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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dr.ssa Aurelia d'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo Consigliere
Dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4900/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Napoli n.13328/2021, emessa ex. art. 702 ter c.p.c. l'8/11/2021, pendente
TRA
(p. iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro
RD (C.F. ); C.F._1
- APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, alla via Ignazio Gardella n. 2, in persona del procuratore dott.
rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Loasses Controparte_2
(C.F. ), C.F._2
-APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 maggio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., depositato in data 24 novembre
2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo a fondamento Controparte_1 delle proprie domande:
- di essere titolare di azienda esercente l'import, l'export, il commercio e la distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento e confezioni in tessuto, pelle ed affini nonché dei relativi accessori con un valore della produzione denunziato nel bilancio al 31/12/2019 in €. 2.319.313,10;
- di aver stipulato con la predetta Compagnia la polizza “Linea Imprese e
Professioni - Multirischi Esercizi Commerciali” n. 213.058.0000906997, avente efficacia dal giorno 23 gennaio 2020, a copertura dei rischi derivanti dalla conduzione della propria a insegna “Yes Shop”;
- che la garanzia assicurativa comprendeva, tra le altre, anche la copertura per i danni da acqua condotta;
- che, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 2 aprile 2020, si era verificata, all'interno di uno dei locali commerciali della propria azienda - e precisamente quello sito in Napoli, via Cesare Rosaroll n. 7 -, la rottura di una condotta idrica attraversante l'unità immobiliare di cui era locataria, evento che aveva provocato un notevole allagamento del detto locale, con conseguenti danni, sia alla struttura dell'immobile, sia al contenuto (costituito da merci - articoli di abbigliamento, tessuti e accessori - destinati all'esposizione e alla vendita);
- che, non appena avvedutasi dell'evento, in data 3 aprile 2020, essa ricorrente aveva sporto denuncia di sinistro contro Controparte_1
al fine di ottenere il relativo indennizzo;
[...]
- che, svoltasi la perizia contrattuale, i periti avevano determinato il danno quantificandolo nella misura di € 89.760,00;
- che, nonostante le richieste inoltrate, la Compagnia di assicurazione si era rifiutata di liquidare l'indennizzo, negando la operatività della garanzia.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di Controparte_3 condannare la Compagnia convenuta al pagamento dell'indennizzo nella
2 misura quantificata in sede di perizia contrattuale (ossia € 89.760,00), oltre interessi e rimborso spese peritali di € 1.760,00; il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
I.2. Si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inoperatività della polizza e deducendo:
- che nel corso della perizia contrattuale, svoltasi in contraddittorio tra le parti e alla presenza del terzo perito nominato dal Tribunale di Napoli, era stato accertato come l'allagamento non fosse stato determinato dalla rottura di una tubazione interna all'immobile assicurato, bensì da una tubazione di scarico di acque bianche collocata nell'appartamento sovrastante, di proprietà di tale
, la quale - a seguito della rottura – aveva causato la CP_4 percolazione dell'acqua nell'unità sottostante assicurata;
- che la condotta, pur attraversando verticalmente e orizzontalmente l'unità assicurata per poi innestarsi in un pozzetto, non poteva neppure considerarsi al servizio dell'immobile assicurata, circostanza confermata dalle prove di accensione e verifica di tutti gli impianti di proprietà della ricorrente;
- che l'interpretazione della clausola contrattuale, di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione, secondo cui sarebbe ricompresa nel rischio assicurato qualunque rottura di tubazioni esistenti nei “fabbricati” in genere, indipendentemente dalla loro pertinenza o funzionalità rispetto all'immobile assicurato, sarebbe stata forzata e contraria ai principi di buona fede contrattuale.
I.3. Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, così ha provveduto:
- “rigetta la domanda proposta da;
Controparte_5
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida ex dm 55/2014 in € 4015 oltre 15% e Controparte_1 accessori di legge”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 25/11/2021, Parte_1 ha proposto appello avverso tale ordinanza, chiedendo a questa
[...]
