medica, violando la Dichiarazione di Helsinki che richiede la volontarietà a tal fine. Inoltre, l'obbligo contrasta con l'Art. 32 Cost. per l'assenza di garanzia di non nocività (rischi per la salute non lievi) e la mancanza di informazione completa sui rischi. Viene infine contestata la violazione dell'Art. 117 Cost. per il mancato rispetto degli obblighi internazionali sul consenso informato e l'assenza di accertamenti preventivi raccomandati dalla Consulta.
Anche questo rilievo è stato già reputato infondato secondo la giurisprudenza costituzionale.
Come visto è fallace il presupposto della c.d, “sperimentalità” dei vaccini che sono stati invece autorizzati nella cornice della legislazione UE come farmaci “ordinari”, sotto condizione di aggiornamento dei dati, sulla base di una verifica di un saldo favorevole per la salute individuale del rapporto tra benefici ed effetti collaterali, secondo i dati scientifici dell'epoca.
Si è già detto che pur riconoscendo che l'efficacia sterilizzante (capacità di prevenire totalmente l'infezione e il contagio) non fosse raggiunta, la Corte ha sottolineato che, all'epoca dell'introduzione della norma, il vaccino abbassava comunque il rischio di trasmissione e soprattutto, riduceva il rischio di insorgenza di malattia grave per il destinatario, operatore in un servizio pubblico essenziale garantendo così la continuità e la funzionalità del relativo servizio (di difesa in questo caso), oltre che proteggere da eccesso di “domanda di prestazioni” il già sollecitatissimo SSN.
Quanto alla pretesa mancanza di consenso informato dei soggetti sottoposti al vaccino si è affermato che le informazioni sui rischi e benefici, nonché sulla natura condizionata dell'autorizzazione, erano pubbliche, disponibili e accessibili tramite gli organi di vigilanza (EMA, AIFA) e sul sito del Ministero della Salute.
2.3.3.9 Il ricorrente ha poi affermato l'illegittimità della dichiarazione e delle proroghe dello stato di emergenza per rischio sanitario, adottata dal Consiglio dei Ministri (CdM) il 31 gennaio 2020 per difetto di una previsione costituzionale in tal senso. Anche ammettendo poi una durata massima di 24 mesi per lo stato di emergenza esso sarebbe scaduto il 31.1.2022 con conseguente illegittimità della proroga deliberata il 31.3.2022.
Il motivo è infondato.
Lo stato di emergenza per rischio sanitario non è stato deliberato sulla base di una previsione della Carta costituzionale, che notoriamente non lo prevede, nè addirittura “extra-ordinem”, bensi su una base legislativa ordinaria rappresentata dal Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018) alla cui stregua compete al Consiglio dei Ministri dichiarare e prorogare lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e art. 24.
La Corte costituzionale ha poi ritenuto che la normativa in materia di protezione civile non stabilisca un limite temporale di durata dello stato di emergenza rigido e assoluto (come quello invocato di 24 mesi) e che proroghe possano essere adottate quando permangono le condizioni di imprevedibilità e urgenza che hanno giustificato la dichiarazione iniziale.
Dopo di che è solo il caso di accennare -per non scivolare in riflessioni meramente accademiche - che la gestione più incisiva della pandemia ha avuto luogo utilizzando il canale normativo ed il consolidato strumento del decreto legge a mezzo del quale l’impianto della Costituzione pur in assenza di istituiti come “stato di emergenza” e simili, ha dotato il Governo di possibilità di intervento efficaci ed immediate.
2.3.3.10 Il ricorrente deduceva che secondo la giurisprudenza costituzionale perché un obbligo vaccinale sia compatibile con l’art. 32 Cost. occorre che gli effetti avversi del trattamento siano limitati, temporanei e tollerabili, la qual cosa non valeva per i vaccini anti-Covid i cui dati al gennaio 2022, rilevati da IL (la bancadati europea per la gestione e l'analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai medicinali), mostravano decine di migliaia di decessi e milioni di segnalazioni di sospette reazioni avverse, mentre anche EMA e AIFA riportano centinaia di migliaia di eventi avversi, inclusi casi gravi e decessi oltre che miocarditi, pericarditi e, da ultimo, la sindrome da perdita capillare.
Il rilievo è da respingere.
Va riaffermato che le somministrazioni vaccinali devono rispettare il principio di non nocività e che gli effetti avversi devono essere tollerabili e transitori.
Nel caso di specie risultano rispettati tali caratteri. Come già detto la campagna vaccinale si è basata sulle valutazioni scientifiche delle autorità competenti (EMA, AIFA) al momento dell'adozione della legge ed in particolare sull’analisi del rapporto rischi/benefici individuale, ritenuto saldamente favorevole.
Quanto poi al monitoraggio successivo ha affermato la Consulta nella sent. 14 del 2023 “Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l’ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell’ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l’EMA, fino all’inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell’ISS). 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” nello specifico, infatti, i primi dati a consuntivo (EMA/ISS) riferivano di un abbattimento dei casi di malattia grave con riduzione dei tassi di ospedalizzazione e decessi dell’ordine dell’80-90% rispetto ai livelli emergenziali pre-vaccino.
2.3.3.11 Il ricorrente deduceva infine che le serie patologie da cui era afflitto attestate da un certificato del medico di fiducia avrebbero meritato “l’esenzione vaccinale o, in subordine, il differimento temporaneo cautelativo”.
Il motivo è infondato.
Ricordato che il -OMISSIS- aveva già beneficiato di due differimenti dell’inoculazione, va osservato che l’esenzione dal vaccino è prevista dal DL 44/21 all’art. 4, comma 2 che stabilisce “ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.”,
Nel caso di specie, come rilevato dall’Amministrazione, non sussiste agli atti un documento medico che abbia attestato in capo al ricorrente la presenza di un “accertato pericolo per la salute” in conformità di quanto richiesto dal citato art. 4, comma 2, DL 44/2021, condizione che, del resto, il ricorrente avrebbe potuto far accertare e documentare nel lasso di tempo intercorso dal primo invito il 15.12.2021 al 16.1.2021.
3 In conclusione il ricorso va respinto, affermando la legittimità dei provvedimenti impugnati quanto alla sospensione dall’impiego ed ai suoi effetti strettamente retributivi, essendo rimasta ogni ulteriore questione degli eventuali riflessi della sospensione su altri diritti ed istituti del rapporto di impiego (anzianità etc.) fuori dal perimetro di questo giudizio.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
--lo respinge, per l’effetto confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati quanto alla sospensione dall’impiego ed ai suoi effetti strettamente retributivi;
--condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’intimato Ministero della difesa che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NI De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De MA | OV IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.