Corte di:
- “accogliere la domanda di pagamento così come formulata in primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione”;
3 - modificare l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda con la motivazione che il diritto petito incorresse nella clausola di esclusione di cui al punto 4 del contratto assicurativo in atti”.
II.2. Si è costituita in giudizio ribadendo Controparte_1
l'inoperatività della garanzia per estraneità dell'origine del danno rispetto ai beni assicurati e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con l'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando un presunto errore logico nella motivazione in ordine all'interpretazione della clausola di esclusione di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione, che così recita: “sono esclusi i seguenti fenomeni naturali e artificiali;
4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelli accidentali di: impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acque condotte”.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato, in particolare, nell'interpretare l'espressione “impianti…esistenti nei fabbricati”, intendendo la stessa come limitata ai soli impianti esistenti all'interno del fabbricato assicurato.
Sostiene, nello specifico, che l'espressione “fabbricati” debba essere intesa in senso generale ed estensivo, in quanto riferita a tutti gli impianti presenti negli edifici, e non solo a quelli fisicamente collocati all'interno dell'unità assicurata o di pertinenza della stessa.
A sostegno di tale tesi, evidenzia che l'impianto in questione - qualificandosi come impianto adibito al vettoriamento dei reflui ed essendo destinato al convogliamento dei reflui provenienti dalle parti comuni del fabbricato - attraversa la propria unità immobiliare, sia in senso verticale, sia in senso orizzontale e si innesta in un pozzetto situato all'interno della stessa.
Precisa, altresì, che l'immobile assicurato si trova al piano terra, in un contesto condominiale articolato su più livelli;
sicché, come confermato dalle risultanze peritali, ne deriverebbe la necessità logica che la condotta tubiera
4 attraversi i piani superiori, tramite la soletta interpiano, per poi confluire nel pozzetto ubicato nel pavimento dell'unità assicurata.
Rileva, infine, come la formulazione della clausola di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione presenti evidenti difficoltà interpretative, tali da giustificare un'interpretazione “contra stipulatorem”, ai sensi dell'art. 1370 c.c.
III.2. L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dalla documentazione peritale acquisita in atti, risulta pacificamente accertato che la tubazione da cui ha avuto origine la fuoriuscita d'acqua non appartenga, né risulti di pertinenza dell'immobile assicurato, trattandosi di condotta di altrui proprietà che attraversa unicamente, senza servirli, i locali condotti in locazione dall'appellante.
Sul punto, gli accertamenti peritali esperiti appaiono, infatti, estremamente chiari e non lasciano adito ad alcun dubbio (si legge, in particolare, nella relazione in atti: “Il condotto all'origine del sinistro, colonna condominiale scarico acque bianche (colonna scarico cucine) come precedentemente indicato è posto nella parete dell'appartamento al primo piano e poi nella parte integra passa per la parete del rischio assicurato senza esserne al servizio).”
Ciò posto, ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente interpretato la predetta clausola di esclusione di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione.
L'art. 1362 comma 1 c.c. stabilisce che, nell'interpretare il contratto, “si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”; l'art. 1363 comma 1 c.c. dispone che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo
a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”; infine, l'art. 1366 comma 1 c.c. impone che il contratto sia interpretato secondo buona fede.
Secondo i criteri generali di ermeneutica contrattuale, dettati dagli artt. 1362
e ss. c.c., l'interpretazione delle clausole deve essere, dunque, condotta non isolatamente, ma tenendo conto del complessivo assetto negoziale, della volontà effettiva delle parti e della funzione economico-sociale del contratto.
5 Come chiarito, poi, nello specifico, dall'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altre, Cass. 27 giugno 2023, n.
18320), “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per danni conseguenti a
"fatti accidentali" deve essere interpretata non secondo il mero criterio letterale, ma alla luce di un'interpretazione sistematica che tenga conto della causa concreta del contratto e dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1366,
1367 e 1370 c.c.”
Alla luce dei suddetti principi, la lettura letterale, integrata da quella logico- sistematica delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, nonché della polizza n. 213.058.0000906997, consente di ricostruire agevolmente la comune intenzione delle stesse e la reale portata della garanzia assicurativa, nel senso di escludere che il termine “fabbricati” di cui alla menzionata clausola 4.10 possa essere riferito all'intera struttura edilizia.
Innanzitutto l'utilizzazione, nella stessa, del termine “fabbricati” al plurale appare funzionale al fine di coprire le ipotesi, come quella in esame, in cui il contraente assicuri più locali (nella specie, come emerge dalla polizza, i fabbricati assicurati risultano essere due, uno in via Rosaroll n. 9 e uno in via
Rosaroll n. 10), piuttosto che al fine delimitare il rischio nel senso estensivo preteso dall'impugnante.
L'espressione “impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati” non può, inoltre, essere intesa come comprensiva di qualsivoglia impianto collocato all'interno di qualunque fabbricato dell'edificio condominiale, indipendentemente dalla sua funzionalità rispetto all'immobile assicurato, atteso che, da un'attenta lettura del testo contrattuale, appare evidente, invece, che l'espressione “fabbricati” indichi proprio le unità assicurate.
A ben vedere, infatti, dall'analisi complessiva delle garanzie prestate per l'unità immobiliare di via Rosaroll n. 9, emerge come la determinazione dei rischi assicurati sia stata strettamente correlata al premio annuo pattuito e alle categorie specifiche di eventi e danni oggetto di copertura, comprendenti, tra gli altri: incendio, eventi atmosferici, fenomeni elettrici, danni da acqua e responsabilità civile verso terzi.
6 Il premio annuo versato dall'appellante, per la copertura dei “danni da acqua”, ammonta a soli trenta euro (€ 30,01), importo che risulterebbe palesemente irrisorio e del tutto sproporzionato rispetto all'entità del rischio, laddove quest'ultimo fosse inteso come riferito ai danni provenienti da tutti gli impianti presenti negli edifici e non solo a quelli relativi ad impianti collocati all'interno dell'unità assicurata o di pertinenza della stessa. Invero, se la garanzia prevista dalla polizza dovesse estendersi a qualsivoglia rottura di qualsiasi condotta o, più in generale, a qualsiasi evento in grado di determinare la fuoriuscita di acqua (ad esempio rottura di tubazioni condominiali, perdite da impianti igienici, cedimenti di raccordi, fuoriuscita da serbatoi o vasche, malfunzionamenti di pompe o sistemi idrici), e ciò lungo tutti i piani dell'edificio, dal piano terra ai piani superiori, ci si troverebbe inevitabilmente di fronte a un rischio assolutamente imprevedibile - per l'impossibilità di calcolare a priori la probabilità statistica di un allagamento causato da tali rotture - e, per il quale, risulterebbe sicuramente incongruo il detto premio, come concordato.
È del tutto evidente, dunque, che un premio così esiguo non potrebbe, in alcun modo, giustificare o presupporre una copertura estesa a impianti non direttamente funzionali all'unità immobiliare assicurata, né tantomeno includere danni provenienti da impianti collocati o di pertinenza di altre unità
o di piani sovrastanti, solo in quanto attraversino fisicamente l'unità assicurata.
Ciò che determina l'indennizzabilità del sinistro, infatti, non è il luogo in cui transita la tubazione, ma quello in cui si è verificata la rottura, oltre alla funzionalità della tubazione all'immobile assicurato (e nella specie, la tubatura, pur attraversando verticalmente il locale assicurato all'interno di un cavedio, non ha alcuna relazione con lo stesso, essendo stato accertato dai periti che “in detta tubazione non vi sono innesti da parte dell'assicurato”).
Gli elementi sin qui esposti convergono tutti, anche alla luce del principio di buna fede nell'interpretazione del contratto, nel senso di escludere che la garanzia assicurativa possa essere intesa in senso estensivo, confermando la correttezza dell'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale, che risulta dunque conforme ai criteri legali di ermeneutica contrattuale.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa ex art. 702 bis e ter c.p.c., pubblicata l'8.11.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_6 complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del
DM 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Napoli, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dr.ssa Aurelia d'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo Consigliere
Dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4900/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Napoli n.13328/2021, emessa ex. art. 702 ter c.p.c. l'8/11/2021, pendente
TRA
(p. iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro
RD (C.F. ); C.F._1
- APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, alla via Ignazio Gardella n. 2, in persona del procuratore dott.
rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Loasses Controparte_2
(C.F. ), C.F._2
-APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 maggio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., depositato in data 24 novembre
2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo a fondamento Controparte_1 delle proprie domande:
- di essere titolare di azienda esercente l'import, l'export, il commercio e la distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento e confezioni in tessuto, pelle ed affini nonché dei relativi accessori con un valore della produzione denunziato nel bilancio al 31/12/2019 in €. 2.319.313,10;
- di aver stipulato con la predetta Compagnia la polizza “Linea Imprese e
Professioni - Multirischi Esercizi Commerciali” n. 213.058.0000906997, avente efficacia dal giorno 23 gennaio 2020, a copertura dei rischi derivanti dalla conduzione della propria a insegna “Yes Shop”;
- che la garanzia assicurativa comprendeva, tra le altre, anche la copertura per i danni da acqua condotta;
- che, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 2 aprile 2020, si era verificata, all'interno di uno dei locali commerciali della propria azienda - e precisamente quello sito in Napoli, via Cesare Rosaroll n. 7 -, la rottura di una condotta idrica attraversante l'unità immobiliare di cui era locataria, evento che aveva provocato un notevole allagamento del detto locale, con conseguenti danni, sia alla struttura dell'immobile, sia al contenuto (costituito da merci - articoli di abbigliamento, tessuti e accessori - destinati all'esposizione e alla vendita);
- che, non appena avvedutasi dell'evento, in data 3 aprile 2020, essa ricorrente aveva sporto denuncia di sinistro contro Controparte_1
al fine di ottenere il relativo indennizzo;
[...]
- che, svoltasi la perizia contrattuale, i periti avevano determinato il danno quantificandolo nella misura di € 89.760,00;
- che, nonostante le richieste inoltrate, la Compagnia di assicurazione si era rifiutata di liquidare l'indennizzo, negando la operatività della garanzia.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di Controparte_3 condannare la Compagnia convenuta al pagamento dell'indennizzo nella
2 misura quantificata in sede di perizia contrattuale (ossia € 89.760,00), oltre interessi e rimborso spese peritali di € 1.760,00; il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
I.2. Si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inoperatività della polizza e deducendo:
- che nel corso della perizia contrattuale, svoltasi in contraddittorio tra le parti e alla presenza del terzo perito nominato dal Tribunale di Napoli, era stato accertato come l'allagamento non fosse stato determinato dalla rottura di una tubazione interna all'immobile assicurato, bensì da una tubazione di scarico di acque bianche collocata nell'appartamento sovrastante, di proprietà di tale
, la quale - a seguito della rottura – aveva causato la CP_4 percolazione dell'acqua nell'unità sottostante assicurata;
- che la condotta, pur attraversando verticalmente e orizzontalmente l'unità assicurata per poi innestarsi in un pozzetto, non poteva neppure considerarsi al servizio dell'immobile assicurata, circostanza confermata dalle prove di accensione e verifica di tutti gli impianti di proprietà della ricorrente;
- che l'interpretazione della clausola contrattuale, di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione, secondo cui sarebbe ricompresa nel rischio assicurato qualunque rottura di tubazioni esistenti nei “fabbricati” in genere, indipendentemente dalla loro pertinenza o funzionalità rispetto all'immobile assicurato, sarebbe stata forzata e contraria ai principi di buona fede contrattuale.
I.3. Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, così ha provveduto:
- “rigetta la domanda proposta da;
Controparte_5
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida ex dm 55/2014 in € 4015 oltre 15% e Controparte_1 accessori di legge”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 25/11/2021, Parte_1 ha proposto appello avverso tale ordinanza, chiedendo a questa
[...]
Corte di:
- “accogliere la domanda di pagamento così come formulata in primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione”;
3 - modificare l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda con la motivazione che il diritto petito incorresse nella clausola di esclusione di cui al punto 4 del contratto assicurativo in atti”.
II.2. Si è costituita in giudizio ribadendo Controparte_1
l'inoperatività della garanzia per estraneità dell'origine del danno rispetto ai beni assicurati e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con l'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando un presunto errore logico nella motivazione in ordine all'interpretazione della clausola di esclusione di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione, che così recita: “sono esclusi i seguenti fenomeni naturali e artificiali;
4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelli accidentali di: impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acque condotte”.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato, in particolare, nell'interpretare l'espressione “impianti…esistenti nei fabbricati”, intendendo la stessa come limitata ai soli impianti esistenti all'interno del fabbricato assicurato.
Sostiene, nello specifico, che l'espressione “fabbricati” debba essere intesa in senso generale ed estensivo, in quanto riferita a tutti gli impianti presenti negli edifici, e non solo a quelli fisicamente collocati all'interno dell'unità assicurata o di pertinenza della stessa.
A sostegno di tale tesi, evidenzia che l'impianto in questione - qualificandosi come impianto adibito al vettoriamento dei reflui ed essendo destinato al convogliamento dei reflui provenienti dalle parti comuni del fabbricato - attraversa la propria unità immobiliare, sia in senso verticale, sia in senso orizzontale e si innesta in un pozzetto situato all'interno della stessa.
Precisa, altresì, che l'immobile assicurato si trova al piano terra, in un contesto condominiale articolato su più livelli;
sicché, come confermato dalle risultanze peritali, ne deriverebbe la necessità logica che la condotta tubiera
4 attraversi i piani superiori, tramite la soletta interpiano, per poi confluire nel pozzetto ubicato nel pavimento dell'unità assicurata.
Rileva, infine, come la formulazione della clausola di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione presenti evidenti difficoltà interpretative, tali da giustificare un'interpretazione “contra stipulatorem”, ai sensi dell'art. 1370 c.c.
III.2. L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dalla documentazione peritale acquisita in atti, risulta pacificamente accertato che la tubazione da cui ha avuto origine la fuoriuscita d'acqua non appartenga, né risulti di pertinenza dell'immobile assicurato, trattandosi di condotta di altrui proprietà che attraversa unicamente, senza servirli, i locali condotti in locazione dall'appellante.
Sul punto, gli accertamenti peritali esperiti appaiono, infatti, estremamente chiari e non lasciano adito ad alcun dubbio (si legge, in particolare, nella relazione in atti: “Il condotto all'origine del sinistro, colonna condominiale scarico acque bianche (colonna scarico cucine) come precedentemente indicato è posto nella parete dell'appartamento al primo piano e poi nella parte integra passa per la parete del rischio assicurato senza esserne al servizio).”
Ciò posto, ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente interpretato la predetta clausola di esclusione di cui al punto 4.10 delle
Condizioni di Assicurazione.
L'art. 1362 comma 1 c.c. stabilisce che, nell'interpretare il contratto, “si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”; l'art. 1363 comma 1 c.c. dispone che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo
a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”; infine, l'art. 1366 comma 1 c.c. impone che il contratto sia interpretato secondo buona fede.
Secondo i criteri generali di ermeneutica contrattuale, dettati dagli artt. 1362
e ss. c.c., l'interpretazione delle clausole deve essere, dunque, condotta non isolatamente, ma tenendo conto del complessivo assetto negoziale, della volontà effettiva delle parti e della funzione economico-sociale del contratto.
5 Come chiarito, poi, nello specifico, dall'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altre, Cass. 27 giugno 2023, n.
18320), “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per danni conseguenti a
"fatti accidentali" deve essere interpretata non secondo il mero criterio letterale, ma alla luce di un'interpretazione sistematica che tenga conto della causa concreta del contratto e dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1366,
1367 e 1370 c.c.”
Alla luce dei suddetti principi, la lettura letterale, integrata da quella logico- sistematica delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, nonché della polizza n. 213.058.0000906997, consente di ricostruire agevolmente la comune intenzione delle stesse e la reale portata della garanzia assicurativa, nel senso di escludere che il termine “fabbricati” di cui alla menzionata clausola 4.10 possa essere riferito all'intera struttura edilizia.
Innanzitutto l'utilizzazione, nella stessa, del termine “fabbricati” al plurale appare funzionale al fine di coprire le ipotesi, come quella in esame, in cui il contraente assicuri più locali (nella specie, come emerge dalla polizza, i fabbricati assicurati risultano essere due, uno in via Rosaroll n. 9 e uno in via
Rosaroll n. 10), piuttosto che al fine delimitare il rischio nel senso estensivo preteso dall'impugnante.
L'espressione “impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati” non può, inoltre, essere intesa come comprensiva di qualsivoglia impianto collocato all'interno di qualunque fabbricato dell'edificio condominiale, indipendentemente dalla sua funzionalità rispetto all'immobile assicurato, atteso che, da un'attenta lettura del testo contrattuale, appare evidente, invece, che l'espressione “fabbricati” indichi proprio le unità assicurate.
A ben vedere, infatti, dall'analisi complessiva delle garanzie prestate per l'unità immobiliare di via Rosaroll n. 9, emerge come la determinazione dei rischi assicurati sia stata strettamente correlata al premio annuo pattuito e alle categorie specifiche di eventi e danni oggetto di copertura, comprendenti, tra gli altri: incendio, eventi atmosferici, fenomeni elettrici, danni da acqua e responsabilità civile verso terzi.
6 Il premio annuo versato dall'appellante, per la copertura dei “danni da acqua”, ammonta a soli trenta euro (€ 30,01), importo che risulterebbe palesemente irrisorio e del tutto sproporzionato rispetto all'entità del rischio, laddove quest'ultimo fosse inteso come riferito ai danni provenienti da tutti gli impianti presenti negli edifici e non solo a quelli relativi ad impianti collocati all'interno dell'unità assicurata o di pertinenza della stessa. Invero, se la garanzia prevista dalla polizza dovesse estendersi a qualsivoglia rottura di qualsiasi condotta o, più in generale, a qualsiasi evento in grado di determinare la fuoriuscita di acqua (ad esempio rottura di tubazioni condominiali, perdite da impianti igienici, cedimenti di raccordi, fuoriuscita da serbatoi o vasche, malfunzionamenti di pompe o sistemi idrici), e ciò lungo tutti i piani dell'edificio, dal piano terra ai piani superiori, ci si troverebbe inevitabilmente di fronte a un rischio assolutamente imprevedibile - per l'impossibilità di calcolare a priori la probabilità statistica di un allagamento causato da tali rotture - e, per il quale, risulterebbe sicuramente incongruo il detto premio, come concordato.
È del tutto evidente, dunque, che un premio così esiguo non potrebbe, in alcun modo, giustificare o presupporre una copertura estesa a impianti non direttamente funzionali all'unità immobiliare assicurata, né tantomeno includere danni provenienti da impianti collocati o di pertinenza di altre unità
o di piani sovrastanti, solo in quanto attraversino fisicamente l'unità assicurata.
Ciò che determina l'indennizzabilità del sinistro, infatti, non è il luogo in cui transita la tubazione, ma quello in cui si è verificata la rottura, oltre alla funzionalità della tubazione all'immobile assicurato (e nella specie, la tubatura, pur attraversando verticalmente il locale assicurato all'interno di un cavedio, non ha alcuna relazione con lo stesso, essendo stato accertato dai periti che “in detta tubazione non vi sono innesti da parte dell'assicurato”).
Gli elementi sin qui esposti convergono tutti, anche alla luce del principio di buna fede nell'interpretazione del contratto, nel senso di escludere che la garanzia assicurativa possa essere intesa in senso estensivo, confermando la correttezza dell'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale, che risulta dunque conforme ai criteri legali di ermeneutica contrattuale.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa ex art. 702 bis e ter c.p.c., pubblicata l'8.11.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_6 complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del
DM 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Napoli, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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